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Decreto 14 marzo 2005
Il Ministero della Salute. Norme
per l'attuazione della direttiva 2003/13/CE che modifica la direttiva 96/5/CE
sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai
bambini.
(GU n. 124 del 30-5-2005)
IL MINISTRO DELLA SALUTE di concerto
con IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Vista la direttiva 2003/13/CE della Commissione del 10 febbraio 2003 che
modifica la direttiva 96/5/CE sugli alimenti a base di cereali e gli altri
alimenti destinati ai lattanti e ai bambini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1999, n. 128, e
successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111;
Acquisito il parere della Conferenza Stato-regioni, acquisito in data 28 ottobre
2004;
Visto l'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183;
Decreta:
Art. 1.
1. Il comma 2 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7
aprile 1999, n. 128, e' sostituito dal seguente:
«2. I prodotti di cui all'art. 2, comma 1 non devono contenere residui di
singoli antiparassitari superiori a 0,01 mg/kg, ad eccezione delle sostanze i
cui livelli specifici di residui figurano nell'allegato VII, alle quali si
applicano pertanto tali livelli specifici, ne' devono contenere prodotti
geneticamente modificati. Nella composizione di tali prodotti e' necessario
prestare una particolare attenzione alla conservazione, alla freschezza e
all'assenza di sostanze nocive negli ingredienti utilizzati».
Art. 2.
1. L'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1999, n.
128, e' sostituito dal seguente:
«Art. 6. - 1. Gli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai
lattanti e ai bambini non devono contenere alcuna sostanza in quantita' tale da
mettere a rischio la salute dei lattanti e dei bambini.
2. Gli antiparassitari elencati nell'allegato VIII non devono essere utilizzati
nei prodotti agricoli destinati alla produzione di alimenti a base di cereali e
di altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini. Tuttavia, ai fini del
controllo:
a) si ritiene che gli antiparassitari elencati nella tabella 1 dell'allegato
VIII non siano stati utilizzati se i loro residui non superano una soglia di
0,003 mg/kg. Tale quantita', considerata il limite di quantificazione dei metodi
analitici, sara' mantenuta costantemente aggiornata alla luce del progresso
tecnico;
b) si ritiene che gli antiparassitari elencati nella tabella 2 dell'allegato
VIII non siano stati utilizzati se i loro residui non superano una soglia di
0,003 mg/kg. Tale quantita' sara' mantenuta costantemente aggiornata alla luce
dei dati relativi alla contaminazione ambientale.
3. Le quantita' di cui alle lettere a) e b) del comma 2 si applicano ai prodotti
proposti come pronti al consumo o ricostituiti in base alle istruzioni del
produttore.
4. Per gli antiparassitari elencati nell'allegato VII, ove sia presa una
decisione circa il non inserimento di un principio attivo nell'allegato I al
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, gli allegati VII e VIII saranno
modificati di conseguenza.».
Art. 3.
All'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1999, n.
128, e' aggiunto il seguente comma:
«2-ter. E' vietata la commercializzazione di prodotti non conformi alle
disposizioni indicate all'art. 6, comma 1-bis a decorrere dal 6 marzo 2005».
Art. 4.
1. L'allegato I al presente decreto e' aggiunto al decreto del Presidente
della Repubblica 7 aprile 1999, n. 128, quale allegato VII.
2. L'allegato II al presente decreto e' aggiunto al decreto del Presidente della
Repubblica 7 aprile 1999, n. 128, quale allegato VIII.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 14 marzo 2005
Il Ministro della salute
Sirchia
Il Ministro delle attivita' produttive Marzano
Registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 261