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Decreto 25 Settembre 2007, n. 185
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Istituzione e modalita' di funzionamento del registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), costituzione e funzionamento di un centro di coordinamento per l'ottimizzazione delle attivita' di competenza dei sistemi collettivi e istituzione del comitato d'indirizzo sulla gestione dei RAEE, ai sensi degli articoli 13, comma 8, e 15, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151.
(GU n. 257 del 5-11-2007)
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
di concerto con
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
e
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed in particolare la
parte quarta, relativa alla gestione dei rifiuti;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, recante "Attuazione
delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE relative alla
riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature
elettriche ed elettroniche nonche' allo smaltimento dei rifiuti";
Visto in particolare l'articolo 14 del citato decreto legislativo n. 151
del 2005, che prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, del Registro nazionale dei
soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche;
Visti gli articoli 13, comma 8, e 15, comma 4, del citato decreto
legislativo n. 151 del 2005, che prevedono che con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri
dello sviluppo economico e dell'economia e finanze, sentita la
Conferenza unificata, siano definite le modalita' di funzionamento del
Registro di cui all'articolo 14 del medesimo decreto, le modalita' di
iscrizione allo stesso e di comunicazione delle informazioni, nonche' le
modalita' di costituzione e di funzionamento di un centro di
coordinamento per l'ottimizzazione delle attivita' di competenza dei
sistemi collettivi, e sia istituito il comitato d'indirizzo sulla
gestione dei RAEE, definendone la composizione ed il funzionamento;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentito il parere della Conferenza unificata Stato regioni, citta' e
autonomie locali, espresso nella seduta del 31 maggio 2007;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 agosto 2007;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai
sensi della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con la nota del 7
agosto 2007, n. UL/2007/7406.
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Istituzione del Registro e struttura organizzativa
1. E' istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, il Registro nazionale dei soggetti obbligati
al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche, di seguito denominati RAEE, di cui
all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151.
2. Sono tenuti ad iscriversi al Registro i produttori di apparecchiature
elettriche ed elettroniche, come definiti all'articolo 3, comma 1,
lettera m), del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151.
3. Il Registro contiene una sezione recante le seguenti informazioni:
a) i dati comunicati dai soggetti obbligati all'atto dell'iscrizione al
Registro presso la Camera di commercio, ai sensi dell'articolo 14, comma
2, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151;
b) i dati comunicati dai soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 13,
commi 6 e 7 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151.
4. Il Registro contiene inoltre una sezione dedicata ai sistemi
collettivi o misti istituiti per il finanziamento della gestione dei
RAEE di cui agli articoli 10, comma 1, 11, comma 1 e 12, comma 4, del
decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, nella quale e' riportato
l'elenco dei predetti sistemi nonche' le informazioni di cui
all'articolo 7, comma 1.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.
1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in
materia ambientale" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile
2006, n. 88, supplemento ordinario.
- Si riporta il testo degli articoli 13, 14 e 15 del decreto legislativo
25 luglio 2005, n. 151 (Attuazione della direttiva 2002/95/CE, della
direttiva 2002/96/CE e della direttiva 2003/108/CE, relative alla
riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature
elettriche ed elettroniche, nonche' allo smaltimento dei rifiuti),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2005, n. 175, supplemento
ordinario.
"Art. 13 (Obblighi di informazione) - 1. Il produttore di
apparecchiature elettriche ed elettroniche fornisce, all'interno delle
istruzioni per l'uso delle stesse, adeguate informazioni concernenti:
a) l'obbligo di non smaltire i RAEE come rifiuti urbani e di effettuare,
per detti rifiuti, una raccolta separata;
b) i sistemi di raccolta dei RAEE, nonche' la possibilita' di
riconsegnare al distributore l'apparecchiatura all'atto dell'acquisto di
una nuova;
c) gli effetti potenziali sull'ambiente e sulla salute umana dovuti alla
presenza di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed
elettroniche o ad un uso improprio delle stesse apparecchiature o di
parti di esse;
d) il significato del simbolo riportato nell'allegato 4;
e) le sanzioni previste in caso di smaltimento abusivo di detti rifiuti.
2. Nel caso in cui, tenuto conto della tipologia dell'apparecchiatura
elettrica ed elettronica, non e' prevista la fornitura delle istruzioni,
le informazioni di cui al comma 1 sono fornite dal distributore presso
il punto di vendita mediante opportune pubblicazioni o l'esposizione di
materiale informativo.
3. Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di segreto
industriale, il produttore di apparecchiature elettriche ed elettroniche
mette a disposizione dei centri di reimpiego, degli impianti di
trattamento e di riciclaggio, in forma cartacea o elettronica o su
supporto elettronico, le informazioni in materia di reimpiego e di
trattamento per ogni tipo di nuova apparecchiatura immessa sul mercato,
entro un anno dalla stessa immissione. Dette informazioni indicano i
diversi componenti e materiali delle apparecchiature elettriche ed
elettroniche, nonche' il punto in cui le sostanze e i preparati
pericolosi si trovano all'interno delle apparecchiature stesse, nella
misura in cui cio' e' necessario per consentite ai centri di reimpiego
ed agli impianti di trattamento e di riciclaggio di uniformarsi alle
disposizioni del presente decreto.
4. Le apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nel campo di
applicazione del presente decreto, poste sul mercato a decorrere dal 13
agosto 2005, riportano, a cura e sotto la responsabilita' del
produttore, in modo chiaro, visibile ed indelebile, una indicazione che
consenta di identificare lo stesso produttore e il simbolo riportato
all'allegato 4. Detto simbolo indica, in modo inequivocabile, che
l'apparecchiatura e' stata immessa sul mercato dopo il 13 agosto 2005 e
che deve essere oggetto di raccolta separata. Con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro
delle attivita' produttive, sono definite, in conformita' alle
disposizioni comunitarie, le modalita' per l'identificazione del
produttore.
5. Nel caso in cui l'apposizione del il simbolo di cui al comma 4 sia
resa impossibile dalle dimensioni o dalla funzione dell'apparecchiatura,
il marchio stesso e' apposto in modo visibile sulla confezione, sulle
istruzioni e sul foglio di garanzia.
6. I produttori comunicano al Registro di cui all'art. 14, con cadenza
annuale e con le modalita' da individuare ai sensi dello stesso art. 13,
comma 8, la quantita' e le categorie di apparecchiature elettriche ed
elettroniche immesse sul mercato, raccolte attraverso tutti i canali,
reimpiegate, riciclate e recuperate, fatto salvo quanto stabilito dalle
disposizioni vigenti in materia di segreto industriale, nonche' le
indicazioni relative alla garanzia finanziaria prevista dal presente
decreto.
7. I produttori che forniscono apparecchiature elettriche o elettroniche
avvalendosi dei mezzi di comunicazione a distanza di cui al decreto
legislativo n. 185 del 1999, con cadenza annuale e con le modalita' di
cui al comma 6, comunicano al Registro previsto all'art. 14, le
quantita' e le categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche
immesse sul mercato dello Stato in cui risiede l'acquirente, nonche' le
modalita' di adempimento degli obblighi previsti all'art. 10, comma 3.
8. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,
di concerto con i Ministri delle attivita' produttive e dell'economia e
delle finanze, sentita la Conferenza unificata, da adottare entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite
le modalita' di funzionamento del Registro di cui all'art. 14, di
iscrizione allo stesso, di comunicazione delle informazioni di cui ai
commi 6 e 7, nonche' di costituzione e di funzionamento di un centro di
coordinamento, finanziato e gestito dai produttori, per l'ottimizzazione
delle attivita' di competenza dei sistemi collettivi, a garanzia di
comuni omogenee e uniformi condizioni operative.
9. Il gestore del servizio pubblico di raccolta informa i consumatori
su:
a) le misure adottate dalla pubblica amministrazione affinche' i
consumatori contribuiscano sia alla raccolta dei RAEE, sia ad agevolare
il processo di reimpiego, di trattamento e di recupero degli stessi;
b) il ruolo del consumatore stesso nel reimpiego, nel riciclaggio e
nelle altre forme di recupero dei RAEE.". "Art. 14 (Registro nazionale
dei soggetti obbligati al trattamento dei RAEE). - 1. Al fine di
controllare la gestione dei RAEE e di definire le quote di mercato di
cui all'art. 10, comma 1, e' istituito, presso il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, il Registro nazionale dei
soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE, ai
sensi degli articoli 10, 11 e 12, che hanno effettuato l'iscrizione di
cui al comma 2. All'interno di tale registro e' prevista una sezione
relativa ai sistemi collettivi o misti istituiti per il finanziamento
della gestione dei RAEE, sulla base delle indicazioni di cui al comma 2.
2. Il produttore di apparecchiature elettriche ed elettroniche soggetto
agli obblighi di cui al comma 1 puo' immettere sul mercato dette
apparecchiature solo a seguito di iscrizione presso la Camera di
commercio di competenza. All'atto dell'iscrizione il produttore, come
definito dall'art. 3, comma 1, lettera m), deve indicare, qualora il
codice di attivita' non individui esplicitamente la natura di produttore
di AAE, anche lo specifico codice di attivita' che lo individua come
tale, nonche' il sistema attraverso il quale intende adempiere agli
obblighi di finanziamento della gestione dei RAEE previsti dal presente
decreto.
3. Ai fini della predisposizione e dell'aggiornamento del Registro
previsto al comma 1, le Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura comunicano al Comitato di cui all'art. 15 l'elenco delle
imprese identificate come produttori di apparecchiature elettriche ed
elettroniche sulla base dei codici di attivita'.".
"Art. 15 (Comitato di vigilanza e di controllo e Comitato di indirizzo
sulla gestione dei RAEE). - 1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio, da adottarsi entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, e' istituito, presso il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, il Comitato di
vigilanza e di controllo sulla gestione dei RAEE, con i seguenti
compiti:
a) predisporre ed aggiornare il registro di cui all'art. 14, comma l,
sulla base delle comunicazioni delle Camere di commercio previste allo
stesso art. 14, comma 3;
b) raccogliere, esclusivamente in formato elettronico, i dati relativi
ai prodotti immessi sul mercato e alle garanzie finanziarie che i
produttori sono tenuti a comunicare al Registro ai sensi dell'art. 13,
commi 6 e 7;
c) calcolare, sulla base dei dati di cui alla lettera b), le rispettive
quote di mercato dei produttori;
d) programmare e disporre, sulla base di apposito piano, ispezioni nei
confronti dei produttori che non effettuano le comunicazioni di cui alla
lettera b) e, su campione, sulle comunicazioni previste alla stessa
lettera b);
e) vigilare affinche' le apparecchiature immesse sul mercato dopo il 13
agosto 2005 rechino l'identificativo del produttore ed il marchio di cui
all'art. 13, comma 4, e affinche' i produttori che forniscono
apparecchiature elettriche ed elettroniche mediante tecniche di
comunicazione a distanza informino il registro sulla conformita' alle
disposizioni di cui all'art. 10, comma 3;
f) elaborare i dati relativi agli obiettivi di recupero di cui all'art.
9, comma 2, e predisporre le relazioni previste all'art. 17.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 il Comitato si avvale dell'APAT e,
in particolare, per le ispezioni di cui al comma 1, lettera d), il
Comitato puo' avvalersi anche della collaborazione della Guardia di
finanza.
3. Il Comitato di cui al comma 1, i cui oneri di funzionamento sono a
carico dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche in
base alle quote di mercato come individuate allo stesso comma 1, lettera
c), e' composto da sei membri, di cui due designati dal Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, dei quali uno con funzioni
di presidente, uno dal Ministro delle attivita' produttive, con funzione
di vicepresidente, uno dal Ministro della salute, uno dal Ministro per
l'innovazione e le tecnologie e uno dalla Conferenza Unificata. Il
Comitato adotta apposito regolamento per il suo funzionamento.
4. Con il decreto previsto all'art. 13, comma 8, e', altresi',
istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio, il Comitato d'indirizzo sulla gestione dei RAEE e ne sono
definite la composizione ed il regolamento di funzionamento. Detto
comitato supporta il Comitato previsto al comma 1 nell'espletamento dei
compiti ad esso attribuiti.".
Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 14, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n.
151, si veda nelle note alle premesse. - Il comma 1, dell'art. 3, del
citato decreto legislativo n. 151 del 2005, e' il seguente:
"Art. 3 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) "apparecchiature elettriche ed elettroniche" o "AEE": le
apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da
correnti elettriche o da campi elettromagnetici e le apparecchiature di
generazione, di trasferimento e di misura di questi campi e correnti,
appartenenti alle categorie di cui all'allegato 1A e progettate per
essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente
alternata e a 1500 volt per la corrente continua;
b) "rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche" o "RAEE": le
apparecchiature elettriche ed elettroniche che sono considerate rifiuti
ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, di seguito denominato:
"decreto legislativo n. 22 del 1999", inclusi tutti i componenti, i
sottoinsiemi ed i materiali di consumo che sono parte integrante del
prodotto nel momento in cui si assume la decisione di disfarsene;
c) "apparecchiature elettriche ed elettroniche usate": le
apparecchiature di cui alla lettera a) che il detentore consegna al
distributore al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura di
tipo equivalente, affinche' quest'ultimo possa valutare, prima di
disfarsene, il possibile reimpiego ai sensi dell'art. 1, comma 1,
lettere a) e b);
d) "prevenzione": le misure volte a ridurre la quantita' e la nocivita'
per l'ambiente dei RAEE e dei materiali e delle sostanze che li
compongono;
e) "reimpiego": le operazioni per le quali i RAEE o i loro componenti
sono utilizzati allo stesso scopo per il quale le apparecchiature erano
state originariamente concepite, compresa l'utilizzazione di dette
apparecchiature o di loro componenti successivamente alla loro consegna
presso i centri di raccolta, ai distributori, ai riciclatori o ai
fabbricanti;
f) "riciclaggio": il ritrattamento in un processo produttivo dei
materiali di rifiuto per la loro funzione originaria o per altri fini,
escluso il recupero di energia;
g) "recupero di energia": l'utilizzo di rifiuti combustibili quale mezzo
per produrre energia mediante incenerimento diretto con o senza altri
rifiuti, ma con recupero del calore;
h) "recupero": le operazioni indicate all'allegato C del decreto
legislativo n. 22 del 1997;
i) "smaltimento": le operazioni indicate all'allegato B del decreto
legislativo n. 22 del 1997;
l) "trattamento": le attivita' eseguite dopo la consegna del RAEE ad un
impianto, autorizzato ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto
legislativo n. 22 del 1997 o che ha effettuato la comunicazione di cui
agli articoli 31 e 33 del medesimo decreto, in cui si eseguono tutte o
alcune delle seguenti attivita': eliminazione degli inquinanti,
disinquinamento, smontaggio, frantumazione, recupero o preparazione per
lo smaltimento e tutte le altre operazioni eseguite ai fini del recupero
o dello smaltimento del RAEE;
m) "produttore": chiunque, a prescindere dalla tecnica di vendita
utilizzata, compresi i mezzi di comunicazione a distanza di cui al
decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, e successive modificazioni:
1) fabbrica e vende apparecchiature elettriche ed elettroniche recanti
il suo marchio;
2) rivende con il proprio marchio apparecchiature prodotte da altri
fornitori; il rivenditore non e' considerato "produttore" se
l'apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma del punto 1;
3) importa o immette per primo, nel territorio nazionale,
apparecchiature elettriche ed elettroniche nel ambito di un'attivita'
professionale e ne opera la commercializzazione, anche mediante vendita
a distanza;
4) chi produce apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate
esclusivamente all'esportazione e' produttore solo ai fini degli
articoli 4, 13 e 14. Ai fini del presente decreto non e' considerato
produttore chi fornisce finanziamenti esclusivamente sulla base o a
norma di un accordo finanziario, a meno che non agisca in qualita' di
produttore ai sensi dei punti 1), 2) e 3);
n) "distributore": soggetto iscritto nel registro delle imprese di cui
alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, che,
nell'ambito di un'attivita' commerciale, fornisce un'apparecchiatura
elettrica od elettronica ad un utilizzatore ed adempie agli obblighi di
cui all'art. 6, comma 1, lettera b);
o) "RAEE provenienti dai nuclei domestici": i RAEE originati dai nuclei
domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e
di altro tipo analoghi, per natura e per quantita', a quelli originati
dai nuclei domestici;
p) "RAEE professionali": i RAEE prodotti dalle attivita' amministrative
ed economiche, diversi da quelli di cui alla lettera o);
q) "RAEE storici": i RAEE derivanti da apparecchiature elettriche ed
elettroniche immesse sul mercato prima del 13 agosto 2005;
r) "sostanze o preparati pericolosi": le sostanze o i preparati
considerati pericolosi ai sensi della normativa vigente;
s) "accordo finanziario": qualsiasi contratto o accordo di prestito, di
noleggio, di affitto o di vendita dilazionata relativo a qualsiasi
apparecchiatura, indipendentemente dal fatto che i termini di tale
contratto o accordo o di un contratto o accordo accessori prevedano il
trasferimento o la possibilita' di trasferimento della proprieta' di
tale apparecchiatura;
t) "centri di raccolta di RAEE": spazi, locali e strutture per la
raccolta separata ed il deposito temporaneo di RAEE predisposti dalla
pubblica amministrazione o, su base volontaria, da privati;
u) "raccolta separata": le operazioni di conferimento e di
raggruppamento in frazioni merceologicamente omogenee dei RAEE presso i
centri di raccolta.".
- Per il testo degli articoli 13 e 14 del decreto legislativo n. 151 del
2005 si veda nelle note alle premesse.
- L'art. 10 del decreto legislativo n. 151 del 2005, e' il seguente:
"Art. 10 (Modalita' e garanzie di finanziamento della gestione dei RAEE
storici provenienti dai nuclei domestici). - 1. Il finanziamento delle
operazioni di trasporto dai centri istituiti ai sensi dell'art. 6,
nonche' delle operazioni di trattamento, di recupero e di smaltimento
ambientalmente compatibile di cui agli articoli 8 e 9 di RAEE storici,
provenienti dai nuclei domestici e' a carico dei produttori presenti sul
mercato nell'anno solare in cui si verificano i rispettivi costi, in
proporzione alla rispettiva quota di mercato, calcolata in base al
numero di pezzi ovvero a peso, se specificatamente indicato
nell'allegato 1B, per tipo di apparecchiatura, nell'anno solare di
riferimento. I produttori adempiono al predetto obbligo istituendo
sistemi collettivi di gestione dei RAEE.
2. Fino al 13 febbraio 2011 e, per le apparecchiature rientranti nella
categoria 1 dell'allegato 1A, fino al 13 febbraio 2013 il produttore
puo' indicare esplicitamente all'acquirente, al momento della vendita di
nuovi prodotti, i costi sostenuti per la raccolta, il trattamento, il
recupero e lo smaltimento dei RAEE storici. In tale caso il distributore
indica separatamente all'acquirente finale il prezzo del prodotto ed il
costo, identico a quello individuato dal produttore, per la gestione dei
rifiuti storici. I costi indicati dal produttore non possono superare le
spese effettivamente sostenute per il trattamento, il recupero e lo
smaltimento.
3. I produttori che forniscono apparecchiature elettriche ed
elettroniche avvalendosi dei mezzi di comunicazione a distanza di cui al
citato decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, si conformano agli
obblighi del presente art. anche per quanto riguarda le apparecchiature
fornite nello Stato membro in cui risiede l'acquirente delle stesse,
secondo modalita' definite con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attivita'
produttive, in conformita' alle disposizioni adottate a livello
comunitario.
4. Il finanziamento della gestione di rifiuti di apparecchiature
rientranti nella categoria di cui al punto 5 dell'allegato 1A e' a
carico dei produttori indipendentemente dalla data di immissione sul
mercato di dette apparecchiature e dall'origine domestica o
professionale, secondo modalita' individuate dal Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio, con proprio decreto, di concerto con i
Ministri delle attivita' produttive e dell'economia e delle finanze, da
adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.".
- Il comma 1, dell'art. 11, del citato decreto legislativo 25 luglio
2005, n. 151, e' il seguente: "1. Il finanziamento delle operazioni di
trasporto dai centri istituiti ai sensi dell'art. 6, nonche' delle
operazioni di trattamento, di recupero e di smaltimento ambientalmente
compatibile, di cui agli articoli 8 e 9, di RAEE provenienti da nuclei
domestici derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005 e' a carico del produttore
che ne assume l'onere per i prodotti che ha immesso sul mercato a
partire dalla predetta data. Il produttore adempie al predetto obbligo
individualmente ovvero attraverso l'adesione ad un sistema collettivo o
misto adeguato.".
- Il comma 4, dell'art. 12, del citato decreto legislativo 25 luglio
2005, n. 151, e' il seguente: "4. Il produttore adempie all'obbligo di
cui al commi 1 e 2 individualmente ovvero attraverso l'adesione ad un
sistema collettivo o misto adeguato.".
Art. 2.
Modalita' di registrazione e aggiornamento dei dati contenuti nel
Registro
1. Il Registro e' predisposto, gestito e aggiornato dal Comitato di
vigilanza e controllo di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 25
luglio 2005, n. l51, di seguito Comitato di vigilanza e di controllo,
che si avvale dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i
servizi tecnici, di seguito APAT.
2. I dati del Registro di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, sono raccolti
dalle camere di commercio, secondo le modalita' di cui agli articoli 3,
4, 6 e 7.
3. Le camere di commercio garantiscono la trasmissione delle
informazioni raccolte ai sensi del presente regolamento attraverso
l'interconnessione telematica diretta ai sistemi informativi del
Comitato di vigilanza e controllo presso il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e ai sistemi informativi dell'APAT,
secondo le modalita' di interoperabilita' fra i sistemi informativi
cosi' come definiti dal Centro nazionale per l'informatica nella
pubblica amministrazione (CNIPA).
4. Gli standard per la trasmissione dei dati sono definiti entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, tramite
apposito accordo tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, l'APAT e l'Unione nazionale delle camere di
commercio italiane.
Nota all'art. 2:
- Per il testo dell'art. 15 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n.
151 si veda nelle note alle premesse.
Art. 3.
Iscrizione dei produttori al registro
1. L'iscrizione al Registro e' effettuata dal produttore presso la
Camera di commercio nella cui circoscrizione si trova la sede legale
dell'impresa. Nel caso in cui il produttore non sia stabilito nel
territorio italiano, si iscrive al Registro attraverso un proprio
rappresentante in Italia, incaricato di tutti gli adempimenti previsti
dal decreto legislativo 25 luglio 2005, n. l51. In tale caso
l'iscrizione e' effettuata presso la Camera di commercio nella cui
circoscrizione si trova la sede legale del rappresentante.
2. L'iscrizione e' effettuata entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente regolamento o comunque prima che il produttore
inizi ad operare nel mercato italiano.
3. L'iscrizione avviene esclusivamente per via telematica. Il modulo di
iscrizione e' sottoscritto mediante firma digitale apposta dal legale
rappresentante o suo delegato, o dal rappresentante abilitato ai sensi
del comma 1.
4. I produttori di AEE destinate ai nuclei domestici tenuti al
finanziamento della gestione dei RAEE mediante sistemi collettivi ai
sensi degli articoli 10, comma 1, e 20, comma 4, del decreto legislativo
25 luglio 2005, n. 151, si iscrivono al Registro successivamente
all'adesione ad uno o piu' sistemi collettivi, relativi alla categoria
di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato; a tal
fine il sistema informativo del Registro garantisce, al momento
dell'iscrizione, la verifica automatica dell'avvenuta adesione al
sistema collettivo.
5. All'atto dell'iscrizione al Registro il produttore deve indicare:
a) l'appartenenza ad una o piu' delle tipologie di attivita' definite
all'articolo 3, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 25 luglio
2005, n. 151;
b) lo specifico codice ISTAT di attivita' che lo individua come
produttore di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE);
c) per ciascuna categoria di apparecchiature di cui all'allegato 1A del
decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, come ulteriormente suddivisa
nell'allegato 1B del medesimo decreto legislativo, il numero e il peso
effettivo, o il solo peso effettivo, delle apparecchiature immesse sul
mercato nell'anno solare precedente, suddivise tra apparecchiature
domestiche e professionali. Tale ultima suddivisione non si applica alle
apparecchiature di illuminazione in conformita' al disposto
dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n.
151;
d) le informazioni sui centri di raccolta organizzati e gestiti ai sensi
dell'articolo 6, comma 1, lettera c) e comma 3 del decreto legislativo
25 luglio 2005, n. 15l, specificando se l'organizzazione e' su base
individuale o collettiva;
e) l'eventuale iscrizione in Registri di altri Stati membri dell'Unione
europea;
f) le informazioni relative all'entita' e alle modalita' di
presentazione delle garanzie finanziarie di cui agli articoli 11 e 12
del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151;
g) per ogni categoria di apparecchiature elettriche ed elettroniche
immessa sul mercato, il sistema o i sistemi attraverso cui intende
adempiere agli obblighi di finanziamento dei RAEE. Nel caso in cui si
tratti di sistema collettivo, il produttore deve indicare il nome del
sistema prescelto.
6. Per peso effettivo di un'apparecchiatura elettrica ed elettronica si
intende il peso del prodotto, inclusi tutti gli accessori elettrici ed
elettronici, al netto di imballaggi, manuali, batterie rimovibili ed
accessori non elettrici o elettronici.
7. Qualora il produttore non disponga, al momento dell'iscrizione, dei
dati effettivi sulla suddivisione delle AEE in domestiche e
professionali, fornisce sotto la propria responsabilita' una stima di
tale suddivisione.
8. Una volta effettuata l'iscrizione, a ciascun produttore viene
rilasciato un numero di iscrizione tramite il sistema informatico delle
Camere di commercio.
9. Entro trenta giorni dal suo rilascio, il numero di iscrizione deve
essere indicato dal produttore in tutti i documenti commerciali.
Note all'art. 3:
- Per il testo dell'art. 10, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n.
151, si veda nelle note all'art. 1. - Si riporta il testo dell'art. 20
del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151:
"Art. 20 (Disposizioni transitorie e finali). - 1. I titolari degli
impianti di stoccaggio, di trattamento e di recupero di RAEE autorizzati
ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997,
in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto,
presentano, se necessario, domanda di adeguamento alle prescrizioni di
cui agli allegati 2 e 3, entro tre mesi dall'entrata in vigore del
presente decreto, ed adeguano gli impianti entro 12 mesi dalla
presentazione della domanda. Nelle more dell'adeguamento e' consentita
la prosecuzione dell'attivita'.
2. Al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni previste dal
presente decreto, la provincia competente per territorio procede, entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
all'ispezione degli impianti in esercizio alla stessa data che
effettuano l'attivita' di trattamento e di recupero di RAEE ai sensi
degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo n. 22 del 1997. La
provincia, se necessario, stabilisce le modalita' ed i tempi per
conformarsi a dette prescrizioni, che comunque non possono essere
superiori a 12 mesi, consentendo nelle more dell'adeguamento la
prosecuzione dell'attivita'. In caso di mancato adeguamento nei modi e
nei termini stabiliti l'attivita' e' interrotta.
3. I produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche presenti
sul mercato alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art.
13, comma 8, effettuano, entro novanta giorni dalla stessa data,
l'iscrizione prevista al comma 2 dello citato art. 14.
4. Nelle more della definizione di un sistema europeo di identificazione
dei produttori, secondo quanto indicato dall'art. 11, paragrafo 2, della
direttiva 2002/96/CE e, comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2007,
il finanziamento delle operazioni di cui all'art. 11, comma 1, viene
assolto dai produttori con le modalita' stabilite all'art. 10, comma 1.
5. I soggetti tenuti agli adempimenti di cui agli articoli 6, commi 1 e
3, 7, comma 18, comma 19, comma 1, 10, 11, 12 e 13 si conformano alle
disposizioni dei medesimi articoli entro un anno dalla data di entrata
in vigore del presente decreto.
6. Le disposizioni di cui agli articoli 44 e 48 del decreto legislativo
n. 22 del 1997 non si applicano alle apparecchiature elettriche ed
elettroniche rientranti nel campo di applicazione del presente decreto.
4. Nelle more della definizione di un sistema europeo di identificazione
dei produttori, secondo quanto indicato dall'art. 11, paragrafo 2, della
direttiva 2002/96/CE e, comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2007,
il finanziamento delle operazioni di cui all'art. 11, comma 1,
viene assolto dai produttori con le modalita' stabilite all'art. 10,
comma 1.".
- Il comma 1, dell'art. 3, del citato decreto legislativo 25 luglio
2005, n. 151, e' riportato nelle note all'art. 1.
- L'allegato 1A del citato decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151,
e' il seguente:
"Allegato 1A (art. 2, comma 1) Categorie di apparecchiature elettriche
ed elettroniche rientranti nel campo di applicazione del presente
decreto.
1. Grandi elettrodomestici.
2. Piccoli elettrodomestici.
3. Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni.
4. Apparecchiature di consumo.
5. Apparecchiature di illuminazione.
6. Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili
industriali fissi di grandi dimensioni.
7. Giocattoli e apparecchiature per lo sport e per il tempo libero.
8. Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati e
infettati.
9. Strumenti di monitoraggio e di controllo.
10. Distributori automatici.".
- L'allegato 1B del citato decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151,
e' il seguente:
"Allegato 1B (art. 2, comma 1) Esempi di prodotti che devono essere
presi in considerazione ai fini del presente decreto e che rientrano
nelle categorie dell'allegato 1A.
L'elenco e' esemplificativo e non esaustivo.
1. Grandi elettrodomestici (con esclusione di quelli fissi di grandi
dimensioni).
1.1 Grandi apparecchi di refrigerazione.
1.2 Frigoriferi.
1.3 Congelatori.
1.4 Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la refrigerazione, la
conservazione e il deposito di alimenti.
1.5 Lavatrici.
1.6 Asciugatrici.
1.7 Lavastoviglie.
1.8 Apparecchi per la cottura.
1.9 Stufe elettriche.
1.10 Piastre riscaldanti elettriche.
1.11 Forni a microonde.
1.12 Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la cottura e
l'ulteriore trasformazione di alimenti.
1.13 Apparecchi elettrici di riscaldamento.
1.14 Radiatori elettrici.
1.15 Altri grandi elettrodomestici utilizzati per riscaldare ambienti ed
eventualmente letti e divani.
1.16 Ventilatori elettrici.
1.17 Apparecchi per il condizionamento come definiti dal decreto
ministeriale 2 gennaio 2003 del Ministro delle attivita' produttive.
1.18 Altre apparecchiature per la ventilazione e l'estrazione d'aria.
2. Piccoli elettrodomestici. Valutazione in peso ai fini della
determinazione delle quote di mercato ai sensi dell'art. 8, comma 1.
2.1 Aspirapolvere.
2.2 Scope meccaniche.
2.3 Altre apparecchiature per la pulizia.
2.4 Macchine per cucire, macchine per maglieria, macchine tessitrici e
per altre lavorazioni dei tessili.
2.5 Ferri da stiro e altre apparecchiature per stirare, pressare e
trattare ulteriormente gli indumenti.
2.6 Tostapane.
2.7 Friggitrici.
2.8 Frullatori, macinacaffe' elettrici, altri apparecchi per la
preparazione dei cibi e delle bevande utilizzati in cucina e
apparecchiature per aprire o sigillare contenitori o pacchetti.
2.9 Coltelli elettrici.
2.10 Apparecchi tagliacapelli, asciugacapelli, spazzolini da denti
elettrici, rasoi elettrici, apparecchi per massaggi e altre cure del
corpo.
2.11 Sveglie, orologi da polso o da tasca e apparecchiature per
misurare, indicare e registrare il tempo.
2.12 Bilance.
3. Apparecchiature informatiche per le comunicazioni.
Valutazione in peso ai fini della determinazione delle quote di mercato
ai sensi dell'art. 8, comma 1.
3.1 Trattamento dati centralizzato:
3.1.1 mainframe;
3.1.2 minicomputer;
3.1.3 stampanti.
3.2 Informatica individuale:
3.2.1 Personal computer (unita' centrale, mouse, schermo e tastiera
inclusi).
3.2.2 Computer portatili (unita' centrale, mouse, schermo e tastiera
inclusi).
3.2.3 Notebook.
3.2.4 Agende elettroniche.
3.2.5 Stampanti.
3.2.6 Copiatrici.
3.2.7 Macchine da scrivere elettriche ed elettroniche.
3.2.8 Calcolatrici tascabili e da tavolo e altri prodotti e
apparecchiature per raccogliere, memorizzare, elaborare, presentare o
comunicare informazioni con mezzi elettronici.
3.2.9 Terminali e sistemi utenti.
3.2.10 Fax.
3.2.11 Telex.
3.2.12 Telefoni.
3.2.13 Telefoni pubblici a pagamento.
3.2.14 Telefoni senza filo.
3.2.15 Telefoni cellulari.
3.2.16 Segreterie telefoniche e altri prodotti o apparecchiature per
trasmettere suoni, immagini o altre informazioni mediante la
telecomunicazione.
4. Apparecchiature di consumo. Valutazione in peso ai fini della
determinazione delle quote di mercato ai sensi dell'art. 8, comma 1.
4.1 Apparecchi radio.
4.2 Apparecchi televisivi.
4.3 Videocamere.
4.4 Videoregistratori.
4.5 Registratori hi-fi.
4.6 Amplificatori audio.
4.7 Strumenti musicali.
4.8 Altri prodotti o apparecchiature per registrare o riprodurre suoni o
immagini, inclusi segnali o altre tecnologie per la distribuzione di
suoni e immagini diverse dalla telecomunicazione.
5. Apparecchiature di illuminazione.
5.1 Apparecchi di illuminazione. Valutazione in peso ai fini della
determinazione delle quote di mercato ai sensi dell'art. 10, comma 1.
5.2 Tubi fluorescenti.
5.3 Sorgenti luminose fluorescenti compatte.
5.4 Sorgenti luminose a scarica ad alta intensita', comprese sorgenti
luminose a vapori di sodio ad alta pressione e sorgenti luminose ad
alogenuri metallici.
5.5 Sorgenti luminose a vapori di sodio a bassa pressione.
6. Utensili elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili
industriali fissi di grandi dimensioni).
6.1 Trapani.
6.2 Seghe.
6.3 Macchine per cucire.
6.4 Apparecchiature per tornire, fresare, carteggiare, smerigliare,
segare, tagliare, tranciare, trapanare, perforare, punzonare, piegare,
curvare o per procedimenti analoghi su legno, metallo o altri materiali.
6.5 Strumenti per rivettare, inchiodare o avvitare o rimuovere rivetti,
chiodi e viti o impiego analogo.
6.6 Strumenti per saldare, brasare o impiego analogo.
6.7 Apparecchiature per spruzzare, spandere, disperdere o per altro
trattamento di sostanze liquide o gassose con altro mezzo.
6.8 Attrezzi tagliaerba o per altre attivita' di giardinaggio.
7. Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport.
7.1 Treni elettrici e auto giocattolo.
7.2 Consolle di videogiochi portatili.
7.3 Videogiochi.
7.4 Computer per ciclismo, immersioni subacquee, corsa, canottaggio,
ecc.
7.5 Apparecchiature sportive con componenti elettrici o elettronici.
7.6 Macchine a gettoni.
8. Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati ed
infettati).
8.1 Apparecchi di radioterapia.
8.2 Apparecchi di cardiologia.
8.3 Apparecchi di dialisi.
8.4 Ventilatori polmonari.
8.5 Apparecchi di medicina nucleare.
8.6 Apparecchiature di laboratorio per diagnosi in vitro.
8.7 Analizzatori.
8.8 Congelatori.
8.9 Altri apparecchi per diagnosticare, prevenire, monitorare, curare e
alleviare malattie, ferite o disabilita'.
9. Strumenti di monitoraggio e di controllo.
9.1 Rivelatori di fumo.
9.2 Regolatori di calore.
9.3 Termostati.
9.4 Apparecchi di misurazione, pesatura o regolazione ad uso domestico o
di laboratorio.
9.5 Altri strumenti di monitoraggio e controllo usati in impianti
industriali, ad esempio nei banchi di manovra.
10. Distributori automatici.
10.1 Distributori automatici, incluse le macchine per la preparazione e
l'erogazione automatica o semiautomatica di cibi e di bevande:
a) di bevande calde;
b) di bevande calde, fredde, bottiglie e lattine;
c) di prodotti solidi.
10.2 Distributori automatici di denaro contante.
10.3 Tutti i distributori automatici di qualsiasi tipo di prodotto, ad
eccezione di quelli esclusivamente meccanici.".
- Si riporta il testo degli articoli 6, 11 e 12 del decreto legislativo
25 luglio 2005, n. 151:
"Art. 6 (Raccolta separata). - 1. Entro la data di cui all'art. 20,
comma 5, al fine di realizzare un sistema organico di gestione dei RAEE
che riduca al minimo il loro smaltimento insieme al rifiuto urbano misto
e, in particolare, al fine di garantire, entro il 31 dicembre 2008, il
raggiungimento di un tasso di raccolta separata dei RAEE provenienti dai
nuclei domestici pari ad almeno 4 kg in media per abitante all'anno:
a) i comuni assicurano la funzionalita', l'accessibilita' e
l'adeguatezza dei sistemi di raccolta differenziata dei RAEE provenienti
dai nuclei domestici istituiti ai sensi delle disposizioni vigenti in
materia di raccolta separata dei rifiuti urbani, in modo da permettere
ai detentori finali ed ai distributori di conferire gratuitamente al
centro di raccolta i rifiuti prodotti nel loro territorio; il
conferimento di rifiuti prodotti in altri comuni e' consentito solo
previa sottoscrizione di apposita convenzione con il comune di
destinazione;
b) i distributori assicurano, al momento della fornitura di una nuova
apparecchiatura elettrica ed elettronica destinata ad un nucleo
domestico, il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, della
apparecchiatura usata, a condizione che la stessa sia di tipo
equivalente e abbia svolto le stesse funzioni della nuova
apparecchiatura fornita; provvedono, altresi', ai sensi dell'art. 1,
comma 1, lettere a) e b), alla verifica del possibile reimpiego delle
apparecchiature ritirate ed al trasporto presso i centri istituiti ai
sensi delle lettere a) e c) di quelle valutate non suscettibili di
reimpiego;
c) fatto salvo quanto stabilito alle lettere a) e b), i produttori od i
terzi che agiscono in loro nome possono organizzare e gestire, su base
individuale o collettiva, sistemi di raccolta di RAEE provenienti dai
nuclei domestici conformi agli obiettivi del presente decreto.
2. Tenuto conto delle vigenti disposizioni in materia di tutela della
salute e della sicurezza dei lavoratori, il ritiro gratuito di una
apparecchiatura elettrica ed elettronica previsto al comma 1, lettere a)
e b), puo' essere rifiutato nel caso in cui vi sia un rischio di
contaminazione del personale incaricato dello stesso ritiro o nel caso
in cui risulta evidente che l'apparecchiatura in questione non contiene
i suoi componenti essenziali o contiene rifiuti diversi dai RAEE. Nelle
predette ipotesi lo smaltimento dei RAEE e' a carico del detentore che
conferisce, a proprie spese, i RAEE ad un operatore autorizzato alla
gestione di detti rifiuti.
3. Fatto salvo quanto stabilito all'art. 12, i produttori od i terzi che
agiscono in loro nome organizzano e gestiscono, su base individuale o
collettiva, sostenendone i relativi costi, sistemi adeguati di raccolta
separata di RAEE professionali. A tal fine possono avvalersi delle
strutture di cui al comma 1, lettera a), previa convenzione con il
comune interessato, i cui oneri sono a carico degli stessi produttori o
terzi che agiscono in loro nome.".
"Art. 11 (Modalita' e garanzie di finanziamento della gestione dei RAEE
derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul
mercato dopo il 13 agosto 2005 provenienti dai nuclei domestici). - 1.
Il finanziamento delle operazioni di trasporto dai centri istituiti ai
sensi dell'art. 6, nonche' delle operazioni di trattamento, di recupero
e di smaltimento ambientalmente compatibile, di cui agli articoli 8 e 9,
di RAEE provenienti da nuclei domestici derivanti da apparecchiature
elettriche ed elettroniche immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005 e'
a carico del produttore che ne assume l'onere per i prodotti che ha
immesso sul mercato a partire dalla predetta data. Il produttore adempie
al predetto obbligo individualmente ovvero attraverso l'adesione ad un
sistema collettivo o misto adeguato.
2. Al fine di garantire il finanziamento della gestione dei RAEE di cui
al comma 1, il produttore costituisce, nel momento in cui
un'apparecchiatura elettrica od elettronica e' immessa sul mercato,
adeguata garanzia finanziaria, secondo quanto previsto dall'art. 1 della
legge 10 giugno 1982, n. 348, o secondo modalita' equivalenti, che non
comportino nuovi o maggiori oneri ovvero minori entrate per la finanza
pubblica, definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio, di concerto con i Ministri delle attivita' produttive e
dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
3. Per le apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui al comma 1,
il produttore non puo' indicare separatamente all'acquirente, al momento
della vendita, i relativi costi di raccolta, di trattamento e di
smaltimento.
4. Nel caso di vendita effettuata mediante comunicazione a distanza si
applicano le disposizioni di cui all'art. 10, comma 3.".
"Art. 12 (Modalita' e garanzie di finanziamento della gestione dei RAEE
professionali). - 1. Il finanziamento delle operazioni di raccolta, di
trasporto, di trattamento, di recupero e di smaltimento ambientalmente
compatibile, di cui agli articoli 8 e 9, dei RAEE professionali
originati da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul
mercato dopo il 13 agosto 2005 e' a carico del produttore che ne assume
l'onere per i prodotti che ha immesso sul mercato a partire dalla
predetta data.
2. Il finanziamento delle operazioni di raccolta, di trasporto, di
trattamento, di recupero e di smaltimento ambientalmente compatibile, di
cui agli articoli 8 e 9, dei RAEE professionali originati da
apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato prima del
13 agosto 2005 e' a carico del produttore nel caso di fornitura di una
nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica in sostituzione di un
prodotto di tipo equivalente ed adibito alle stesse funzioni della nuova
apparecchiatura fornita ovvero e' a carico del detentore negli altri
casi.
3. Le apparecchiature di cui al comma 2 non sono equivalenti nel caso in
cui il peso dell'apparecchiatura ritirata sia superiore al doppio del
peso dell'apparecchiatura consegnata.
4. Il produttore adempie all'obbligo di cui ai commi 1 e 2
individualmente ovvero attraverso l'adesione ad un sistema collettivo o
misto adeguato.
5. Al fine di garantire il finanziamento della gestione dei RAEE
professionali di cui al comma 1, il produttore costituisce, nel momento
in cui un'apparecchiatura elettrica od elettronica e' immessa sul
mercato, adeguata garanzia finanziaria, secondo quanto previsto
dall'art. 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348, o secondo modalita'
equivalenti definite con il decreto di cui all'art. 11, comma 2.
6. I produttori e gli utenti diversi dai nuclei domestici possono
sottoscrivere accordi volontari che prevedono modalita' alternative di
finanziamento della gestione dei RAEE professionali, purche' siano
rispettate le finalita' e le prescrizioni del presente decreto.".
Art. 4.
Variazione dei dati di iscrizione al Registro
1. I produttori comunicano, con le medesime modalita' previste
all'articolo 3, qualsiasi variazione dei dati comunicati all'atto
dell'iscrizione, nonche' la cessazione dell'attivita' determinante
obbligo di iscrizione.
Art. 5.
Oneri relativi all'istituzione del Registro e diritto di segreteria
1. Ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 25
luglio 2005, n. 151, gli oneri relativi all'istituzione del Registro
sono a carico dei produttori di apparecchiature elettriche ed
elettroniche in misura proporzionale alle rispettive quote di mercato;
detti oneri sono individuati con il decreto di cui all'articolo 19,
comma 4, del decreto legislativo n. 151, del 2005, che ne stabilisce
anche le modalita' di versamento.
2. L'iscrizione al Registro e' assoggettata all'assolvimento di un
diritto di segreteria. Tale diritto e' fissato nella misura prevista per
le denunce presentate al Registro delle imprese delle camere di
commercio con modalita' telematica.
Nota all'art. 5:
- I commi 3 e 4 dell'art. 19, del citato decreto legislativo 25 luglio
2005, n. 151, sono i seguenti:
"3. Gli oneri relativi alla attivita' di monitoraggio di cui all'art. 9,
comma 5, nonche' quelli relativi alla istituzione del registro di cui
all'art. 14 ed al funzionamento dei comitati di cui all'art. 15 sono a
carico dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche in
base alle rispettive quote di mercato.
4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono stabilite le tariffe per la copertura degli oneri di cui
al comma 3, nonche' le relative modalita' di versamento. Con
disposizioni regionali, sentiti gli enti locali interessati, sono
determinate le tariffe per la copertura degli oneri di cui al comma 2,
nonche' le relative modalita' di versamento.".
Art. 6.
Comunicazione annuale dei produttori
1. I produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche
comunicano con cadenza annuale al Comitato di vigilanza e controllo i
dati previsti ai commi 6 e 7 dell'articolo 13 del decreto legislativo 25
luglio 2005, n. 151, avvalendosi del modello di dichiarazione ambientale
di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, che, a tale fine, e'
modificato con le modalita' previste dalla medesima legge n. 70 del
1994.
2. Le informazioni sono fornite per via telematica e riguardano, per
ciascuna categoria di apparecchiature di cui all'allegato 1A del decreto
legislativo 25 luglio 2005, n. 151, come ulteriormente suddivisa
nell'allegato 1B del medesimo decreto legislativo:
a) il numero e il peso effettivo o il solo peso effettivo delle
apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato nell'anno
solare precedente, suddivise tra apparecchiature domestiche e
professionali. Tale ultima suddivisione non si applica alle
apparecchiature di illuminazione in conformita' al disposto
dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n.
151;
b) il peso delle apparecchiature elettriche ed elettroniche raccolte
attraverso tutti i canali, reimpiegate, riciclate e recuperate nell'anno
solare precedente; in caso di adesione ad un sistema collettivo, le
predette informazioni sono comunicate dal sistema collettivo per conto
di tutti i produttori ad esso aderenti.
Note all'art. 6:
- Per il testo dell'art. 13 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n.
151, e' riportato nelle note alle premesse.
- La legge 25 gennaio 1994, n. 70, recante "Norme per la semplificazione
degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza
pubblica, nonche' per l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit
ambientale", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 1994, n.
24.
- L'Allegato 1A del citato decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151,
e' riportato nelle note all'art. 3.
- L'Allegato 1B del citato decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151,
e' riportato nelle note all'art. 3.
- Per il testo dell'art. 10, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n.
151, si veda nelle note all'art. 1.
Art. 7.
Modalita' di raccolta e tipologia dei dati relativi ai sistemi
collettivi
1. Al fine di consentire una razionale e ordinata gestione dei RAEE
sul territorio, ciascun sistema collettivo si iscrive al Registro di cui
all'articolo 1 con le modalita' di cui all'articolo 3, comma 3, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento,
o comunque prima che il sistema collettivo inizi ad operare nel mercato
italiano, e comunica le seguenti informazioni:
a) i dati relativi alla sua costituzione;
b) i produttori che aderiscono al sistema collettivo e, per ogni
produttore, le categorie di apparecchiature di cui all'allegato 1A del
decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, come ulteriormente suddivise
nell'allegato lB del medesimo decreto legislativo, gestite;
c) le tipologie di RAEE gestite, secondo la seguente classificazione:
1. RAEE domestici storici
2. RAEE professionali storici
3. RAEE domestici nuovi
4. RAEE professionali nuovi
5. RAEE illuminazione
2. I sistemi collettivi comunicano al Registro ogni variazione dei dati
di cui al comma 1.
3. I sistemi collettivi comunicano annualmente al Comitato di vigilanza
e controllo, per conto di tutti i produttori ad essi aderenti, i dati
relativi al peso delle apparecchiature elettriche ed elettroniche
raccolte attraverso tutti i canali, reimpiegate, riciclate e recuperate,
con le modalita' di cui all'articolo 6.
Note all'art. 7:
- L'Allegato 1A del citato decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151,
e' riportato nelle note all'art. 3.
- L'Allegato 1B del citato decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151,
e' riportato nelle note all'art. 3.
Art. 8.
Accesso ai dati
1. L'accesso alle informazioni e' disciplinato dal decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 195, e si esercita nei confronti del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Nota all'art. 8:
- Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, recante "Attuazione
della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione
ambientale", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2005,
n. 222.
Art. 9.
Centro di coordinamento per l'ottimizzazione delle attivita' di
competenza dei sistemi collettivi
1. I sistemi collettivi di gestione dei RAEE provenienti dai nuclei
domestici costituiti entro il trentesimo giorno dalla data di entrata in
vigore del presente regolamento provvedono, entro novanta giorni dalla
medesima data di entrata in vigore, ad istituire il Centro di
coordinamento di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto legislativo
25 luglio 2005, n. l51.
2. Il Centro di coordinamento di cui al comma 1 e' costituito in forma
di consorzio avente personalita' giuridica di diritto privato, al quale
partecipano tutti i sistemi collettivi di gestione dei RAEE provenienti
dai nuclei domestici, che aderiscono al Centro entro trenta giorni dalla
loro costituzione.
3. Qualora per uno o piu' raggruppamenti di RAEE domestici di cui
all'Allegato 1 si costituisca un unico sistema collettivo che opera su
tutto il territorio nazionale e che garantisca lo svolgimento in proprio
dei servizi forniti dal Centro di coordinamento, tale sistema puo'
essere, su valutazione del Comitato di vigilanza e di controllo di cui
all'articolo 15 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151,
esonerato dall'obbligo di partecipazione al Centro di coordinamento. In
tal caso il sistema collettivo unico e' tenuto a presentare al Comitato
di vigilanza e controllo e al Centro di coordinamento un programma
annuale di prevenzione e attivita' relativo al raggruppamento o ai
raggruppamenti di RAEE gestiti.
4. Possono partecipare al Centro di coordinamento anche i sistemi
collettivi di gestione dei RAEE professionali.
Note all'art. 9:
- Per il testo dell'art. 13, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n.
151, si veda nelle note alle premesse.
- L'art. 15 del citato decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e'
riportato nelle note alle premesse.
Art. 10.
Compiti del centro di coordinamento
1. Il Centro di coordinamento ha il compito di ottimizzare le
attivita' di competenza dei sistemi collettivi di gestione dei RAEE a
garanzia di comuni, omogenee ed uniformi condizioni operative e
nell'ottica di massimizzare il riciclaggio/recupero di tali rifiuti.
2. In particolare, il Centro di coordinamento svolge le seguenti
funzioni:
a) definisce con l'ANCI, tramite un accordo di programma, le condizioni
generali per il ritiro da parte dei sistemi collettivi competenti dei
RAEE raccolti nell'ambito del circuito domestico ai sensi dell'articolo
6 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. l5l, e, fatto salvo il
disposto di cui all'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, relativo al divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi,
raggruppati secondo quanto indicato nell'Allegato I, garantendo la
razionalizzazione e l'omogeneita' a livello territoriale
dell'intervento;
b) definisce con l'ANCI e con le associazioni nazionali di categoria
della distribuzione, tramite un accordo di programma, le condizioni alle
quali il ritiro da parte dei sistemi collettivi competenti dei RAEE
raccolti dai distributori ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b),
e' effettuato direttamente presso i distributori medesimi;
c) stipula specifici accordi con le associazioni di categoria dei
soggetti recuperatori, al fine di assicurare adeguati ed omogenei
livelli di trattamento e qualificazione delle aziende del settore;
d) assicura la necessaria cooperazione tra i diversi sistemi collettivi,
in particolare di quelli che gestiscono la medesima categoria di RAEE di
cui all'Allegato 1A al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151;
e) ottimizza uniformando le relative modalita' e condizioni il sistema
di raccolta, assicurando il ritiro dei RAEE dai centri di raccolta di
cui all'articolo 6 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 e lo
smistamento al sistema collettivo competente per il conferimento agli
impianti di trattamento;
f) assicura la tempestivita' nella raccolta delle richieste di ritiro da
parte dei centri di raccolta, utilizzando a tal fine tecnologie
telematiche;
g) assicura il monitoraggio dei flussi di RAEE, distinti per categoria
di cui all'Allegato 1A del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151,
smistati ai sistemi collettivi, sulla base di modalita' da definire
d'intesa con l'APAT e il Comitato di vigilanza e controllo di cui
all'articolo 15 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151;
h) predispone per ciascun raggruppamento di RAEE di cui all'Allegato 1
un programma annuale di prevenzione e attivita' e lo trasmette al
Comitato di vigilanza e controllo. Tale programma deve contenere
indicazioni specifiche anche riguardo agli obiettivi di recupero dei
RAEE stabiliti per ogni categoria dall'articolo 9 del decreto
legislativo 25 luglio 2005, n. 151.
3. Il Centro di coordinamento trasmette annualmente i dati di cui alla
lettera f) al Comitato di vigilanza e controllo e all'APAT ai fini della
predisposizione della relazione annuale di cui all'articolo 9, comma 5,
del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151.
4. Il Centro di coordinamento puo' svolgere i propri compiti anche
mediante il ricorso a societa' di servizi ed altri soggetti esterni,
purche' venga garantita la riservatezza dei dati trattati.
Note all'art. 10:
- Per il testo dell'art. 6, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n.
151, si veda nelle note all'art. 3. L'art. 187, del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, S.O., e' il seguente:
"Art. 187 (Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi). - 1. E'
vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi di cui
all'Allegato G alla parte quarta del presente decreto ovvero rifiuti
pericolosi con rifiuti non pericolosi.
2. In deroga al divieto di cui al comma 1, la miscelazione di rifiuti
pericolosi tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali puo'
essere autorizzata ai sensi degli articoli 208, 209, 210 e 211 qualora
siano rispettate le condizioni di cui all'art. 178, comma 2, e al fine
di rendere piu' sicuro il recupero e lo smaltimento dei rifiuti.
3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni specifiche ed in
particolare di quelle di cui all'art. 256, comma 5, chiunque viola il
divieto di cui al comma 1 e' tenuto a procedere a proprie spese alla
separazione dei rifiuti miscelati qualora sia tecnicamente ed
economicamente possibile e per soddisfare le condizioni di cui all'art.
178, comma 2.".
- L'Allegato 1A, del citato decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151,
e' riportato nelle note all'art. 3. - L'art. 15, del citato decreto
legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e' riportato nelle note alle
premesse.
- L'art. 9, del citato decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e' il
seguente:
"Art. 9 (Recupero dei RAEE). - 1. Entro la data di cui all'art. 20,
comma 5, i produttori o i terzi che agiscono in loro nome istituiscono,
in maniera uniforme sul territorio nazionale, su base individuale o
collettiva, sistemi di recupero dei RAEE oggetto di raccolta separata ai
sensi dell'art. 6 conformi alle disposizioni vigenti in materia,
privilegiando il reimpiego degli apparecchi interi. Detti apparecchi
fino al 31 dicembre 2008 non sono calcolati ai fini del computo degli
obiettivi di cui al comma 2.
2. Entro il 31 dicembre 2006, con riferimento ai RAEE avviati al
trattamento ai sensi dell'art. 8, i produttori di apparecchiature
elettriche ed elettroniche garantiscono il raggiungimento dei seguenti
obiettivi:
a) per i RAEE che rientrano nelle categorie 1 e 10 dell'allegato 1A, una
percentuale di recupero pari almeno all'80% in peso medio per
apparecchio e una percentuale di reimpiego e di riciclaggio di
componenti, di materiali e di sostanze pari almeno al 75% in peso medio,
per apparecchio;
b) per i RAEE che rientrano nelle categorie 3 e 4 dell'allegato 1A, una
percentuale di recupero pari almeno al 75% in peso medio per apparecchio
e una percentuale di reimpiego e di riciclaggio di componenti, di
materiali e di sostanze pari almeno al 65% in peso medio per
apparecchio;
c) per i RAEE che rientrano nelle categorie 2, 5, 6, 7 e 9 dell'allegato
1A, una percentuale di recupero pari almeno al 70% in peso medio per
apparecchio e una percentuale di reimpiego e di riciclaggio di
componenti, di materiali e di sostanze pari almeno al 50% in peso medio
per apparecchio;
d) per tutti i rifiuti di sorgenti luminose fluorescenti una percentuale
di reimpiego e di riciclaggio di componenti, di materiali e di sostanze
pari almeno l'80% in peso di tali sorgenti luminose.
3. I titolari degli impianti di trattamento di RAEE annotano, su
apposita sezione del registro di cui all'art. 12, comma 1, del decreto
legislativo n. 22 del 1997, suddivisa nelle categorie di cui
all'allegato 1A, il peso dei RAEE in entrata, nonche' il peso dei loro
componenti, dei loro materiali o delle loro sostanze in uscita. I
titolari degli impianti di recupero e di riciclaggio di RAEE annotano,
nella citata sezione, in entrata, il peso dei RAEE, nonche' dei loro
componenti, dei loro materiali o delle loro sostanze, ed in uscita le
quantita' effettivamente recuperate.
4. Al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi di cui al
comma 2, i responsabili degli impianti che effettuano le operazioni di
trattamento e di recupero dei RAEE comunicano annualmente i dati
relativi ai RAEE trattati ed ai materiali derivanti da essi ed avviati
al recupero, avvalendosi del modello di dichiarazione ambientale di cui
alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, che, a tale fine, e' modificato con
le modalita' previste dalla stessa legge n. 70 del 1994. Sono tenuti
alla predetta comunicazione anche gli esportatori di RAEE, specificando
la categoria di appartenenza secondo l'allegato 1A, il peso o, se non
rilevabile, il numero di pezzi degli stessi RAEE.
5. L'APAT assicura il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi di
cui al comma 2 e trasmette annualmente al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio una relazione contenente i dati di cui al
comma 4. Il Ministero dell'ambiente rende accessibili i risultati
relativi al raggiungimento di detti obiettivi. I costi relativi al
monitoraggio sono a carico dei produttori sulla base delle quote di
mercato di cui all'art. 15, comma 1, lettera c).
6. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con proprio
decreto, adegua gli obiettivi di recupero, di reimpiego e di riciclaggio
in conformita' alle decisioni intervenute in sede comunitaria.
7. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con decreto
di concerto con i Ministri delle attivita' produttive, della salute e
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata,
definisce, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio previsti
per gli scopi di cui al presente articolo, misure volte a promuovere lo
sviluppo di nuove tecnologie di recupero, di riciclaggio e di
trattamento.".
Art. 11.
Organizzazione del Centro di coordinamento
1. Sono organi del Centro:
a) l'Assemblea, composta da un rappresentante per ogni sistema
collettivo;
b) il Comitato esecutivo, composto da cinque membri, tra cui il
Presidente;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei revisori contabili.
2. Il Presidente e il Comitato esecutivo nominati nell'atto costitutivo
del Centro durano in carica per dodici mesi decorrenti dalla
costituzione del Centro stesso.
3. I componenti del Collegio dei revisori contabili sono nominati tra
gli iscritti all'Albo dei revisori contabili.
4. Lo statuto del Centro di coordinamento e' deliberato dall'assemblea e
deve essere approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze.
5. Il Centro di coordinamento adotta uno o piu' regolamenti di
funzionamento.
Art. 12.
Finanziamento delle attivita' del Centro di coordinamento
1. I mezzi finanziari per il funzionamento del Centro di
coordinamento sono costituiti dai contributi dei soggetti partecipanti,
da erogarsi secondo le modalita' stabilite nello Statuto.
2. Qualora per uno o piu' raggruppamenti di RAEE si costituisca un unico
sistema collettivo che opera su tutto il territorio nazionale e che, a
seguito di parere favorevole da parte del Comitato di controllo e
vigilanza come stabilito all'articolo 9, comma 3, del presente
Regolamento, venga esonerato dall'obbligo di partecipazione al Centro di
coordinamento tale sistema collettivo e' anche esonerato dagli obblighi
di finanziamento del Centro di coordinamento.
3. Qualora per uno o piu' raggruppamenti di RAEE si costituisca un unico
sistema collettivo che opera su tutto il territorio nazionale e che, pur
partecipando al Centro di coordinamento, dimostri di svolgere alcune
delle proprie attivita' di gestione senza ricorrere ai servizi dello
stesso, tale sistema e' esonerato dagli obblighi di finanziamento del
Centro per quanto attiene tali attivita'.
Art. 13.
Istituzione del Comitato d'indirizzo sulla gestione dei RAEE
1. E' istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, il Comitato d'indirizzo sulla gestione dei
RAEE di cui all'articolo 15, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio
2005, n. 151.
2. Il Comitato e' composto da tredici membri, di cui: 3 designati dalle
Organizzazioni nazionali delle categorie dell'industria dei quali almeno
uno in rappresentanza del settore del recupero, 1 designato dalle
Organizzazioni nazionali delle categorie del commercio, 1 dalle
Organizzazioni nazionali delle categorie dell'artigianato, 1 dalle
Organizzazioni nazionali delle categorie della cooperazione, 2 dalle
Regioni, 1 dall'ANCI, 1 dall'UPI, 1 da Confservizi, 1 dalle Associazioni
ambientaliste e 1 dalle Associazioni dei consumatori.
3. I membri del Comitato restano in carica quattro anni.
Nota all'art. 13:
- Per il testo dell'art. 15, del citato decreto legislativo 25 luglio
2005, n. 151, si veda nelle note alle premesse.
Art. 14.
Compiti del Comitato d'indirizzo sulla gestione dei RAEE
1. Il Comitato di indirizzo sulla gestione dei RAEE svolge un
compito di supporto del Comitato di vigilanza e controllo di cui
all'articolo 15 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151. In
particolare il Comitato di indirizzo monitora l'operativita', la
funzionalita' logistica e l'economicita', nonche' l'attivita' di
comunicazione, del sistema di gestione dei RAEE, inoltrando al Comitato
di vigilanza e controllo le proprie valutazioni e le proprie proposte di
miglioramento.
Nota all'art. 14:
- L'art. 15 del citato decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e'
riportato nelle note alle premesse.
Art. 15.
Funzionamento del Comitato d'indirizzo sulla gestione dei RAEE
1. Il Comitato d'indirizzo si riunisce almeno due volte all'anno e
ogniqualvolta sia richiesto dalla maggioranza dei componenti o dal
Comitato di vigilanza e di controllo.
2. Il Comitato d'indirizzo puo' richiedere, a maggioranza dei
componenti, la convocazione del Comitato di vigilanza e controllo per la
discussione delle proposte formulate ai sensi dell'articolo 14 e per la
discussione di eventuali problematiche.
3. L'attivita' di segreteria del Comitato d'indirizzo e' assicurata
dalla segreteria del Comitato di vigilanza e di controllo.
4. Ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio
2005, n. 151, gli oneri relativi al funzionamento del Comitato
d'indirizzo sono a carico dei produttori di apparecchiature elettriche
ed elettroniche in misura proporzionale alle rispettive quote di mercato
per tipo di apparecchiatura; detti oneri sono individuati con il decreto
di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 151 del
2005, che ne stabilisce anche le modalita' di versamento.
Nota all'art. 15:
- Per il testo dell'art. 19, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n.
151, si veda nelle note all'art. 5.
Art. 16.
Regime transitorio di avvio
1. A decorrere dal 1° settembre 2007 e sino alla scadenza di
centoventi giorni, non prorogabili, le disposizioni del decreto
legislativo 25 luglio 2005, n. 151, inerenti gli obblighi di gestione e
finanziamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
provenienti da nuclei domestici sono attuate secondo un regime
transitorio per assicurare l'avvio rapido ed efficace delle attivita'
previste a carico dei produttori di AEE e dei sistemi collettivi da
questi costituiti.
2. Contestualmente all'inizio del regime transitorio i Produttori di AEE
attuano quanto previsto dall'articolo 10 comma 2 del decreto legislativo
25 luglio 2005, n. 151.
3. Il regime transitorio di cui al comma 1 e' definito mediante la
stipula di un accordo di programma tra Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, l'ANCI e le Organizzazioni nazionali
di categoria dei produttori di apparecchiature elettriche ed
elettroniche e dei distributori di apparecchiature elettriche ed
elettroniche.
4. L'accordo di programma di cui al comma 3 definisce in particolare:
a) esclusivamente per il periodo transitorio, l'impegno dei comuni a
continuare a farsi carico, sulla base dei servizi e delle strutture per
la raccolta dei rifiuti urbani esistenti ed adeguate, di tutta la
gestione sino al trattamento, al recupero e/o smaltimento dei RAEE
provenienti dai nuclei domestici e dalla distribuzione presente sul
proprio territorio, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa
vigente;
b) il finanziamento del periodo transitorio mediante la determinazione
di un importo forfetario a ristoro dei costi per le attivita' di
trasporto dai Centri di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1, lettera
a) del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 e di trattamento dei
RAEE, che i produttori di AEE e dei sistemi collettivi da questi
costituiti dovranno versare ai comuni alla fine del periodo transitorio.
Una quota parte di tale importo sara' destinata alla realizzazione di
centri di raccolta in aree non provviste;
c) l'onere di finanziamento di cui alla lettera b) sara' ripartito dai
Sistemi collettivi aderenti al centro di coordinamento tra tutti i
produttori di AEE che risulteranno iscritti al Registro di cui
all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, al
termine del periodo previsto dall'articolo 20, comma 3 dello stesso
decreto legislativo.
5. Al termine del regime transitorio di cui al comma 1, il sistema e'
assicurato dall'Accordo di programma di cui all'articolo 10, comma 2,
lettera a) del presente decreto, che disciplina nell'ambito delle
condizioni generali del servizio i livelli essenziali da erogare o le
eventuali penali.
Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 25 settembre 2007
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Pecoraro Scanio
Il Ministro dello sviluppo economico
Bersani
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Padoa Schioppa
Visto, il Guardasigilli: Mastella
Registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 2007 Ufficio controllo
atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio,
registro n. 9, foglio n. 151
Note all'art. 16:
- Per il testo dell'art. 10, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n.
151, si veda nelle note all'art. 1.
- Per il testo dell'art. 6, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n.
151, si veda nelle note all'art. 3.
- L'art. 14, del citato decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e'
riportato nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 20 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n.
151, si veda nelle note all'art. 3.
Allegato 1
(articolo 9, comma 3 e articolo 10 comma 2, lettere a e h)
Raggruppamenti di RAEE che devono essere effettuati dai centri di
raccolta di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 25 luglio 2005,
n. 151, fatto salvo il disposto di cui all'articolo 187 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n.152, relativo al divieto di miscelazione
dei rifiuti pericolosi.
Raggruppamento 1 - Freddo e clima: rientrano in tale raggruppamento le
seguenti categorie di cui all'allegato 1B del decreto legislativo 25
luglio 2005, n. 151: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.17.
Raggruppamento 2 - Altri grandi bianchi: rientrano in tale
raggruppamento le seguenti categorie di cui all'allegato 1B del decreto
legislativo 5 luglio 2005, n. 151: da 1.5 a 1.16 e 1.18.
Raggruppamento 3 - TV e Monitor.
Raggruppamento 4 - IT e Consumer electronics, apparecchi di
illuminazione (privati delle sorgenti luminose). PED e altro: rientrano
in tale raggruppamento le seguenti categorie di cui all'allegato 1B del
decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151: 3 e 4, tranne quelle
rientranti nel raggruppamento 3, 5.1 e tutte le categorie non menzionate
negli altri raggruppamenti di cui al presente allegato.
Raggruppamento 5 - Sorgenti luminose: rientrano in tale raggruppamento
le seguenti categorie di cui all'allegato 1B del decreto legislativo 25
luglio 2005, n. 151: da 5.2 a 5.5.