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Decreto 18 Aprile 2007, n. 76
Ministero della Salute. Regolamento recante la disciplina igienica dei materiali e degli oggetti di alluminio e di leghe di alluminio destinati a venire a contatto con gli alimenti.
(GU n. 141 del 20-6-2007)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982,
n. 777, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992,
n. 108;
Visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 riguardante i materiali e gli oggetti
destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le
direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE;
Ritenuto di dover procedere alla definizione di una disciplina specifica per gli
imballaggi, recipienti ed utensili di alluminio e di leghe di alluminio
destinati a venire a contatto con gli alimenti;
Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentito il Consiglio superiore di sanita' che si e' espresso nella seduta del 13
ottobre 2005;
Vista la comunicazione alla Commissione dell'Unione europea effettuata in data
12 dicembre 2005 ai sensi della direttiva 98/34/CE;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli
atti normativi nell'adunanza del 5 marzo 2007;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata in
data 27 marzo 2007;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Il regolamento disciplina i materiali e gli oggetti di alluminio e di
leghe di alluminio destinati a venire a contatto con gli alimenti.
2. Il regolamento non si applica ai materiali ed agli oggetti di alluminio
ricoperto, purche' lo strato a diretto contatto con gli alimenti esplichi
effetto barriera.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti. Per i regolamenti CE vengono forniti gli estremi di pubblicazione
nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto
1982, n. 777 (Attuazione della direttiva CEE n. 76/893 relativa ai materiali ed
agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari), cosi'
come modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108
(Attuazione della direttiva 89/109/CEE concernente i materiali e gli oggetti
destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari), e' il seguente:
"Art. 3. - 1. Con i decreti del Ministro della sanita', sentito il Consiglio
superiore di sanita', sono indicati per i materiali e gli oggetti, destinati a
venire a contatto con le sostanze alimentari, di cui all'allegato I, da soli o
in combinazione tra loro, i componenti consentiti nella loro produzione, e, ove
occorrano, i requisiti di purezza e le prove di cessione alle quali i materiali
e gli oggetti debbono essere sottoposti per determinare l'idoneita' all'uso cui
sono destinati nonche' le limitazioni, le tolleranze e le condizioni di impiego
sia per i limiti di contaminazione degli alimenti che per gli eventuali pericoli
risultanti dal contatto orale.
2. Per i materiali e gli oggetti di materia plastica, di gomma, di cellulosa
rigenerata, di carta, di cartone, di vetro, di acciaio inossidabile, di banda
stagnata, di ceramica e di banda cromata valgono le disposizioni contenute nei
decreti ministeriali 21 marzo 1973, 3 agosto 1974, 13 settembre 1975, 18 giugno
1979, 2 dicembre 1980, 25 giugno 1981, 18 febbraio 1984, 4 aprile 1985 e 1°
giugno 1988, n. 243.
3. Il Ministro della sanita', sentito il Consiglio superiore di sanita', procede
all'aggiornamento e alle modifiche da apportare ai decreti di cui ai commi 1 e
2.
4. Chiunque impieghi nella produzione materiali o oggetti destinati, da soli o
in combinazione tra loro, a venire a contatto con le sostanze alimentari, in
difformita' da quanto stabilito nei decreti di cui ai commi 1 e 2, e' punito per
cio' solo con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquemilioni a
lire quindicimilioni".
- Il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento e del Consiglio del 27 ottobre
2004 riguardante i materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con i
prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE e' stato
pubblicato nella GUCE serie L n. 338 del 13 novembre 2004.
- Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'
di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il
seguente:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere
emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti
norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi
forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla
legge;
d) l'organizzazione e il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo
le disposizioni dettate dalla legge;
e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti
in base agli accordi sindacali.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di
legge prevista dalla costituzione, per le quali le leggi della Repubblica
autorizzando l'esercizio della podesta' regolamentare del Governo, determinano
le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di
competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di
competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da
parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo, Essi
debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della
loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma primo ed i regolamenti ministeriali ed
interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono
adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono
determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del
Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con
l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i
Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze
di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e
l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e
periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo
criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei
risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura regolamentare per la definizione
dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali."
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
1) alluminio: il metallo il cui tenore minimo di alluminio e' pari al 99,0%,
espresso come massa;
2) lega di alluminio: il prodotto ottenuto dall'unione per fusione di due o piu'
metalli, ove l'alluminio e' presente in percentuale maggiore rispetto agli altri
metalli;
3) alluminio ricoperto: il prodotto definito ai punti 1 o 2 ove lo strato a
contatto diretto con gli alimenti e' costituito da altro materiale.
Art. 3.
Requisiti di purezza
1. L'alluminio destinato alla produzione di materiali ed oggetti di cui
all'articolo 1 deve rispondere ai requisiti di purezza indicati nell'allegato I
al regolamento.
Art. 4.
Caratteristiche di composizione dei materiali ed oggetti
1. I materiali e gli oggetti di cui all'articolo 1, comma 1, devono
rispondere alle caratteristiche di composizione riportate negli allegati I, II e
III del regolamento.
2. Nella produzione delle vaschette di alluminio e delle loro coperture e'
consentito l'impiego, secondo buona tecnica industriale, quali coadiuvanti
tecnologici, di olii vegetali o minerali del tipo alimentare e/o conformi alla
Farmacopea europea.
Art. 5.
Condizioni d'uso
1. I materiali e gli oggetti disciplinati dal presente regolamento possono
essere impiegati alle seguenti condizioni:
a) contatto breve: tempi inferiori alle 24 ore in qualunque condizione di
temperatura;
b) contatto prolungato: tempi superiori alle 24 ore a temperatura refrigerata;
c) contatto prolungato: tempi superiori alle 24 ore a temperatura ambiente
limitatamente agli alimenti riportati nell'allegato IV del regolamento.
Art. 6.
Etichettatura
1. Fatte salve le disposizioni del regolamento (CE) n. 1935/2004 in materia
di etichettatura, i materiali e gli oggetti disciplinati dal presente
regolamento devono riportare in etichetta una o piu' istruzioni indicanti:
a) non idoneo al contatto con alimenti fortemente acidi o fortemente salati;
b) destinato al contatto con alimenti a temperature refrigerate;
c) destinato al contatto con alimenti a temperature non refrigerate per tempi
non superiori alle 24 ore;
d) destinato al contatto con gli alimenti di cui all'allegato IV a temperature
ambiente anche per tempi superiori alle 24 ore.
2. I materiali ed oggetti di leghe di alluminio possono riportare in etichetta
la seguente dicitura "alluminio".
Nota all'art. 6:
- Per i riferimenti del regolamento (CE) n. 1935/2004 si vedano le note alle
premesse.
Art. 7.
Controlli
1. L'idoneita' a venire a contatto con gli alimenti dei materiali ed oggetti
di alluminio e di leghe di alluminio deve essere accertata con la verifica della
composizione di cui gli allegati I, II e III.
Art. 8.
Obblighi dei produttori
1. Le imprese che producono i materiali e gli oggetti di alluminio e di
leghe di alluminio sono tenute a controllarne la rispondenza al presente
regolamento e a dimostrare in ogni momento di aver adeguatamente provveduto ai
controlli ed accertamenti necessari.
2. Ogni partita deve essere corredata da una dichiarazione del produttore
attestante che i materiali ed oggetti di cui al comma 1 sono conformi alle norme
vigenti.
3. In mancanza della dichiarazione di cui al comma 2, la dichiarazione di
conformita' deve essere rilasciata da un laboratorio pubblico di analisi.
Art. 9.
Obblighi degli utilizzatori
1. L'utilizzazione, in sede industriale e commerciale, dei materiali e degli
oggetti disciplinati dal regolamento e' subordinata all'accertamento della loro
conformita' alle norme vigenti nonche' della idoneita' tecnologica allo scopo
cui sono destinati.
2. L'impresa deve essere pertanto fornita della dichiarazione di conformita' di
cui all'articolo precedente ed essere sempre in grado di consentire all'autorita'
sanitaria di identificare il fornitore o il produttore del materiale e/o
dell'oggetto impiegato.
Art. 10.
Mutuo riconoscimento
1. Le disposizioni di cui al regolamento non si applicano ai materiali ed
oggetti legalmente prodotti e/o commercializzati in uno Stato dell'Unione
europea, in Turchia e a quelli legalmente prodotti nei Paesi contraenti
dell'accordo sullo spazio economico.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 18 aprile 2007
Il Ministro: Turco
Visto, il Guardasigilli: Mastella
Registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 2007 Ufficio di controllo preventivo
sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4,
foglio n. 74
Allegato I
(Articolo 3, comma 1)
Requisiti di purezza dell'alluminio.
|Tenore massimo % (espresso come
Metallo |massa)
---------------------------------------------------------------------
Ferro + Silicio |1,0
---------------------------------------------------------------------
Rame |0,10 (se Cr e/o Mn > o = 0,05)
---------------------------------------------------------------------
|0,20 (se Cr < e/o Mn < 0,05)
---------------------------------------------------------------------
Altri metalli (ad es. Cr, Mg, Mn, |
Ni, Zn) |0,1 (ciascuno)
Allegato II
(Articolo 4, comma 1)
Caratteristiche di composizione dei materiali e degli oggetti di leghe di
alluminio ottenuti mediante trasformazione plastica.
Metallo |Tenore massimo espresso come massa (%)
Cromo | 0,35
Ferro | 2,0
Magnesio* |11,0
Manganese | 4,0
Nichel | 3,0
Rame | 0,6
Silicio |13,5
Titanio | 0,3
Zinco | 0,25
Zirconio | 0,30
Altri metalli** | 0,15
* Le leghe contenenti piu' del 5% di magnesio non devono essere utilizzate per
la produzione di parti resistenti a pressione per applicazioni nella cottura a
pressione.
** Per alcuni metalli (ad esempio l'argento) il contenuto massimo e' pari a 0,05
%.
Allegato III
(Articolo 4, comma 1)
Caratteristiche di composizione dei materiali e degli oggetti di leghe di
alluminio ottenuti per fusione.
Metallo |Tenore massimo espresso come massa (%)
Antimonio | 0,20
Cromo | 0,35
Ferro | 2,0
Magnesio* |11,0
Manganese | 4,0
Nichel | 3,0
Rame** | 0,6
Silicio |13,5
Stagno | 0,10
Stronzio | 0,2
Titanio | 0,3
Zinco | 0,25
Zirconio | 0,3
Altri metalli *** | 0,15 come totale
* Le leghe contenenti piu' del 5% di magnesio non devono essere utilizzate per
la produzione di parti resistenti a pressione per applicazioni nella cottura a
pressione.
** Nella produzione di oggetti destinati al contatto breve, quali caffettiere e
piastre, il contenuto di rame puo' arrivare fino al 6%.
*** Per alcuni metalli (ad esempio l'argento) il contenuto massimo e' pari a
0,05 %.
Allegato IV (
Articolo 5, comma 1, lettera c)
Elenco dei prodotti alimentari che possono essere impiegati a contatto con
materiali ed oggetti di alluminio e leghe di alluminio per tempi superiori alle
24 ore a temperatura ambiente.
Prodotti di cacao e cioccolato, definiti al decreto legislativo 12 giugno 2003,
n. 178
Caffe'
Spezie ed erbe infusionali
Zucchero
Cereali e prodotti derivati
Paste alimentari non fresche
Prodotti della panetteria
Legumi secchi e prodotti derivati
Frutta secca
Funghi secchi
Ortaggi essiccati
Prodotti della confetteria
Prodotti da forno fini a condizione che la farcitura non sia a diretto contatto
con l'alluminio