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Decreto 13 Giugno 2007
Ministero della Salute. Prodotti fitosanitari: recepimento della direttiva 2006/ 60/CE della Commissione e aggiornamento del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004, concernente i limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione. Decima modifica.
(GU n. 199 del 28-8-2007)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visti gli articoli 5, lettera h), e 6, della legge 30 aprile 1962, n.
283, successivamente modificata con legge 26 febbraio 1963, n. 441;
Visto l'art. 19 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che
prevede l'adozione con decreto del Ministro della salute di limiti
massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari;
Visto l'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile
2001, n. 290, relativo ai residui ed intervalli di carenza;
Visto il decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 "Prodotti
fitosanitari: limiti massimi di residui della sostanze attive nei
prodotti destinati all'alimentazione"" (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 292 del 14 dicembre 2004, supplemento
ordinario n. 179), modificato dal decreto del Ministro della salute 17
novembre 2004 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 7 febbraio
2005), dal decreto del Ministro della salute 4 marzo 2005 (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 2005), dal decreto del
Ministro della salute 13 maggio 2005 (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 184 del 9 agosto 2005), dal decreto del Ministro della
salute 15 novembre 2005 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3
febbraio 2006), dal decreto del Ministro della salute 19 aprile 2006
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 14 luglio 2006), dal
decreto del Ministro della salute 20 aprile 2006 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13 luglio 2006), dal decreto del Ministro
della salute 23 giugno 2006 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204
del 2 settembre 2006), dal decreto del Ministro della salute 3 ottobre
2006, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 4 dicembre 2006),
dal decreto del Ministro della salute 26 febbraio 2007 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 2007);
Vista la direttiva 2006/60/CE della Commissione del 7 luglio 2006, che
modifica gli allegati della direttiva 90/642/CEE, per quanto riguarda i
limiti massimi di residui di trifloxystrobin, tiabendazolo, abamectina,
benomil, carbendazim, tiofanato metile, miclobutanil, glifosate,
trimethylsolfonium, fenpropimorf e clormequat;
Considerato che il rispetto della pratica agricola dei prodotti
fitosanitari autorizzati in Italia, contenenti le sostanze attive
trifloxystrobin, tiabendazolo, abamectina, benomil, carbendazim,
tiofanato metile, miclobutanil, glifosate, trimethylsolfonium,
fenpropimorf e clormequat, e' in grado di garantire un livello di
residuo nei prodotti vegetali inferiore o uguale ai limiti indicati
nella citata direttiva;
Ritenuto necessario aggiornare il decreto ministeriale 27 agosto 2004
con i nuovi limiti massimi di residui delle sostanze attive
trifloxystrobin, tiabendazolo, abamectina, benomil, carbendazim,
tiofanato metile, miclobutanil, glifosate, trimethylsolfonium,
fenpropimorf e clormequat;
Visto il parere favorevole della Commissione consultiva prodotti
fitosanitari espresso nella seduta del 30 marzo 2007;
Decreta:
Art. 1.
La voce "Lupini"" e' inserita nell'allegato 1 del decreto del
Ministro della salute 27 agosto 2004, al punto 3) legumi da granella, in
aggiunta alle altre voci in modo che il termine "Prodotto intero""
dell'ultima colonna riguardi tutte e quattro le voci.
Art. 2.
I limiti massimi di residui delle sostanze attive trifloxystrobin,
tiabendazolo, abamectina, benomil, carbendazim, tiofanato metile,
miclobutanil, glifosate, trimethylsolfonium, fenpropimorf e clormequat,
indicati nell'allegato 1 del presente decreto, sostituiscono i
corrispondenti limiti massimi di residui indicati nell'allegato 2 del
decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 e successivi
aggiornamenti, a decorrere dal 21 gennaio 2007, fatta eccezione per le
disposizioni in materia di benomil, carbendazim e tiofanato-metile che
si applicano a decorrere dal 15 settembre 2006, e del clormequat che si
applicano a decorrere dal 1° agosto 2006.
Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
entrera' in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 13 giugno 2007
Il Ministro: Turco
Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 2007 Ufficio di controllo
preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali,
registro n. 6, foglio n. 61
Allegato 1
omesso