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Decreto 21 ottobre 2009
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali. Individuazione dei criteri per la formazione delle graduatorie utili alla corresponsione dei benefici economici ai soggetti danneggiati da vaccinazioni, ai sensi della legge n. 229/2005.
(GU n. 9 del 13-1-2010)
IL MINISTRO
DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
Vista la legge 29 ottobre 2005, n. 229, che riconosce ulteriori benefici
ai soggetti di cui all'art. 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n.
210;
Visto il decreto ministeriale del 6 ottobre 2006 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale l'11 novembre 2006 tendente a definire, in via
ricognitiva, le diverse fasi procedimentali finalizzate alla corretta
applicazione della legge 29 ottobre 2005, n. 229;
Visto il decreto ministeriale 3 aprile 2008, recante «Procedura per una
corretta applicazione della normativa relativa alla corresponsione di
benefici economici a soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie»
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 29 maggio 2008;
Visto il decreto dirigenziale 20 giugno 2008, recante «Modalita' di
liquidazione e di determinazione degli importi per gli indennizzi ai
soggetti danneggiati da vaccinazioni» pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 171 del 23 luglio 2008;
Visto il decreto ministeriale 7 ottobre 2008, recante «Modalita' di
liquidazione e di determinazione degli importi per gli indennizzi ai
soggetti danneggiati da vaccinazioni» pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 266 del 13 novembre 2008;
Preso atto della decisione n. 3084/09 con cui il Consiglio di Stato,
ritenendo «irragionevole il criterio temporale per la corresponsione
degli assegni se non e' accompagnato da adeguati parametri correttivi,
intesi a salvaguardare particolari esigenze di salute, di assistenza e
familiari dei richiedenti, che potrebbero giustificare una accelerazione
del relativo procedimento», afferma l'obbligo di definire «ragionevoli
criteri organizzativi che salvaguardino l'esigenza di attribuire
immediata soddisfazione alle pretese economiche correlate a particolari
situazioni di gravita' delle affezioni o di difficolta' economiche degli
aventi titolo o dei loro nuclei familiari» e dunque di provvedere alla
formazione di una graduatoria sulla base dei predetti criteri;
Considerato che sono state avviate le opportune iniziative presso il
Ministero dell'economia e delle finanze per ottenere un'adeguata
integrazione allo stanziamento disponibile sul capitolo 2409, piano
gestionale 02;
Ritenuto di provvedere con il presente decreto, nelle more del
completamento di dette iniziative, alla erogazione in favore dei
soggetti interessati della quarta delle complessive cinque rate previste
dall'art. 4, comma 3, della legge 29 ottobre 2005, n. 229, fissandone il
relativo importo sulla base delle presenti disponibilita' di bilancio;
Sentite in un'apposita riunione dell'8 settembre 2009 le associazioni
dei pazienti;
Ritenuto che il parametro della difficolta' economica degli aventi
titolo o dei loro nuclei familiari e' determinato dall'indicatore
economico ISEE di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e
successive modificazioni, di seguito indicato come ISEE;
Ritenuto di procedere per le istanze di accesso all'indennizzo di cui
all'art. 1 della legge n. 229/2005 alla formazione di una graduatoria
dei soggetti da soddisfare sulla base del criterio cronologico di
presentazione delle istanze degli aventi titolo cui e' assegnato un
punteggio pari al 30%, accompagnato dai parametri correttivi della
gravita' dell'affezione, cui e' assegnato un punteggio pari al 40%, o
della difficolta' economica degli aventi titolo e dei loro nuclei
familiari, cui e' assegnato un punteggio pari al 30%;
Tenuto conto delle disposizioni di cui al citato decreto ministeriale
del 6 ottobre 2006;
Ritenuto di dare attuazione alla predetta sentenza del Consiglio di
Stato procedendo alla individuazione dei criteri per la formazione delle
graduatorie utili ai fini in questione;
Decreta:
Art. 1
1. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali,
di seguito indicato come Ministero, provvede alla corresponsione, ad
ognuno dei soggetti interessati, dell'indennizzo aggiuntivo e
dell'assegno una tantum previsti, rispettivamente, dagli articoli 1 e 4
della legge n. 229/2005.
2. Il Ministero provvede alla formazione di graduatoria dei soggetti da
soddisfare, per la corresponsione dei benefici economici di cui al comma
1, sulla base del criterio cronologico di presentazione delle istanze
degli aventi titolo, accompagnato dai parametri correttivi della
gravita' dell'affezione o della difficolta' economica degli aventi
titolo e dei loro nuclei familiari.
3. Il parametro della gravita' dell'affezione per i soggetti aventi
titolo e' definito sulla base del giudizio di classificazione delle
lesioni e delle infermita' di cui all'art. 4 della legge n. 210/1992,
anche tenuto conto dei casi per i quali sia stato riconosciuto ai sensi
dell'art. 2, comma 7, della medesima legge n. 210/1992 piu' di una
malattia ad ognuna delle quali sia conseguito un esito invalidante
distinto.
4. Nei casi di piu' di una malattia riconosciuta ai sensi dell'art. 2,
comma 7, della legge n. 210/1992, a parita' di gravita' dell'infermita'
che ha determinato la corresponsione dell'indennizzo di cui all'art. 1
della legge n. 210/1992, ai fini della formazione della graduatoria si
procede sulla base del criterio della gravita' della patologia
riconosciuta ai sensi predetto art. 2 della medesima legge.
5. Il parametro della difficolta' economica degli aventi titolo o dei
loro nuclei familiari e' determinato dall'indicatore economico ISEE di
cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive
modificazioni di seguito indicato come ISEE, se ed in quanto invocato
dai singoli soggetti interessati attraverso l'invio al competente
ufficio ministeriale del medesimo ISEE.
6. Per la corresponsione ad ognuno dei soggetti interessati
dell'indennizzo aggiuntivo e delle rate dell'assegno una tantum si
procede secondo graduatorie formate sulla base dei criteri enunciati
all'art. 2 del presente decreto.
Art. 2
1. Per le istanze di accesso ai benefici di cui all'art. 1 della
legge n. 229/2005, il Ministero provvede alla formazione di una
graduatoria dei soggetti da soddisfare, emessa con decreto del Direttore
generale della programmazione sanitaria, dei livelli essenziali di
assistenza e dei principi etici di sistema e avente scadenza semestrale.
2. La graduatoria dei soggetti da soddisfare, e' formulata tenendo conto
del criterio cronologico della presentazione delle istanze dagli aventi
titolo, cui e' assegnato un punteggio pari al 30%, accompagnato dal
parametro correttivo della gravita' dell'affezione di cui al comma 3,
dell'art. 1, cui e' assegnato un punteggio pari al 40% e dal parametro
dell'ISEE, se ed in quanto invocato dai singoli soggetti interessati,
cui e' assegnato un punteggio pari al 30%.
Art. 3
1. Per istanze di accesso alla prima rata dell'assegno una tantum di
cui all'art. 4 della legge n. 229/2005, il Ministero provvede alla
formazione di una graduatoria dei soggetti da soddisfare, emessa con
decreto del Direttore generale della programmazione sanitaria, dei
livelli essenziali di assistenza e dei principi etici di sistema.
2. La graduatoria dei soggetti da soddisfare e' formulata tenendo conto
del criterio cronologico della presentazione delle istanze dagli aventi
titolo, cui e' assegnato un punteggio pari al 30%, accompagnato dal
parametro correttivo della gravita' dell'affezione di cui al comma 3
dell'art. 1 cui e' assegnato un punteggio pari al 40% e dai parametro
dell'ISEE, se ed in quanto invocato dai singoli soggetti interessati,
cui e' assegnato un punteggio pari al 30%.
3. La graduatoria e' aggiornata con decreto direttoriale a scadenza
semestrale.
Art. 4
1. Per istanze di accesso ai benefici di cui alle rate successive
alla prima dell'assegno una tantum di cui all'art. 4 della legge n.
229/2005, il Ministero provvede alla formazione di una graduatoria dei
soggetti da soddisfare, emessa con decreto del Direttore generale della
programmazione sanitaria, dei livelli essenziali di assistenza e dei
principi etici di sistema.
2. La graduatoria dei soggetti da soddisfare e' formulata tenendo conto
della gravita' dell'affezione di cui al comma 3 dell'art. 1 cui e'
assegnato un punteggio pari al 60% e dal parametro dell'ISEE, se ed in
quanto invocato dai singoli soggetti interessati, cui e' assegnato un
punteggio pari al 40%.
3. La graduatoria e' aggiornata con decreto direttoriale a scadenza
semestrale.
Art. 5
1. Il Ministero della salute procede alla corresponsione ad ognuno
dei soggetti interessati, di un unico importo corrispondente alla quarta
rata delle cinque di cui all'art. 4 della legge 29 ottobre 2005, n. 229.
Detto importo si determina, in riferimento al periodo intercorrente tra
la data di manifestazione del danno da vaccinazione e la data di
decorrenza dell'indennizzo aggiuntivo e avuto riguardo alla misura
massima delle dieci annualita' previste dalla legge, applicando una
percentuale, identica per tutti i soggetti, dell'annualita' corrisposta
ai sensi dell'art. 1 della legge n. 229/2005. La percentuale verra'
fissata con successivo decreto dirigenziale in base alla disponibilita'
del capitolo di bilancio 2409, piano gestionale 02, per l'anno 2009.
Il presente decreto verra' inviato alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 21 ottobre 2009
Il Ministro: Sacconi
Registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 2009 Ufficio di controllo
preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali,
registro n. 7, foglio n. 13