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Decreto 4 marzo 2005
Ministero della Salute. Prodotti fitosanitari recepimento della direttiva n. 2004/115/CE della Commissione del 15 dicembre 2004 ed aggiornamento del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004, concernente i limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione.
(GU n. 121 del 26-5-2005)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visti gli articoli 5, lettera h), e
6, della legge 30 aprile 1962, n. 283, successivamente modificata con legge 26
febbraio 1963, n. 441;
Visto l'art. 19 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che prevede
l'adozione con decreto del Ministro della salute di limiti massimi di residui di
sostanze attive dei prodotti fitosanitari;
Visto l'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, relativo ai residui ed intervalli di carenza;
Visto il decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 «Prodotti fitosanitari:
limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati
all'alimentazione» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
292 del 14 dicembre 2004, supplemento ordinario n. 179), modificato dal decreto
del Ministro della salute 17 novembre 2004 (in corso di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale);
Visti i decreti del Ministro della sanita' 23 dicembre 1992 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1992), 30 luglio 1993 (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto 1993) e il decreto del Ministro
della salute del 23 luglio 2003 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del
23 settembre 2003) concernenti, tra l'altro, disposizioni circa il programma di
controlli intesi a verificare il rispetto delle quantita' massime di residui di
sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei prodotti destinati
all'alimentazione;
Vista la direttiva 2004/115/CE della Commissione del 15 dicembre 2004, recante
modifica della direttiva 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le
quantita' massime di residui di alcuni antiparassitari;
Considerata in particolare la versione in lingua inglese della citata direttiva;
Ritenuto necessario aggiornare il decreto ministeriale 27 agosto 2004 con le
nuove quantita' massime di residui delle sostanze attive indicate nella suddetta
direttiva;
Decreta:
Art. 1.
I limiti massimi di residui delle sostanze attive azoxystrobin, fenhexamid,
fenpropimorf, iprovalicarb, mancozeb, metalaxyl, metalaxyl-M, metomil,
miclobutanil, penconazolo, indicati nell'allegato 2 del decreto del Ministro
della salute 27 agosto 2004, sono sostituiti da quelli che figurano
nell'allegato 1 del presente decreto a decorrere dal 23 giugno 2005.
Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, entrera' in
vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 4 marzo 2005
Il Ministro: Sirchia
Registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 2005 Ufficio di controllo preventivo
sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2,
foglio n. 262
Allegato 1
LIMITI MASSIMI DI RESIDUI DELLE SOSTANZE ATTIVE DEI PRODOTTI FITOSANITARI
TOLLERATI NEI PRODOTTI DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE (ESCLUSI I PRODOTTI DI
ORIGINE ANIMALE) IN ATTUAZIONE DI DISPOSIZIONI COMUNITARIE (VALORI
SOTTOLINEATI), NONCHE' LIMITI MASSIMI DI RESIDUI PROVVISORI NAZIONALI IN ATTESA
DI ARMONIZZAZIONE COMUNITARIA (VALORI NON SOTTOLINEATI).
(omissis)