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Decreto 24 settembre 2008, n. 174
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali. Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale. Recepimento della direttiva 2007/19/CE.
(GU n. 261 del 7-11-2008 - Suppl. Ordinario n.246)
IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE
SOCIALI
Vista la direttiva 2007/19/CE della Commissione del 6 gennaio 2004, che modifica
la direttiva 2002/72/CE relativa ai materiali e agli oggetti di plastica
destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e la direttiva
85/572/CEE del Consiglio che fissa l'elenco dei simulanti da impiegare per la
verifica della migrazione dei costituenti dei materiali e degli oggetti di
materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;
Visto l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982,
n. 777, modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n.
108;
Visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali ed oggetti destinati a venire a
contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e
89/109/CEE;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 21 marzo 1973, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 20 aprile 1973,
concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili
destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso
personale, modificato da ultimo con il decreto del Ministro della salute 12
dicembre 2007, n. 270;
Visto il decreto ministeriale 26 aprile 1993, n. 220 recante aggiornamento del
decreto 21 marzo 1973 concernente la disciplina igienica degli imballaggi,
recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o
con sostanze d'uso personale. Recepimento delle direttive 82/711/CEE,
85/572/CEE, 90/128/CEE e 92/39/CEE;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 15 giugno 2000, n. 210 recante
aggiornamento del decreto 21 marzo 1973 concernente la disciplina igienica degli
imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze
alimentari o con sostanze d'uso personale. Recepimento della direttiva n.
99/91/CE;
Visto il decreto 4 maggio 2006, n. 227 recante aggiornamento del decreto 21
marzo 1973 concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti,
utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con
sostanze d'uso personale. Recepimento delle direttive 2004/1/CE, 2004/13/CE e
2004/19/CE;
Visto il decreto 23 maggio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 145 del 23 giugno 2008, concernente la delega di
attribuzioni del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali,
per taluni atti di competenza dell'Amministrazione, al Sottosegretario di Stato,
On.le Francesca Martini;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentito il Consiglio superiore di sanita' che si e' espresso nella seduta del 5
giugno 2008;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella sezione consultiva per gli
atti normativi nell'adunanza del 24 luglio 2008;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata in
data 28 agosto 2008;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. L'articolo 9 del decreto ministeriale 21 marzo 1973, come sostituito
dall'articolo 2 del decreto ministeriale 26 aprile 1993, n. 220 e modificato da
ultimo dal decreto 4 maggio 2006, n. 227, e' sostituito come segue:
«1. Le disposizioni di cui al presente Capo I si applicano ai seguenti materiali
e oggetti che, allo stato di prodotti finiti, sono destinati a essere messi a
contatto con i prodotti alimentari o sono gia' a contatto con i prodotti
alimentari conformemente alla loro destinazione (di seguito «materiali e oggetti
di materia plastica»):
a) ai materiali e agli oggetti, nonche' alle parti di essi, costituiti
esclusivamente di materia plastica;
b) ai materiali e agli oggetti di materia plastica multistrato;
c) agli strati di materia plastica o ai rivestimenti di materia plastica che
costituiscono i coperchi composti esclusivamente da due o piu' strati di diversi
tipi di materiali.
2. Per «materia plastica» si intende il composto macromolecolare organico
ottenuto per polimerizzazione, policondensazione, poliaddizione o qualsiasi
altro procedimento simile da molecole di peso molecolare inferiore ovvero per
modifica chimica di macromolecole naturali. A questi composti macromolecolari
possono essere aggiunte altre sostanze.
3. Per «materiale od oggetto di materia plastica multistrato» si intende un
materiale o oggetto di materia plastica composto da due o piu' strati di
materiali, ciascuno dei quali realizzato esclusivamente in materia plastica,
tenuti insieme da adesivi o mediante altri mezzi. La composizione di ogni strato
di materiale plastico di un materiale o oggetto deve essere conforme al presente
regolamento.
4. Per «barriera funzionale di materia plastica» si intende una barriera
composta di uno o piu' strati di materia plastica che assicura che il materiale
o oggetto finito sia conforme all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1935/2004 e
alle disposizioni del presente regolamento.
5. Per la preparazione di materiali ed oggetti, costituiti esclusivamente di
materia plastica o composti da due o piu' strati - ognuno dei quali e'
costituito esclusivamente di materia plastica - fissati fra loro mediante
adesivi o con qualunque altro mezzo, possono essere impiegati esclusivamente:
a) i monomeri e le altre sostanze di partenza indicate nell'allegato I, sezioni
A e B, del decreto 26 aprile 1993, n. 220 e successive modifiche alle condizioni
e limitazioni eventualmente indicate per le singole voci;
b) gli additivi riportati nell'allegato II, sezione I, parte B alle condizioni e
limitazioni di impiego eventualmente indicate per le singole voci;
c) gli additivi di cui alla lettera b) consentiti come additivi alimentari di
cui al decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, o ammessi come aromi ai
sensi del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107, che non devono migrare:
1) nei prodotti alimentari finiti in quantita' tale da svolgere una funzione
tecnologica;
2) nei prodotti alimentari in cui sono ammessi come additivi alimentari o aromi
in quantita' superiori alle restrizioni piu' basse loro applicabili;
3) nei prodotti alimentari in cui non sono ammessi additivi alimentari o aromi
in quantita' superiori alle restrizioni di cui all'allegato II, sezione I, Parte
B.
6. Per la preparazione dei materiali ed oggetti di plastica multistrato in
deroga a quanto previsto al comma 3, uno strato non a diretto contatto con il
prodotto alimentare e separato da esso da una barriera funzionale di materia
plastica puo', sempre che il materiale o l'oggetto finito sia conforme ai limiti
di migrazione globale e specifici di cui al presente regolamento:
a) non essere conforme alle restrizioni e specifiche di cui al presente
regolamento;
b) essere fabbricato con sostanze diverse da quelle comprese nel presente
regolamento.
7. Le sostanze di cui al comma 6, lettera b) non devono appartenere ad alcuna
delle categorie seguenti:
a) sostanze classificate come sostanze di comprovata o sospetta «cancerogeneicita»,
«mutagenicita» o «tossicita' per la riproduzione» di cui all'allegato I della
direttiva 67/548/CEE, aggiornato con la direttiva 2004/73/CE recante il 29°
adeguamento al progresso tecnico e recepita con il decreto 28 febbraio 2006
(S.O. n. 100 del 20/04/2006);
b) sostanze classificate come sostanze «cancerogene», «mutagene» o «tossiche per
la riproduzione» in base al principio della responsabilita' personale, secondo
quanto previsto dall'allegato VI della direttiva 67/548/CEE aggiornato con la
direttiva 2001/59/CE recante il 28° adeguamento al progresso tecnico e recepita
con il decreto 14 giugno 2002 (S.O. n. 244 del 17/10/2002).
8. Per quanto riguarda i composti a basso peso molecolare, gli intermedi, i
catalizzatori, i solventi e gli agenti emulsionanti utilizzati nella
preparazione dei materiali e degli oggetti di cui al comma 2 si applicano le
disposizioni dell'articolo 10.
9. Le resine e gli additivi riportati nell'allegato II, sezione 1, parti A e B,
possono essere impiegati, alle condizioni e con le limitazioni ivi previste per
la produzione di:
rivestimenti superficiali, applicati su materiali diversi da quelli di cui al
comma 1, ottenuti da prodotti resinosi o polimerizzati sotto forma di liquidi,
polveri o dispersioni quali vernici, lacche, pitture, ecc.;
siliconi;
resine epossidiche;
materiali e oggetti composti di due o piu' strati, di cui quello destinato al
contatto diretto con i prodotti alimentari e' costituito di materia plastica e
almeno uno strato non e' costituito esclusivamente di materia plastica.
10. Le condizioni, limitazioni e tolleranze di impiego di cui all'allegato I,
sezioni A e B, del decreto 26 aprile 1993, n. 220 e successive modifiche si
applicano anche alle resine di cui al precedente comma 9.
Avvertenze:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti
del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Per i provvedimenti comunitari vengono forniti gli estremi di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
Note alle premesse:
- La direttiva 2007/19/CE della Commissione del 30 marzo 2007, che modifica la
direttiva 2002/72/CE relativa ai materiali e agli oggetti di materia plastica
destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e la direttiva
85/572/CEE del Consiglio che fissa l'elenco dei simulanti da impiegare per la
verifica della migrazione dei costituenti dei materiali e degli oggetti di
materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, e'
stata pubblicata nella GUUE serie L n. 91 del 31 marzo 2007 ed e' stata oggetto
di rettifica pubblicata nella GUUE serie L n. 97 del 12 aprile 2007.
- Il regolamento CE n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27
ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto
con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE e'
stato pubblicato nella GUUE serie L n. 338 del 13 novembre 2004.
- Il testo dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto
1982, n. 777 (Attuazione della direttiva CEE n. 76/893 relativa ai materiali ed
agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari), cosi'
come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108
(Attuazione della direttiva 89/109/CEE concernente i materiali e gli oggetti
destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari), e' il seguente:
«Art. 3. - 1. Con decreti del Ministro della sanita', sentito il Consiglio
superiore di sanita', sono indicati per i materiali e gli oggetti, destinati a
venire a contatto con le sostanze alimentari, di cui all'allegato I, da soli o
in combinazione tra loro, i componenti consentiti nella loro produzione, e, ove
occorrano, i requisiti di purezza e le prove di cessione alle quali i materiali
e gli oggetti debbono essere sottoposti per determinare l'idoneita' all'uso cui
sono destinati nonche' le limitazioni, le tolleranze e le condizioni di impiego
sia per i limiti di contaminazione degli alimenti che per gli eventuali pericoli
risultanti dal contatto orale.
2. Per i materiali e gli oggetti di materia plastica, di gomma, di cellulosa
rigenerata, di carta, di cartone, di vetro, di acciaio inossidabile, di banda
stagnata, di ceramica e di banda cromata valgono le disposizioni contenute nei
decreti ministeriali 21 marzo 1973, 3 agosto 1974, 13 settembre 1975, 18 giugno
1979, 2 dicembre 1980, 25 giugno 1981, 18 febbraio 1984, 4 aprile 1985 e 1°
giugno 1988, n. 243.
3. Il Ministro della sanita', sentito il Consiglio superiore di sanita', procede
all'aggiornamento e alle modifiche da apportare ai decreti di cui ai commi 1 e
2.
4. Chiunque impieghi nella produzione materiali o oggetti destinati, da soli o
in combinazione tra loro, a venire a contatto con le sostanze alimentari, in
difformita' da quanto stabilito nei decreti di cui ai commi 1 e 2, e' punito per
cio' solo con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquemilioni a
lire quindicimilioni».
- Il decreto ministeriale 26 aprile 1993, n. 220 (Regolamento recante
aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina
igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto
con le sostanze alimentari e con sostanze d'uso personale. Recepimento delle
direttive 82/711/CEE, 85/572/CEE, 90/128/CEE e 92/39/CEE) e' stato pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 1993.
- Il decreto del Ministro della sanita' 15 giugno 2000 n. 210 (Regolamento
recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la
disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in
contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale. Recepimento
della direttiva n. 99/91/CE) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175
del 28 luglio 2000.
- Il decreto ministeriale 4 maggio 2006 n. 227 (Regolamento recante
aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina
igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto
con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale. Recepimento delle
direttive 2004/1/CE, 2004/13/CE e 2004/19/CE) e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 159 dell'11 luglio 2006.
- Il testo dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri) e' il seguente:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie
di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la
legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di
competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da
parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi
debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della
loro emanazione".
Nota all'articolo 1:
- Si riporta il testo dell'articolo 9 del decreto 21 marzo 1973, cosi' come
modificato dal decreto qui pubblicato:
«Art. 9. - "1. Le disposizioni di cui al presente Capo I si applicano ai
seguenti materiali e oggetti che, allo stato di prodotti finiti, sono destinati
a essere messi a contatto con i prodotti alimentari o sono gia' a contatto con i
prodotti alimentari conformemente alla loro destinazione (di seguito `materiali
e oggetti di materia plastica):
a) ai materiali e agli oggetti, nonche' alle parti di essi, costituiti
esclusivamente di materia plastica;
b) ai materiali e agli oggetti di materia plastica multistrato;
c) agli strati di materia plastica o ai rivestimenti di materia plastica che
costituiscono i coperchi composti esclusivamente da due o piu' strati di diversi
tipi di materiali.
2. Per "materia plastica" si intende il composto macromolecolare organico
ottenuto per polimerizzazione, policondensazione, poliaddizione o qualsiasi
altro procedimento simile da molecole di peso molecolare inferiore ovvero per
modifica chimica di macromolecole naturali. A questi composti macromolecolari
possono essere aggiunte altre sostanze.
3. Per "materiale od oggetto di materia plastica multistrato" si intende un
materiale o oggetto di materia plastica composto da due o piu' strati di
materiali, ciascuno dei quali realizzato esclusivamente in materia plastica,
tenuti insieme da adesivi o mediante altri mezzi. La composizione di ogni strato
di materiale plastico di un materiale o oggetto deve essere conforme al presente
regolamento.
4. Per "barriera funzionale di materia plastica" si intende una barriera
composta di uno o piu' strati di materia plastica che assicura che il materiale
o oggetto finito sia conforme all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1935/2004 e
alle disposizioni del presente regolamento.
5. Per la preparazione di materiali ed oggetti, costituiti esclusivamente di
materia plastica o composti da due o piu' strati - ognuno dei quali e'
costituito esclusivamente di materia plastica - fissati fra loro mediante
adesivi o con qualunque altro mezzo, possono essere impiegati esclusivamente:
a) i monomeri e le altre sostanze di partenza indicate nell'allegato I, sezioni
A e B, del decreto 26 aprile 1993, n. 220 e successive modifiche alle condizioni
e limitazioni eventualmente indicate per le singole voci;
b) gli additivi riportati nell'allegato II, sezione I, parte B alle condizioni e
limitazioni di impiego eventualmente indicate per le singole voci;
c) gli additivi di cui alla lettera b) consentiti come additivi alimentari di
cui al decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, o ammessi come aromi ai
sensi del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107, che non devono migrare:
1) nei prodotti alimentari finiti in quantita' tale da svolgere una funzione
tecnologica;
2) nei prodotti alimentari in cui sono ammessi come additivi alimentari o aromi
in quantita' superiori alle restrizioni piu' basse loro applicabili;
3) nei prodotti alimentari in cui non sono ammessi additivi alimentari o aromi
in quantita' superiori alle restrizioni di cui all'allegato II, sezione I, Parte
B.
6. Per la preparazione dei materiali ed oggetti di plastica multistrato in
deroga a quanto previsto al comma 3, uno strato non a diretto contatto con il
prodotto alimentare e separato da esso da una barriera funzionale di materia
plastica puo', sempre che il materiale o l'oggetto finito sia conforme ai limiti
di migrazione globale e specifici di cui al presente regolamento:
a) non essere conforme alle restrizioni e specifiche di cui al presente
regolamento;
b) essere fabbricato con sostanze diverse da quelle comprese nel presente
regolamento.
7. Le sostanze di cui al comma 6, lettera b) non devono appartenere ad alcuna
delle categorie seguenti:
a) sostanze classificate come sostanze di comprovata o sospetta «cancerogeneicita»,
«mutagenicita» o «tossicita' per la riproduzione» di cui all'allegato I della
direttiva 67/548/CEE, aggiornato con la direttiva 2004/73/CE recante il 29°
adeguamento al progresso tecnico e recepita con il decreto 28 febbraio 2006
(S.O. n. 100 del 20 aprile 2006);
b) sostanze classificate come sostanze" «cancerogene», «mutagene» o «tossiche
per la riproduzione» in base al principio della responsabilita' personale,
secondo quanto previsto dall'allegato VI della direttiva 67/548/CEE aggiornato
con la direttiva 2001/59/CE recante il 28° adeguamento al progresso tecnico e
recepita con il decreto 14 giugno 2002 (S.O. n. 244 del 17 ottobre 2002).
8. Per quanto riguarda i composti a basso peso molecolare, gli intermedi, i
catalizzatori, i solventi e gli agenti emulsionanti utilizzati nella
preparazione dei materiali e degli oggetti di cui al comma 2 si applicano le
disposizioni dell'articolo 10.
9. Le resine e gli additivi riportati nell'allegato II, sezione 1, parti A e B,
possono essere impiegati, alle condizioni e con le limitazioni ivi previste per
la produzione di: rivestimenti superficiali, applicati su materiali diversi da
quelli di cui al comma 1, ottenuti da prodotti resinosi o polimerizzati sotto
forma di liquidi, polveri o dispersioni quali vernici, lacche, pitture, ecc.;
siliconi;
resine epossidiche;
materiali e oggetti composti di due o piu' strati, di cui quello destinato al
contatto diretto con i prodotti alimentari e' costituito di materia plastica e
almeno uno strato non e' costituito esclusivamente di materia plastica.
10. Le condizioni, limitazioni e tolleranze di impiego di cui all'allegato I,
sezioni A e B, del decreto 26 aprile 1993, n. 220 e successive modifiche si
applicano anche alle resine di cui al precedente comma 9».
Art. 2.
1. L'articolo 9-bis, come inserito con l'articolo 3 del decreto ministeriale 26
aprile 1993, n. 220 e modificato dal decreto 4 maggio 2006, n. 227, e'
sostituito dal seguente:
«1. I materiali ed oggetti di cui all'articolo 9 non devono cedere i loro
costituenti ai prodotti alimentari in quantita' superiore a 60 mg di sostanza
ceduta per chilogrammo di prodotto o simulante alimentare (mg/kg) (limite di
migrazione globale).
2. Il limite di cui al comma 1 e' pari a 10 mg per decimetro quadrato di
superficie del materiale o dell'oggetto (mg/dm2) nei seguenti casi:
a) oggetti che siano recipienti o siano assimilabili a recipienti o che possano
essere riempiti, di capacita' inferiore a 500 ml o superiore a 10 litri;
b) fogli, pellicole o altri materiali od oggetti che non possono essere riempiti
o per i quali non sia possibile valutare il rapporto tra la superficie del
materiale od oggetto e la quantita' del prodotto alimentare a contatto con essa.
3. I limiti di cui al comma 2 si applicano anche alle sostanze riportate
nell'allegato II, Sezione I, Parte B.
4. I limiti di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche ai materiali ed oggetti
di cui allo articolo 9, comma 9.
5. I limiti di migrazione specifica riportati all'allegato I, sezioni A e B, del
decreto 26 aprile 1993, n. 220 e successive modifiche sono espressi in mg/kg.
Tali limiti sono espressi in mg/dm2 nei seguenti casi:
a) oggetti che siano recipienti o siano assimilabili a recipienti o che possano
essere riempiti, di capacita' inferiore a 500 ml o superiore a 10 litri;
c) fogli, pellicole o altri materiali od oggetti che non possono essere riempiti
o per i quali non sia possibile valutare il rapporto tra la l'area della
superficie del materiale od oggetto e la quantita' del prodotto alimentare a
contatto con essa. In tali casi i limiti espressi in mg/kg vanno divisi per il
fattore di conversione convenzionale 6 per poterli esprimere in mg/dm2 .
6. Per i materiali ed oggetti di materia plastica destinati a venire in contatto
o gia' a contatto con gli alimenti per lattanti e bambini, disciplinati dal
decreto del Ministro della sanita' 6 aprile 1994, n. 500 e dal D. P. R. 7 aprile
1999, n. 128, si applica il limite di migrazione globale di 60 mg/kg ed i limiti
di migrazione specifica che devono essere espressi solo in mg/kg.
7. La migrazione delle sostanze di cui all'articolo 9, comma 7 nel prodotto o
simulante alimentare non deve superare il valore di 0,01 mg/kg, misurato con
certezza statistica mediante un metodo di analisi conforme all'articolo 11 del
regolamento (CE) n. 882/2004. Tale limite deve essere espresso sempre come
concentrazione nei prodotti o simulanti alimentari. Si applica a un gruppo di
composti, se strutturalmente e tossicologicamente correlati, in particolare
isomeri o composti con lo stesso gruppo funzionale, e comprende gli eventuali
trasferimenti per controstampa (set-off).
Nota all'articolo 2:
- Si riporta il testo dell'articolo 9-bis del decreto 21 marzo 1973, cosi' come
modificato dal decreto qui pubblicato: «Art. 9-bis. - 1. I materiali ed oggetti
di cui all'articolo 9 non devono cedere i loro costituenti ai prodotti
alimentari in quantita' superiore a 60 mg di sostanza ceduta per chilogrammo di
prodotto o simulante alimentare (mg/kg) (limite di migrazione globale).
2. Il limite di cui al comma 1 e' pari a 10 mg per decimetro quadrato di
superficie del materiale o dell'oggetto (mg/dm2) nei seguenti casi:
a) oggetti che siano recipienti o siano assimilabili a recipienti o che possano
essere riempiti, di capacita' inferiore a 500 ml o superiore a 10 litri;
b) fogli, pellicole o altri materiali od oggetti che non possono essere riempiti
o per i quali non sia possibile valutare il rapporto tra la superficie del
materiale od oggetto e la quantita' del prodotto alimentare a contatto con essa.
3. I limiti di cui al comma 2 si applicano anche alle sostanze riportate
nell'allegato II, Sezione I, Parte B.
4. I limiti di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche ai materiali ed oggetti
di cui allo articolo 9, comma 9.
5. I limiti di migrazione specifica riportati all'allegato I, sezioni A e B, del
decreto 26 aprile 1993, n. 220 e successive modifiche sono espressi in mg/kg.
Tali limiti sono espressi in mg/dm2 nei seguenti casi:
a) oggetti che siano recipienti o siano assimilabili a recipienti o che possano
essere riempiti, di capacita' inferiore a 500 ml o superiore a 10 litri;
c) fogli, pellicole o altri materiali od oggetti che non possono essere riempiti
o per i quali non sia possibile valutare il rapporto tra l'area della superficie
del materiale od oggetto e la quantita' del prodotto alimentare a contatto con
essa. In tali casi i limiti espressi in mg/kg vanno divisi per il fattore di
conversione convenzionale 6 per poterli esprimere in mg/dm2 .
6. Per i materiali ed oggetti di materia plastica destinati a venire in contatto
o gia' a contatto con gli alimenti per lattanti e bambini, disciplinati dal
decreto del Ministro della sanita' 6 aprile 1994, n. 500 e dal decreto del
Presidente della Repubblica 7 aprile 1999, n. 128, si applica il limite di
migrazione globale di 60 mg/kg ed i limiti di migrazione specifica che devono
essere espressi solo in mg/kg.
7. La migrazione delle sostanze di cui all'articolo 9, comma 7 nel prodotto o
simulante alimentare non deve superare il valore di 0,01 mg/kg, misurato con
certezza statistica mediante un metodo di analisi conforme all'articolo 11 del
regolamento (CE) n. 882/2004. Tale limite deve essere espresso sempre come
concentrazione nei prodotti o simulanti alimentari. Si applica a un gruppo di
composti, se strutturalmente e tossicologicamente correlati, in particolare
isomeri o composti con lo stesso gruppo funzionale, e comprende gli eventuali
trasferimenti per controstampa (set-off)».
Art. 3.
1. L'articolo 9-ter, come inserito con l'articolo 1, comma 1, lettera d) del
decreto 4 maggio 2006, n. 227, e' sostituito dal seguente:
«1. Nelle fasi della commercializzazione diverse dalla vendita al dettaglio, i
materiali ed oggetti di materia plastica e le sostanze destinate alla loro
fabbricazione sono accompagnate da una dichiarazione scritta secondo quanto
disposto dall'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1935/2004.
2. Nelle fasi della commercializzazione diverse dalla vendita al dettaglio, i
materiali ed oggetti di materia plastica destinati ad essere posti a contatto
con i prodotti alimentari e contenenti gli additivi di cui all'articolo 9, comma
5, lettera c) devono essere accompagnati dalla dichiarazione di cui al comma 1.
3. La dichiarazione di cui ai commi 1 e 2 e' rilasciata dall'operatore di
settore e contiene le informazioni riportate nell'allegato VII del presente
regolamento.
4. L'operatore di settore mette a disposizione dell'autorita' competente che ne
faccia richiesta la documentazione atta a dimostrare che i materiali e gli
oggetti e le sostanze destinate alla loro fabbricazione sono conformi alle
prescrizioni del presente regolamento. Tale documentazione contiene condizioni e
risultati delle prove, calcoli, altre analisi nonche' accertamenti relativi alla
sicurezza o considerazioni comprovanti la conformita».
Nota all'articolo 3:
- Si riporta il testo dell'articolo 9-ter del decreto 21 marzo 1973, cosi' come
modificato dal decreto qui pubblicato:
«Art. 9-ter. - "1. Nelle fasi della commercializzazione diverse dalla vendita al
dettaglio, i materiali ed oggetti di materia plastica e le sostanze destinate
alla loro fabbricazione sono accompagnate da una dichiarazione scritta secondo
quanto disposto dall'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1935/2004.
2. Nelle fasi della commercializzazione diverse dalla vendita al dettaglio, i
materiali ed oggetti di materia plastica destinati ad essere posti a contatto
con i prodotti alimentari e contenenti gli additivi di cui all'articolo 9, comma
5, lettera c) devono essere accompagnati dalla dichiarazione di cui al comma 1.
3. La dichiarazione di cui ai commi 1 e 2 e' rilasciata dall'operatore di
settore e contiene le informazioni riportate nell'allegato VII del presente
regolamento.
4. L'operatore di settore mette a disposizione dell'autorita' competente che ne
faccia richiesta la documentazione atta a dimostrare che i materiali e gli
oggetti e le sostanze destinate alla loro fabbricazione sono conformi alle
prescrizioni del presente regolamento. Tale documentazione contiene condizioni e
risultati delle prove, calcoli, altre analisi nonche' accertamenti relativi alla
sicurezza o considerazioni comprovanti la conformita»".
Art. 4.
1. L'allegato II, sezione I, Parte B, «Additivi per materie plastiche» del
decreto 21 marzo 1973 e' sostituito dall'allegato I del presente regolamento.
2. L'allegato IV, sezione I, Parte A, «Determinazione della migrazione globale»
del decreto 21 marzo 1973, come sostituito dall'allegato «Norme di base per la
verifica della migrazione globale e specifica» di cui al decreto 22 luglio 1998,
n. 338 e' modificato come segue.
a) nell'introduzione del Capitolo I e' inserita, in fine, la seguente frase:
«Per "Alimenti non grassi" si intendono gli alimenti per i quali sono previste
prove di migrazione con simulanti diversi dal simulante D».
Nota all'articolo 4:
Il decreto 22 luglio 1998 n. 338 (Regolamento recante aggiornamento del decreto
ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi,
recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o
con sostanze d'uso personale, a seguito del recepimento della direttiva n.
97/48/CE e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 30 settembre
1998.
Art. 5.
1. Il decreto 26 aprile 1993, n. 220, modificato da ultimo dal decreto 4 maggio
2006, n. 227, e' modificato come segue.
a) All'allegato I, sezione A «Elenco di monomeri e altre sostanze di partenza»
sono inserite, in fine, le sostanze riportate nell'allegato II del presente
regolamento;
b) all'allegato I, sezione A «Elenco di monomeri e altre sostanze di partenza»
e' modificata la colonna «restrizioni e/o specifiche» per le sostanze riportate
nell'allegato III del presente regolamento;
c) l'allegato II, «Simulanti da impiegare per la verifica della migrazione dei
costituenti dei materiali e degli oggetti», e' modificato come segue:
1) il punto 3 della «Premessa» e' sostituto dal seguente: «3. Quando il segno
"X" e' seguito da una barretta obliqua e da un numero, dividere il risultato
delle prove di migrazione per tale numero. Nel caso di alcuni tipi di alimenti
grassi, questo numero convenzionale, noto come «coefficiente di riduzione per il
simulante D (DRF)» viene utilizzato in modo da tener conto del maggior potere
estraente del simulante rispetto a quello dell'alimento».
2) dopo il punto 4 della «Premessa» e' inserito il seguente punto 4 bis:
«4 bis. Se dopo il segno "X" compare tra parentesi la lettera "b", la prova va
effettuata con etanolo al 50% (v/v)»;
3) il punto 7 della tabella e' sostituito dal seguente.
Tabella omessa
d) all'allegato III, sezione 1, lettera D «Ulteriori disposizioni applicabili
nella verifica del rispetto dei limiti di migrazione», dopo il punto 2 sono
inseriti i punti 2-bis e 2-ter e dopo il punto 5 sono inseriti i punti 5-bis e
6, riportati nell'allegato IV del presente regolamento.
Nota all'articolo 5:
Per i riferimenti al decreto ministeriale 26 aprile 1993, n. 220, e al decreto
ministeriale 4 maggio 2006 n. 227 si vedano le note alle premesse.
Art. 6.
1. Il decreto 15 giugno 2000, n. 210, e' modificato come segue:
a) l'allegato II e' sostituito dall'allegato V al presente regolamento;
b) l'allegato III e' sostituito dall'allegato VI al presente regolamento.
Nota all'articolo 6:
Per i riferimenti al decreto ministeriale 16 giugno 2000 n. 210 si vedano le
note alle premesse.
Art. 7.
1. E' consentita a partire dal 1° maggio 2008 la commercializzazione e l'impiego
di materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con gli
alimenti, conformi alle disposizioni del presente regolamento.
2. E' vietata a partire dal 1° luglio 2008, limitatamente agli ftalati
individuati con il numero REF 74560, 74640, 74880, 75100 e 75105, la produzione
e l'importazione di materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a
contatto con gli alimenti, non conformi alle restrizioni ed alle specifiche del
presente regolamento.
3. E' vietata a partire dal 1° luglio 2008, limitatamente alle sostanze
individuate con il numero REF 30340, 30401, 36640, 56800, 76815, 76866, 88640 e
93760, la produzione e l'importazione di coperchi muniti di guarnizioni non
conformi alle restrizioni ed alle specifiche del presente regolamento.
4. E' vietato impiegare nella produzione di materiali ed oggetti di materia
plastica la sostanza azodicarbammide, avente numero REF 36640 e numero CAS
000123-77-3.
5. Fatto salvo quanto disposto ai commi 2 e 3 la produzione e l'importazione di
materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con gli
alimenti non conformi alle disposizioni del presente regolamento, ma conformi
alle disposizioni preesistenti, sono consentite fino al 1° maggio 2009.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 24 settembre 2008
per Il Ministro
Il Sottosegretario di Stato Martini
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 2008 Ufficio di controllo
preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro
n. 5, foglio n. 398
Allegato omesso