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Decreto 22 ottobre 2008
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Semplificazione degli adempimenti amministrativi di cui all'articolo 195, comma 2, lettera s-bis) del decreto legislativo n. 152/2006, in materia di raccolta e trasporto di specifiche tipologie di rifiuti.
(GU n. 265 del 12-11-2008)
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL
MARE
Vista la direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5
aprile 2006 relativa ai rifiuti;
Vista la direttiva 91/689/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991 relativa ai
rifiuti pericolosi;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, «Norme in materia
ambientale» ed, in particolare, la Parte IV del decreto concernente «Norme in
materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati»;
Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, recante «Ulteriori
disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152 recante norme in materia ambientale» che ha introdotto modifiche ed
integrazioni alla parte IV del citato decreto legislativo n. 152/2006;
Visto, in particolare, l'art. 195, comma 2, lettera s-bis del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 novellato dal decreto legislativo 16 gennaio
2008, n. 4 che testualmente recita:
«l'individuazione e la disciplina, nel rispetto delle norme comunitarie ed anche
in deroga alle disposizioni della parte quarta del presente decreto, di
semplificazioni con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare da adottarsi entro tre mesi dalla entrata in vigore della
presente disciplina in materia di adempimenti amministrativi per la raccolta e
il trasporto di specifiche tipologie di rifiuti destinati al recupero e
conferiti direttamente dagli utenti finali dei beni che originano i rifiuti ai
produttori, ai distributori, a coloro che svolgono attivita' di installazione e
manutenzione presso le utenze domestiche dei beni stessi o ad impianti
autorizzati alle operazioni di recupero di cui alle voci R2, R3, R4, R5, R6 e R9
dell'allegato C alla Parte quarta del presente decreto»;
Considerato quanto disposto dal decreto ministeriale 5 aprile 2006, n. 186
concernente il «Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio
1998 «Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure
semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22»;
Ravvisata l'opportunita' di individuare delle procedure amministrative
semplificate per il recupero della categoria di rifiuti individuati quali
cartucce di toner per stampanti laser, cartucce di stampanti inkjet e cartucce
di nastri per stampanti ad aghi;
Decreta:
Art. 1.
1. La raccolta ed il trasporto della tipologia di rifiuti individuati come
cartucce di toner per stampanti laser, cartucce di stampanti inkjet, e cartucce
di nastri per stampanti ad aghi per i quali e' attribuito nel Catalogo europeo
dei rifiuti (CER) il codice 080318 (toner per stampa esauriti non contenenti
sostanze pericolose), possono essere effettuati, in deroga a quanto disposto
dalla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come
modificato ed integrato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, con
modalita' amministrative semplificate, a condizione che siano destinati al
recupero e conferiti direttamente dagli utenti finali dei beni che originano i
rifiuti ad impianti autorizzati alle operazioni di recupero di cui alle voci R2,
R3, R4, R5, R6 e R9 dell'allegato C alla parte quarta del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152.
2. Il formulario di identificazione di cui all'art. 193 del decreto legislativo
n. 152/2006 e' validamente sostituito dal documento di trasporto di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 472 del 14 agosto 1996, purche' la
consegna avvenga direttamente presso il luogo dove si effettuano le operazioni
di recupero e non siano previsti depositi temporanei intermedi.
3. Per la raccolta ed il trasporto di questi rifiuti devono essere utilizzati
imballi tipo «eco-box» non pallettizzato muniti di coperchio e sigillo ed idonei
ad impedire la dispersione di liquidi e di polveri, con dimensioni massime pari
a 35cm\times 35cm\times 70cm e con un peso complessivo (imballo e rifiuti
contenuti) non superiore a 30kg.
4. Qualora il trasporto dei rifiuti di cui al comma 1 destinati al recupero sia
effettuato da imprese che esercitano attivita' di trasporto conto terzi, quali
corrieri e vettori ordinari di consegna, per i quali il trasporto dei rifiuti
non costituisce l'attivita' principale dell'impresa, e non ecceda le quantita'
giornaliera di cui al comma precedente, ai fini dell'iscrizione all'Albo
nazionale dei gestori ambientali si applicano le modalita' semplificate di
iscrizione di cui all'art. 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152 in armonia con quanto deliberato dal Comitato nazionale dell'Albo
nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti in data 3 marzo
2008.
Art. 2.
1. Per i rifiuti di cui all'art. 1 ai quali e' attribuito nel Catalogo
europeo dei rifiuti (CER) il codice 080317* (toner per stampa esauriti
contenenti sostanze pericolose, fermi restando gli obblighi previsti dalla
vigente normativa, qualora il trasporto sia effettuato da imprese che esercitano
attivita' di trasporto conto terzi, quali corrieri e vettori ordinari di
consegna, per i quali il trasporto dei rifiuti non costituisce l'attivita'
principale dell'impresa e non ecceda la quantita' giornaliera di 30kg, ai fini
dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali si applicano le
modalita' semplificate di iscrizione di cui all'art. 212, comma 8, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in armonia con quanto deliberato dal Comitato
nazionale dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei
rifiuti in data 3 marzo 2008.
Art. 3.
1. Le iscrizioni all'Albo nazionale dei gestori ambientali gia' assentite
alle imprese di cui agli articoli 1, comma 4, e 2 al momento dell'entrata in
vigore del presente decreto, restano valide fino alla scadenza.
Roma, 22 ottobre 2008
Il Ministro: Prestigiacomo