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Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 gennaio 2008
Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per consentire il passaggio alla gestione ordinaria. (Ordinanza n. 3653).
(GU n. 28 del 2-2-2008)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53;
Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21;
Visto il decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito con
modificazioni dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290;
Vista la legge 5 luglio 2007, n. 87, con la quale e' stato convertito
con modificazioni il decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, recante
interventi straordinari per superare l'emergenza nel settore dello
smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per garantire
l'esercizio dei propri poteri agli enti ordinariamente competenti;
Considerato che occorre procedere alla ricognizione dei debiti e dei
crediti maturati fino all'11 gennaio 2008 dalla struttura del
Commissario delegato;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 luglio
2007, n. 3601, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare
l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione
Campania;
Visto, da ultimo, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 28 dicembre 2007, con il quale lo stato di emergenza nel settore
dello smaltimento dei rifiuti della regione Campania e' stato prorogato
al 30 novembre 2008;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3637 del
31 dicembre 2007 e quelle ivi richiamate, che rinvia, tra l'altro, ad
una successiva ordinanza di protezione civile la nomina di un
commissario liquidatore;
Ravvisata la necessita' di dover ampliare le competenze del predetto
commissario liquidatore non soltanto alla fase di liquidazione delle
posizioni creditorie e debitorie ma anche in relazione all'attivita' di
gestione della spesa corrente della struttura commissariale;
Considerato che il Commissario delegato Prefetto De Gennaro, allo scopo
di assicurare la piena attuazione delle iniziative di cui alle ordinanze
di protezione civile n. 3639 dell'11 gennaio 2008 e n. 3641 del 16
gennaio 2008, ha chiesto il supporto tecnico, conoscitivo e giuridico
del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio
dei Ministri;
Ritenuto di dover coinvolgere fin da subito le Amministrazioni ed Enti
competenti in via ordinaria che subentreranno, al momento della
cessazione dello stato di emergenza, nell'attivita' di gestione del
ciclo integrato dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3639 in
data 11 gennaio 2008, con cui il Prefetto dott. Gianni De Gennaro e'
stato nominato Commissario delegato, nonche' l'ordinanza di protezione
civile n. 3641 del 16 gennaio 2008;
Dispone:
Art. 1.
1. Il Prefetto dott. Goffredo Sottile e' nominato Commissario
delegato per la liquidazione alla data dell'11 gennaio 2008 della
gestione commissariale di cui alle premesse nonche' per la gestione e
conseguente liquidazione dei rapporti giuridici in corso fino alla
cessazione dello stato d'emergenza, al fine di accelerare il passaggio
alla gestione ordinaria delle attivita' inerenti al ciclo integrato dei
rifiuti rispetto alla situazione d'emergenza in atto nella regione
Campania. Il commissario delegato puo' avvalersi, per le attivita' di
liquidazione, di un soggetto attuatore da nominarsi con successiva
ordinanza.
2. Per l'espletamento delle attivita' previste al comma 1, la struttura
commissariale e' integrata da tre unita' di personale nominate dal
Commissario delegato ed e' articolata nelle seguenti tre Aree
funzionali: Area amministrativo-contabile, Area legale ed Area tecnica,
a ciascuna delle quali e' preposto un responsabile che rimane in carica
fino alla cessazione dello stato di emergenza. Agli ulteriori aspetti
organizzativi si provvede con ordinanze del Commissario delegato di cui
al comma 1.
3. Nello svolgimento delle attivita' previste dalla presente ordinanza e
per l'attuazione dell'art. 2, comma 2 dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3639 del 2008, il Commissario delegato e'
assistito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in particolare
dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, dal
Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali, dal
Dipartimento della protezione civile, nonche' dal Ministero
dell'economia e delle finanze e dal Ministero dell'interno, e' altresi'
coadiuvato da un Comitato consultivo giuridico-legale composto da un
magistrato della Corte dei conti, da un avvocato dello Stato e da un
magistrato amministrativo ai quali e' riconosciuto un compenso pari al
30% del trattamento stipendiale in godimento, i cui oneri sono posti a
carico della contabilita' speciale intestata al Commissario delegato.
4. Il Commissario delegato procede alla ricognizione e alla successiva
quantificazione di tutte le posizioni creditorie e debitorie maturate
fino alla data dell'11 gennaio 2008. A seguito del definitivo
accertamento della massa attiva e passiva il Commissario delegato
predispone un apposito Piano finanziario da sottoporre all'approvazione
del Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini
dell'individuazione delle occorrenti risorse finanziarie.
5. Per le finalita' di cui alla presente ordinanza e' istituita
un'apposita contabilita' speciale, sulla quale confluiranno le somme
giacenti sulle due contabilita' speciali ancora in essere nonche' le
somme derivanti dai crediti non ancora riscossi alla data dell'11
gennaio 2008. A carico della medesima contabilita' speciale saranno
liquidati i debiti contratti dalle precedenti gestioni commissariali
sino all'11 gennaio 2008, previa apposita integrazione delle risorse
finanziarie occorrenti.
6. Il Commissario delegato, per l'acquisizione delle somme non
corrisposte dagli Enti territoriali sino alla data dell'11 gennaio 2008,
utilizza, in caso di disaccordo con i Comuni debitori, le procedure di
riscossione coattiva ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1999,
n. 46, ovvero adotta, ove necessario, misure di carattere sostitutivo a
carico dei soggetti debitori mediante nomina di commissari ad acta.
Art. 2.
1. All'art. 4 dell'ordinanza di protezione civile n. 3641 del 16
gennaio 2008 le parole «di euro 10 milioni» sono sostituite dalle parole
«di euro 20 milioni». Nell'ambito dell'attivita' di supporto fornito al
Commissario di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3639 del 2008,
il Capo del Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a
stipulare un contratto a tempo determinato in deroga ai limiti di cui
alla legge finanziaria 2008, con oneri a carico del Fondo della
protezione civile.
2. Al personale del Dipartimento della protezione civile impiegato a
supporto delle attivita' finalizzate a fronteggiare l'emergenza rifiuti
in corso nella regione Campania si applicano i commi 1 e 3 dell'art. 22,
dell'ordinanza di protezione civile n. 3536 del 2006.
Art. 3.
1. Al fine di consentire il graduale passaggio agli Enti ed alle
Amministrazioni territorialmente competenti in via ordinaria delle
funzioni e delle attivita', al momento svolte dalla struttura
commissariale per il superamento del contesto di criticita' ambientale
in atto nel territorio della regione Campania, ed indirizzare la
gestione transitoria e le procedure per il definitivo trasferimento
delle opere, degli interventi e della documentazione amministrativa,
nonche' per il coordinamento e l'attuazione dei piani per la raccolta
differenziata di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3639 del
2008, e' istituita una conferenza istituzionale a cui partecipano il
Commissario delegato, il Presidente della regione Campania o un suo
delegato, i Presidenti delle Provincie o loro delegati. La suddetta
conferenza individua tra l'altro le modalita' per il trasferimento alla
regione Campania, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente
ordinanza, della gestione dei fondi POR e dei fondi APQ.
Art. 4.
1. Sono abrogati:
il comma 2, dell'art. 7, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3479 del 14 dicembre 2005, cosi' come sostituito dal comma
4, dell'art. 12 dell'ordinanza di protezione civile n. 3580 del 2007;
i commi 2, 3 e 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3601 del 6 luglio 2007;
l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3604 del 3
agosto 2007, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3637 del 31 dicembre 2007, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3649 del 25 gennaio 2008 e l'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3650 del 29 gennaio 2008.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 30 gennaio 2008
Il Presidente: Prodi