Copyright © Ambiente Diritto.it
Decreto 2 maggio 2006
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Criteri, procedure e modalita' per il campionamento e l'analisi delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 186, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
(GU n. 107 del 10-5-2006)
(con
comunicato ministeriale pubblicato nella GU n. 146 del 26-6-2006
è stata segnalata l'inefficacia del presente decreto)
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed in particolare l'art.
186, comma 3, secondo cui con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio sono determinati i limiti massimi accettabili nonche' le
modalita' di analisi dei materiali ai fini della loro caratterizzazione, salvo
limiti inferiori previsti da disposizioni speciali;
Decreta:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce, ai sensi dell'art. 186, comma 3, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i criteri, le procedure e le
modalita' per il campionamento e l'analisi delle terre e rocce da scavo.
Art. 2.
Campionamento
1. Il campionamento delle terre e rocce da scavo e' effettuato sul materiale
tal quale, in modo tale da ottenere un campione rappresentativo, secondo la
norma UNI 10802 «Rifiuti liquidi, granulari, pastosi e fanghi - Campionamento
manuale e preparazione ed analisi degli eluati».
Art. 3.
Preparazione dei campioni
1. La preparazione dei campioni delle terre e rocce da scavo, ai fini della
loro caratterizzazione chimico-fisica, e' effettuata secondo i principi generali
della norma UNI 10802 e secondo le ulteriori indicazioni di cui ai seguenti
commi.
2. Dai campioni ottenuti ai sensi dell'art. 2 dovra' essere scartata in campo la
frazione maggiore di 2 cm. Qualora i campioni ottenuti ai sensi dell'art. 2
siano costituiti da materiale in breccia nel quale l'aliquota di granulometria
inferiore a 2 cm sia presente in quantita' inferiore all'1% in peso, non sara'
necessario procedere all'analisi dei campioni.
3. Le determinazioni analitiche in laboratorio dovranno essere condotte
sull'aliquota di granulometria inferiore a 2 mm; qualora l'aliquota di
granulometria inferiore a 2 mm sia inferiore al 10% in peso, il campione di cui
al comma 2 dovra' essere sottoposto ad una riduzione granulometrica tale da
assicurare che l'aliquota di granulometria inferiore a 2 mm sia almeno pari al
10% in peso. La concentrazione del campione dovra' essere determinata
riferendosi alla totalita' dei materiali secchi, comprensiva anche dello
scheletro.
4. Quanto riportato nell'appendice A «Prove di eluizione (prova di conformita)
per rifiuti granulari e monolitici di forma regolare e irregolare» della norma
UNI 10802 non si applica alle terre e rocce da scavo.
Art. 4.
Determinazioni analitiche
1. Le analisi di laboratorio sui campioni ottenuti ai sensi dell'art. 3,
sono effettuate secondo metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello
nazionale, comunitario o internazionale, tali da garantire l'ottenimento di
valori 10 volte inferiori rispetto ai valori di concentrazione limite.
2. Quanto riportato nell'appendice B «Procedimento per la determinazione di
analiti negli eluati» della norma UNI 10802 non si applica alle terre e rocce da
scavo.
Art. 5.
Limiti massimi accettabili
1. La composizione media dell'intera massa campionata ai sensi dell'art. 2
non dovra' presentare una concentrazione di inquinanti superiore ai limiti
previsti dalla tabella 1, colonna B (siti ad uso commerciale e industriale),
dell'allegato 5 del Titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152.
2. Qualora le terre e rocce da scavo di cui all'art. 1 siano destinate a
reinterri o riempimenti di siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale,
ovvero alla realizzazione di rilevati in tali siti, e la composizione media
dell'intera massa campionata ai sensi dell'art. 2 presenti una concentrazione di
inquinanti superiore ai limiti previsti dalla tabella 1, colonna A,
dell'allegato 5 del Titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, l'utilizzo delle terre e rocce da scavo nei siti di cui sopra
potra' essere consentita, a condizione che venga effettuata un'analisi di
rischio sito-specifica secondo i criteri di cui all'allegato 1 del Titolo V
della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e che gli
esiti di tale analisi dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti
nelle terre e rocce da scavo sia inferiore alla concentrazione soglia di rischio
del sito al quale esse siano destinate. Copia del documento di analisi di
rischio sito-specifica e' allegata alla richiesta di riutilizzo di cui all'art.
186, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
3. Sino all'emanazione del regolamento di cui all'art. 241 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per le terre e rocce da scavo di cui all'art.
1 destinate a reinterri o riempimenti di aree destinate alla produzione agricola
e all'allevamento, ovvero alla realizzazione di rilevati in tali aree, si
applica quanto previsto dal comma 1.
Art. 6.
Periodicita' delle analisi
1. Le attivita' di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono effettuate, a cura ed
onere del soggetto che esegue i lavori dai quali hanno origine le terre e le
rocce di cui all'art. 1, o del committente, almeno in occasione della prima
produzione di tali materiali e, successivamente, ogni qual volta si verifichino
variazioni del processo di produzione o della natura degli stessi.
Art. 7.
Significato delle «Trasformazioni preliminari» di cui all'art. 186, comma 1, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
1. Le parole «trasformazioni preliminari» di cui all'art. 186, comma 1, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si interpretano nel senso di
«qualsiasi comportamento unicamente finalizzato ad alterare il contenuto medio
degli inquinanti di un ammasso di terre e rocce da scavo».
2. A tal fine l'attivita' di vagliatura delle terre e rocce da scavo, nel caso
in cui sia unicamente finalizzata ad ottenere da un unico ammasso originario,
due ammassi aventi percentuali di inquinanti diverse rispetto a quelle
dell'ammasso originario, e' da considerarsi una trasformazione preliminare ai
sensi e per gli effetti dell'art. 186, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152.
3. Nella fattispecie di terre e rocce da scavo entrate in contatto con l'acqua,
l'attivita' di essiccazione mediante stendimento al suolo ed evaporazione, non
e' invece da considerarsi una trasformazione preliminare ai sensi e per gli
effetti dell'art. 186, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
4. Quanto stabilito nel precedente comma del presente articolo si applica anche
nel caso di terre e rocce da scavo che per essere riutilizzate necessitano, per
esigenze tecniche e strutturali, di un procedimento di stabilizzazione mediante
trattamento a calce.
5. Non sono altresi' considerate trasformazioni preliminari, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 186, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
l'attivita' di macinatura delle terre e rocce da scavo, nonche' anche l'attivita'
di vagliatura a condizione, per quest'ultima, che la medesima non sia
finalizzata a modificare la percentuale di inquinanti.
Art. 8.
Norma finale
1. Il presente decreto e' inviato per la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale www.comdel.it
Roma, 2 maggio 2006
Il Ministro: Matteoli