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Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 maggio 2009
Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania. (Ordinanza n. 3770).
(GU n. 125 del 1-6-2009)
IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5, commi 2 e 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123;
Visto, in particolare, l'art. 5, commi 1 e 2, del predetto decreto-legge
23 maggio 2008, n. 90, che dispone che, al fine di consentire il pieno
rientro dall'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella
regione Campania, in deroga al parere della Commissione di valutazione
di impatto ambientale in data 9 febbraio 2005, fatte salve le
indicazioni a tutela dell'ambiente e quelle concernenti le
implementazioni impiantistiche migliorative contenute nel medesimo
parere e nel rispetto dei limiti di emissione ivi previsti, sono
autorizzati, presso il termovalorizzatore di Acerra, il conferimento ed
il trattamento dei rifiuti aventi i seguenti codici CER: 19.05.01;
19.05.03; 19.12.12; 19.12.10; 20.03.01; 20.03.99, per un quantitativo
massimo complessivo annuo pari a 600.000 tonnellate, e che, ai sensi
dell'art. 5 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e
successive modificazioni, e tenuto conto del parere della Commissione di
valutazione di impatto ambientale, nonche' della consultazione gia'
intervenuta con la popolazione interessata, e' autorizzato l'esercizio
del termovalorizzatore di Acerra, fatti salvi i rinnovi autorizzativi
periodici previsti dal citato decreto legislativo;
Visto, in particolare, l'art. 6-bis, comma 4, del predetto decreto-legge
23 maggio 2008, n. 90, che dispone l'obbligo del completamento del
termovalorizzatore di Acerra per le societa' gia' affidatarie del
servizio di gestione dei rifiuti nella regione Campania;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3369/2004, n. 3682/2008, n. 3705/2008, n. 3730/2009 e n. 3745/2009;
Visto il provvedimento n. 44 in data 26 febbraio 2009 del Soggetto
Vicario del Sottosegretario di Stato all'emergenza rifiuti in Campania,
ex art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3705/2008, con cui vengono adottati gli elaborati tecnici denominati
«Contenuti e modalita' dell'autorizzazione integrata ambientale» e
«Piano di monitoraggio e controllo», redatti in termini funzionali
all'esercizio dell'impianto di termovalorizzazione di Acerra e
contenenti prescrizioni volte a dare compiuta attuazione alle esigenze
di tutela della salute pubblica e dell'ambiente;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 2, della citata ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3745/2009, che stabilisce che
l'autorizzazione legislativa delle fasi di avviamento, di esercizio
provvisorio nelle fasi di collaudo e di esercizio a regime dell'impianto
di termovalorizzazione di Acerra, e' integrata con le prescrizioni di
cui agli elaborati tecnici denominati «Contenuti e modalita'
dell'autorizzazione integrata ambientale» e «Piano di monitoraggio e
controllo», redatti in termini funzionali all'esercizio dell'impianto di
termovalorizzazione di Acerra, ed adottati con il citato provvedimento
n. 44 in data 26 febbraio 2009 del Soggetto Vicario del Sottosegretario
di Stato all'emergenza rifiuti in Campania;
Considerato l'avvenuto avvio della c.d. Fase 1, come definita nel citato
elaborato tecnico «Contenuti e modalita' dell'autorizzazione integrata
ambientale», all'atto delle operazioni di inizializzazione delle tre
linee di cui si compone il termovalorizzatore di Acerra, e la
conseguente necessita' di garantire il corretto ed efficace esercizio
del termovalorizzatore stesso, con particolare riguardo agli aspetti
connessi alla tutela della salute della popolazione e dell'ambiente;
Considerata l'esigenza di ulteriormente testare, in continuo, il
corretto funzionamento dei sistemi di cui si compone l'impianto di
termovalorizzazione di Acerra in condizioni di combustione continua dei
rifiuti sulle tre linee, si' da verificare, in termini ancor
maggiormente compiuti, l'andamento dei dati delle emissioni, nell'ottica
di assicurare il rigoroso rispetto delle prescrizioni afferenti alla
compatibilita' ambientale dell'impianto stesso;
Ravvisata, quindi, l'opportunita' di porre in essere, nell'ambito della
complessiva azione di monitoraggio riguardante l'esercizio del
termovalorizzatore di Acerra in termini di compatibilita' ambientale,
ogni utile iniziativa per la verifica dei parametri di funzionamento
dell'impianto;
Su proposta del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri di cui all'art. 1 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123;
Dispone:
Art. 1.
1. Allo scopo di allineare le fasi di inizializzazione e di
funzionamento delle tre linee di cui si compone l'impianto di
termovalorizzazione di Acerra, si' da verificare l'andamento dei dati
delle emissioni in atmosfera in condizioni di combustione continua dei
rifiuti in termini di rigoroso rispetto dei limiti di emissione posti a
tutela della salute pubblica e dell'ambiente, il Sottosegretario di
Stato all'emergenza rifiuti in Campania, di cui all'art. 1 del decreto
legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge
14 luglio 2008, n. 123, e' autorizzato a prorogare la durata della Fase
1 di avviamento delle linee del termovalorizzatore, cosi' come definita
nell'elaborato tecnico «Contenuti e modalita' dell'autorizzazione
integrata ambientale», adottato con provvedimento n. 44 in data 26
febbraio 2009 del Soggetto Vicario in premessa citato, nel rispetto
della tempistica totale autorizzata per l'avviamento dell'impianto, e,
comunque, non oltre il 2 luglio 2009.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 15 maggio 2009
Il Presidente: Berlusconi