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Decreto-Legge 17 giugno 2008, n. 107
Ulteriori norme per assicurare lo smaltimento dei rifiuti in Campania.
(GU n. 140 del 17-6-2008)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 9 e 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni;
Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87;
Visto il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di attuare un quadro di
adeguate iniziative volte al definitivo superamento dell'emergenza nel
settore dei rifiuti in atto nel territorio della regione Campania;
Considerata la gravita' del contesto socio-economico-ambientale
derivante dalla situazione di emergenza in atto, suscettibile di
compromettere gravemente i diritti fondamentali della popolazione della
regione Campania, attualmente esposta a rischi di natura
igienico-sanitaria ed ambientale;
Considerate le ripercussioni in atto sull'ordine pubblico;
Tenuto conto degli addebiti di natura penale a carico dei rappresentanti
delle societa' FIBE S.p.a. e FIBE Campania S.p.a., gia' affidatarie del
servizio di smaltimento rifiuti nella regione Campania;
Ritenuta, quindi, la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare le
occorrenti iniziative per assicurare la continuita' nel servizio di
trattamento dei rifiuti, allo scopo di prevenire l'aggravamento delle
situazioni di pericolo in atto per l'incolumita' pubblica, anche
mediante l'utilizzo degli impianti ex CDR;
Considerato che le aree di stoccaggio e le discariche disponibili nella
regione Campania non presentano volumetrie sufficienti a ricevere, nel
medio termine, la massa indifferenziata dei rifiuti giornalmente
prodotti nel territorio campano e che appare necessario disporre di una
preventiva riduzione volumetrica dei rifiuti che soltanto i predetti
impianti ex CDR possono assicurare;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 13 giugno 2008;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con
i Ministri dell'interno e del lavoro, della salute e delle politiche
sociali;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Impianti di selezione e trattamento rifiuti termovalorizzatore di Acerra
1. Allo scopo di favorire il rientro nelle competenze degli enti che
vi sono ordinariamente preposti, e' trasferita alle province della
regione Campania la titolarita' degli impianti di selezione e
trattamento dei rifiuti, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 23
maggio 2008, n. 90, ubicati nei rispettivi ambiti territoriali. Le
province rimangono estranee alle situazioni debitorie e creditorie
insorte anteriormente alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
2. Le province della regione Campania nelle more dell'affidamento del
servizio di gestione integrata dei rifiuti si avvalgono, in via
transitoria e comunque non oltre il 31 dicembre 2009, delle risorse
umane e strumentali strettamente afferenti alla gestione degli impianti
di cui al comma 1.
3. In attesa della definizione delle procedure previste dal comma 2, il
Sottosegretario di Stato di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23
maggio 2008, n. 90, richiede, in via transitoria e non oltre il 31
dicembre 2009, l'impiego delle Forze armate per la conduzione tecnica ed
operativa degli impianti predetti.
4. Resta fermo l'obbligo del completamento del termovalorizzatore di
Acerra (Napoli) per le societa' gia' affidatarie del servizio di
gestione dei rifiuti nella regione Campania.
5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto il Presidente della regione Campania provvede all'aggiornamento
del piano regionale di gestione dei rifiuti sulla base delle
disposizioni di cui al presente decreto.
6. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 2 si provvede a valere
sulla tariffa di smaltimento dei rifiuti. Per la copertura degli oneri
derivanti dalle prestazioni di lavoro straordinario delle Forze armate
si provvede con le risorse di cui all'articolo 17 del decreto-legge 23
maggio 2008, n. 90.
Art. 2.
Disciplina tecnica per il trattamento dei rifiuti
1. Nelle more dell'espletamento delle procedure di valutazione di
cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, e'
autorizzato, presso gli impianti ivi indicati, il trattamento meccanico
dei rifiuti urbani, per i quali, all'esito delle relative lavorazioni,
si applica in ogni caso, fermo quanto disposto dall'articolo 18 del
predetto decreto-legge, la disciplina prevista per i rifiuti codice CER
19.12.12, CER 19.12.02, CER 19.05.01; presso i medesimi impianti sono
altresi' autorizzate le attivita' di stoccaggio e di trasferenza dei
rifiuti stessi.
2. Fermo quanto disposto dall'articolo 18 del decreto-legge 23 maggio
2008, n. 90, ed in deroga alle disposizioni di cui all'Allegato D -
Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti
comunque provenienti dagli impianti di cui al comma 1 sono destinati ad
attivita' di recupero ovvero di smaltimento secondo quanto previsto
dagli Allegati B e C - Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, ed ai fini delle successive fasi di gestione detti rifiuti sono
sempre assimilati, per quanto previsto dall'articolo 184 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 2 del
decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, alla tipologia di rifiuti
avente codice CER 20.03.01.
Art. 3.
Personale delle Forze armate
1. Senza compensi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle
vigenti ordinanze di protezione civile, il personale delle Forze armate
impiegato per lo svolgimento delle attivita' di vigilanza e protezione,
di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90,
agisce con le funzioni di agente di pubblica sicurezza e puo' procedere
alla identificazione e alla immediata perquisizione sul posto di persone
e mezzi di trasporto a norma dell'articolo 4 della legge 22 maggio 1975,
n. 152, anche al fine di prevenire o impedire comportamenti che possono
mettere in pericolo l'incolumita' di persone o la sicurezza dei luoghi
vigilati, con esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria. Ai fini
di identificazione, per completare gli accertamenti e per procedere a
tutti gli atti di polizia giudiziaria, il personale delle Forze armate
accompagna le persone indicate presso i piu' vicini uffici o comandi
della Polizia di Stato o dell'Arma dei carabinieri. Nei confronti delle
persone accompagnate si applicano le disposizioni dell'articolo 349 del
codice di procedura penale.
Art. 4.
Sottosegretario di Stato
1. Il Capo del Dipartimento della protezione civile per lo
svolgimento delle funzioni di Sottosegretario di Stato presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, non percepisce ulteriori
emolumenti.
2. L'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23
maggio 2008, n. 90, e' soppresso.
3. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Sottosegretario di Stato
e' altresi' autorizzato a porre in essere, con le procedure sopra
descritte, misure di recupero e riqualificazione ambientale con oneri a
carico del Fondo di cui all'articolo 17.».
Art. 5.
Rimborsi alle Amministrazioni dello Stato
1. Il rimborso degli oneri derivanti dal concorso reso dalle
Amministrazioni dello Stato, per le finalita' di cui al decreto-legge 23
maggio 2008, n. 90, e' effettuato dal soggetto delegato mediante
apposito versamento all'entrata del bilancio dello Stato e per la
successiva riassegnazione allo stato di previsione dell'amministrazione
interessata, a valere sulle risorse di cui all'articolo 17 del medesimo
decreto-legge n. 90 del 2008.
Art. 6.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara'
presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 17 giugno 2008
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Prestigiacomo, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare
Maroni, Ministro dell'interno
Sacconi, Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
Visto, il Guardasigilli: Alfano