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Decreto 10 marzo 2004

Ministero della Salute. Misure di salvaguardia nei confronti dei prodotti di origine animale importati da Paesi terzi per il consumo personale. 

(GU n. 105 del 6-5-2004)


IL MINISTRO DELLA SALUTE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80, di attuazione delle direttive 97/78/CE e 97/79/CE, in materia di organizzazione dei controlli veterinari sui prodotti provenienti da Paesi terzi, che sostituisce, in relazione ai soli prodotti di origine animale, le modalita' di controllo veterinario in precedenza disciplinate dal decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, di attuazione delle direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE;
Visto il decreto del direttore generale dei servizi veterinari 29 luglio 1993, recante modalita' dei controlli da effettuare ai posti di ispezione frontalieri all'atto dell'introduzione dei prodotti provenienti da Paesi terzi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 182 del 5 agosto 1993, di adeguamento alla decisione della Commissione europea 93/13/CEE, del 22 dicembre 1992;
Considerato che l'art. 16, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80, e l'art. 5 del decreto dirigenziale 29 luglio 1993, escludono dai controlli veterinari, conformemente alle rispettive normative comunitarie di riferimento, i prodotti di origine animale contenuti nei bagagli personali dei passeggeri e destinati al loro consumo personale, nonche' quelli oggetto di piccole spedizioni inviate a privati per scopi non commerciali, quando di peso inferiore ad un chilogrammo;
Visto il decreto del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro dell'ambiente del 22 maggio 2001, recante misure relative alla gestione e alla distruzione dei rifiuti alimentari prodotti a bordo di mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - della Repubblica italiana, n. 202 del 31 agosto 2001;
Considerato che gli organismi scientifici internazionali e comunitari hanno piu' volte evidenziato il rischio sanitario di introduzione di malattie infettive e diffusive degli animali correlato alle sopra citate modalita' di importazione dei prodotti di origine animale nel territorio comunitario, sollecitando contestualmente il rafforzamento dei relativi controlli;
Vista la decisione della Commissione europea 2002/995/CE del 9 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee serie L 353 del 30 dicembre 2002, recante misure transitorie di salvaguardia per quanto riguarda le importazioni di prodotti di origine animale per il consumo personale;
Considerato che la decisione 2002/995/CE sospende, tra l'altro, l'applicazione delle deroghe riguardanti le importazioni dei prodotti di origine animale disciplinati dalle direttive 72/462/CEE, 91/494/CEE, 92/45/CEE nonche' dalla decisione 93/13/CEE, per cio' che concerne le carni, il latte e i prodotti da essi derivati, quando i prodotti in questione siano introdotti al seguito dei viaggiatori o spediti a privati per scopi non commerciali;
Considerato, pertanto, necessario rafforzare le modalita' di controllo nei confronti dei prodotti di origine animale contenuti nei bagagli personali dei passeggeri e destinati al consumo personale, nonche' quelli oggetto di piccole spedizioni inviate a privati per scopi non commerciali, adeguandole al contenuto della richiamata decisione della Commissione Europea 2002/995/CE;

Decreta:

Art. 1.
1. E' vietato introdurre nel territorio nazionale, in provenienza da Paesi terzi ed indipendentemente dalla loro quantita', i prodotti di origine animale di cui all'allegato I, sezione A, al presente decreto:
a) contenuti nei bagagli personali dei passeggeri, anche se si tratta di prodotti destinati al consumo personale;
b) oggetto di spedizioni anche di modica quantita', destinate a privati per scopi non commerciali.
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, qualunque passeggero che, provenendo da Paesi terzi, detiene i prodotti di cui al comma 1, deve, prima dell'ingresso nel territorio nazionale, dichiararli e consegnarli all'ufficio doganale che ne dispone la distruzione.
3. Sono esclusi dal divieto di cui al comma 1:
a) il latte in polvere per l'infanzia, gli alimenti per l'infanzia e gli alimenti speciali per ragioni mediche, a condizione che tali prodotti non richiedano la refrigerazione prima del consumo, siano contenuti nella confezione originale destinata alla vendita diretta al consumatore finale e che la confezione medesima non sia aperta. In relazione ai soli alimenti speciali per ragioni mediche, il detentore deve, in caso di controllo, dichiarare solo tale finalita' senza ulteriori specificazioni;
b) i prodotti di cui all'allegato I, sezione A, al presente decreto, provenienti dai Paesi elencati nell'allegato I, sezione B, quando la natura e quantita' dei prodotti importati consente di ritenere plausibile il consumo da parte di un solo individuo;
c) i prodotti di cui all'allegato I, sezione A, al presente decreto, quando il detentore ne dichiara preventivamente la presenza e ciascuno di essi e' accompagnato dalla relativa certificazione veterinaria rilasciata dai servizi veterinari ufficiali del Paese terzo di provenienza. In tale caso, l'ufficio doganale deve richiedere l'intervento del veterinario ufficiale del posto d'ispezione frontaliero piu' vicino per i relativi controlli veterinari, riguardanti, principalmente, la conformita' formale e sostanziale della certificazione di accompagnamento dei prodotti alle prescrizioni comunitarie; in caso di esito favorevole dei controlli, il veterinario ufficiale appone, su qualunque spazio libero del certificato, la data di esecuzione del controllo, il timbro dell'ufficio e la propria firma, conservando copia del certificato senza rilasciare l'allegato B.
4. I prodotti di origine animale diversi da quelli di cui all'allegato I, sezione A, al presente decreto, provenienti da Paesi terzi, possono essere introdotti in Italia con le modalita' richiamate alle lettere a) e b) del comma 1, senza necessita' di dichiararne il possesso all'ufficio doganale solo se di peso non superiore al chilogrammo, per ogni singolo passeggero.
5. I prodotti che non rispettano le prescrizioni di cui al presente decreto devono essere distrutti, su disposizione dell'Ufficio doganale, secondo le modalita' previste dal decreto del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro dell'ambiente del 22 maggio 2001, citato in preambolo, con spese a carico del detentore o di altro soggetto responsabile della merce anche nell'ipotesi di cui al comma 4, qualora i prodotti siano superiori ad un chilogrammo.
6. Il gestore delle strutture nelle quali ha sede l'ufficio doganale che effettua il controllo deve assicurare lo stoccaggio e l'idonea conservazione dei prodotti che devono essere distrutti e di quelli che devono essere sottoposti al controllo del veterinario ufficiale del posto d'ispezione frontaliero ai sensi del comma 1, lettera c).

Art. 2.
1. Per i fini di cui al presente decreto, nelle principali strutture nazionali di arrivo dei mezzi di trasporto passeggeri provenienti da Paesi terzi, il Ministero della salute provvede alla realizzazione di una campagna informativa sanitaria dei viaggiatori, mediante consegna ai gestori di dette strutture di manifesti contenenti le informazioni di cui all'allegato II al presente decreto.
I manifesti devono essere esposti in modo permanente e in luoghi di facile visibilita' per i viaggiatori a cura dei gestori delle richiamate strutture; essi provvedono ad evitarne il danneggiamento o il deterioramento, provvedendo comunque, in tali casi, alla tempestiva sostituzione. Per i fini considerati, detti manifesti saranno consegnati anche agli uffici doganali. La suddetta campagna informativa non comporta oneri ne' spese a carico del bilancio dello Stato.
2. Le compagnie nazionali e straniere che gestiscono, anche indirettamente, mezzi per il trasporto dei passeggeri, devono fornire, alla partenza, a tutti i passeggeri provenienti da Paesi terzi le informazioni contenute nell'Allegato III al presente decreto utilizzando qualunque mezzo di comunicazione appropriato, quale manifestini, messaggi vocali, display luminosi od audiovisivi.

Art. 3.
1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, gli uffici doganali, nell'ambito delle proprie risorse umane e strumentali, procedono a controlli a sondaggio sulle spedizioni e sui bagagli anche a mano dei passeggeri in arrivo da Paesi terzi.
2. Con provvedimento del direttore generale della sanita' veterinaria e degli alimenti del Ministero della salute, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, gli allegati al presente decreto potranno essere modificati o sostituiti per adeguarli ad eventuali successive disposizioni adottate in sede comunitaria.

Art. 4.
1. Il presente decreto sostituisce le prescrizioni di cui all'art. 5 del decreto del direttore generale dei servizi veterinari 29 luglio 1993, citato in preambolo.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 

Roma, 10 marzo 2004

Il Ministro della salute
Sirchia

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tremonti

Registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 339


Allegato I
Sezione A
: Le carni, i prodotti a base di carne, il latte, i prodotti a base di latte, ottenuti da qualsiasi specie animale.
Sezione B: Groenlandia, Isole Faeroer, Islanda, Andorra, San Marino, Liechtenstein, Svizzera, Estonia, Lituania, Lettonia, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Slovenia, Romania,
Bulgaria, Malta, Cipro.

Allegato II
(Omissis)

Allegato III
(Omissis)