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 Decreto 2 maggio 2006

 

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Criteri, procedure e modalita' per il campionamento e l'analisi delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 186, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

 

(GU n. 107 del 10-5-2006)


(con comunicato ministeriale pubblicato nella GU n. 146 del 26-6-2006 è stata segnalata l'inefficacia del presente decreto)


IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed in particolare l'art. 186, comma 3, secondo cui con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio sono determinati i limiti massimi accettabili nonche' le modalita' di analisi dei materiali ai fini della loro caratterizzazione, salvo limiti inferiori previsti da disposizioni speciali;

Decreta:

Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce, ai sensi dell'art. 186, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i criteri, le procedure e le modalita' per il campionamento e l'analisi delle terre e rocce da scavo.

Art. 2.
Campionamento
1. Il campionamento delle terre e rocce da scavo e' effettuato sul materiale tal quale, in modo tale da ottenere un campione rappresentativo, secondo la norma UNI 10802 «Rifiuti liquidi, granulari, pastosi e fanghi - Campionamento manuale e preparazione ed analisi degli eluati».

Art. 3.
Preparazione dei campioni
1. La preparazione dei campioni delle terre e rocce da scavo, ai fini della loro caratterizzazione chimico-fisica, e' effettuata secondo i principi generali della norma UNI 10802 e secondo le ulteriori indicazioni di cui ai seguenti commi.
2. Dai campioni ottenuti ai sensi dell'art. 2 dovra' essere scartata in campo la frazione maggiore di 2 cm. Qualora i campioni ottenuti ai sensi dell'art. 2 siano costituiti da materiale in breccia nel quale l'aliquota di granulometria inferiore a 2 cm sia presente in quantita' inferiore all'1% in peso, non sara' necessario procedere all'analisi dei campioni.
3. Le determinazioni analitiche in laboratorio dovranno essere condotte sull'aliquota di granulometria inferiore a 2 mm; qualora l'aliquota di granulometria inferiore a 2 mm sia inferiore al 10% in peso, il campione di cui al comma 2 dovra' essere sottoposto ad una riduzione granulometrica tale da assicurare che l'aliquota di granulometria inferiore a 2 mm sia almeno pari al 10% in peso. La concentrazione del campione dovra' essere determinata riferendosi alla totalita' dei materiali secchi, comprensiva anche dello scheletro.
4. Quanto riportato nell'appendice A «Prove di eluizione (prova di conformita) per rifiuti granulari e monolitici di forma regolare e irregolare» della norma UNI 10802 non si applica alle terre e rocce da scavo.

Art. 4.
Determinazioni analitiche
1. Le analisi di laboratorio sui campioni ottenuti ai sensi dell'art. 3, sono effettuate secondo metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale, tali da garantire l'ottenimento di valori 10 volte inferiori rispetto ai valori di concentrazione limite.
2. Quanto riportato nell'appendice B «Procedimento per la determinazione di analiti negli eluati» della norma UNI 10802 non si applica alle terre e rocce da scavo.

Art. 5.
Limiti massimi accettabili
1. La composizione media dell'intera massa campionata ai sensi dell'art. 2 non dovra' presentare una concentrazione di inquinanti superiore ai limiti previsti dalla tabella 1, colonna B (siti ad uso commerciale e industriale), dell'allegato 5 del Titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. Qualora le terre e rocce da scavo di cui all'art. 1 siano destinate a reinterri o riempimenti di siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale, ovvero alla realizzazione di rilevati in tali siti, e la composizione media dell'intera massa campionata ai sensi dell'art. 2 presenti una concentrazione di inquinanti superiore ai limiti previsti dalla tabella 1, colonna A, dell'allegato 5 del Titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'utilizzo delle terre e rocce da scavo nei siti di cui sopra potra' essere consentita, a condizione che venga effettuata un'analisi di rischio sito-specifica secondo i criteri di cui all'allegato 1 del Titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e che gli esiti di tale analisi dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nelle terre e rocce da scavo sia inferiore alla concentrazione soglia di rischio del sito al quale esse siano destinate. Copia del documento di analisi di rischio sito-specifica e' allegata alla richiesta di riutilizzo di cui all'art. 186, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
3. Sino all'emanazione del regolamento di cui all'art. 241 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per le terre e rocce da scavo di cui all'art. 1 destinate a reinterri o riempimenti di aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento, ovvero alla realizzazione di rilevati in tali aree, si applica quanto previsto dal comma 1.

Art. 6.
Periodicita' delle analisi
1. Le attivita' di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono effettuate, a cura ed onere del soggetto che esegue i lavori dai quali hanno origine le terre e le rocce di cui all'art. 1, o del committente, almeno in occasione della prima produzione di tali materiali e, successivamente, ogni qual volta si verifichino variazioni del processo di produzione o della natura degli stessi.

Art. 7.
Significato delle «Trasformazioni preliminari» di cui all'art. 186, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
1. Le parole «trasformazioni preliminari» di cui all'art. 186, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si interpretano nel senso di «qualsiasi comportamento unicamente finalizzato ad alterare il contenuto medio degli inquinanti di un ammasso di terre e rocce da scavo».
2. A tal fine l'attivita' di vagliatura delle terre e rocce da scavo, nel caso in cui sia unicamente finalizzata ad ottenere da un unico ammasso originario, due ammassi aventi percentuali di inquinanti diverse rispetto a quelle dell'ammasso originario, e' da considerarsi una trasformazione preliminare ai sensi e per gli effetti dell'art. 186, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
3. Nella fattispecie di terre e rocce da scavo entrate in contatto con l'acqua, l'attivita' di essiccazione mediante stendimento al suolo ed evaporazione, non e' invece da considerarsi una trasformazione preliminare ai sensi e per gli effetti dell'art. 186, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
4. Quanto stabilito nel precedente comma del presente articolo si applica anche nel caso di terre e rocce da scavo che per essere riutilizzate necessitano, per esigenze tecniche e strutturali, di un procedimento di stabilizzazione mediante trattamento a calce.
5. Non sono altresi' considerate trasformazioni preliminari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'attivita' di macinatura delle terre e rocce da scavo, nonche' anche l'attivita' di vagliatura a condizione, per quest'ultima, che la medesima non sia finalizzata a modificare la percentuale di inquinanti.

Art. 8.
Norma finale
1. Il presente decreto e' inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale www.comdel.it

Roma, 2 maggio 2006
Il Ministro: Matteoli