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Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 maggio 2009
Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania ed altre disposizioni di protezione civile. (Ordinanza n. 3768).
(GU n. 120 del 26-5-2009)
IL
PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5, commi 2 e 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, ed in particolare
l'art. 19 del citato decreto-legge n. 90/2008 con il quale e' stato
prorogato fino al 31 dicembre 2009 lo stato di emergenza nel settore dei
rifiuti nella regione Campania e l'ordinanza di protezione civile n.
3756 del 2009;
Visto il decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3682 del
10 giugno 2008, n. 3693 in data 16 luglio 2008, n. 3695 in data 31
luglio 2008 e n. 3756 del 15 aprile 2009;
Considerata l'ineludibile esigenza di garantire la prosecuzione delle
attivita' di prevenzione degli incendi nell'ambito dell'emergenza
rifiuti nella regione Campania, anche con modalita' di vigilanza di tipo
dinamico, negli impianti e nei siti di cui al decreto-legge 23 maggio
2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008,
n. 123, definiti di interesse strategico nazionale, nonche' nei luoghi
di lavoro e negli ulteriori ambiti, sicche' risulta necessario avvalersi
di figure professionali qualificate appartenenti al Corpo nazionale dei
vigili del fuoco;
Considerato che la pluralita' dei compiti e degli incarichi di
vigilanza, ispettivi, gestionali, tecnici ed amministrativi di
competenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco richiede un elevato
impiego di risorse umane non disponibili nell'ambito delle attuali
dotazioni organiche del Corpo, peraltro gia' impegnato oltre gli
ordinari orari di servizio e tenuto conto, altresi', che i limiti
previsti dalla vigente normativa per l'impiego di personale volontario
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco non consentono di assicurare in
maniera esaustiva i dispositivi di intervento predisposti e di garantire
l'efficace prosecuzione delle attivita' di prevenzione in atto nel
territorio della regione Campania in materia di smaltimento rifiuti;
Considerato altresi' che i tempi delle procedure concorsuali non
risultano compatibili con l'esigenza di fronteggiare tempestivamente ed
efficacemente il contesto emergenziale in atto;
Ritenuto pertanto, di ovviare alle predette carenze di organico mediante
l'incremento della disponibilita' di personale volontario e con l'avvalimento
di personale in temporanea utilizzazione, nonche' attraverso misure di
razionalizzazione ed armonizzazione degli ambiti operativi;
Ravvisata la necessita' di apportare alcune modifiche ed integrazioni
alle ordinanze di protezione civile emanate per fronteggiare l'emergenza
rifiuti nella regione Campania, con particolare riferimento alla
razionalizzazione della struttura del Sottosegretario di Stato, con
conseguente riduzione dei costi, in ragione dell'approssimarsi dello
scadere dello stato di emergenza e del conseguente progressivo passaggio
della gestione del sistema integrato del ciclo dei rifiuti agli enti
ordinariamente competenti;
Su proposta del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri di cui all'art. 1 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16
gennaio 2009, con il quale lo stato di emergenza nel territorio nel
settore della tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli
di depurazione nel territorio della regione Puglia e' stato prorogato
fino al 31 dicembre 2009 nonche' l'ordinanza di protezione civile n.
3271 del 12 marzo 2003;
Dispone:
Art. 1.
1. Per la prosecuzione delle attivita' volte a garantire il
superamento dell'emergenza rifiuti in Campania, al Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, in ragione dei precipui compiti istituzionali, e'
affidata la responsabilita' di assicurare gli interventi di soccorso
pubblico e di prevenzione incendi, anche, sulla base delle richieste
avanzate dalla Missione Sicurezza di cui all'art. 6, comma 1,
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 luglio
2008, n. 3695. A tal fine il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con
le proprie strutture territoriali, espleta i servizi di presidio
nell'ambito dei siti ed impianti di cui al citato decreto-legge n.
90/08, nonche' le necessarie attivita' per conseguire adeguati livelli
di sicurezza, anche mediante il richiamo, fino al 31 dicembre 2009, di
personale volontario, con turnazione di 20 giorni fino ad un massimo di
28 unita' per turno. Ove necessario, il richiamo del suddetto personale
volontario e' autorizzato fino a 200 giorni all'anno, in deroga al
limite di cui all'art. 9, comma 3, del decreto legislativo 8 marzo 2006,
n. 139.
2. Al fine di assicurare in via continuativa i servizi di presidio
antincendio e di sicurezza, anche con attivita' di vigilanza dinamica
antincendio, nell'ambito dei siti ed impianti di cui al citato
decreto-legge n. 90/08, al personale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, comandato a prestare servizio in orario di lavoro straordinario,
e' attribuita una indennita' operativa forfetariamente parametrata alle
prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese sulla base della
tariffa oraria notturna e festiva contrattualmente vigente. Al personale
impiegato nei servizi di cui al presente comma sono garantiti i
controlli sanitari stabiliti dall'ufficio sanitario del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco.
3. Gli atti dispositivi per l'impiego del personale, anche volontario, e
dei mezzi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai fini del
funzionamento dei presidi del Corpo istituiti negli impianti e nei siti
di cui al decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, sono adottati,
d'intesa con i Comandanti provinciali territorialmente competenti, dalla
Direzione regionale dei vigili del fuoco per la Campania e comunicati
alla Missione Sicurezza, di cui all'art. 6, comma 1, dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 luglio 2008, n. 3695. La
Direzione regionale dei vigili del fuoco per la Campania predispone i
resoconti mensili delle spese sostenute per le suddette attivita',
completi dei relativi atti giustificativi, da trasmettere alla Missione
Sicurezza, nonche', per opportuna informazione, al Ministero
dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico
e della difesa civile.
4. Al fine di assicurare lo svolgimento delle funzioni della Missione
Sicurezza di cui all'art. 6, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 31 luglio 2008, n. 3695 e dell'Organo di
vigilanza di cui all'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri in data 23 gennaio 2009, il Sottosegretario di Stato e'
autorizzato ad avvalersi, nel limite di 15 unita', di personale, di
varie qualifiche, appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
assegnato in temporanea utilizzazione, ferma restando l'assegnazione
agli uffici di appartenenza. Al personale tecnico, operativo ed
amministrativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco impiegato in
compiti di gestione, di consulenza, di supporto e di «audit» e'
attribuito il trattamento di cui all'art. 22 dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2006, n. 3536,
nonche', ove non residente nella regione Campania, il trattamento di
missione dal luogo di residenza.
5. L'incarico di responsabile dell'Organo di vigilanza di cui all'art. 8
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 gennaio
2009, e' affidato ad un dirigente generale del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, anche da collocare in posizione di fuori ruolo in
deroga ai limiti numerici previsti dall'art. 133, comma 1 del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, relativamente al numero massimo dei
dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in comando e fuori
ruolo. Il predetto incarico e' equiparato ai fini del trattamento
economico e di missione a quello di capo missione ed e' conferito con
provvedimento del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri di cui all'art. 1, comma 2, del citato decreto-legge n.
90/08.
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo
relativamente ai compensi al personale del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, alle spese straordinarie per le esigenze logistiche, nonche'
per gli oneri di uso e per la manutenzione di automezzi e delle
attrezzature, si provvede a valere sulle disponibilita' di cui all'art.
8, comma 2-bis del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210 e sulle
disponibilita' iscritte nell'apposita contabilita' speciale istituita ai
sensi dell'art. 17 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123.
Art. 2.
1. Il personale non appartenente ai ruoli del Dipartimento della
protezione civile in servizio, a qualsiasi titolo, presso le Missioni di
cui all'art. 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 10 giugno 2008, n. 3682, di cui all'art. 6 dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 luglio 2008, n. 3695 e di
cui all'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 15 aprile 2009, n. 3756 puo' essere impiegato per le maggiori
esigenze connesse al contesto emergenziale in atto nella regione
Abruzzo. Gli oneri relativi alla missione ed al trattamento economico
accessorio sono posti a carico del fondo per la protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri utilizzando le risorse finanziarie
stanziate per fronteggiare l'emergenza di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 ed anticipati dalle
Missioni di rispettiva assegnazione.
Art. 3.
1. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 8, del decreto del
Presidente della Repubblica del 16 gennaio 1978, n. 513 e di cui
all'art. 1, comma 3, della legge 26 luglio 1978, n. 417 non si
applicano, relativamente alla cessazione dell'indennita' di trasferta
dopo i primi duecentoquaranta giorni di missione continuativa nella
medesima localita', nei confronti del personale impiegato presso la
Missione tecnico-operativa di cui all'art. 4 dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2008, n. 3682.
Art. 4.
1. Al fine di razionalizzare la struttura del Sottosegretario di
Stato per l'emergenza rifiuti in Campania, con conseguente riduzione dei
costi, tenuto conto dell'approssimarsi dello scadere dello stato di
emergenza e del conseguente progressivo passaggio della gestione del
sistema integrato del ciclo dei rifiuti agli enti ordinariamente
competenti, le Missioni «coordinamento attivita' Dipartimento protezione
civile e rapporti enti territoriali» e «comunicazione», di cui alle
lettere a) e c), dell'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3682 del 10 giugno 2008, come modificato dalle
ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3705 del 18
settembre 2008 e n. 3721 del 19 dicembre 2008, sono soppresse.
2. A decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, le
funzioni ed i compiti attualmente svolti dalle soppresse strutture di
missione di cui al comma 1 sono assicurate dalla Missione
«amministrativo-legale». Con successivo provvedimento del
Sottosegretario di Stato all'emergenza rifiuti nella regione Campania si
procedera' alla definizione, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, sia sotto il profilo
dell'organizzazione che del funzionamento, della Missione
«amministrativo-legale», in ordine ai nuovi ulteriori compiti assegnati
alla medesima, anche al fine di determinare il personale dirigenziale e
non, alla stessa assegnato.
3. All'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3756 del 15 aprile 2009, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
«8. L'incarico di Capo della Missione amministrativo-finanziaria di cui
al comma 1 costituisce incarico dirigenziale di prima fascia e puo'
essere conferito dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 19, comma 4, 5-bis e 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero con contratto di
diritto privato ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera b), del
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni,
nella legge 14 luglio 2008, n. 123.
9. L'incarico di cui al comma 8 puo' essere altresi' attribuito a
personale della pubblica amministrazione, anche militare, in servizio o
in quiescenza, in deroga agli articoli 24 e 53 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165.
10. Il Sottosegretario di Stato provvede, su proposta del capo della
Missione amministrativo-finanziaria, alla nomina di una o piu' unita' di
personale dirigenziale di seconda fascia che coadiuva il Capo Missione
nello svolgimento dei compiti affidatigli.
11. Gli incarichi di cui al comma 10 possono essere conferiti, per la
durata massima dello stato di emergenza dal Sottosegretario di Stato nel
rispetto del requisito professionale e culturale per l'accesso alla
carriera dirigenziale, su proposta del Capo Missione, ai sensi dell'art.
19, comma 5, 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
ovvero possono essere attribuiti con contratto di diritto privato ai
sensi dell'art. 15, comma 1, lettera b), del decreto-legge 23 maggio
2008, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008,
n. 123 o conferiti a personale della pubblica amministrazione, anche
militare, in servizio o in quiescenza, in deroga agli articoli 24 e 53
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
12. Al personale titolare, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, di incarico dirigenziale di prima fascia di Capo
della Missione amministrativo-finanziaria di cui al comma 8, ovvero di
incarico dirigenziale di seconda fascia di cui al comma 10, e'
attribuita, per tutta la durata dell'incarico, la speciale indennita'
operativo onnicomprensiva di cui all'art. 22, comma 3, lettera a),
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3536 del 28
luglio 2006. Al personale in quiescenza titolare di incarico di Capo
della Missione amministrativo-finanziaria e' attribuito il trattamento
economico pari a quello dei titolari di incarico dirigenziale di prima
fascia. Al personale in quiescenza titolare dell'incarico di cui al
comma 10 e' attribuito il trattamento economico pari a quello dei
titolari di incarico dirigenziale di seconda fascia. Al personale di cui
al presente comma e' attribuito, per il servizio prestato nella regione
Campania, ove non residente nella medesima Regione, il trattamento di
missione dal luogo di residenza.
13. Per il soddisfacimento delle esigenze, anche temporanee, della
Missione amministrativo-finanziaria, di cui all'art. 3, comma 2,
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3756 del 15
aprile 2009 il Sottosegretario di Stato e' autorizzato ad avvalersi di
personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa
determinandone la durata ed il relativo compenso in deroga all'art. 7
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'art. 1, comma 1180,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed all'art. 3, comma 54, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 nonche' ad avvalersi di personale
militare e civile appartenente a pubbliche amministrazioni e ad enti
pubblici, anche locali, che viene posto in posizione di comando, previo
assenso degli interessati, anche in deroga alla vigente normativa
generale in materia di mobilita', nel rispetto dei termini perentori
previsti dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Ad
eccezione delle competenze accessorie, comprensive di eventuali
specifiche indennita' di funzione, gli oneri relativi al trattamento
economico spettante al personale proveniente da pubbliche
amministrazioni e da enti pubblici, anche locali, chiamato in servizio
ai sensi del presente comma, sono posti, anche in deroga alla normativa
vigente, a carico delle amministrazioni di appartenenza. Il
Sottosegretario di Stato e', altresi', autorizzato ad avvalersi di
personale dipendente da societa' a totale o prevalente capitale
pubblico, ovvero da societa' che svolgono istituzionalmente la gestione
di servizi pubblici, previo consenso delle medesime societa', per
collaborazioni a tempo pieno e con rimborso degli emolumenti corrisposti
al predetto personale, nonche' degli oneri contributivi ed assicurativi.
14. Al personale con qualifica non dirigenziale, in servizio ai sensi
del comma 13, presso la Missione amministrativo-finanziaria, ovvero
presso le Missioni di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3682 del 10 giugno 2008, e'
attribuito il trattamento economico accessorio previsto per il personale
in servizio presso il Dipartimento della protezione civile con
possibilita' di retribuzione fino a 120 ore di lavoro straordinario
mensile effettivamente reso, oltre i limiti previsti dalla normativa
vigente, sulla base di specifica autorizzazione del Capo Missione. Al
medesimo personale, ove non residente nella regione Campania e'
attribuito invece il trattamento economico di cui all'art. 22, comma 1,
lettera b), dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3536 del 28 luglio 2006 ed il trattamento economico di missione dal
luogo di residenza.
15. Al personale dirigente della carriera prefettizia eventualmente
messo a disposizione dal Ministero dell'interno per le esigenze della
Missione amministrativo-finanziaria e' attribuita, a decorrere dalla
data di assegnazione e in relazione ai giorni di effettivo impiego ove
lo stesso non sia titolare di incarico dirigenziale nell'ambito della
predetta Missione, una speciale indennita' operativa onnicomprensiva,
con la sola esclusione del trattamento economico di missione,
parametrata, su base mensile, a 150 ore di lavoro straordinario nella
misura oraria feriale diurna prevista per il personale delle Forze di
polizia corrispondente per qualifica.
16. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti per la Missione
amministrativo-finanziaria, il Sottosegretario di Stato e' autorizzato
ad avvalersi di consulenze professionali, collegate alla specificita'
propria della Missione stessa determinandone, altresi', la durata ed il
relativo compenso.
17. Gli oneri di cui ai commi da 8 a 16 gravano sulle pertinenti
contabilita' speciali.».
Art. 5.
1. In relazione alle esigenze di coordinamento dell'istruttoria
delle verifiche ispettive relative alla gestione amministrativa e
contabile delle attivita' correlate ai grandi eventi non affidati
direttamente alla gestione del Capo del Dipartimento della protezione
civile, nonche' delle attivita' dei Comitati per il rientro
nell'ordinario istituiti ai sensi di ordinanze di protezione civile, il
Capo del Dipartimento della protezione civile e' autorizzato ad
istituire una apposita Struttura di Missione.
2. L'incarico di Capo della Struttura di Missione di cui al comma 1
costituisce incarico dirigenziale di prima fascia e puo' essere
conferito dal Capo del Dipartimento della protezione civile ai sensi
dell'art. 19, commi 4, 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, anche in deroga ai limiti numerici ivi previsti.
3. Per il soddisfacimento delle esigenze temporanee della Struttura di
Missione di cui al comma 1, il Capo del Dipartimento della protezione
civile e' autorizzato ad avvalersi, nel limite di cinque unita', di
personale gia' in servizio presso il Dipartimento della protezione
civile ovvero di personale militare e civile appartenente a pubbliche
amministrazioni e ad enti pubblici, anche locali, che viene posto in
posizione di comando, previo assenso degli interessati, anche in deroga
alla vigente normativa generale in materia di mobilita' nel rispetto dei
termini perentori previsti dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio
1997, n. 127. Per le medesime esigenze il Capo del Dipartimento della
protezione civile e' autorizzato ad avvalersi di una unita' di personale
con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga
all'art. 7 e 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'art.
1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed all'art. 3, comma
54, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
4. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede a carico del Fondo
per la protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Art. 6.
1. All'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3271 del 12 marzo 2003, il comma 4, e' sostituito dal
seguente: «4. Il Comitato di rientro nell'ordinario di cui al comma 2
costituisce Struttura di missione temporanea. Per l'espletamento delle
funzioni di Presidente del Comitato per il rientro, il Capo del
Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a conferire un
incarico dirigenziale ai sensi dell'art. 19, commi 4, 5-bis e 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in deroga ai limiti numerici
ivi previsti. Agli oneri relativi si provvede a carico del Fondo per la
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.».
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 13 maggio 2009
Il Presidente: Berlusconi