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Decreto 13 maggio 2009

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Modifica del decreto 8 aprile 2008, recante la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche.

(GU n. 165 del 18-7-2009)

 

 


 IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modifiche e, in particolare, la parte quarta relativa alla gestione dei rifiuti;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 2005, n.151, recante «Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 203/108/CE relative alla riduzione dell'uso delle sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche nonche' allo smaltimento dei rifiuti» e successive modifiche;
Visto l'articolo 183, comma 1, lettera cc) del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, che prevede che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata Stato Regioni, citta' e autonomie locali sia data la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti definiti alla medesima lettera;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406, «Regolamento recante norme di attuazione di direttive dell'Unione europea, avente ad oggetto la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti»;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 8 ottobre 1996, e successive modifiche, recante «Modalita' di prestazione delle garanzie finanziarie a favore dello Stato da parte delle imprese esercenti attivita' di trasporto rifiuti»;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro del'economia e delle finanze, del 25 settembre 2007, n.185, recante «Istituzione e modalita' di funzionamento del registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), costituzione e funzionamento di un centro di coordinamento per l'ottimizzazione delle attivita' di competenza dei sistemi collettivi e istituzione del comitato di indirizzo sulla gestione dei RAEE, ai sensi degli articoli 13, comma 8, e 15, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n.151»;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente dell'8 aprile 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 aprile 2008, recante «Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modifiche»;
Considerato che l'articolo 2, comma 7, del citato decreto ministeriale 8 aprile 2008 prevede che i centri di raccolta gia' operanti alla data della sua entrata in vigore sulla base di disposizioni regionali o di enti locali, continuino ad operare conformandosi alle disposizioni previste dal decreto nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della delibera del Comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali con la quale sono stabiliti i criteri, le modalita' e i termini per la dimostrazione dell'idoneita' tecnica dei soggetti gestori;
Vista la deliberazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Albo nazionale gestori ambientali - del 29 luglio 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 3 settembre 2008, n. 206, recante «Criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo nella categoria 1 per lo svolgimento dell'attivita' di gestione dei centri di raccolta di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, di attuazione dell'articolo 183, comma 1, lettera cc), del decreto legislativo n.152/2006, e successive modifiche e integrazioni»;
Considerato che la suddetta delibera era stata adottata nelle more della registrazione alla Corte dei Conti del decreto ministeriale 8 aprile 2008 e, pertanto, in totale carenza di potere;
Vista la deliberazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Albo nazionale gestori ambientali - del 25 novembre 2008, con la quale il Comitato nazionale dell'Albo ha ritirato in autotutela la deliberazione del 29 luglio 2008;
Considerato che in data 29 ottobre 2008 la Commissione VIII della Camera dei Deputati ha approvato la risoluzione 7-00064 dell'on. Alessandri con la quale si chiedeva una proroga dell'entrata in vigore di talune disposizioni del decreto ministeriale 8 aprile 2008 al precipuo scopo di consentire agli enti locali un piu' ampio margine temporale per l'adeguamento e la riqualificazione dei centri di raccolta esistenti in armonia con le nuove normative garantendo, nel contempo, la continuita' dell'essenziale servizio dagli stessi svolto;
Ravvisata, pertanto, l'opportunita' di modificare il piu' volte citato decreto ministeriale dell'8 aprile 2008 al fine di stabilire, tra l'altro, un piu' ampio lasso temporale per l'adeguamento e la riqualificazione dei centri di raccolta che operano in virtu' di disposizioni regionali o di enti locali;
Sentito il parere della Conferenza unificata Stato Regioni, citta' e autonomie locali, espresso nella seduta del 25 marzo 2009;

Decreta:

Art. 1.
1. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, dopo le parole «utenze domestiche e non domestiche» sono aggiunte le parole «anche attraverso il gestore del servizio pubblico».
2. Nel titolo dell'articolo 2 la parola «Autorizzazioni» e' sostituita dalla parola «Approvazioni».
3. Il comma 1 dell'articolo 2 e' sostituito dal seguente: «1. La realizzazione o l'adeguamento dei centri di raccolta di cui all'articolo 1 e' eseguito in conformita' con la normativa vigente in materia urbanistica ed edilizia e il Comune territorialmente competente ne da comunicazione alla Regione e alla Provincia».
4. Il comma 7 dell'articolo 2 e' sostituito dal seguente: «I centri di raccolta di cui all'articolo 1 che sono operanti sulla base di disposizioni regionali o di enti locali, continuano ad operare e si conformano alle disposizioni del presente decreto entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione dello stesso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora tali impianti siano conformi alle disposizioni tecnico-gestionali previste dall'Allegato 1, non e' necessario il rilascio di una nuova approvazione ai sensi dell'articolo 2, comma 1».
5. Il comma 8 dell'articolo 2 e' soppresso.
6. L'elenco di cui all'allegato 1, paragrafo 4.2., del decreto ministeriale 8 aprile 2008 e' integrato dalle seguenti tipologie di rifiuto:

toner per stampa esauriti diversi |

da quelli di cui alla voce        |

08 03 17* (provenienti da utenze  |

domestiche)                       |      (codice CER 08 03 18)

---------------------------------------------------------------------

imballaggi in materiali compositi |      (codice CER 15 01 05)

---------------------------------------------------------------------

imballaggi in materia tessile     |       (codice CER 15 01 09)

---------------------------------------------------------------------

pneumatici fuori uso (solo se     |

conferiti da utenze domestiche)   |       (codice CER 16.01.03)

---------------------------------------------------------------------

filtri olio                       |      (codice CER 16 01 07*)

---------------------------------------------------------------------

componenti rimossi da             |

apparecchiature fuori uso diversi |

da quelli di cui alla voce        |

16 02 15* (limitatamente ai toner |

e cartucce di stampa provenienti  |

da utenze domestiche)             |       (codice CER 16 02 16)

---------------------------------------------------------------------

gas in contenitori a pressione    |

(limitatamente ad estintori ed    | (codice CER 16 05 04* codice CER

aerosol ad uso domestico)         |            16 05 05)

---------------------------------------------------------------------

miscugli o scorie di cemento,     |

mattoni, mattonelle, ceramiche,   |

diverse da quelle di cui alla voce|

17 01 06* (solo da piccoli        |

interventi di rimozione eseguiti  |

direttamente dal conduttore della |

civile abitazione)                |       (codice CER 17 01 07)

---------------------------------------------------------------------

rifiuti misti dell'attivita' di   |

costruzione e demolizione, diversi|

da quelli di cui alle voci        |

17 09 01*, 17 09 02* e            |

17 09 03*(solo da piccoli         |

interventi di rimozione eseguiti  |

direttamente dal conduttore della |

civile abitazione)                |       (codice CER 17 09 04)

---------------------------------------------------------------------

batterie ed accumulatori diversi  |

da quelli di cui alla voce        |

20 01 33*                         |       (codice CER 20 01 34)

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rifiuti prodotti dalla pulizia di |

camini (solo se provenienti da    |

utenze domestiche)                |      (codice CER 20 01 41)

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terra e roccia                    |      (codice CER 20 02 02)

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altri rifiuti non biodegradabili  |      (codice CER 20 02 03)

 

 

7. Nell'Allegato 1, punto 4.2., la voce n. 25 e' sostituita dalla seguente:
«batterie ed accumulatori di cui alle voci 160601* 160602* 160603* (provenienti da utenze domestiche) (codice CER 20 01 33*)
8. Il punto 6.5 dell'Allegato 1 e' sostituito dal seguente: «Devono essere adottate procedure di contabilizzazione dei rifiuti in ingresso, per quanto concerne le sole utenze non domestiche, e in uscita al fine della impostazione dei bilanci di massa o bilanci volumetrici, entrambi sulla base di stime in assenza di pesatura, attraverso la compilazione, eventualmente su supporto informatico, di uno schedario numerato progressivamente e conforme ai modelli di cui agli allegati Ia e Ib».
9. Dopo il punto 6.5 dell'Allegato 1 aggiungere i punti seguenti:
«6.6. I dati relativi ai rifiuti in ingresso ed in uscita dal centro di raccolta devono essere trasmessi, su richiesta, agli enti di programmazione e di controllo.
6.7. Il gestore dell'impianto di destinazione dei rifiuti in uscita dal centro di raccolta comunica al centro di raccolta conferente la successiva destinazione delle singole frazioni merceologiche del rifiuto o delle materie prime seconde».
10. Al punto 7.1 dell'Allegato 1 sostituire le parole «due mesi» con le parole «tre mesi».
11. L'Allegato Ia del decreto ministeriale 8 aprile 2008 e' sostituito dall'Allegato Ia del presente decreto.
Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 2009
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Prestigiacomo

Registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 2009 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 6, foglio n. 152

 


Allegato I

SCHEDA RIFIUTI CONFERITI AL CENTRO RACCOLTA

(per utenze non domestiche)

 

 

Numero

 

Data

 

Centro di raccolta

 

Sito in

 

Via e numero civico

 

CAP

 

Telefono

 

Fax

 


Descrizione tipologia del rifiuto .................................................................

Codice dell'Elenco dei rifiuti .....................................................................

 

Azienda ..............................................................

Partita IVA ..........................................................

Targa del mezzo che conferisce ...........................

 

 

Quantitativo conferito al centro di raccolta ................... Unità di misura ............

 

Firma dell'addetto al centro di controllo

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