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Decreto Legge 29 marzo 2004, n.81

Interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica.

(GU n. 76 del 31-3-2004)



 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004); Ritenuta la straordinaria necessitą ed urgenza di fronteggiare i pericoli insorti a livello nazionale e internazionale connessi al bioterrorismo, che impongono adeguati interventi nei settori della organizzazione sanitaria, della prevenzione e del controllo delle malattie, con relativa analisi e gestione dei rischi, nonchč di disciplinare i settori della genetica molecolare e le altre metodiche di rilevazione e diagnosi; Ritenuta l'urgenza, in rapporto alle malattie trasmissibili con particolare riferimento al riemergere della SARS, di assicurare misure sanitarie di contrasto e di garantire la salute pubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 marzo 2004; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e de Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali;


E m a n a
il seguente decreto-legge:

Art. 1.
1. Al fine di contrastare le emergenze di salute pubblica legate prevalentemente alle malattie infettive e diffusive ed al bioterrorismo, sono adottate le seguenti misure:

a) e' istituito presso il Ministero della salute un Centro di coordinamento tra le istituzioni nazionali e regionali per la valutazione e gestione dei rischi e per la comunicazione alla popolazione e agli operatori; e' autorizzata la spesa di euro 32 milioni e 650 mila per l'anno 2004, di euro 25 milioni e 450 mila per
l'anno 2005 e di euro 31 milioni e 900 mila a decorrere dall'anno 2006, per l'attivitą' ed il funzionamento del Centro;

b) e' istituito un Istituto di riferimento nazionale specifico sulla genetica molecolare e altre moderne metodiche di rilevazione e di diagnosi, collegato con l'Istituto superiore di sanitą e altre istituzioni scientifiche nazionali ed internazionali, con sede in Milano; sono autorizzate le seguenti spese: 1) la spesa di euro 7 milioni e 28 mila per l'anno 2004, di euro 6 milioni e 508 mila per l'anno 2005 e di euro 6 milioni e 702 mila a decorrere dall'anno 2006, finalizzata al funzionamento e alla ricerca in base a un programma approvato con decreto del Ministro della salute, nonchč, per quanto di pertinenza dello Stato, al rimborso delle spese di costituzione dell'Istituto medesimo;

2) la spesa di euro 5 milioni per l'anno 2004 per gli interventi di ristrutturazione degli edifici adibiti a sede dell'Istituto, nonchč per le attrezzature del medesimo, previa presentazione dei relativi progetti al Ministero della salute; c) al fine di assicurare il collegamento funzionale operativo con i laboratori avanzati degli Stati Uniti, per l'affinamento continuo delle metodiche e la preparazione degli operatori, e' autorizzata la spesa di euro 12 milioni e 945 mila per l'anno 2004, di euro 12 milioni e 585 mila per l'anno 2005 e di euro 12 milioni e 720 mila per l'anno 2006.

Art. 2.
1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1 si provvede, quanto a euro 5.000.000 per l'anno 2004, mediante corrispondente riduzione della proiezione per l'anno 2004 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base in conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute, e quanto a euro 52.623.000 per l'anno 2004, euro 44.543.000 per l'anno 2005 ed euro 51.322.000 per l'anno 2006, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarą presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarą inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 29 marzo 2004

CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Sirchia, Ministro della salute
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
La Loggia, Ministro per gli affari
regionali

Visto, il Guardasigilli: Castelli