Copyright © Ambiente Diritto.it
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 maggio 2009
Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania. (Ordinanza n. 3775)
(GU n. 133 del 11-6-2009)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123;
Visto l'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 12 marzo 2009, n. 3746, che prevede la costituzione di societa' per
la gestione dei siti di stoccaggio dei rifiuti, delle discariche e degli
impianti di proprieta' delle province per il trattamento, lo
smaltimento, il recupero ed il riciclaggio dei rifiuti;
Vista l'ordinanza del Tar Lazio, sezione prima, n. 1642/2009;
Considerato che, conseguentemente a quanto disposto dalla suddetta
ordinanza del Tar Lazio, con verbale in data 11 maggio, e' stata
acquisita l'intesa con la regione Campania, sentiti i presidenti delle
province, sulle modifiche da apportarsi al richiamato art. 2
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3746/2009;
Ritenuto, tuttavia, di dover procrastinare, al momento, ogni decisione
in merito alla possibilita' di non attribuire alla Societa' provinciale
che viene costituita ai sensi della presente ordinanza, il realizzando
termovalorizzatore di Salerno, al fine di valutare in modo approfondito
l'aspetto della sostenibilita' economica della stessa Societa', anche
acquisendo le valutazioni della Provincia competente su detto profilo;
Su proposta del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri di cui all'art. 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123;
Dispone:
Art. 1.
1. L'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3746 del 12 marzo 2009, e' cosi' sostituito:
«1. Nell'ambito dell'intervento nella regione Campania, al fine di
superare in via definitiva lo stato emergenziale e per dare attuazione
alle disposizioni di cui all'art. 20 della legge della regione Campania
28 marzo 2007, n. 4, modificato dall'art. 1 della legge della regione
Campania 14 aprile 2008, n. 4, le province di Napoli, Avellino,
Benevento, Caserta e Salerno costituiscono, in via prioritaria ed in
prima attuazione della citata legge regionale, societa' a totale o
prevalente capitale pubblico, nel rispetto dei principi contenuti nella
norma dell'art. 23-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per la
gestione dei siti di stoccaggio dei rifiuti, delle discariche e degli
impianti di proprieta' della provincia per il trattamento, la
trasferenza, lo smaltimento, il recupero ed il riciclaggio dei rifiuti.
2. Alle province, nell'ambito delle competenze attribuite dalla legge
ordinaria e dalle leggi regionali, e' attribuita l'attivita' di
programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo dell'intero ciclo
di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani sul territorio provinciale,
anche in relazione agli impianti ed alle attivita' di raccolta,
trasporto, stoccaggio, conferimento, trattamento, smaltimento, recupero
e riciclaggio dei rifiuti urbani gestiti da imprese e societa' private.
3. L'impianto di termovalorizzazione sito in Acerra e quello da
realizzare nella citta' di Napoli restano esclusi dall'ambito di
applicazione del presente articolo.
4. Alle societa' provinciali di cui al comma 1, e' affidata la gestione
delle discariche e dell'impiantistica, in proprieta' della provincia e
quella trasferita dalla regione e da altri enti, per lo stoccaggio, il
trattamento, la trasferenza, lo smaltimento, il recupero ed il
riciclaggio dei rifiuti, situate sul territorio provinciale; le predette
societa' subentrano nei rapporti attivi e passivi degli attuali soggetti
gestori degli impianti, ivi compresi quelli con il personale impiegato
nelle attivita' predette. Ai fini della gestione degli impianti
esistenti e di quelli da realizzare, i lavoratori, assunti ai sensi del
decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito dalla legge 28
novembre 1996, n. 608, sono prioritariamente trasferiti alle societa'
provinciali. Nelle more della costituzione delle societa' provinciali,
la gestione delle discariche e dell'impiantistica di cui al presente
comma puo' essere assicurata mediante proroga delle obbligazioni assunte
con gli atti negoziali gia' stipulati, ovvero mediante affidamenti
temporanei, con efficacia temporale limitata alla data del 31 dicembre
2009.
5. Per la costituzione delle societa' provinciali di cui al comma 1,
considerata la necessita' di provvedere in tempi rapidi all'avvio delle
attivita' ad esse facenti capo, al fine di superare lo stato
emergenziale, il presidente della regione Campania, in deroga a quanto
previsto dagli articoli 38, 42, 48 e 50 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, nomina, entro quindici giorni dalla data di
pubblicazione della presente ordinanza, sentiti i presidenti delle
province di Napoli, Avellino, Benevento, Caserta e Salerno, per ciascuna
provincia, un soggetto attuatore per la costituzione delle dette
societa' provinciali.
6. I soggetti attuatori di cui al comma 5, procedono, entro sessanta
giorni dal provvedimento di nomina: alla individuazione della
consistenza dello stato patrimoniale della societa', all'adozione del
piano industriale della societa', anche avvalendosi di esperti di
comprovata professionalita', in deroga alle disposizioni di cui all'art.
7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla
predisposizione dello statuto della societa'. A tal fine, la regione
Campania, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 7, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, puo' nominare un gruppo di
massimo cinque esperti anche per assicurare il necessario supporto
tecnico-economico ai soggetti attuatori. Nei successivi trenta giorni, i
soggetti attuatori di cui al comma 5 avviano le procedure di gara ad
evidenza pubblica per la individuazione dell'eventuale socio privato di
minoranza, che dovranno essere concluse entro il 31 ottobre 2009,
avvalendosi delle deroghe al codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, previste dall'art. 18 del decreto legge 23 maggio 2008, n.
90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123,
nonche' alla sottoscrizione dell'atto costitutivo della societa'.
7. Le province di Napoli, Avellino, Benevento, Caserta e Salerno
possono, in ogni caso, procedere alla costituzione delle societa' ai
sensi dell'art. 20 della legge della regione Campania 28 marzo 2007, n.
4, modificato dall'art. 1 della legge della regione Campania 14 aprile
2008, n. 4, per la gestione integrale del ciclo dei rifiuti».
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 28 maggio 2009
Il Presidente: Berlusconi