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Decreto 22 dicembre 2005
Ministero della Salute, n.299 Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale.
(GU n. 37 del 14-2-2006)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982,
n. 777, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992,
n. 108;
Visto il regolamento CE n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del
27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a
contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e
89/109/CEE;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 21 marzo 1973, pubblicato nel
supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 104 del 20 aprile 1973,
concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili
destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso
personale;
Visto in particolare il decreto ministeriale 26 aprile 1993, n. 220 modificato
da ultimo con il decreto del Ministro della salute 28 marzo 2003, n. 123;
Vista la richiesta del Consorzio nazionale imballaggi plastica riguardante
l'autorizzazione all'utilizzo nel settore ortofrutticolo di cassette in
polipropilene ottenute da materiali di secondo impiego;
Visti i pareri espressi dall'Istituto superiore di sanita' in data 29 luglio
2002 ed 8 aprile 2004;
Considerata la proposta dell'Istituto sopra indicato di stendere
l'autorizzazione all'utilizzo nel settore ortofrutticolo anche di cassette in
polietilene ad alta densita' ottenute da materiali di secondo impiego;
Ritenuto di dover provvedere pertanto a modificazioni ed integrazioni del citato
decreto ministeriale 21 marzo 1973;
Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentito il Consiglio superiore di sanita' che si e' espresso nella seduta del 14
luglio 2004;
Vista la comunicazione alla Commissione dell'Unione europea effettuata in data
21 ottobre 2004 ai sensi della direttiva 98/34/CE;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella sezione consultiva per gli
atti normativi nell'adunanza del 29 agosto 2005;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. Al decreto ministeriale 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 20 aprile 1973 e successive modifiche sono
apportate le seguenti modifiche:
a) dopo l'articolo 13 e' inserito il
seguente articolo 13-bis:
"Art. 13-bis 1. In deroga a quanto stabilito all'articolo 13 e' consentita la
produzione di cassette in polipropilene e polietilene ad alta densita' a
condizione che:
a) il materiale o le cassette di recupero siano costituiti da materie plastiche
originariamente idonee al contatto con gli alimenti ai sensi di quanto stabilito
dal presente decreto;
b) il materiale o le cassette di cui alla lettera a) non siano venuti a contatto
con sostanze diverse dagli alimenti.
2. Le cassette di cui al comma 1 possono venire a contatto, limitatamente al
settore ortofrutticolo, con i prodotti alimentari riportati nell'allegato V.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle cassette
legalmente prodotte e/o commercializzate in un altro Stato dell'Unione europea e
a quelli originari dei Paesi contraenti dell'accordo sullo spazio economico
europeo, nonche' della Turchia";
b) nell'allegato II, sezione 2, parte B - Additivi per elastomeri, come
modificato dall'articolo 5, comma 2 del decreto ministeriale 26 aprile 1993, n.
220, le condizioni, limitazioni e tolleranze d'impiego della sostanza
Tris-(2,4-di-terz.butil-fenil)difosfito sono sostituite dalle seguenti: "Per
gomma butadienica in quantita' non superiore allo 0,4 per cento e non per
alimenti per i quali e' previsto l'impiego del simulante D";
c) nell'allegato IV, sezione 1, come sostituito dall'allegato III del decreto
ministeriale 26 aprile 1993, n. 220, al capo C "Determinazione della migrazione
globale negli alimenti per i quali e' previsto l'impiego del simulante D":
1) la voce "1,1,2-trisclorotrifluoroetano" e' sostituita dalla voce "n-pentano";
2) al punto 4.2 e' eliminata la dizione "per spettroscopia, reagente Merck o
equivalente distillato a 47, 6oC";
d) dopo l'allegato IV e' aggiunto, quale allegato V, l'allegato al presente
decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, e' inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 22 dicembre 2005
Il Ministro: Storace
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei
beni culturali, registro n. 1, foglio n. 73
Avvertenze:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti
del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e'
operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Per i regolamenti CE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' Europee (GUUE).
Note alle premesse:
- Il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento e del Consiglio del 27 ottobre
2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i
prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE e' stato
pubblicato nella GUUE serie L n. 338 del 13 novembre 2004.
- Il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto
1982, n. 777 (Attuazione della direttiva CEE n. 76/893 relativa ai materiali ed
agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari), cosi'
come modificato dalIart. 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108
(Attuazione della direttiva 89/109/CEE concernente i materiali e gli oggetti
destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari), e' il seguente:
"Art. 3. - 1. Con decreti del Ministro della sanita', sentito il Consiglio
superiore di sanita', sono indicati per i materiali e gli oggetti, destinati a
venire a contatto con le sostanze alimentari, di cui all'allegato I, da soli o
in combinazione tra loro, i componenti consentiti nella loro produzione, e, ove
occorrano, i requisiti di purezza e le prove di cessione alle quali i materiali
e gli oggetti debbono essere sottoposti per determinare l'idoneita' all'uso cui
sono destinati nonche' le limitazioni, le tolleranze e le condizioni di impiego
sia per i limiti di contaminazione degli alimenti che per gli eventuali pericoli
risultanti dal contatto orale.
2. Per i materiali e gli oggetti di materia plastica, di gomma, di cellulosa
rigenerata, di carta, di cartone, di vetro, di acciaio inossidabile, di banda
stagnata, di ceramica e di banda cromata valgono le disposizioni contenute nei
decreti ministeriali 21 marzo 1973, 3 agosto 1974, 13 settembre 1975, 18 giugno
1979, 2 dicembre 1980, 25 giugno 1981, 18 febbraio 1984, 4 aprile 1985 e 1°
giugno 1988, n. 243.
3. Il Ministro della sanita', sentito il Consiglio superiore di sanita', procede
all'aggiornamento e alle modifiche da apportare ai decreti di cui ai commi 1 e
2.
4. Chiunque impieghi nella produzione materiali o oggetti destinati, da soli o
in combinazione tra loro, a venire a contatto con le sostanze alimentari, in
difformita' da quanto stabilito nei decreti di cui ai commi 1 e 2, e' punito per
cio' solo con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquemilioni a
lire quindicimilioni".
- Il decreto ministeriale 26 aprile 1993, n. 220
(Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973,
concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili
destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari e con sostanze d'uso
personale. Recepimento delle direttive 82/711/CEE, 85/572/CEE, 90/128/CEE e
92/39/CEE) e' stato pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta
Ufficiale n. 162 del 13 luglio 1993;
- Il decreto ministeriale 28 marzo 2003, n. 123 (Regolamento recante
aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina
igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto
con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale. Recepimento della
direttiva 2001/62/CE, della direttiva 2002/16/CE e della direttiva 2002/17/CE)
e' stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 125 del
31 maggio 2003.
- Il testo vigente dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri) e' il seguente:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere
emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti
comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti
norme di principio, esclusi, quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi
forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla
legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo
le disposizioni dettate dalla legge.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica,
autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano
le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di
competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da
parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere
comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed
interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono
adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono
determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del
Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con
l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i
Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze
di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e
l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e
periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo
criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei
risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la
definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici
dirigenziali generali".
Nota all'art. 1:
L'allegato II, sezione 2, parte B, e l'allegato IV, sezione 1, del decreto
ministeriale 21 marzo 1973 recano rispettivamente l'elenco degli "additivi per
elastomeri" e il metodo per la "determinazione della migrazione globale".
Allegato
(art. 1, comma 1, lettera a), punto 2)
Aglio;
ananas;
anguria;
anacardi con guscio;
arachidi con guscio;
banane;
castagne;
cipolle secche;
cocco;
fichi d'India;
legumi freschi con tegumento;
mandorle con guscio;
melograni;
meloni;
nocciole con guscio;
noci con guscio;
pinoli con guscio;
pistacchi con guscio.