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Ordinanza 26 maggio 2009
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali. Ordinanza contingibile ed urgente relativa alla tutela delle persone maggiormente suscettibili agli effetti delle ondate di calore.
(GU n. 126 del 3-6-2009)
IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE
POLITICHE SOCIALI
Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive
modificazioni, recante il codice in materia di protezione dei dati
personali;
Considerato che le attuali condizioni meteorologiche stagionali,
caratterizzate da un anomalo innalzamento delle temperature e dei tassi
di umidita', impongono di intervenire con tempestivita' su tutto il
territorio nazionale al fine di attivare adeguati interventi necessari
per prevenire gravi danni alla salute alle categorie piu' esposte e, in
particolare, alle persone anziane che versano in condizioni di
difficolta' fisiche, sociali ed economiche;
Considerato che le conoscenze scientifiche oggi disponibili dimostrano
che le prime ondate di calore sono quelle che determinano un incremento
del tasso di mortalita' e che l'efficacia degli interventi di
prevenzione dei danni alla salute delle persone si fonda soprattutto
sull'identificazione dei soggetti che, per eta', caratteristiche
sanitarie e sociali, sono maggiormente suscettibili agli effetti nocivi
delle ondate di calore, nonche' sulla offerta per tali soggetti a
rischio elevato, delle attivita' e dei servizi sanitari e sociali,
disponibili sul territorio;
Ravvisata la necessita' di disporre con sufficiente anticipo, rispetto
al verificarsi delle condizioni di emergenza, di idonee informazioni
sanitarie e sociali sulla sensibilita' agli effetti nocivi delle ondate
di calore, per costruire, aggiornare ed utilizzare anagrafi regionali e
locali della «popolazione fragile»;
Considerata la necessita' di monitorare continuamente gli effetti sulla
salute delle ondate di calore e l'efficacia degli interventi di
prevenzione messi in atto, attraverso l'attivazione di validi sistemi di
sorveglianza epidemiologica, al fine di aggiornare costantemente i
programmi di intervento;
Ritenuto necessario che i servizi sanitari regionali e le aziende
sanitarie locali si avvalgano della facolta' di acquisire ed utilizzare
dalle anagrafi comunali della popolazione residente, per la predetta
finalita' di pubblica utilita', gli elenchi di tutte le persone di eta'
pari o superiore ad anni sessantacinque, sottraendo tali informazioni al
preventivo loro consenso per l'acquisizione e il trattamento dei dati
sensibili di cui agli articoli 18, comma 4 e 19, comma 3 del sopracitato
decreto legislativo n. 196 del 2003;
Rilevato che le ulteriori iniziative di sostegno e assistenza prestate
in particolare in favore di soggetti bisognosi o non autosufficienti o
incapaci, ivi compresi i servizi di assistenza economica o domiciliare,
di telesoccorso, accompagnamento e trasporto, sono individuate come
attivita' di rilevante interesse pubblico ai sensi dell'art. 73, comma
1, lettera b) del sopracitato decreto legislativo n. 196 del 2003;
Tenuto conto che il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali ha elaborato, aggiornato e diffuso apposite linee guida per
promuovere la messa a punto di piani locali di sorveglianza e di
risposta verso gli effetti sulla salute delle ondate di calore;
Considerato che a tal fine si rende indispensabile intervenire con
immediatezza allo scopo di conoscere l'esatta entita', quantitativa e
qualitativa dei soggetti beneficiari dei suddetti interventi;
Ritenuti sussistenti i presupposti di contingibilita' ed urgenza per
provvedere nei termini indicati,
Ordina:
Art. 1.
1. Ai fini della pianificazione, organizzazione, gestione e
valutazione dei programmi di emergenza per la prevenzione degli effetti
sulla salute delle ondate di calore, con particolare riferimento alla
organizzazione e gestione delle «anagrafi della fragilita'» e dei
sistemi di sorveglianza epidemiologica, le amministrazioni comunali
trasmettono ai servizi sanitari regionali e alle aziende sanitarie
locali gli elenchi anagrafici della popolazione residente di eta' pari o
superiore ad anni sessantacinque, aggiornati alla data del 1° aprile,
nonche' i successivi aggiornamenti con periodicita' definita da ciascuna
regione.
2. I servizi sanitari regionali e le aziende sanitarie locali,
avvalendosi dei dati di cui al comma 1 e di altri dati ritenuti idonei a
individuare le persone interessate, intraprendono in collaborazione con
il Dipartimento della protezione civile, ogni opportuna iniziativa volta
a prevenire e a monitorare danni gravi ed irreversibili alle persone a
causa delle anomale condizioni climatiche legate alla stagione estiva,
specie in favore di soggetti piu' suscettibili agli effetti delle ondate
di calore per condizioni di eta', salute, solitudine e fattori socio
ambientali.
3. Le amministrazioni comunali provvedono analogamente, anche attraverso
servizi di assistenza economica o domiciliare, di telesoccorso, di
accompagnamento e di trasporto.
Art. 2.
1. La presente ordinanza ha validita' fino alla data del 30 ottobre
2009.
La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 maggio 2009
p. il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
Fazio