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Ordinanza 26 agosto 2005
Ministero della Salute. Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile.
Testo coordinato all'ordinanza del Ministero della Salute 10 ottobre 2005 (GU n. 240 del 14.10.2005)
(GU n. 204 del 2-9-2005)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio
1934, n. 1256, e successive modifiche;
Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218, e in particolare l'art. 2, commi 2 e 5;
Visto il decreto 20 luglio 1988, n. 298, e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 656, di
attuazione della direttiva 92/40/CEE del Consiglio che istituisce misure
comunitarie di lotta contro l'influenza aviare;
Visto il decreto legislativo 10 dicembre 1997, n. 495 concernente la produzione
commercializzazione di carni di volatili da cortile;
Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336 concernente il divieto di
utilizzo di talune sostanze ormoniche e tireostatiche;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537 concernente la produzione
e commercializzazione di prodotti a base di carne;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1998 concernente la
produzione e la commercializzazione di carni macinate e preparazioni di carne;
Vista la decisione comunitaria 2005/464/CE, che prevede l'obbligo per tutti gli
Stati membri di predisporre indagini sull'influenza aviaria nel pollame e nei
volatili selvatici;
Viste le raccomandazioni del Comitato scientifico della Unione europea del 25
agosto 2005;
Ritenuto che debbano essere messe in atto tutte le misure idonee ad evitare ogni
ulteriore rischio di propagazione della malattia;
Ordina:
Art. 1.
Obbligo di registrazione delle aziende di volatili da cortile(*)
1. Le aziende commerciali di volatili che non siano state registrate
conformemente a quanto disposto dall'art. 14, comma 1 del decreto legislativo n.
336/1999, sono sottoposte a provvedimento di divieto di commercializzazione di
animali e prodotti dell'avicoltura per un periodo di tempo non inferiore a
quarantacinque giorni o, a scelta del proprietario all'abbattimento e
distruzione, senza indennizzo, di tutti gli animali della specie avicola
presenti.
2. Le spese per i provvedimenti di cui al comma 1 sono a carico dei titolari
delle aziende assoggettate ai provvedimenti sanitari.
3. I servizi veterinari delle A.S.L. registrano nella banca dati nazionale
dell'anagrafe zootecnica le informazioni relative alle aziende registrate ai
sensi del decreto legislativo n. 336/1999. E' escluso dalla registrazione
nella banca dati nazionale l'allevamento rurale inteso come il luogo privato in
cui vengono allevati un numero di capi non superiore a 250 volatili, destinati
esclusivamente all'autoconsumo.
(*) N.d.R:: Articolo così modificato dall'ordinanza del Ministero della salute 10 ottobre 2005 (GU n. 240 del 14.10.2005). Le modifiche sono riportate in corsivo.
Art. 1-bis. (*)
1. Il presente articolo
stabilisce le modalita' che i soggetti facenti parte della filiera avicola
rurale sono tenuti ad applicare per assicurare la rintracciabilita' di ogni
movimentazione dei volatili delle specie di cui all'art. 2, punto 2, lettera a)
del decreto del Presidente della Repubblica n. 587/1993, e successive modifiche.
2. Per i fini di cui al comma 1, il titolare o il responsabile dell'incubatoio,
dell'allevamento di svezzamento nonche' quello delle strutture adibite o
utilizzate per il commercio all'ingrosso di volatili, deve:
a) registrare ogni partita di volatili introdotta o uscita dalle proprie
strutture, indicando, per ciascuna, la quantita', le specie, la data, la
provenienza o la destinazione. La registrazione puo' essere effettuata anche su
registri gia' in possesso per altri fini;
b) compilare, per ogni partita da movimentare in uscita, il modello 4 di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 320/1954, come modificato, indicando
la struttura di provenienza degli animali.
3. I soggetti di cui al comma 2, sono tenuti ad assolvere agli obblighi
stabiliti nel medesimo comma 2, anche quando i volatili sono destinati a un
commerciante al dettaglio, compreso quello avente sede fissa nonche' quello
ambulante o itinerante, nonche' ad un successivo commerciante all'ingrosso o al
dettaglio.
4. In assenza di provvedimenti restrittivi dovuti a motivi di polizia sanitaria,
il modello 4 deve essere redatto in duplice copia, datato e sottoscritto
esclusivamente dal titolare o dal responsabile dell'incubatoio, dell'allevamento
di svezzamento o dal commerciante all'ingrosso, senza alcuna vidimazione da
parte del servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale. Una delle copie
deve essere conservata per almeno 12 mesi a decorrere dalla data di rilascio a
cura dello stesso soggetto che vi ha provveduto; l'altra copia, che deve
accompagnare la partita fino al luogo di destinazione indicato sullo stesso
modello 4, deve essere conservata, per almeno 12 mesi a decorrere dalla data di
rilascio, dal titolare o dal responsabile dell'azienda, struttura, impianto o
luogo in cui sono introdotti i volatili.
5. Il commerciante al dettaglio che detiene volatili presso un'azienda o in
qualsiasi altro luogo o impianto di cui e' proprietario o responsabile, per un
tempo superiore alle 72 ore, deve dotarli di ogni struttura ed attrezzatura
adeguate al soddisfacimento delle esigenze fisiologiche e di benessere degli
animali.
6. Gli obblighi di cui ai comma 1, 2, 3 e 4 devono essere assolti anche nel caso
di occasionale cessione di volatili nell'ambito di attivita' promozionali o
espositive, comunque denominate.
7. Il commerciante all'ingrosso di volatili deve assicurare il regolare
avvicendamento degli animali al massimo entro trenta giorni dal loro acquisto; i
restanti requisiti, necessari all'individuazione di tale soggetto, sono i
medesimi indicati all'art. 2, comma 1, lettera m) del decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 193.
(*) N.d.R.: Articolo
aggiunto dall'ordinanza del Ministero della salute del 10 ottobre 2005 (GU n.
240 del 14.10.2005)
Art. 2.
Misure di quarantena e controllo nelle aziende di volatili da cortile(*)
1. L'introduzione di volatili in aziende commerciali, che gia' risultino
registrate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo n. 336/1999, e'
consentita esclusivamente alle seguenti condizioni:
a) il proprietario o il responsabile dell'azienda deve aver preventivamente
informato il Servizio veterinario competente per territorio con almeno
ventiquattro ore lavorative di anticipo dell'introduzione degli animali;
b) i volatili devono essere mantenuti in quarantena per ventuno giorni dal
momento dell'accasamento, ad eccezione di quelli introdotti negli allevamenti
rurali nonche' negli allevamenti industriali in grado di garantire l'attuazione
delle misure di biosicurezza di cui all'allegato A alla presente ordinanza.
Entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, le regioni
e le province autonome attuano, sul territorio di competenza, le norme previste
all'allegato A.
2. Il Servizio veterinario delle ASL competenti per territorio effettua gli
opportuni controlli sulle aziende di cui al comma 1, effettuando se del caso
campionamenti sulle partite introdotte.
3. Il Ministero della salute, su richiesta delle regioni e province autonome,
puo' concedere, deroghe alle modalita' di effettuazione della quarantena,
sentito il Centro nazionale di referenza per le malattie dei volatili.
(*) N.d.R:: Articolo così
modificato dall'ordinanza del Ministero della salute 10 ottobre 2005 (GU n. 240
del 14.10.2005). Le modifiche sono riportate in corsivo.
Art. 3.
1. Le disposizioni del presente articolo e degli articoli 4, 5, 6 e 7, si
applicano alle carni di volatili da cortile di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 495, alle carni di selvaggina da penna
d'allevamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre
1992, n. 559, nonche' a quelle di selvaggina da penna cacciata di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1996, n. 607, come modificati, d'ora
innanzi tutte denominate carni avicole, nonche' ai prodotti a base di carne e
alle preparazioni contenenti carni avicole.
2. Ai fini della profilassi delle malattie infettive e diffusive delle specie
avicole, anche a carattere zoonosico, gli operatori del settore alimentare che
trattano carni avicole nonche' i prodotti a base di carne e le preparazioni
contenenti carni avicole, devono riportare in etichetta le indicazioni di cui
agli articoli 4, 5, 6 e 7.
3. L'obbligo di riportare in etichetta le indicazioni di cui agli articoli 4, 5,
6 e 7, deve essere assolto dal produttore nazionale di carni avicole o dei
relativi prodotti a base di carne e preparazioni o, quando provengono da Paesi
comunitari e terzi, dal primo destinatario nazionale delle stesse; tali soggetti
vi devono provvedere in qualsiasi momento precedente alla loro esposizione al
pubblico ai fini della vendita, o cessione ad altro titolo, e alla loro
distribuzione sia al dettaglio che agli esercizi che somministrano tali
alimenti.
4. Per i fini di cui al comma 3, il produttore nazionale di carni avicole o dei
relativi prodotti a base di carne e preparazioni e, nel caso di merci introdotte
in provenienza da Paesi comunitari e terzi, il primo destinatario nazionale
delle stesse che non hanno provveduto direttamente all'obbligo di etichettatura,
devono indicare, su richiesta degli organi di vigilanza, il soggetto a cui hanno
demandato tale adempimento, al quale devono fornire per iscritto le informazioni
stabilite agli articoli 4, 5, 6 e 7.
5. Con riguardo all'obbligo di indicazione in etichetta della data di
introduzione nel territorio nazionale delle carni avicole e dei relativi
prodotti a base di carne e delle preparazioni, provenienti da Paesi comunitari e
terzi, essa e' quella che risulta dalla registrazione di ingresso delle merci
nella struttura di prima destinazione sul territorio nazionale, registrazione
che deve essere effettuata dal proprietario o dal responsabile di detta
struttura anche utilizzando registri gia' in possesso per altri fini; detta
registrazione deve altresi' permettere l'immediata correlazione tra la data di
introduzione della merce e il quantitativo o lotto cui e' riferita.
6. I soggetti che aderiscono all'etichettatura volontaria effettuata ai sensi
del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 29 luglio 2004,
citato in premessa, possono assolvere all'obbligo di etichettatura delle carni
avicole, integrando solo quelle informazioni dell'art. 4 della presente
ordinanza che non vi compaiono.
(*) N.d.R.: Articolo
così sostituito dall'ordinanza del Ministero della salute del 10 ottobre 2005 (GU
n. 240 del 14.10.2005)
Art. 4.
Prescrizioni relative alle carni fresche avicole (*)
1. L'operatore alimentare che effettua le operazioni di macellazione delle
carni avicole deve fornire le seguenti informazioni, mediante
l'apposizione su un'apposita etichetta, sulla carcassa, o sul materiale di confezionamento o di imballaggio:
a) la sigla IT oppure ITALIA seguita dal numero identificativo di registrazione presso la AUSL
dell'allevamento di provenienza degli animali, riportato sul documento di
accompagnamento di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 11 febbraio 2003;
b) la data o il numero di lotto di macellazione;
c) il numero di riconoscimento dello stabilimento di macellazione.
2. L'operatore del settore alimentare che effettua le operazioni di sezionamento
deve riportare le seguenti informazioni su un'apposita etichetta apposta su ogni
singolo pezzo o sul materiale di confezionamento od imballaggio:
a) la sigla IT oppure ITALIA seguita dalla sigla della provincia o province degli allevamenti
che hanno costituito il lotto di sezionamento delle carni;
b) data di sezionamento o il numero di lotto di sezionamento;
c) numero di riconoscimento dello stabilimento di sezionamento.
3. Nel caso di carcasse o parti di carcasse fornite al consumatore non
confezionate singolarmente nello stabilimento di produzione l'informazione di
cui ai comma 1 o 2 possono essere apposte sull'imballaggio.
4. Il punto vendita delle carni avicole intere o sezionate, ove
presentate al consumatore finale non confezionate individualmente all'origine e'
tenuto ad esporre le informazioni di cui ai comma 1 o 2 o a collocare suddette
informazioni su un'etichetta da apporre sul prodotto preincartato.
(*) N.d.R:: Articolo così
modificato dall'ordinanza del Ministero della salute 10 ottobre 2005 (GU n. 240
del 14.10.2005). Le modifiche sono riportate in corsivo.
Art. 5.
Prescrizioni relative alle carni fresche avicole provenienti da
Paesi comunitari e terzi(*)
1. L'operatore alimentare nel caso in cui introduca direttamente al macello
volatili da cortile vivi in provenienza da altro Paese membro o da Paese terzo
deve riportare sull'etichetta delle carni ottenute da tali volatili, che deve
essere apposta su ogni singola confezione e sull'imballaggio:
a) l'origine: con specifica in chiaro del Paese di provenienza;
b) la data o il numero di lotto di macellazione;
c) il numero di riconoscimento dello stabilimento di macellazione.
2. L'operatore alimentare nel caso in cui introduca carni fresche avicole ai fini del sezionamento da altro Paese membro o da Paese terzo deve
riportare sull'etichetta apposta su ogni singola confezione e sull'imballaggio:
a) l'origine delle carni: con specifica in chiaro del Paese di provenienza;
b) la data o il numero di lotto di sezionamento;
c) il numero di riconoscimento dello stabilimento di sezionamento.
3. L'operatore del settore alimentare che introduca da un Paese comunitario o
terzo carni avicole, intere o sezionate per essere
commercializzate tal quali deve riportare sull'etichetta apposta su ogni singola
confezione e sull'imballaggio:
a) l'origine: con specifica in chiaro del Paese di provenienza;
b) la data di introduzione nel territorio nazionale. Per le provenienze sia
comunitarie che da Paesi terzi si applica quanto stabilito all'art. 3, comma 5
3-bis. Nei punti vendita delle carni avicole le informazioni di cui ai comma 1, 2 e 3 devono essere fornite al consumatore secondo le modalita' di cui all'art. 4, comma 4.(**)
(*) N.d.R:: Articolo così
modificato dall'ordinanza del Ministero della salute 10 ottobre 2005 (GU n. 240
del 14.10.2005). Le modifiche sono riportate in corsivo.
(**) N.d.R.: Il comma 3-bis è stato aggiunto dall'ordinanza del Ministero della salute 10 ottobre 2005 (GU n. 240 del 14.10.2005)
Art. 6. (*)
1. L'operatore alimentare che produce preparazioni o prodotti a base di
carne contenenti carni avicole e' tenuto ad apporre sull'etichetta di ogni
singola confezione la data di preparazione o il numero di lotto nonche':
a) nel caso di utilizzo della materia prima cui e' fatto riferimento all'art. 4,
comma 1 e comma 2, lettera a), la parola ITALIA.;
b) nel caso di animali vivi o di materia prima diversi da quella della lettera
a), l'indicazione per esteso del Paese comunitario o del Paese terzo da cui
provengono gli animali vivi o la materia prima, anche se si tratta di animali
macellati o di materia prima lavorata in stabilimenti nazionali.
2. Nei punti vendita che producono preparazioni o prodotti a base di carne
contenenti carni avicole, le informazioni di cui al comma 1, devono essere
fornite con le stesse modalita' stabilite all'art. 4, comma 4.
3. Al fine di permettere lo smaltimento delle scorte degli imballaggi e delle
etichette, fino al 31 gennaio 2006 l'operatore alimentare e' autorizzato a
riportare le indicazioni stabilite alle lettere a) e b) del comma 1, su un
apposito cartello che deve essere esposto in maniera visibile nei luoghi di
presentazione e vendita dei prodotti al consumatore finale.
(*) N.d.R.: Articolo
così sostituito dall'ordinanza del Ministero della salute del 10 ottobre 2005 (GU
n. 240 del 14.10.2005)
Art. 7.
Prescrizioni relative alle preparazioni e prodotti a base di carne di volatili
da cortile provenienti da Paesi comunitari o terzi
1. L'operatore del settore alimentare che introduca da un Paese comunitario o
terzo preparazioni o prodotti a base di carne contenenti carni avicole, deve riportare sull'etichetta le seguenti informazioni:
a) origine: con specifica in chiaro del paese di provenienza;
b) data di introduzione nel territorio italiano.
1-bis. Per la data di introduzione si applica quanto stabilito all'art. 3, comma 5. Fino al 31 gennaio 2006 l'operatore alimentare e' autorizzato a riportare le indicazioni di cui alle lettere a) e b) del primo comma, su un apposito cartello che deve essere esposto in maniera visibile nei luoghi di presentazione e vendita dei prodotti al consumatore finale.
(*) N.d.R.: Il comma
1-bis è stato aggiunto dall'ordinanza del Ministero della salute 10 ottobre 2005
(GU n. 240 del 14.10.2005)
Art. 8.
Sanzioni(*)
Salvo che il fatto costituisca reato e quanto previsto dal decreto
legislativo n. 109/1992, la violazione delle prescrizioni di cui agli
articoli 3, 4, 5, 6 e 7 comporta la sospensione del provvedimento che consente lo svolgimento
dell'attivita' da un minimo di sette giorni a un massimo di ventuno giorni.
(*) N.d.R:: Articolo così
modificato dall'ordinanza del Ministero della salute 10 ottobre 2005 (GU n. 240
del 14.10.2005). Le modifiche sono riportate in corsivo.
Art. 9.
Entrata in vigore
1. La presente ordinanza entra in vigore il giorno della pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e le disposizioni di cui agli
articoli 4-7 si applicano a decorrere dal quarantacinquesimo giorno dalla data
di pubblicazione.
2. La presente ordinanza ha validita' sino al 31 dicembre 2007.
Roma, 26 agosto 2005
Il Ministro: Storace
Registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei
beni culturali, registro n. 5, foglio n. 129
N.d.R.: Si riporta di seguito il
comma 11 (articolo unico) dell'ordinanza del Ministero della salute 10 ottobre
2005 (GU n. 240 del 14.10.2005): "Le prescrizioni di cui agli articoli 3, 4, 5,
6 e 7 dell'ordinanza del Ministro della salute del 26 agosto 2005, come
modificate dalla presente, si applicano alle carni avicole, alle preparazioni e
ai prodotti a base di carne contenenti carni avicole, ottenuti anche in altri
Paesi successivamente alla data di cui all'art. 9".