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Decreto 5 aprile 2006, n.186
Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio. Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 «Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22».
(GU n. 115 del 19-5-2006)
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SALUTE
e
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed
integrazioni, recante l'attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti,
91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di
imballaggio, ed in particolare gli articoli 18, 31 e 33;
Considerato che ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, l'esercizio delle attivita' di riciclaggio e di recupero dei
rifiuti deve assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli
efficaci, e che i rifiuti devono essere recuperati senza pericolo per la salute
dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio
all'ambiente;
Considerato che al fine di garantire un elevato livello di tutela dell'ambiente
e controlli efficaci l'articolo 33 del predetto decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, stabilisce che le attivita' di recupero possono essere sottoposte a
procedure semplificate sulla base di apposite condizioni e norme tecniche che
devono fissare in particolare:
a) le quantita' massime impiegabili;
b) la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti, nonche' le
condizioni di utilizzo degli stessi;
c) le prescrizioni necessarie per assicurare che i rifiuti siano recuperati
senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che
potrebbero recare pregiudizio dell'ambiente;
Considerato che ai sensi dell'articolo 33, comma 7, del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, la procedura semplificata sostituisce l'autorizzazione di
cui all'articolo 15, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24
maggio 1988, n. 203, limitatamente alle variazioni qualitative e quantitative
determinate dai rifiuti sottoposti ad attivita' di recupero semplificate;
Visto il decreto ministeriale 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, recante
l'individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure
semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22;
Considerato che la Corte di Giustizia europea, con sentenza del 7 ottobre 2004,
ha stabilito che la Repubblica italiana, non avendo precisato nel sopra citato
decreto ministeriale 5 febbraio 1998 le quantita' massime di rifiuti, per tipo
di rifiuti, che possono essere oggetto di recupero in regime di dispensa
dall'autorizzazione, e' venuta meno agli obblighi che incombono in forza degli
articoli 10 e 11, paragrafo 1, della direttiva 75/442/CEE del Consiglio del
15 luglio 1975, relativa ai rifiuti, cosi' come modificata dalla direttiva
91/156/CEE del Consiglio del 18 marzo 1991;
Considerata altresi' la necessita' di adeguare sollecitamente e compiutamente lo
stesso decreto 5 febbraio 1998 alle indicazioni fornite dalla sentenza della
Corte di Giustizia europea del 7 ottobre 2004;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 24 novembre 2005;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per
gli atti normativi nell'adunanza del 30 gennaio 2006;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi della
citata legge n. 400 del 1988, effettuata con la nota del 27 febbraio 2006, n.
1441/UL/2006;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. Al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 sono apportate le seguenti
modifiche:
a) all'articolo 1, comma 3, lettera a), le parole da «dalla legge 10 maggio
1976, n. 319» fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: «dal decreto
legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni»;
b) all'articolo 5, comma 2, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente lettera
d-bis):
«d-bis) in ogni caso, il contenuto dei contaminanti sia conforme a quanto
previsto dalla legislazione vigente in materia di messa in sicurezza, bonifica e
ripristino ambientale dei siti inquinati, in funzione della specifica
destinazione d'uso del sito.».
c) l'articolo 6 e' sostituito dal seguente:
«Art. 6 (Messa in riserva). - 1. La messa in riserva dei rifiuti non pericolosi
e' sottoposta alle disposizioni di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, qualora vengano rispettate le
condizioni di cui al presente articolo.
2. La quantita' massima dei rifiuti non pericolosi sottoposti ad operazioni di
messa in riserva presso l'impianto di produzione e presso impianti che
effettuano, unicamente, tale operazione di recupero e' individuata nell'allegato
4 sotto l'attivita' «Messa in riserva».
3. La quantita' massima dei rifiuti non pericolosi sottoposti ad operazioni di
messa in riserva presso l'impianto di recupero coincide con la quantita' massima
recuperabile individuata nell'allegato 4 per l'attivita' di recupero svolta
nell'impianto stesso. In ogni caso, la quantita' dei rifiuti contemporaneamente
messa in riserva presso ciascun impianto o stabilimento non puo' eccedere il 70%
della quantita' di rifiuti individuata all'allegato 4 del presente
regolamento. Il predetto limite, per i rifiuti combustibili, e' ridotto al 50%
fatta salva la capacita' effettiva di trattamento dell'impianto.
4. La quantita' di rifiuti non pericolosi sottoposti ad operazioni di messa in
riserva presso l'impianto di produzione del rifiuto non puo' eccedere la
quantita' di rifiuti prodotti, in un anno, all'interno del medesimo impianto. I
rifiuti prodotti devono essere avviati ad operazioni di recupero entro un anno
dalla data di produzione.
5. Fatto salvo il comma 2, la quantita' di rifiuti non pericolosi sottoposti ad
operazioni di messa in riserva in impianti che effettuano, unicamente, tale
operazione di recupero, non deve in ogni caso eccedere la capacita' di
stoccaggio autorizzata ai sensi dell'articolo 31, comma 6 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni. I rifiuti messi
in riserva devono essere avviati ad operazioni di recupero entro un anno dalla
data di ricezione.
6. La quantita' di rifiuti non pericolosi messi in riserva presso gli impianti
che effettuano anche le altre operazioni di recupero previste dal presente
decreto, non puo' eccedere, in un anno, la quantita' di rifiuti che, ai sensi
dell'articolo 7, puo' essere sottoposta ad attivita' di recupero nell'impianto
stesso. In ogni caso, i rifiuti messi in riserva devono essere avviati alle
altre operazioni di recupero entro un anno dalla data di ricezione.
7. La messa in riserva dei rifiuti non pericolosi deve essere effettuata nel
rispetto delle norme tecniche individuate
nell'allegato 5 al presente regolamento.
8. Per i rifiuti di cui all'allegato 1, suballegato 1, del presente decreto, il
passaggio fra i siti adibiti all'effettuazione
dell'operazione di recupero «R13 - messa in riserva» e' consentito
esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o
frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti.»;
d) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente:
«Art. 7 (Quantita' impiegabile). - 1. La quantita' massima impiegabile di
rifiuti non pericolosi e' individuata nell'allegato 4 al presente decreto in
relazione alle diverse attivita' di recupero ammesse a procedura semplificata.
2. Fermi i limiti di cui al comma 1, la quantita' di rifiuti che puo' essere
sottoposta ad attivita' di recupero in procedura semplificata non deve in ogni
caso eccedere la capacita' dell'impianto autorizzata ai sensi dell'articolo 31,
comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ovvero, qualora
l'autorizzazione rilasciata in base alla normativa vigente non contempli la
capacita' autorizzata, la quantita' impiegabile e' determinata dalla
potenzialita' dell'impianto. Il limite della potenzialita' dell'impianto deve
essere rispettato anche nell'ipotesi in cui, nello stesso impianto, vengano
recuperate piu' tipologie di rifiuti.
3. Le quantita' annue di rifiuti non pericolosi avviati al recupero devono
essere indicate nella comunicazione di inizio di attivita', precisando il
rispetto delle condizioni di cui al presente articolo.
4. Le quantita' massime dei rifiuti non pericolosi individuati nell'allegato 4
al presente decreto possono essere oggetto di aggiornamento annuale, anche per
tener conto dell'esigenza di incentivare il recupero dei rifiuti.»;
e) l'articolo 8 e' sostituito dal seguente:
«Art. 8 (Campionamenti e analisi). - 1. Il campionamento dei rifiuti, ai fini
della loro caratterizzazione chimico fisica, e' effettuato sul rifiuto tal
quale, in modo tale da ottenere un campione rappresentativo secondo le norme UNI
10802, "Rifiuti liquidi, granulari, pastosi e fanghi - Campionamento manuale e
preparazione ed analisi degli eluati".
2. Le analisi sui campioni ottenuti ai sensi del comma 1, sono effettuate
secondo metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale,
comunitario o internazionale.
3. Il campionamento e le determinazioni analitiche del combustibile derivato dai
rifiuti (CDR) sono effettuate in conformita' alla norma UNI 9903.
4. Il campionamento e le analisi sono effettuate a cura del titolare
dell'impianto ove i rifiuti sono prodotti almeno in
occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e, successivamente,
ogni 24 mesi e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel
processo di produzione.
5. Il titolare dell'impianto di recupero e' tenuto a verificare la conformita'
del rifiuto conferito alle prescrizioni ed alle
condizioni di esercizio stabilite dal presente regolamento per la specifica
attivita' svolta.
6. Il campionamento, l'analisi e la valutazione delle emissioni in atmosfera
devono essere effettuate secondo quanto previsto dagli specifici decreti
adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera b), del decreto del
Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e successive modifiche ed
integrazioni.»;
f) l'articolo 9 e' sostituito dal seguente:
«Art. 9 (Test di cessione). - 1. Ai fini dell'effettuazione del test di cessione
di cui in allegato 3 al presente decreto, ilcampionamento dei rifiuti e'
effettuato in modo da ottenere un campione rappresentativo secondo le norme UNI
10802, "Rifiuti liquidi, granulari, pastosi e fanghi - Campionamento manuale e
preparazione ed analisi degli eluati".
2. Il test di cessione sui campioni ottenuti ai sensi del comma 1, ai fini della
caratterizzazione dell'eluato, e' effettuato secondo i criteri e le modalita' di
cui all'allegato 3 al presente regolamento.
3. Il test di cessione e' effettuato almeno ad ogni inizio di attivita' e,
successivamente, ogni 12 mesi salvo diverse prescrizioni dell'autorita'
competente e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel
processo di recupero.»;
g) all'articolo 11 sono aggiunti i seguenti commi 4, 5 e 6:
«4. Le attivita' di recupero dei rifiuti gia' autorizzate ai sensi degli
articoli 30, 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e
successive modificazioni si adeguano alle norme tecniche di cui all'Allegato 5
entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento. Sino a tale data
l'esercizio delle predette attivita' di recupero continua ad essere consentito
secondo le modalita' e nel rispetto delle condizioni, delle prescrizioni e delle
norme tecniche stabilite dal presente regolamento, fatto salvo quanto stabilito
dall'articolo 21 del decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133.
5. I soggetti che effettuano attivita' di raccolta, trasporto e recupero dei
rifiuti non pericolosi ai sensi degli articoli 30, 31 e 33 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e che non
soddisfano piu', a seguito delle modifiche apportate al presente decreto, i
requisiti per l'applicazione della procedura semplificata o per i quali non e'
stato individuato il parametro quantita', inoltrano richiesta all'ente
competente per territorio, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del
presente regolamento, presentando domanda di autorizzazione ai sensi
dell'articolo 28 o iscrizione ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni. Le attivita' di raccolta,
trasporto e recupero possono essere proseguite fino all'emanazione del
conseguente provvedimento da parte dell'ente competente al rilascio delle
autorizzazioni o iscrizioni di cui al citato decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22.
6. Agli impianti ricadenti nell'ambito di applicazione del decreto legislativo
18 febbraio 2005, n. 59, ad esclusione di quelli della categoria 5 dell'allegato
I allo stesso decreto, si applicano le disposizioni di detto decreto.»;
h) dopo l'articolo 11 e' aggiunto il seguente articolo 11-bis:
«Art. 11-bis (Attivita' di monitoraggio e controllo delle operazioni di
recupero). - 1. Sono adottati i provvedimenti
necessari, ivi compresi accordi e contratti di programma con gli operatori
economici interessati, al fine di garantire il rispetto della gerarchia
comunitaria dei rifiuti.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e tutela del territorio, di concerto
con i Ministri delle attivita' produttive e della salute, d'intesa con la
Conferenza unificata, sono determinati i criteri per assicurare che gli impianti
di recupero dei rifiuti disciplinati dal presente regolamento, in funzione
delle attivita' di recupero svoltee delle peculiarita' antropiche del sito,
adottino un piano di monitoraggio e controllo delle matrici ambientali
interessate,
finalizzato a garantire che le operazioni di recupero avvengano senza recare
pregiudizio all'uomo e all'ambiente.»;
i) all'allegato 1, suballegato 1, sono apportate le seguenti modifiche:
1) al punto 1.1.1 le parole da «industria cartaria» a «distribuzione di
giornali» sono soppresse;
2) al punto 1.1.1 le parole da «raccolta differenziata» fino alla fine sono
sostituite dalle seguenti: «raccolta differenziata di RU, altre forme di
raccolta in appositi contenitori su superfici private; attivita' di servizio.»;
3) al punto 1.1.2 le parole da «fustellati» fino alla fine sono sostituite dalle
seguenti: «cartaccia derivante da raccolta differenziata, rifiuti di carte e
cartoni non rispondenti alle specifiche delle norme UNI-EN 643»;
4) al punto 1.1.3, lettera b) le parole «carta e cartoni collati», «pergamena
vegetale e pergamino», «carta e cartoni cerati e paraffinate» sono soppresse;
5) al punto 2.1 e' aggiunto il codice [101112];
6) al punto 3.1.3, lettera c) dopo le parole «materie prime secondarie per
l'industria metallurgica mediante selezione,» e' aggiunta la seguente:
«eventuale»;
7) al punto 3.2.3, lettera c) dopo le parole «materie prime secondarie per
l'industria metallurgica mediante selezione,» e' aggiunta la seguente:
«eventuale»;
8) al punto 3.3.3 all'inizio e' aggiunta la seguente parola: «eventuale»;
9) al punto 3.7.3, lettera a) dopo le parole «riutilizzo nell'industria
metallurgica mediante selezione,» e' aggiunta la
seguente: «eventuale»;
10) al punto 3.11.2 le parole «Ag > o = 5%» sono sostituite dalle seguenti: «Ag
> o = 5 (X 1000);
11) al punto 4.4.3, lettera b) dopo le parole «conglomerati cementizi» e'
aggiunta la seguente: «e bituminosi»;
12) al punto 4.4.4, lettera b) dopo le parole «conglomerati cementizi» e'
aggiunta la seguente: «e bituminosi»;
13) il punto 4.7.3 e' sostituito dal seguente: «4.7.3 Attivita' di recupero:
a) cementifici in percentuale dall'1 al 5% della miscela complessiva [R5];
b) recupero nell'industria dei laterizi in percentuale dall'1 al 5% della
miscela complessiva [R5]»;
14) il punto 4.7.4 e' sostituito dal seguente: «4.7.4:
Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:
a) cemento nelle forme usualmente commercializzate;
b) laterizi nelle forme usualmente commercializzate»;
15) al punto 5.1 dopo le parole «5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche
e integrazioni» sono aggiunte le seguenti: «e al decreto legislativo 24 giugno
2003, n. 209,»;
16) al punto 5.1.1 alla fine sono aggiunte le seguenti parole «e del decreto
legislativo 24 giugno 2003, n. 209»;
17) al punto 5.2.3 le parole «separazione dei componenti pericolosi» sono
soppresse;
18) al punto 5.9.3, lettere b) e c) il codice [R5] e' sostituito dal codice
[R4];
19) al punto 5.18 il codice [100209] e' sostituito dal codice [100299];
20) al punto 5.18.4 le lettere e), f) e g) dell'elenco puntato sono sostituite,
rispettivamente, dalle lettere a), b) e c);
21) al punto 6.1 e' aggiunto il codice [170203];
22) al punto 6.1.1 sono aggiunte le seguenti parole «; attivita' di costruzione
e demolizione»;
23) al punto 6.1.3 le parole da «macinazione» a «separazione» sono sostituite
dalla seguente: «trattamento»; le parole «contenenti massimo 1% di impurita' e/o
di altri materiali indesiderati diversi dalle materie plastiche» sono sostituite
dalle seguenti: «conformi alle specifiche UNIPLAST-UNI 10667 e per la produzione
di prodotti in plastica nelle forme usualmente commercializzate»;
24) al punto 6.1.4 in fine sono aggiunte le seguenti parole: «e prodotti in
plastica nelle forme usualmente commercializzate.»;
25) al punto 6.2 e' aggiunto il codice [170203];
26) al punto 6.2.1 sono aggiunte le seguenti parole «; attivita' di costruzione
e demolizione»;
27) al punto 6.2.3 le parole da «macinazione» a «separazione» sono sostituite
dalla seguente: «trattamento»; le parole «contenenti massimo 1% di impurita' e/o
di altri materiali indesiderati diversi dalle materie plastiche» sono sostituite
dalle seguenti: «conformi alle specifiche UNIPLAST-UNI 10667 e per la produzione
di prodotti in plastica nelle forme usualmente commercializzate»;
28) al punto 6.2.4 alla fine sono aggiunte le seguenti parole «e prodotti in
plastica nelle forme usualmente commercializzate»;
29) al punto 6.4.3 dopo la parola «granulazione,» e' aggiunta la seguente:
«eventuale»;
30) il punto 7.1.3 e' sostituito dal seguente: «7.1.3 Attivita' di recupero:
a) messa in riserva di rifiuti inerti [R13] per la produzione di materie prime
secondarie per l'edilizia, mediante fasi meccaniche e tecnologicamente
interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione
della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di
frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, con
eluato del test di cessione conforme a quanto previsto in allegato 3 al presente
decreto [R5];
b) utilizzo per recuperi ambientali previo trattamento di cui al punto a) (il
recupero e' subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal
quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto [R10];
c) utilizzo per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e ferroviari
e aeroportuali, piazzali industriali previo
trattamento di cui al punto a) (il recupero e' subordinato all'esecuzione del
test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al
presente decreto [R5]»;
31) il punto 7.1.4 e' sostituito dal seguente: «7.1.4 Caratteristiche delle
materie prime e/o dei prodotti ottenuti:
materie prime secondarie per l'edilizia con caratteristiche conformi
all'allegato C della Circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205»;
32) al punto 7.4.3 dopo la lettera c), le parole da «cessione» fino a «[R5];»
sono sostituite dalle seguenti: «d) realizzazione di rilevati e sottofondi
stradali e piazzali industriali previo eventuale trattamento di cui al punto c)
(il recupero e' subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal
quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R5]»;
33) al punto 7.6.3, lettera a) dopo le parole «a caldo» sono aggiunte le
seguenti «e a freddo»;
34) al punto 7.6.3 e' aggiunta la seguente lettera c): «c) produzione di
materiale per costruzioni stradali e piazzali
industriali mediante selezione preventiva (macinazione, vagliatura, separazione
delle frazioni indesiderate, eventuale miscelazione con materia inerte vergine)
con eluato conforme al test di cessione secondo il metodo in allegato 3 al
presente decreto [R5]»;
35) al punto 7.6.4 e' aggiunta la seguente lettera b): «b) materiali per
costruzioni nelle forme usualmente
commercializzate.»;
36) al punto 7.10.3, lettera f) le parole «burattatura e barilatura» sono
sostituite dalle seguenti: «burattatura e/o
barilatura»;
37) al punto 7.11 i codici [170107] [170504] sono sostituiti dal codice
[170508];
38) al punto 7.14.2 le parole «contenenti idrocarburi in concentrazioni
inferiori a 50 kg/t nel caso di detriti a base acquosa e contenenti gasolio o
olio a bassa tossicita' in concentrazioni inferiori a 300 kg/t nel caso di
fanghi a base olio» sono sostituite dalle seguenti: «contenenti idrocarburi in
concentrazioni inferiori a 1000 mg/Kg sul secco.»;
39) al punto 7.15.2 le parole «contenenti idrocarburi in concentrazioni
inferiori a 50 kg/t nel caso di fanghi a base acquosa e contenenti gasolio o
olio a bassa tossicita' in concentrazioni inferiori a 300 kg/t nel caso di
fanghi a base olio» sono sostituite dalle seguenti: «contenenti idrocarburi in
concentrazioni inferiori a 1000 mg/Kg sul secco.»;
40) al punto 7.31 le parole «terre e rocce da scavo» sono soppresse; il codice
[170504] e' soppresso;
41) al punto 7.31.1 le parole «attivita' di scavo» sono soppresse;
42) al punto 7.31.2 le parole da «materiale inerte» fino alla fine sono
soppresse;
43) al punto 7.31.3, lettera b) le parole «di ex cave discariche esaurite e
bonifica di aree inquinate» sono soppresse;
44) al punto 7.31.3 e' aggiunta la seguente lettera c): «c) formazione di
rilevati e sottofondi stradali (il recupero e'
subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il
metodo in allegato 3 al presente decreto ad esclusione del parametro COD)
[R5].»;
45) e' aggiunto il seguente punto 7.31-bis:
«7.31-bis Tipologia: terre e rocce di scavo [170504].
7.31-bis.1 Provenienza: attivita' di scavo.
7.31-bis.2 Caratteristiche del rifiuto: materiale inerte vario costituito da
terra con presenza di ciotoli, sabbia, ghiaia,
trovanti, anche di origine antropica.
7.31-bis.3 Attivita' di recupero:
a) industria della ceramica e dei laterizi [R5];
b) utilizzo per recuperi ambientali (il recupero e' subordinato all'esecuzione
del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al
presente decreto) [R10];
c) formazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero e' subordinato
all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in
allegato 3 al presente decreto) [R5].
7.31-bis.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:
prodotti ceramici nelle forme usualmente
commercializzate.»;
46) al punto 8.1.3, lettere a) e b) il codice [R5] e' sostituito dal codice [R3]
;
47) al punto 8.2 e' aggiunto il codice [040222];
48) al punto 9.1.3 aggiungere dopo le parole operazioni di recupero il codice
[R3];
49) al punto 9.6.3, lettera a) e' aggiunto il codice [R3];
50) al punto 9.6.3 prima delle parole «recupero nell'industria del pannello» e'
aggiunta la lettera dell'elenco puntato «c)»;
51) al punto 11.1.3 il codice [R3] e' sostituito dal codice [R9];
52) al punto 11.3.3 il codice [R3] e' sostituito dal codice [R9];
53) al punto 11.4.1 le parole «di cui al punto 11.11.3» sono sostituite dalle
seguenti: «di cui al punto 11.1.3»;
54) al punto 11.8 le parole «lolla di riso» sono soppresse;
55) al punto 11.8 il codice [020304] e' soppresso;
56) al punto 11.8.1 le parole «industria agroalimentare» sono soppresse;
57) al punto 11.8.2 le parole «durante la sgranatura del riso e» sono soppresse;
58) al punto 11.11.1 dopo la parola «alimentari» sono aggiunte le seguenti «e
dalla raccolta differenziata di RU»;
59) al punto 11.11.3, lettere a), d) ed e) il codice [R3] e' soppresso;
60) al punto 11.11.3, lettere b), c), ed f) il codice [R3] e' sostituito dal
codice [R9];
61) al punto 12.1.3, lettere c), d), ed e) le parole tra parentesi «[con
esclusione dei rifiuti 030303]» sono sostituite dalle seguenti: «[con esclusione
dei rifiuti 030311]»;
62) al punto 12.1.3, lettera f) dopo la parola «utilizzo» e' soppressa la
lettera «e»; dopo «27%» e' aggiunta la seguente parola: «minimo»;
63) al punto 12.1.3, lettera f) dopo le parole «(il recupero e' subordinato
all'esecuzione del test di cessione secondo il metodo in allegato 3 al presente
decreto» sono aggiunte le seguenti: «, ad esclusione del parametro COD»; le
parole tra parentesi «[con esclusione dei rifiuti 030303]» sono sostituite dalle
seguenti: «[con esclusione dei rifiuti 030311]»;
64) al punto 12.2.3 e' aggiunta la seguente lettera c): «c) utilizzo per
riprofilare porzioni della morfometria della zona d'alveo interessata, previo
essiccamento ed eventuale igienizzazione (il recupero e' subordinato
all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in
allegato 3 al presente decreto) [R10]»;
65) al punto 12.5.2 le parole «stirene &60; 500 ppm sul secco» sono sostituite
dalle seguenti: «stirene &60; 50 ppm sul secco»;
66) al punto 12.7.3, lettera c) le parole «preparazione di miscele e
conglomerati destinati a» sono soppresse;
67) al punto 12.13.2 dopo le parole «materiali ferrosi» sono aggiunte le
seguenti: «con un contenuto di sostanza secca del 25%»;
68) al punto 13.2.2 le parole «PCDD in concentrazione non superiore a 2.5 ppb»
sono sostituite dalle seguenti: «PCDD in concentrazione non superiore a 0.1 ppb
sul secco»; le parole «PCB, PCT &60; 25 ppm» sono sostituite dalle seguenti:
«PCB, PCT &60; 5 ppm sul secco»;
69) al punto 13.4.2 il codice [R5] e' soppresso;
70) al punto 13.4.3, alla fine e' aggiunto il codice [R5];
71) al punto 13.6.3, lettera c) dopo le parole «formazione di rilevati» e'
aggiunto il codice [R5];
72) al punto 13.6.3, lettera c) dopo le parole «(il recupero e' subordinato
all'esecuzione del test di cessione secondo il metodo in allegato 3 al presente
decreto» sono aggiunte le seguenti: «, ad esclusione del parametro solfati»;
73) al punto 13.6.3, lettera c) le parole «con esclusione delle ceneri derivanti
dalla combustione dei rifiuti di cui ai punti 9.5 e 9.6 del presente allegato»
sono soppresse;
74) al punto 13.7.3, lettera c) dopo le parole «(il recupero e' subordinato
all'esecuzione del test di cessione secondo il metodo in allegato 3 al presente
decreto» sono aggiunte le seguenti: «, ad esclusione del parametro solfati»;
75) al punto 13.16.3, lettere a), b) e c) il codice [R3] e' sostituito dal
codice [R5];
76) al punto 13.18.bis.2 le parole «ed utilizzo diretto» sono sostituite dalle
seguenti «con eventuale riduzione volumetrica»;
77) al punto 13.20 i codici [150102] [150104] [l50106] sono sostituiti dai
codici [080318] [160216];
78) al punto 13.21.3 dopo le parole «(il recupero e' subordinato all'esecuzione
del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al
presente decreto» sono aggiunte le seguenti: «, ad esclusione del parametro
cloruri»;
79) al punto 14 nel titolo la parola «assimilati» e' soppressa;
80) al punto 14.1 le parole «ed assimilati» sono sostituite dalle seguenti: «o
speciali non pericolosi»;
81) al punto 14.1.1 le parole «ed assimilati» sono sostituite dalle seguenti:
«raccolta finalizzata di rifiuti speciali non pericolosi e impianti di
trattamento meccanico di rifiuti»;
82) al punto 14.1.2 le parole da «Nella produzione» fino a «pneumatici fuori
uso» sono soppresse;
83) al punto 14.1.3 dopo la parola «(CDR)» sono aggiunte le seguenti: «conformi
alle norme tecniche UNI 9903-1»;
84) al punto 14.1.3 dopo la parola «(CDR)» e' aggiunto il
codice [R3];
85) al punto 14.1.3 le parole da «Il combustibile» fmo a «decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22» sono soppresse;
86) al punto 14.1.3 le parole da «separazione» a «triturazione» sono sostituite
dalle seguenti: «selezione, triturazione, vagliatura e/o trattamento fisico
meccanico (presso estrusione) ed»;
87) al punto 15.1.3 dopo le parole «produzione di biogas» e' aggiunto il codice
[R3];
88) al punto 15.1.3 le parole «alla voce 2 dell'allegato 3 al presente decreto
ministeriale» sono sostituite dalle seguenti: «alla voce 2 dell'allegato
2, suballegato 1 al presente decreto ministeriale»;
89) al punto 16.1, lettera l) il codice [200101] e' sostituito dal codice
[200201];
90) al punto 16.1.3 dopo le parole «compostaggio attraverso un processo di
trasformazione biologica aerobica delle matrici che evolve attraverso uno stadio
termofilo e porta alla stabilizzazione ed umificazione della sostanza organica»
e' aggiungo il codice [R3];
91) al punto 17.1.3 dopo le parole «gas di pirolisi e gassificazione» e'
aggiunto il codice [R3]; le parole «alla voce 12 dell'allegato 3 al presente
decreto ministeriale» sono sostituite dalle seguenti: «alla voce 11
dell'allegato 2, suballegato 1 al presente decreto ministeriale»;
92) al punto 18.2 dopo le parole «scarti di pelo» e' soppressa la lettera «e»;
93) al punto 18.4 sono aggiunti i codici [020499] [020799];
94) ai punti 18.10.3, 18.11.3 e 18.12. 3 e' aggiunto il codice [R3].
l) all'allegato 2, suballegato 1, sono apportate le seguenti modifiche:
Al punto 1.2 dopo le parole «con le seguenti caratteristiche» sono aggiunte le
seguenti: «corrispondenti all'RDF di qualita' normale di cui alla norma UNI
9903-1».
Al punto 9.2 il valore limite relativo al parametro «umidita» e' innalzato dal
30% al «40%».
Al punto 12.3 le parole «del rifiuto di cui al punto 11» sono sostituite dalle
seguenti: «del rifiuto di cui al punto 12».
Al punto 13.3 le parole «del rifiuto di cui al punto 14» sono sostituite dalle
seguenti: «del rifiuto di cui al punto 13»;
m) l'allegato 3 e' sostituito dal seguente:
«Allegato 3
CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL TEST DI CESSIONE
Per la determinazione del test di cessione si applica l'appendice A alla norma
UNI 10802, secondo la metodica prevista dalla norma UNI EN 12457-2. Solo nei
casi in cui il campione da analizzare presenti una granulometria molto fine, si
deve utilizzare, senza procedere alla fase di sedimentazione naturale, una
ultracentrifuga (20000 G) per almeno 10 minuti. Solo dopo tale fase si potra'
procedere alla successiva fase di filtrazione secondo quanto riportato al punto
5.2.2 della norma UNI EN 12457-2. I risultati delle determinazioni analitiche
devono essere confrontati con i valori limite della seguente tabella:
Tabella
Parametri |Unita' di misura |Concentrazioni limite
Nitrati |Mg/l NO3 |50
Fluoruri |Mg/l F |1,5
Solfati |Mg/l SO4 |250
Cloruri |Mg/1 Cl |100
Cianuri |microngrammi/l Cn |50
Bario |Mg/l Ba |1
Rame |Mg/l Cu |0.05
Zinco |Mg/l Zn |3
Berillio |microngrammi/l Be |10
Cobalto |microngrammi/l Co |250
Nichel |microngrammi/l Ni |10
Vanadio |microngrammi/l V |250
Arsenico |microngrammi/l As |50
Cadmio |microngrammi/l Cd |5
Cromo totale |microngrammi/l Cr |50
Piombo |microngrammi/l Pb |50
Selenio |microngrammi/l Se |10
Mercurio |microngrammi/l Hg |1
Amianto |Mg/l |30
COD |Mg/l |30
PH | |5,5 < > 12,0
In sede di approvazione del progetto di cui all'articolo 5 del presente decreto,
vengono stabiliti i parametri significativi e rappresentativi del rifiuto che
devono essere determinati in relazione alle particolari caratteristiche del sito
o alla natura del rifiuto.»;
n) dopo l'allegato 3 e' aggiunto il seguente allegato 4:
Tabelle Omissis
o) dopo l'allegato 4 e' aggiunto il seguente allegato 5:
«Allegato 5
NORME TECNICHE GENERALI PER GLI IMPIANTI DI RECUPERO CHE EFFETTUANO L'OPERAZIONE
DI MESSA IN RISERVA DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI.
1. Ubicazione.
Gli impianti che effettuano unicamente l'operazione di messa in riserva, ad
eccezione degli impianti esistenti, ferme restando le norme vigenti in materia
di vincoli per l'ubicazione degli impianti di gestione dei rifiuti, non devono
essere ubicati in aree esondabili, instabili e alluvionabili, comprese nelle
fasce A e B individuate nei piani di assetto idrogeologico di cui alla legge 18
maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni.
2. Dotazioni minime.
L'impianto deve essere provvisto di:
a) adeguato sistema di canalizzazione e raccolta delle acque meteoriche;
b) adeguato sistema di raccolta dei reflui; in caso di stoccaggio di rifiuti che
contengono sostanze oleose nelle concentrazioni consentite dal presente decreto,
il sistema di raccolta e allontanamento dei reflui deve essere provvisto di
separatori per oli; ogni sistema deve terminare in pozzetti di raccolta "a
tenuta" di idonee dimensioni, il cui contenuto deve essere avviato agli impianti
di trattamento;
c) idonea recinzione.
3. Organizzazione.
Nell'impianto devono essere distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti da quelle
utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime.
Deve essere distinto il settore per il conferimento da quello di messa in
riserva.
La superficie del settore di conferimento deve essere pavimentata e dotata di
sistemi di raccolta dei reflui che in maniera accidentale possano fuoriuscire
dagli automezzi e/o dai serbatoi. La superficie dedicata al conferimento deve
avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle
attrezzature in ingresso
ed in uscita.
Il settore della messa in riserva deve essere organizzato in aree distinte per
ciascuna tipologia di rifiuto individuata dal presente decreto ed opportunamente
separate.
4. Stoccaggio in cumuli.
Ove la messa in riserva dei rifiuti avvenga in cumuli, questi devono essere
realizzati su basamenti pavimentati o, qualora sia richiesto dalle
caratteristiche del rifiuto, su basamenti impermeabili resistenti all'attacco
chimico dei rifiuti che permettono la separazione dei rifiuti dal suolo
sottostante.
L'area deve avere una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in
apposite canalette e in pozzetti di raccolta «a tenuta» di capacita' adeguate,
il cui contenuto deve essere periodicamente avviato all'impianto di trattamento.
Lo stoccaggio in cumuli di rifiuti che possano dar luogo a formazioni di polveri
deve avvenire in aree confinate; tali rifiuti devono essere protetti dalle acque
meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura
anche mobili.
5. Stoccaggio in contenitori e serbatoi fuori terra.
I contenitori o serbatoi fissi o mobili utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti
devono possedere adeguati requisiti di
resistenza in relazione alle proprieta' chimico-fisiche del rifiuto.
I contenitori e i serbatoi devono essere provvisti di sistema di chiusura,
accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le
operazioni di riempimento, travaso e svuotamento. Le manichette ed i raccordi
dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti
nelle cisterne devono essere mantenuti in perfetta efficienza al fine di evitare
dispersioni nell'ambiente.
Il contenitore o serbatoio fisso o mobile deve riservare un volume residuo di
sicurezza pari al 10%, ed essere dotato di dispositivo antitraboccamento o da
tubazioni di troppo pieno e di indicatori e di allarmi di livello.
Gli sfiati dei serbatoi che contengono sostanze volatili e/o rifiuti liquidi
devono essere captati ed inviati ad apposito sistema di abbattimento.
I contenitori e/o serbatoi devono essere posti su superficie pavimentata e
dotati di bacini di contenimento di capacita' pari al serbatoio stesso oppure,
nel caso che nello stesso bacino di contenimento vi siano piu' serbatoi, la
capacita' del bacino deve essere pari ad almeno il 30% del volume totale dei
serbatoi, in ogni caso non inferiore al volume del serbatoio di maggiore
capacita', aumentato del 10% e, in ogni caso, dotato di adeguato sistema di
svuotamento.
I rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati
in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta per i liquidi.
Lo stoccaggio dei fusti o cisternette deve essere effettuato all'interno di
strutture fisse, la sovrapposizione diretta non deve superare i tre piani.
I contenitori devono essere raggruppati per tipologie omogenee di rifiuti e
disposti in maniera tale da consentire una facile ispezione (passo d'uomo),
l'accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali
contenitori danneggiati.
6. Stoccaggio in vasche fuori terra.
Le vasche devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle
proprieta' chimico-fisiche del rifiuto.
Le vasche devono essere attrezzate con coperture atte ad evitare che le acque
meteoriche vengano a contatto con i rifiuti. Le vasche devono essere provviste
di sistemi in grado di evidenziare e contenere eventuali perdite; le eventuali
emissioni gassose devono essere captate ed inviate ad apposito sistema di
abbattimento.
7. Bonifica dei contenitori.
I recipienti fissi o mobili, utilizzati all'interno degli impianti, e non
destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono
essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove
utilizzazioni.
8. Criteri di gestione.
I rifiuti da recuperare devono essere stoccati separatamente dai rifiuti
derivanti dalle operazioni di recupero e destinati allo smaltimento, da quelli
destinati ad ulteriori operazioni di recupero. Lo stoccaggio dei rifiuti deve
essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto
compromettendone il successivo recupero.
La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia
evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o
profondi.
Devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e
la dispersione di aerosol e di polveri; nel caso di formazione di emissioni
gassose o polveri l'impianto deve essere fornito di idoneo sistema di captazione
ed abbattimento delle stesse.».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, e' inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 5 aprile 2006
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Matteoli
Il Ministro della salute (ad interim)
Berlusconi
Il Ministro delle attivita' produttive
Scajola
Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti l'8 maggio
2006
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
territorio, registro n. 1, foglio n. 298
Avvertenza°
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi
2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni
di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- Si riporta il testo degli articoli 18, 31, 33 e 2 del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22 (Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della
direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli
imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15
febbraio 1997, n. 38 (supplemento ordinario):
«Art. 18 (Competenze dello Stato). - 1. Spettano allo Stato:
a) le funzioni di indirizzo e coordinamento necessarie all'attuazione del
presente decreto da adottare ai sensi dell'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n.
59;
b) la definizione dei criteri generali e delle metodologie per la gestione
integrata dei rifiuti, nonche' l'individuazione dei fabbisogni per lo
smaltimento dei rifiuti sanitari, anche al fine di ridurne la movimentazione;
c) l'individuazione delle iniziative e delle misure per prevenire e limitare,
anche mediante il ricorso a forme di deposito cauzionale sui beni immessi al
consumo, la produzione dei rifiuti, nonche' per ridurre la pericolosita' degli
stessi;
d) l'individuazione dei flussi omogenei di produzione dei rifiuti con piu'
elevato impatto ambientale, che presentano le maggiori difficolta' di
smaltimento o particolari possibilita' di recupero sia per le sostanze impiegate
nei prodotti base sia per la quantita' complessiva dei rifiuti medesimi;
e) la definizione dei piani di settore per la riduzione, il riciclaggio, il
recupero e l'ottimizzazione dei flussi di rifiuti;
f) l'indicazione delle misure atte ad incoraggiare la razionalizzazione della
raccolta, della cernita e del riciclaggio dei rifiuti;
g) l'individuazione delle iniziative e delle azioni, anche economiche, per
favorire il riciclaggio ed il recupero di materia prima dai rifiuti, nonche' per
promuovere il mercato dei materiali recuperati dai rifiuti ed il loro impiego da
parte della pubblica amministrazione e dei soggetti economici;
h) l'individuazione degli obiettivi di qualita' dei servizi di gestione dei
rifiuti;
i) la determinazione dei criteri generali per la elaborazione dei piani
regionali di cui all'art. 22, ed ilcoordinamento dei piani stessi;
l) l'indicazione dei criteri generali relativi alle caratteristiche delle aree
non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti;
m) l'indicazione dei criteri generali per l'organizzazione e l'attuazione della
raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
n) la determinazione d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dei criteri
generali e degli standard di bonifica dei siti inquinati, nonche' la
determinazione dei criteri per individuare gli interventi di bonifica che, in
relazione al rilievo dell'impatto sull'ambiente connesso all'estensione
dell'area interessata, alla quantita' e pericolosita' degli inquinanti presenti,
rivestono interesse nazionale.
2. Sono inoltre di competenza dello Stato:
a) l'adozione delle norme tecniche per la gestione dei rifiuti, dei rifiuti
pericolosi e di specifiche tipologie di rifiuti, nonche' delle norme e delle
condizioni per l'applicazione delle procedure semplificate di cui agli articoli
31, 32 e 33;
b) la determinazione e la disciplina delle attivita' di recupero dei prodotti di
amianto e dei beni e dei prodotti contenenti amianto;
c) la determinazione dei limiti di accettabilita' e delle caratteristiche
chimiche, fisiche e biologiche di talune sostanze contenute nei rifiuti in
relazione a specifiche utilizzazioni degli stessi;
d) la determinazione dei criteri qualitativi e qualiquantitativi per
l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti
speciali ai rifiuti urbani;
e) la definizione del modello e dei contenuti del formulario di identificazione
di cui all'art. 15, commi 1 e 5;
f) la definizione dei metodi, delle procedure e degli standard per il
campionamento e l'analisi dei rifiuti;
g) la determinazione dei requisiti soggettivi e delle capacita' tecniche e
finanziarie per l'esercizio delle attivita' di gestione dei rifiuti;
h) la riorganizzazione e la tenuta del Catasto nazionale dei rifiuti;
i) la regolamentazione del trasporto dei rifiuti e la definizione del formulari
di cui all'art. 15;
l) l'individuazione delle tipologie di rifiuti che per comprovate ragioni
tecniche, ambientali ed economiche possono essere smaltiti direttamente in
discarica;
m) l'adozione di un modello uniforme del registro di cui all'art. 12 e la
definizione delle modalita' di tenuta dello stesso, nonche' l'individuazione
degli eventuali documenti sostitutivi del registro stesso;
n) l'individuazione dei beni durevoli di cui all'art. 44;
o) l'aggiornamento degli allegati al presente decreto;
p) l'adozione delle norme tecniche, delle modalita' e delle condizioni di
utilizzo del prodotto ottenuto mediante compostaggio, con particolare
riferimento all'utilizzo agronomico come fertilizzante, ai sensi della legge 19
ottobre 1984, n. 748, e successive modifiche e integrazioni, del prodotto di
qualita' ottenuto mediante compostaggio da rifiuti organici selezionati alla
fonte con raccolta differenziata;
p-bis) l'autorizzazione allo smaltimento di rifiuti nelle acque marine in
conformita' alle disposizioni stabilite dalle norme comunitarie e dalle
convenzioni internazionali vigenti in materia; tale autorizzazione e' rilasciata
dal Ministro dell'ambiente, sentito il Ministro delle politiche agricole, su
proposta dell'autorita' marittima nella cui zona di competenza si trova il porto
piu' vicino al luogo dove deve essere effettuato lo smaltimento ovvero si trova
il porto da cui parte la nave con il carico di rifiuti da smaltire.
3. Salvo che non sia diversamente disposto dal presente decreto, le funzioni di
cui al comma 1 sono esercitate ai
sensi delle legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e della sanita', sentita la Conferenza permanente per i
rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
4. Salvo che non sia diversamente disposto dal presente decreto, le norme
regolamentari e tecniche di cui al comma 2 sono adottate, ai sensi dell'art. 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreti del Ministro
dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e della sanita', nonche', quando le predette norme riguardano i
rifiuti agricoli ed il trasporto dei rifiuti, di concerto, rispettivamente, con
i Ministri delle risorse agricole, alimentari e forestali e dei trasporti e
della navigazione.».
«Art. 31 (Determinazione delle attivita' e delle caratteristiche dei rifiuti per
l'ammissione alle procedure semplificate). - 1. Le procedure semplificate devono
comunque garantire un elevato livello di protezione ambientale e controlli
efficaci.
2. Con decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanita', e, per i
rifiuti agricoli e le attivita' che danno vita ai fertilizzanti, di concerto con
il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sono adottate per
ciascun tipo di attivita' le norme, che fissano i tipi e le quantita' di
rifiuti, e le condizioni in base alle quali le attivita' di smaltimento di
rifiuti non pericolosi effettuate dai produttori nei
luoghi di produzione degli stessi e le attivita' di recupero di cui all'allegato
C sono sottoposte alle procedure semplificate di cui agli articoli 32 e 33. Con
la medesima procedura si provvede all'aggiornamento delle predette norme
tecniche e condizioni.
3. Le norme e le condizioni di cui al comma 2 sono individuate entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e devono garantire
che i tipi o le quantita' di rifiuti ed i procedimenti e metodi di smaltimento o
di recupero siano tali da non costituire un pericolo per la salute dell'uomo e
da non recare pregiudizio all'ambiente. In particolare per accedere alle
procedure semplificate le attivita' di trattamento termico
e di recupero energetico devono, inoltre, rispettare le seguenti condizioni:
a) siano utilizzati combustibili da rifiuti urbani oppure rifiuti speciali
individuati per frazioni omogenee;
b) i limiti di emissione non siano meno restrittivi di quelli stabiliti per gli
impianti di incenerimento dei rifiuti dalle direttive comunitarie 89/369/CEE del
Consiglio dell'8 giugno 1989, 89/429/CEE del Consiglio del 21 giugno 1989,
94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre 1994, e successive modifiche ed
integrazioni, e dal decreto del Ministro dell'ambiente 16 gennaio 1995,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 1995, n.
24. Le prescrizioni tecniche riportate all'art. 6, comma 2, della direttiva
94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre 1994 si applicano anche agli impianti
termici produttivi che utilizzano per la combustione comunque rifiuti
pericolosi;
c) sia garantita la produzione di una quota minima di trasformazione del potere
calorifico dei rifiuti in energia utile calcolata su base annuale.
4. La emanazione delle norme e delle condizioni di cui al comma 2 deve
riguardare, in primo luogo, i rifiuti indicati nella lista verde di cui
all'allegato II del regolamento CEE n. 259/93, e successive modifiche ed
integrazioni.
5. Per la tenuta dei registri di cui agli articoli 32, comma 3, e 33, comma 3, e
l'effettuazione dei controlli periodici, l'interessato e' tenuto a versare alla
provincia un diritto di iscrizione annuale determinato in relazione alla natura
dell'attivita' con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i
Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Tesoro.
6. La costruzione di impianti che recuperano rifiuti nel rispetto delle
condizioni, delle prescrizioni e delle norme tecniche di cui ai commi 2 e 3 e'
disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203,
e dalle altre disposizioni che regolano la costruzione di impianti industriali.
L'autorizzazione all'esercizio nei predetti impianti di operazioni di recupero
di rifiuti non individuati ai sensi del presente articolo resta comunque
sottoposta alle disposizioni di cui agli articoli 27 e 28.
7. Alle denunce e alle domande disciplinate dal presente Capo si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, e successive modifiche ed integrazioni. Si
applicano, altresi', le disposizioni di cui all'art. 21 della legge 7 agosto
1990, n. 241.».
«Art. 33 (Operazioni di recupero). - 1. A condizione che siano rispettate le
norme tecniche e le prescrizioni specifiche adottate ai sensi dei commi 1, 2 e 3
dell'art. 31, l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti possono
essere intraprese decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di
attivita' alla provincia territorialmente competente.
2. Le condizioni e le norme tecniche di cui al comma 1, in relazione a ciascun
tipo di attivita', prevedono in particolare:
a) per i rifiuti non pericolosi:
1) le quantita' massime impiegabili;
2) la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti utilizzabili nonche'
le condizioni specifiche alle quali le attivita' medesime sono sottoposte alla
disciplina prevista dal presente articolo;
3) le prescrizioni necessarie per assicurare che, in relazione ai tipi o alle
quantita' dei rifiuti ed ai metodi di recupero, i rifiuti stessi siano
recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o
metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
b) per i rifiuti pericolosi:
1) le quantita' massime impiegabili;
2) provenienza, i tipi e caratteristiche dei rifiuti;
3) le condizioni specifiche riferite ai valori limite di sostanze pericolose
contenute nei rifiuti, ai valori limite di emissione per ogni tipo di rifiuto ed
al tipo di attivita' e di impianto utilizzato, anche in relazione alle altre
emissioni presenti in sito;
4) altri requisiti necessari per effettuare forme diverse di recupero;
5) le prescrizioni necessarie per assicurare che, in relazione al tipo ed alle
quantita' di sostanze pericolose contenute nei rifiuti ed ai metodi di recupero,
i rifiuti stessi siano recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza
usare procedimenti e metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente.
3. La provincia iscrive in un apposito registro le imprese che effettuano la
comunicazione di inizio di attivita' ed entro il termine di cui al comma 1
verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti. A
tal fine alla comunicazione di inizio di attivita' e' allegata una relazione
dalla quale deve risultare:
a) il rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche di cui al
comma 1;
b) il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per la gestione dei rifiuti;
c) le attivita' di recupero che si intendono svolgere;
d) stabilimento, capacita' di recupero e ciclo di trattamento o di combustione
nel quale i rifiuti stessi sono destinati ad essere recuperati;
e) le caratteristiche merceologiche dei prodotti derivanti dai cicli di
recupero.
4. Qualora la provincia accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle
condizioni di cui al comma 1 dispone con provvedimento motivato il divieto di
inizio ovvero di prosecuzione dell'attivita', salvo che l'interessato non
provveda a conformare alla normativa vigente dette attivita' ed i suoi effetti
entro il termine prefissato dal-l'amministrazione.
5. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere rinnovata ogni 5 anni e
comunque in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero.
6. Sino all'adozione delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1 e
comunque non oltre quarantacinque giorni dal termine del periodo di sospensione
previsto dall'art. 9 della direttiva 83/189/CEE e dall'art. 3 della direttiva
91/689/CEE le procedure di cui ai commi 1 e 2 si applicano a chiunque effettui
operazioni di recupero dei rifiuti elencati rispettivamente nell'allegato 3 al
decreto ministeriale 5 settembre 1994 del Ministro dell'ambiente, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 126 alla Gazzetta Ufficiale 10 settembre 1994, n. 212,
e nell'allegato 1 al decreto ministeriale 16 gennaio 1995 del Ministro
dell'ambiente, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30
gennaio 1995, n. 24, nel rispetto delle prescrizioni ivi contenute;
a tal fine si considerano valide ed efficaci le comunicazioni gia' effettuate
alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le comunicazioni effettuate
dopo la data di entrata in vigore del presente decreto sono valide ed efficaci
solo se a tale data la costruzione dell'impianto, ove richiesto dal tipo
di attivita' di recupero, era stata gia' ultimata.
7. La procedura semplificata di cui al presente articolo sostituisce,
limitatamente alle variazioni qualitative e quantitative delle emissioni
determinate dai rifiuti individuati, dalle norme tecniche di cui al comma 1 che
gia' fissano i limiti di emissione in relazione alle attivita' di recupero degli
stessi l'autorizzazione di cui all'articolo 15, lettera a) del decreto del
Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.
8. Le disposizioni semplificate del presente art. non si applicano alle
attivita' di recupero dei rifiuti urbani, ad eccezione:
a) delle attivita' di riciclaggio e di recupero di materia prima e di produzione
di compost di qualita' dai rifiuti provenienti da raccolta differenziata;
b) delle attivita' di trattamento dei rifiuti urbani per ottenere combustibile
da rifiuto effettuate nel rispetto delle norme tecniche di cui al comma 1;
c).
9. Fermi restando il rispetto dei limiti di emissione in atmosfera di cui
all'art. 31, comma 3, e dei limiti delle altre emissioni inquinanti stabilite da
disposizioni vigenti nonche' fatta salva l'osservanza degli altri vincoli a
tutela dei profili sanitari e ambientali, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo, il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente
determina modalita', condizioni e misure relative alla concessione di incentivi
finanziari previsti da disposizioni legislative all'utilizzazione dei rifiuti
come combustibile per produrre energia elettrica, tenuto anche conto del
prevalente interesse pubblico al recupero energetico nelle centrali elettriche
di rifiuti urbani sottoposti a preventive operazioni di trattamento finalizzate
alla produzione di combustibile da rifiuti.
10. I rifiuti non pericolosi individuati con apposite norme tecniche ai sensi
del comma 1 che vengono utilizzati
in operazioni non comprese tra quelle di cui all'allegato C sono sottoposti
unicamente alle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 3, 11, 12, e 15,
nonche' alle relative norme sanzionatorie.
11. Alle attivita' di cui ai commi precedenti si applicano integralmente le
norme ordinarie per lo smaltimento qualora i rifiuti non vengano destinati in
modo effettivo ed oggettivo al recupero.
12. Le condizioni e le norme tecniche relative ai rifiuti pericolosi di cui al
comma 1 sono comunicate alla Commissione dell'Unione europea tre mesi prima
della loro entrata in vigore.
12-bis. Le operazioni di messa in riserva dei rifiuti pericolosi individuati ai
sensi del presente articolo sono sottoposte alle procedure semplificate di
comunicazione di inizio di attivita' solo se effettuate presso l'impianto
dove avvengono le operazioni di riciclaggio e di recupero previste ai punti da
R1 a R9 dell'allegato C.
12-ter. Fatto salvo quanto previsto dal comma 12-bis le norme tecniche di cui ai
commi 1, 2 e 3 stabiliscono le
caratteristiche impiantistiche dei centri di messa in riserva non localizzati
presso gli impianti dove sono effettuate le operazioni di riciclaggio e di
recupero individuate ai punti da R1 a R9, nonche' le modalita' di stoccaggio e i
termini massimi entro i quali i rifiuti devono essere avviati alle predette
operazioni.
«Art. 2 (Finalita). - 1. La gestione dei rifiuti costituisce attivita' di
pubblico interesse ed e' disciplinata dal presente decreto al fine di assicurare
un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della
specificita' dei rifiuti pericolosi.
2. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute
dell'uomo e senza usare procedimenti
o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:
a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la
flora;
b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in
base alla normativa vigente.
3. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di
cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella
distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti,
nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.
4. Per il conseguimento delle finalita' del presente decreto lo Stato, le
regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze ed in
conformita' alle disposizioni che seguono, adottano ogni opportuna azione
avvalendosi, anche mediante accordi e contratti di programma, di soggetti
pubblici e privati qualificati.».
- L'art. 15, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio
1988, n. 203 (Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e
85/203, concernenti norme in materia di qualita' dell'aria, relativamente a
specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti
industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 103),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 giugno 1988 (supplemento ordinario),
e' il seguente:
«Art. 15. - 1. Sono sottoposte a preventiva autorizzazione:
a) la modifica sostanziale dell'impianto che comporti variazioni qualitative e/o
quantitative delle emissioni inquinanti;
b) il trasferimento dell'impianto in altra localita'.».
- La direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, sui rifiuti e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (G.U.C.E.) n. L 194
del 25 luglio 1975.
- La direttiva 91/156/CEE del Consiglio del 18 marzo 1991, che modifica la
direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunita' europee n. L 078 del 26 marzo 1991.
- Il comma 3 dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante
disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12
settembre 1998 (supplemento ordinario), e' il seguente:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie
di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca
tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri,
possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle
dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al
Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 1 e 5 del decreto ministeriale 5 febbraio
1998 (Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure
semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22), come modificati dal presente regolamento:
«Art. 1 (Principi generali). - 1. Le attivita', i procedimenti e i metodi di
recupero di ciascuna delle tipologie di rifiuti individuati dal presente decreto
non devono costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizio
all'ambiente, e in particolare non devono:
a) creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
b) causare inconvenienti da rumori e odori;
c) danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.
2. Negli allegati 1, 2, 3 sono definite le norme tecniche generali che, ai fini
del comma 1, individuano i tipi di rifiuti non pericolosi e fissano, per ciascun
tipo di rifiuto e per ogni attivita' e metodo di recupero degli stessi, le
condizioni specifiche in base alle quali l'esercizio di tali attivita' e'
sottoposto alle procedure semplificate di cui all'art. 33 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche e integrazioni.
3. Le attivita', i procedimenti e i metodi di recupero di ogni tipologia di
rifiuto, disciplinati dal presente decreto, devono rispettare le norme vigenti
in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonche' di
sicurezza sul lavoro; e in particolare:
a) le acque di scarico risultanti dalle attivita' di recupero dei rifiuti
disciplinate dal presente decreto devono rispettare le prescrizioni e i valori
limite previsti dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive
modificazioni;
b) le emissioni in atmosfera risultanti dalle attivita' di recupero disciplinate
dal presente decreto devono, per quanto non previsto dal medesimo decreto,
essere conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e successive modifiche e integrazioni.
4. Le procedure semplificate disciplinate dal presente decreto si applicano
esclusivamente alle operazioni di
recupero specificate ed ai rifiuti individuati dai rispettivi codici e descritti
negli allegati.».
«Art. 5 (Recupero ambientale). - 1. Le attivita' di recupero ambientale
individuate nell'allegato 1 consistono
nella restituzione di aree degradate ad usi produttivi o sociali attraverso
rimodellamenti morfologici.
2. L'utilizzo dei rifiuti nelle attivita' di recupero di cui al comma 1 e'
sottoposto alle procedure semplificate
previste dall'art. 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, a
condizione che:
a) i rifiuti non siano pericolosi;
b) sia previsto e disciplinato da apposito progetto approvato dall'autorita'
competente;
c) sia effettuato nel rispetto delle norme tecniche e delle condizioni
specifiche previste dal presente decreto
per la singola tipologia di rifiuto impiegato, nonche' nel rispetto del progetto
di cui alla lettera b);
d) sia compatibile con le caratteristiche chimico-fisiche, idrogeologiche e
geomorfologiche dell'area da recuperare;
d-bis) in ogni caso il contenuto dei contaminanti sia conforme a quanto previsto
dalla legislazione vigente in materia di messa in sicurezza, bonifica e
ripristino ambientale dei siti inquinanti, in funzione della specifica
destinazione d'uso del sito.».
- Il testo dell'art. 11 del citato decreto ministeriale 5 settembre 1998, come
modificato dal presente regolamento,
e' il seguente:
«Art. 11 (Norme transitorie). - 1. I valori ed i sistemi di controllo delle
emissioni derivanti dalle attivita' di recupero di rifiuti individuati negli
allegati 1 e 2, in esercizio ai sensi dell'art. 33, comma 6, del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, devono essere adeguati ai limiti ed alle
modalita' di monitoraggio previsti dai predetti allegati entro sedici mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Le attivita' di recupero dei rifiuti individuati alle voci 6, limitatamente
ai poli accoppiati, 7, 9 e 14 dell'allegato 1 al decreto ministeriale 16 gennaio
1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 gennaio
1995, n. 24, in esercizio ai sensi dell'art. 33, comma 6, del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, devono adeguarsi alle disposizioni fissate
alla voce 1, punto 1.1., dell'allegato 2 al presente decreto, entro tre mesi
dall'entrata in vigore dello stesso. Sino a tale data l'esercizio delle predette
attivita' di recupero continua ad essere consentito secondo le modalita' e nel
rispetto delle condizioni, delle prescrizioni e delle norme tecniche stabilite
dal citato decreto ministeriale 16 gennaio 1995.
3. Ai sensi dell'art. 33, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le norme
tecniche del decreto ministeriale 5 settembre 1994 del Ministro dell'ambiente,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 126 alla Gazzetta Ufficiale 10 settembre
1994, n. 212, e del decreto del Ministro dell'ambiente 16 gennaio 1995,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 1995, n.
24, che disciplinano le attivita' di recupero dei rifiuti non pericolosi.
4. Le attivita' di recupero dei rifiuti gia' autorizzate ai sensi degli articoli
30, 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive
modificazioni si adeguano alle norme tecniche di cui all'allegato 5 entro sei
mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento. Sino a tale data
l'esercizio delle predette attivita' di recupero continua ad essere consentito
secondo le modalita' e nel rispetto delle condizioni, delle prescrizioni e delle
norme tecniche stabilite dal presente regolamento, fatto salvo quanto stabilito
dall'art. 21 del decreto legislativo 11 maggio
2005, n. 133.
5. I soggetti che effettuano attivita' di raccolta, trasporto e recupero dei
rifiuti non pericolosi ai sensi degli articoli 30, 31 e 33 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e che non
soddisfano piu', a seguito delle modifiche apportale al presente decreto, i
requisiti per l'applicazione della procedura semplificata o per i quali non e'
stato individuato il parametro quantita', inoltrano richiesta all'ente
competente per territorio, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del
presente regolamento, presentando domanda di autorizzazione ai sensi dell'art.
28 o iscrizione ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22, e successive modificazioni. Le attivita' di raccolta, trasporto e
recupero possono essere proseguite fino all'emanazione del conseguente
provvedimento da parte dell'ente competente al rilascio delle autorizzazioni o
iscrizioni di cui al citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
6. Agli impianti ricadenti nell'ambito di applicazione del decreto legislativo
18 febbraio 2005, n. 59, ad esclusione di quelli della categoria 5 dell'allegato
I allo stesso decreto, si applicano le disposizioni di detto decreto.».