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Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 gennaio 2008
Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per consentire il passaggio alla gestione ordinaria. (Ordinanza n. 3641).
(GU n. 20 del 24-1-2008)
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53;
Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21;
Visto il decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25
gennaio 2007;
Vista la legge 5 luglio 2007, n. 87, con la quale e' stato convertito,
con modificazioni, il decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, recante
interventi straordinari per superare l'emergenza nel settore dello
smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per garantire
l'esercizio dei propri poteri agli enti ordinariamente competenti;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 luglio
2007, n. 3601, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare
l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione
Campania;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28
dicembre 2007, con il quale lo stato di emergenza nel settore dello
smaltimento dei rifiuti della regione Campania e' stato prorogato al 30
novembre 2008;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3637 del
31 dicembre 2007 e quelle ivi richiamate;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3639 in
data 11 gennaio 2008, con cui il prefetto dott. Gianni De Gennaro e'
stato nominato commissario delegato;
Dispone:
Art. 1.
1. Al fine di ottimizzare le iniziative in corso e favorire il
raggiungimento degli ulteriori obiettivi individuati dal decreto-legge 9
ottobre 2006, n. 263, cosi' come convertito nella legge 6 dicembre 2006,
n. 290, e dall'ordinanza di protezione civile n. 3639 del 2008 il
commissario delegato si avvale delle seguenti aree di competenza: area
economica-finanziaria cui e' preposto un soggetto attuatore designato
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri; area tecnico-operativa cui
e' preposto il soggetto indicato nell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza di
protezione civile n. 3639 dell'11 gennaio 2008; area
giuridico-amministrativa cui e' preposto un soggetto attuatore designato
dal Ministero dell'interno; area tecnico-impiantistica cui e' preposto
un soggetto attuatore designato dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della protezione civile; area tecnico-ambientale
e per la raccolta differenziata cui e' preposto un soggetto attuatore
designato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare; area di tutela della salute cui e' preposto un soggetto
attuatore designato dal Ministero della salute.
2. Con successiva ordinanza del commissario delegato saranno definiti i
compiti e le attivita' delle sopra citate aree e dei soggetti attuatori
di cui al comma 1 che rimangono in carica fino alla scadenza del termine
di cui al comma 1 dell'art. 1
dell'ordinanza di protezione civile n. 3639 in data 11 gennaio 2008.
3. Al soggetto attuatore preposto all'Area tecnico-operativa puo' essere
riconosciuto il potere di firma in base ad una specifica ordinanza del
commissario delegato.
Art. 2.
1. Il commissario delegato ai fini dell'individuazione e
autorizzazione dei siti da destinare a impianti di stoccaggio,
trattamento e smaltimento dei rifiuti si avvale dell'area
tecnico-ambientale e per la raccolta differenziata e dell'area di tutela
della salute.
2. Per la progettazione e l'allestimento, nonche' per ogni altra
necessaria iniziativa finalizzata all'apertura ed alla messa in
esercizio dei predetti siti il commissario si avvale dell'area
tecnico-operativa e dell'area tecnico-impiantistica.
3. Il commissario delegato puo' altresi' avvalersi del supporto tecnico
del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio
dei Ministri per ogni iniziativa utile al tempestivo raggiungimento
degli obiettivi di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3639 del
2008.
4. L'area tecnico-ambientale e per la raccolta differenziata curera' i
rapporti con i comuni della regione Campania per l'attuazione dell'art.
3 dell'ordinanza di protezione civile n. 3639 del 2008.
Art. 3.
1. Il sindaco di Salerno e' nominato, fino alla cessazione dello
stato di emergenza, commissario delegato per la localizzazione,
progettazione e realizzazione dell'impianto di termodistruzione di cui
all'art. 2, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3639 dell'11 gennaio 2008, nonche' degli impianti connessi
al ciclo integrato dei rifiuti ed alla raccolta differenziata nel comune
di Salerno, avvalendosi delle deroghe indicate nel citato comma 2 e di
quelle previste dalle ordinanze di protezione civile emanate per
fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti della regione Campania.
2. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo, il
commissario delegato di cui al comma 1, che opera a titolo gratuito, si
avvale del supporto degli uffici amministrativi e tecnici del comune di
Salerno.
3. Per assicurare la copertura finanziaria dell'opera di cui al comma 1
il commissario delegato potra' affidare in concessione la costruzione e
la gestione dell'impianto con modalita' e durata sufficienti a garantire
l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento.
4. La potenzialita' minima dell'impianto dovra' essere tale da garantire
lo smaltimento almeno delle quantita' di rifiuti prodotte nell'ambito
della provincia di Salerno.
Art. 4.
1. Per l'attuazione degli adempimenti di cui all'ordinanza n. 3639
del 2008 e di quelli previsti dagli articoli 1 e 2 della presente
ordinanza e' istituita apposita contabilita' speciale intestata al
commissario delegato, cui e' autorizzato il trasferimento di euro 10
milioni a valere sul Fondo della protezione civile, che sara'
appositamente integrato dal Ministero dell'economia e delle finanze.
Art. 5.
1. Al fine di assicurare la complessiva funzionalita' del
Dipartimento della protezione civile in relazione al contesto
emergenziale in atto nella regione Campania, il trattamento economico
fondamentale attinente alle posizioni di comando del personale, in
servizio presso il citato Dipartimento, appartenente alle Forze di
Polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco rimane a carico delle
amministrazioni di appartenenza in deroga a quanto stabilito dalle
disposizioni di cui all'art. 2, comma 91, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 16 gennaio 2008
Il Presidente: Prodi