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Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 settembre 2008
Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania. (Ordinanza n. 3699).
(GU n. 210 del 8-9-2008)
IL
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21;
Visto il decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290;
Visto il decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87;
Visto il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con
modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 123, ed in particolare
l'art. 19 del citato decreto-legge n. 90/2008 con il quale e' stato
prorogato fino al 31 dicembre 2009 lo stato di emergenza nel settore dei
rifiuti nella regione Campania;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3682 del
10 giugno 2008, n. 3686 del 1° luglio 2008, n. 3693 del 16 luglio 2008,
n. 3695 del 31 luglio 2008, e n. 3697 del 29 agosto 2008;
Ravvisata la necessita' di apportare alcune modifiche ed integrazioni
alle ordinanze di protezione civile emanate al fine di fronteggiare
all'emergenza rifiuti nella regione Campania;
Tenuto conto, in particolare, del mutato quadro normativo, con il
subentro nella gestione degli impianti, nel ruolo di commissari ad acta,
di soggetti non esercenti in modo professionale ed istituzionale l'attivita'
di gestione dei rifiuti, trattandosi di alti ufficiali dell'esercito,
che impone, onde evitare insostenibili interruzioni del servizio di
gestione dei rifiuti con pericolose ripercussioni sulla salute pubblica
e la salubrita' ambientale, una deroga alle procedure per l'iscrizione
all'albo nazionale dei gestori di cui all'art. 212 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i cui tempi ordinari sarebbero
assolutamente incompatibili con la continuita' del servizio;
Tenuto conto, altresi', in ragione della particolare gravita' del
contesto emergenziale e della peculiare qualifica delle aree di cui
sopra quali siti di interesse strategico nazionale, tra l'altro
presidiati dall'esercito, della necessita' di adottare misure di
salvaguardia particolarmente pregnanti, consentendo la possibilita' di
procedere ad una sostituzione del personale impegnato nei cantieri delle
opere realizzande e nelle aree connesse alla gestione dei rifiuti,
nonche' di disporre di provvedimenti di allontanamento, comunque
motivati, nei confronti di soggetti autori di condotte incompatibili con
la delicatezza delle opere in fase di realizzazione, con particolare
riferimento al termovalorizzatore di Acerra, che costituisce opera di
fondamentale e di improcrastinabile realizzazione per il superamento
della grave crisi in atto, per cui e' preminente la necessita' di
intervenire per evitare ogni eventuale azione, anche omissiva, tale da
poter pregiudicare la tempestiva realizzazione delle opere necessarie;
Ravvisata, infine, l'esigenza di garantire continuita' al servizio di
gestione dei rifiuti che impone la necessita' di doversi avvalere di
tutte le risorse umane disponibili, con conseguente possibilita' di
procedere alla assegnazione del personale impiegato anche a strutture
diverse da quella di appartenenza sia pur sempre nell'ambito del
territorio regionale;
Su proposta del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri di cui all'art. 1 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123;
Dispone:
Art. 1.
1. Per garantire la necessaria celerita' all'attivita' di gestione
dei rifiuti solidi urbani e di quelli differenziati, i Commissari ad
acta di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3693 del 16 luglio
2008 citata in premessa, sono autorizzati a svolgere quanto di
competenza, evitando soluzioni di continuita', anche in deroga alle
disposizioni di cui all'art. 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, nelle more del perfezionamento delle procedure necessarie
all'iscrizione nell'albo nazionale gestori ambientali di cui al citato
articolo.
2. Allo scopo di consentire al Sottosegretario di Stato di cui all'art.
1 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, il compiuto esercizio
delle competenze di cui all'art. 2, commi 2 e 4, del citato
decreto-legge, la Missione tecnica operativa impiantistica di cui
all'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3682 del 10 giugno 2008, e' autorizzata allo svolgimento di attivita' di
tutela e bonifica dei siti e delle aree comunque afferenti alla gestione
dei rifiuti in Campania.
3. Per garantire condizioni di adeguata sicurezza nei cantieri delle
opere realizzande inerenti allo smaltimento dei rifiuti nella regione
Campania, nonche' nei siti, nelle aree e presso gli impianti di
interesse, la Missione coordinamento gestione emergenziale puo' disporre
nei confronti delle imprese operanti la immediata sostituzione del
personale impiegato nelle aree citate che risulti aver tenuto condotte,
anche omissive, incompatibili con le esigenze connesse alla
realizzazione delle opere, nonche' con l'esercizio dei siti, delle aree
e degli impianti, ovvero del personale sulla cui condotta siano
pervenute informazioni, dalla competente Prefettura - Ufficio
territoriale del Governo o dalle Forze dell'ordine, che rendano la
presenza del predetto personale incompatibile con le medesime esigenze.
Art. 2.
1. Nelle more dell'attuazione dell'art. 3, comma 2, dell'ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3693 del 16 luglio 2008, la
Missione tecnica operativa impiantistica e' autorizzata ad erogare, in
via di temporanea anticipazione, il trattamento economico dovuto al
personale dipendente delle societa' ex affidatarie del servizio di
smaltimento rifiuti nella regione Campania di cui all'art. 3, comma 1,
della medesima ordinanza.
2. Al fine di evitare soluzioni di continuita' nell'esercizio degli
impianti di selezione e trattamento dei rifiuti gia' in capo alle
societa' ex affidatarie del servizio di smaltimento rifiuti nella
regione Campania, ivi compresi i relativi uffici e siti, e dovendosi
assicurare il pieno regime organico nell'espletamento delle attivita'
comunque connesse alla gestione dei rifiuti, tenuto conto dell'attuale
contesto di somma urgenza e di gravita' delle condizioni ambientali ed
antropiche, il personale impiegato nei predetti impianti, siti ed
uffici, che si assenti dal servizio, anche per malattia, determinando il
pericolo della compromissione in tutto o in parte delle richiamate
attivita' gestorie, puo', in deroga alla pertinente contrattazione
collettiva di lavoro, essere destinato ad altra struttura nell'ambito
della regione Campania.
3. In relazione a quanto disposto dall'art. 9, comma 2, del
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, tenuto conto della necessita' di
assicurare il celere smaltimento dei rifiuti sciolti provenienti dal
deterioramento fisico delle balle, anche determinato da cause
accidentali dovute ad operazioni meccaniche di movimentazione e di
trasporto, il predetto materiale e' assimilato, ai fini della successiva
fase di gestione, ai rifiuti avente codice 19.12.12.
Art. 3.
1. All'art. 6, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 31 luglio 2008, n. 3695 dopo le parole «della legge 15
maggio 1997, n. 127» sono aggiunte le parole « e di personale
appartenente al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco che, ferma restando
l'assegnazione ai rispettivi Comandi, viene temporaneamente messo a
disposizione per le esigenze della "Missione sicurezza" in deroga alle
disposizioni di cui al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.»
2. Per le esigenze della Missione sicurezza di cui all'art. 6, comma 1,
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 luglio
2008, n. 3695, il Sottosegretario di Stato, di cui all'art. 1 del
decreto legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, provvede, su proposta del Capo
missione, alla nomina di un Vice-capo missione, con qualifica non
inferiore a quella di dirigente superiore del Corpo nazionale dei Vigili
del fuoco, con posizione funzionale apicale, anche temporaneamente messo
a disposizione, previo assenso dell'interessato, eventualmente in deroga
alla vigente normativa in materia di mobilita' nel rispetto dei termini
perentori previsti dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997,
n. 127, nonche' al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
3. L'incarico di cui al comma 2 e' conferito, per la durata massima
dello stato di emergenza dal Sottosegretario di Stato, ai sensi
dell'art. 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3682, nel rispetto del requisito professionale e culturale per l'accesso
alla carriera dirigenziale, anche in deroga ai limiti previsti dal
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, circa il numero massimo di
dirigenti del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco collocati in comando
e fuori ruolo, nonche' sulla regolamentazione dell'istituto della
temporanea messa a disposizione.
4. Per le esigenze della Missione sicurezza di cui all'art. 6, comma 1,
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3695 del 31
luglio 2008, il Sottosegretario di Stato, di cui all'art. 1 del decreto
legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge
14 luglio 2008, n. 123, provvede, su proposta del Capo missione, alla
nomina di una ulteriore unita' di personale dirigenziale di seconda
fascia che coadiuva il Capo missione nello svolgimento dei compiti
affidatigli.
5. L'incarico di cui al comma 4 puo' essere conferito, per la durata
massima dello stato di emergenza, nel rispetto del requisito
professionale e culturale per l'accesso alla carriera dirigenziale,
anche ai sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, nonche' in deroga ai limiti numerici previsti dal decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, circa il numero massimo di
dirigenti del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco collocati in comando
o fuori ruolo.
6. Al personale titolare degli incarichi dirigenziali di cui ai commi 2
e 4 e' attribuita, per tutta la durata dell'incarico, la speciale
indennita' operativa onnicomprensiva di cui all'art. 22, comma 3,
lettera a), dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3536 del 28 luglio 2006; al personale di cui al presente comma e'
altresi' attribuito, per il servizio prestato nella regione Campania,
ove non residente nella medesima regione, il trattamento di missione dal
luogo di residenza. Gli oneri di cui al presente comma gravano sulla
contabilita' speciale intestata al Capo della missione tecnica operativo
impiantistica.
7. In relazione alle esigenze connesse alla gestione dell'emergenza
rifiuti nella regione Campania, gli Uffici e le strutture di cui agli
articoli 9 e 10 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono tenuti
a svolgere, su richiesta del Sottosegretario di Stato di cui all'art. 1
del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, o delle Strutture di missione dallo
stesso dipendenti, attivita' di consulenza, informazione, formazione e
assistenza allo scopo di garantire condizioni di sicurezza negli
impianti, negli stabilimenti e nei luoghi di lavoro di specifica
pertinenza, coerentemente alle disposizioni di cui all'art. 6
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio n. 3695 del 31 luglio 2008;
a tal fine, nell'esercizio delle suddette attivita', si applica l'art.
9, comma 3, del decreto legislativo n. 81/2008.
8. All'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3693, del 16 luglio 2008, le parole «per sessanta giorni»
sono sostituite con le parole «fino al 31 dicembre 2008».
9. Per il tempo occorrente alla definizione del piano straordinario di
cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3693 del 16 luglio 2008 gli Uffici destinati allo
svolgimento delle attivita' connesse alla gestione dell'emergenza
rifiuti nella regione Campania si considerano autorizzati per gli
aspetti relativi alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
di lavoro.
10. All'art. 3, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3697 del 29 agosto 2008 citata in premessa, dopo le parole
«del 1° luglio 2008», e' aggiunto il seguente periodo «e della Gestione
di cui all'art. 8, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 1° luglio 2008, n. 3686».
11. All'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3697 del 29 agosto 2008, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente
comma: «2.bis Al personale di cui al presente comma e' altresi'
attribuito, per il servizio prestato nella regione Campania, ove non
residente nella medesima regione, il trattamento di missione dal luogo
di residenza. Gli oneri di cui al presente comma gravano sulle
pertinenti contabilita' speciali».
12. All'art. 4, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3693 del 16 luglio 2008, dopo le parole «temporaneamente
messo a disposizione dalle Amministrazioni di appartenenza,» sono
aggiunte le parole «anche in posizione di comando,».
13. L'art. 4, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3693 del 16 luglio 2008 e' cosi' sostituito: «Al personale
di cui al comma 2 e' attribuito il trattamento economico accessorio
previsto per il personale in servizio presso il Dipartimento della
protezione civile ivi incluso, ove non residente nella regione Campania,
il trattamento economico di cui all'art. 22, comma 1, lettera b),
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3536 del 28
luglio 2006, ed il trattamento di missione dal luogo di residenza. Al
medesimo personale, ove residente nella regione Campania potranno,
invece, essere corrisposte fino a 120 ore di lavoro straordinario
effettivamente reso oltre i limiti previsti dalla normativa vigente
sulla base di specifica autorizzazione del titolare dell'incarico
dirigenziale di cui all'art. 8, comma 1, dell'ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 3686 del 1° luglio 2008».
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 4 settembre 2008
Il Presidente: Berlusconi