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Decreto 27 agosto 2004
Ministero della Salute. Prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui
delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione.
(GU n. 292 del 14-12-2004- Suppl.
Ordinario n.179)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visti gli articoli 5, lettera h), e 6, della legge 30 aprile 1962, n. 283,
successivamente modificata con legge 26 febbraio 1963, n. 441;
Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge approvato con il decreto
del Presidente della Repubblica del 26 marzo 1980, n. 327;
Visti gli articoli 5, ultimo comma, 6, lettere c), h) ed i) e 7 lettera c),
della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto il decreto ministeriale 31 agosto 1979, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 257 del 19 settembre 1979, con il quale sono stati
compresi fra i prodotti disciplinati e sottoposti a registrazione, come prodotti
fitosanitari, anche i prodotti impiegati su coltivazioni non alimentari o
destinati ad usi diversi, che hanno composizione analoga a quelli impiegati in
agricoltura e che possono, sia pure indirettamente, contaminare le colture
edibili;
Viste le direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE, e successive
modifiche, concernenti le quantita' massime di residui di antiparassitari
rispettivamente negli ortofrutticoli, nei cereali, nei prodotti alimentari di
origine animale e in alcuni prodotti di origine vegetale;
Visto l'art. 19 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che prevede
l'adozione con decreto del Ministro della salute di limiti massimi di residui di
sostanze attive dei prodotti fitosanitari;
Visto l'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, relativo ai residui ed intervalli di carenza;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000 (pubblicato nel S.O.
alla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 2000), recante «Limiti massimi di
residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerati nei prodotti
destinati all'alimentazione (Recepimento delle direttive n. 97/41/CE, n.
1999/65/CE e n. 1999/71/CE)», come integrato e modificato dai decreti del
Ministro della sanita' 10 luglio 2000 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
217 del 16 settembre 2000), 3 gennaio 2001 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 34 del 10 febbraio 2001), 2 maggio 2001 (pubblicato nel S.O. alla Gazzetta
Ufficiale n. 177 del 1° agosto 2001), 8 giugno 2001 (pubblicato nel S.O. alla
Gazzetta Ufficiale n. 203 del 1° settembre 2001), 6 agosto 2001 (pubblicato nel
S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 239 del 13 ottobre 2001) e dai decreti del
Ministro della salute 20 novembre 2001 (pubblicato nel S.O. alla Gazzetta
Ufficiale n. 25 del 30 gennaio 2002), 29 marzo 2002 (pubblicato nel S.O. alla
Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2002), 9 maggio 2002 (pubblicato nel S.O.
alla Gazzetta Ufficiale n. 160 del 10 luglio 2002), 18 giugno 2002 (pubblicato
nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 179 del 1° agosto 2002), 9 agosto 2002
(pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 12 novembre 2002), 17
gennaio 2003 (pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile
2003), 28 marzo 2003 (pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29
maggio 2003), 22 luglio 2003 (pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 232
del 6 ottobre 2003), 18 dicembre 2003 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41
del 19 febbraio 2004), 9 aprile 2004 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 163
del 14 luglio 2004), 7 maggio 2004 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186
del 10 agosto 2004), 7 maggio 2004 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186
del 10 agosto 2004), 7 maggio 2004 (in corso di pubblicazione);
Visto il sopracitato decreto del Ministro della salute 18 dicembre 2003 e i
decreti dirigenziali relativi emanati fino alla data del 31 maggio 2004 con i
quali sono stati autorizzati prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive
nuove o con cui sono state approvate modifiche di impiego di prodotti gia'
registrati, definendo inoltre i relativi limiti massimi di residui o gli
intervalli di sicurezza nazionali;
Visti i decreti del Ministro della sanita' 23 dicembre 1992 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1992), 30 luglio 1993 (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto 1993) e il decreto del Ministro
della salute del 23 luglio 2003 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del
23 settembre 2003) concernenti, tra l'altro, disposizioni circa il programma di
controlli intesi a verificare il rispetto delle quantita' massime di residui di
sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei prodotti destinati
all'alimentazione, come modificati dal decreto ministeriale 19 maggio 2000;
Visto il regolamento n. 2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002 e i
successivi decreti dirigenziali con i quali sono state revocate le
autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive
allossidim sodio, haloxifop etossietile, ametrina, benzoilprop etile,
benzossimato, benztiazuron, brandol, bromacile, bromofenossima, butilate,
carbofenotion, quizalofop, cianazina, cicloato, quinalfos, clorfenson,
clorfenvinfos, clormefos, clortiamid, dalapon, demeton-S-metilsolfone,
desmetrina, diafentiuron, diclobutrazolo, diclofluanide, diclorprop, difenamide,
difenzoquat, dimepiperate, dinitramina, dioxacarb, disulfoton, ditalimfos,
endotal, esazinone, etacelasil, EPTC, etiofencarb, etoato metile, fenotiocarb,
fenpropatrin, fenson, fentoato, flamprop isopropile, flamprop isopropile isomero
R, flamprop metile, fluazifop, flucitrinate, flumetralin, fonofos, forate,
formotion, fosammina d'ammonio, fosfamidone, furalaxil, furatiocarb, isofenfos,
isopropalin, metilisocianato, metobromuron, metolaclor, metoprene, metoprotrin,
metossicloro, metoxuron, monocrotofos, naptalam, neburon, ossicarbossina,
oxadixil, perfluidone, pirazzossifen, piridafention, pirifenox, polisolfuro di
bario, profenofos, prometrina, propoxur, secbumeton, sulfotep, TCA, temefos,
terbufos, terbumeton, terbutrina, tetraclorvinfos, tetradifon, tiazafluron,
tiocarbazil, tiofanox, tionazin, triazofos, triforine, non iscritte
nell'allegato 1 della direttiva 91/414/CEE;
Viste le decisioni di non inclusione nell'allegato 1 della
direttiva 91/414/CEE delle sostanze attive paration, clorfenapyr, fentin
acetato, fentin idrossido, benomil, azafenidin, paration metile, aldicarb,
acefate, simazina, fention, amitraz e i successivi decreti ministeriali e
dirigenziali con cui sono state revocate le autorizzazioni dei prodotti
fitosanitari contenenti tali sostanze attive, e consentito il mantenimento di
alcuni usi essenziali per i prodotti fitosanitari a base delle sostanze attive
aldicarb e fention;
Visto il regolamento n. 1336/2003 della Commissione del 25 luglio 2003 che ha
consentito il mantenimento di alcuni usi essenziali per i prodotti fitosanitari
a base delle sostanze attive acifluorfen, bromopropilato, cartap, dalapon,
eptenofos, fomesafen, setossidim, vamidotion;
Vista la decisione n. 2004/129/CE della Commissione del 30 gennaio 2004 e i
successivi decreti dirigenziali con i quali sono state revocate le
autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive
imazetapir, flurenol, esaflumuron, cumatetralil, cumacloro, tallio solfato,
triadimefon, tridemorf, nuarimol, metidation, cinosulfuron, primisulfuron,
pretilaclor, quinclorac, non iscritte nell'allegato 1 della direttiva
91/414/CEE, eccetto alcuni impieghi ritenuti essenziali per le sostanze attive
metidation, cinosulfuron, pretilaclor e quinclorac;
Visti i decreti con i quali sono state revocate le autorizzazioni dei prodotti
fitosanitari contenenti le sostanze attive clorbufam, clorfurenol, cloroxuron,
flurtamone, formetanate, ossichinoleato di rame, su rinuncia delle imprese
titolari di registrazione;
Vista la rettifica della direttiva 2004/2/CE della Commissione
del 9 gennaio 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 28
del 31 gennaio 2004;
Viste le rettifiche della direttiva 2003/113/CE della Commissione del 3 dicembre
2003, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 98 del 2 aprile
2004 e L 104 dell'8 aprile 2004;
Vista la direttiva 2004/59/CE della Commissione del 23 aprile 2004, che modifica la direttiva 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantita' massime di residui di bromopropilato;
Vista la direttiva 2004/61/CE della Commissione del 26 aprile
2004, recante modifica degli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e
90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantita' massime di residui di
taluni antiparassitari il cui uso e' vietato nella Comunita' europea;
Considerata la necessita' di unificare i sopracitati provvedimenti per
facilitare la consultazione dei limiti massimi di residui nei prodotti destinati
all'alimentazione;
Visto il parere favorevole della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194;
Decreta:
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Il presente decreto riguarda i prodotti destinati all'alimentazione umana ed
a quella degli animali e stabilisce i limiti massimi di residui di sostanze
attive dei prodotti fitosanitari nei:
a) prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, di cui
all'allegato 1, parte A;
b) cereali, di cui all'allegato 1, parte B;
c) altri prodotti di origine vegetale, di cui all'allegato 1, parte C;
d) prodotti di origine animale, di cui all'allegato 1, parte D;
e) altri prodotti di origine animale, di cui all'allegato 1, parte E.
2. Il presente decreto si applica anche ai prodotti essiccati o trasformati o
incorporati in un alimento composto, di cui al comma 1, in quanto possono
contenere i residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari.
Art. 2.
Definizioni
Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari»: i residui delle
sostanze attive contenute nei prodotti fitosanitari, dei loro metaboliti e dei
loro prodotti di degradazione o di reazione presenti nei o sui prodotti
destinati all'alimentazione umana e a quella degli animali, quali definiti negli
allegati 2, 3 e 4;
b) «immissione in circolazione»: qualsiasi consegna, a titolo oneroso o
gratuito, dei prodotti di cui all'art. 1, commi 1 e 2;
c) «intervallo di sicurezza»: l'intervallo in giorni che deve intercorrere tra
l'ultimo trattamento e la raccolta e, per le derrate alimentari immagazzinate,
tra l'ultimo trattamento e l'immissione in circolazione;
d) «Stato membro di origine»: lo Stato membro nel cui territorio viene
legalmente prodotto e commercializzato o viene immesso in libera pratica uno dei
prodotti di cui all'art. 1, commi 1 e 2.
Art. 3.
Esclusione dal campo di applicazione in relazione ai limiti massimi di residui
1. Il presente decreto non si applica ai prodotti di cui
all'art. 1, comma 1, lettere a), b) e c) e comma 2, trattati prima
dell'esportazione verso un Paese terzo per i quali possa essere adeguatamente
provato che:
a) il Paese terzo di destinazione esige questo trattamento specifico per evitare
l'introduzione nel suo territorio di organismi nocivi;
b) il trattamento e' necessario per proteggere i prodotti dagli organismi nocivi
durante il trasporto verso il Paese terzo di destinazione e il deposito nello
stesso.
2. Il presente decreto non si applica ai prodotti di cui all'art. 1, per i quali
e' provato adeguatamente che sono destinati:
a) alla fabbricazione di prodotti diversi dai prodotti alimentari e dagli
alimenti per animali;
b) alla semina o alla piantagione.
3. Il presente decreto non si applica agli alimenti per lattanti e alimenti di
proseguimento, disciplinati dal decreto ministeriale 6 aprile 1994, n. 500, e
successive modifiche, agli alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati
ai lattanti e ai bambini, disciplinati dal decreto del Presidente della
Repubblica 7 aprile 1999, n. 128, e successive modifiche, e ai mangimi quali
sostanze indesiderabili, disciplinati dal decreto ministeriale 23 dicembre 2002,
n. 317.
Art. 4.
Limiti massimi di residui
1. I prodotti di cui all'art. 1 non devono contenere, dal momento in cui sono
immessi in circolazione, quantita' di residui di sostanze attive dei prodotti
fitosanitari superiori a quelle specificate negli elenchi di cui agli allegati
2, 3 e 4. Nel caso di derrate immagazzinate in silos, magazzini, frigoriferi e
simili, e limitatamente ai trattamenti ammessi dopo la raccolta, i limiti di
residui si intendono applicabili dal momento in cui sono immessi in
circolazione, dopo aver rispettato l'intervallo di sicurezza eventualmente
previsto.
2. Nei prodotti di origine vegetale di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b) e
c), sono ammessi i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti
fitosanitari di cui all'allegato 2.
3. Nei prodotti di origine animale di cui all'art. 1, comma 1, lettera d), sono
ammessi i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari
di cui all'allegato 3.
4. Nei prodotti di origine animale, di cui all'art. 1, comma 1, lettera e), sono
ammessi i limiti massimi di residui delle sostanze cloro-organiche di cui
all'allegato 4, in considerazione di una possibile contaminazione ambientale,
qualora tali limiti non siano stati indicati in modo specifico nell'allegato 3.
5. Nel caso di prodotti essiccati o trasformati per i quali non siano fissati
limiti massimi specifici, sono applicabili i limiti massimi previsti negli
allegati 2 e 3, tenendo conto rispettivamente della concentrazione dei residui
in seguito al processo di essiccazione, di concentrazione o di diluizione
conseguente alla trasformazione.
6. Nel caso di alimento composto, per il quale non siano stati fissati limiti
massimi di residuo, i limiti massimi applicabili non devono essere superiori
alla somma degli apporti derivanti dagli ingredienti, tenuto conto delle
relative concentrazioni degli stessi nella miscela, dei limiti fissati per essi
negli allegati 2, 3 e 4 e delle disposizioni del comma 5.
7. Per i prodotti agricoli vegetali e animali non indicati in modo specifico
negli allegati 2, 3 e 4, esclusi quelli rientranti nelle ipotesi di cui ai commi
successivi, e' tollerato un residuo delle sostanze attive elencate negli
allegati 2, 3 e 4 o delle sostanze attive revocate, non superiore a 0,01 mg/kg.
8. Le spezie, il caffe' crudo, il cacao in grani, il te' ed i
prodotti similari, i semi oleaginosi ed altri prodotti agricoli vegetali
importati non oggetto di coltivazione in Italia, possono contenere residui delle
sostanze attive pari al massimo dei valori indicati per quella sostanza attiva,
salvo diversa specifica indicazione.
9. Per i prodotti agricoli vegetali importati, derivanti da colture non oggetto
di coltivazione in Italia e per le sostanze attive non elencate nell'allegato 2,
e' tollerato un valore di residuo non superiore a 0,01 mg/kg.
10. L'indicazione di un limite massimo di residuo non necessariamente indica un
impiego consentito in Italia. Cio' in quanto il limite indicato puo' derivare da
impieghi non previsti in Italia, ma consentiti in altri Stati Membri, da
tolleranze ammesse all'importazione o, infine, da una contaminazione ambientale
che si puo' attribuire a trattamenti effettuati nel passato.
Art. 5.
Impieghi ed intervalli di sicurezza per le sostanze attive contenute nei
prodotti fitosanitari autorizzati in Italia
1 . Gli impieghi e gli intervalli di sicurezza di ciascun prodotto fitosanitario
registrato in Italia sono quelli riportati esclusivamente nelle etichette
autorizzate.
2. Tuttavia, per comodita' di consultazione, l'allegato 5
riporta tutti gli impieghi e gli intervalli di sicurezza relativi alle sostanze
attive contenute nei prodotti fitosanitari autorizzati in Italia. In alcuni casi
sono anche indicati il valore minimo e il valore massimo degli intervalli
presenti nelle etichette dei prodotti fitosanitari in commercio contenenti la
sostanza attiva.
3. L'intervallo di sicurezza di cui ai commi 1 e 2 non viene indicato in quegli
impieghi per i quali il trattamento avviene precedentemente alla raccolta in
modo tale da garantire il rispetto dei limiti massimi di residuo previsti negli
allegati 2 e 3.
Art. 6.
Controlli ufficiali
1. I controlli ufficiali per il rispetto dei limiti massimi di residui, di cui
all'art. 4, sono effettuati, almeno a campione, secondo i criteri indicati nei
decreti del Ministro della sanita' 23 dicembre 1992 e 30 luglio 1993, nel
decreto legislativo n. 123 del 3 marzo 1993, eccettuato l'art. 8 ed al decreto
legislativo n. 156 del 26 maggio 1997, eccettuati gli articoli 6 e 7, e nel
decreto del Ministro della salute 23 luglio 2003.
2. All'art. 1, comma 3, del decreto del Ministro della sanita' del 23 dicembre
1992, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«3. Il Ministero della sanita', entro il 31 agosto di ogni anno, comunica alla Commissione delle Comunita' europee le informazioni relative all'esecuzione del programma nazionale di controlli ufficiali e del programma comunitario coordinato di controlli dell'anno precedente;
3-bis. Il Ministero della sanita', entro il 30 settembre di ogni
anno, trasmette alla Commissione il programma nazionale previsionale di
controlli ufficiali per l'anno di calendario successivo. Tale programma
previsionale deve contenere specificati almeno:
a) i prodotti alimentari da sottoporre ad analisi ed il numero di campioni
alimentari da prelevare;
b) i residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari da ricercare;
c) i criteri applicati nell'elaborazione di tale programma.».
Art. 7.
Procedura di conciliazione
1. Gli organi deputati al controllo ufficiale, qualora rilevino in un prodotto
di cui all'art. 1 la presenza di livelli di residui superiori a quelli previsti
dalla normativa vigente e qualora detto prodotto provenga da uno Stato membro
dell'Unione europea, denominato Stato membro di origine, e sia documentatamente
conforme alla normativa ivi vigente, informano entro sette giorni dal riscontro
della violazione il Ministero della salute - Direzione generale della sanita'
veterinaria e degli alimenti, delle misure restrittive adottate.
2. Il Ministero della salute comunica, entro venti giorni a partire dalla data
di applicazione delle misure restrittive di cui al comma 1, alle autorita'
competenti dello Stato membro di origine ed alla Commissione europea le misure
adottate, documentando la motivazione.
3. A seguito della comunicazione di cui al comma 2, inizia con
lo Stato membro di origine del prodotto alimentare uno scambio di informazioni
per eliminare, se possibile, gli effetti restrittivi delle misure adottate,
mediante una serie di misure concordate.
4. Entro un periodo di tre mesi a decorrere dalla data della comunicazione di
cui al comma 2, il Ministero della salute e le Autorita' competenti dello Stato
membro di origine notificano alla Commissione il risultato dei suddetti contatti
e le misure che intendono eventualmente adottare, compresa la eventuale
fissazione di un limite massimo di residuo convenuto.
5. La Commissione europea puo' fissare un limite massimo di residuo temporaneo
valido sino a quattro anni.
Art. 8.
Misure di ispezione veterinaria
1. L'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 6 non pregiudica le misure
di ispezione veterinaria per il controllo dei residui di sostanze attive
antiparassitarie nei prodotti di origine animale, in particolare le misure
adottate conformemente al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336.
Art. 9.
Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato il decreto
del Ministro della sanita' 19 maggio 2000 recante «Limiti massimi di residui di
sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerati nei prodotti destinati
all'alimentazione. (Recepimento delle direttive n. 97/41/CE, n. 1999/65/CE e n.
1999/71/CE)» e successivi aggiornamenti.
Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Roma, 27 agosto 2004
Il Ministro: Sirchia
Registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei
beni culturali, registro n. 6, Sanita' foglio n. 218
Allegato 1 (omissis)
Allegato 2 (omissis)
Allegato 3 (omissis)
Allegato 4 (omissis)
Allegato 5 (omissis)