Copyright © Ambiente Diritto.it
Decreto 2 maggio 2006
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Gestione delle entrate derivante dall'Albo dei gestori di rifiuti, ai sensi dell'articolo 212, comma 16, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
(GU n. 113 del 17-5-2006)
(con comunicato ministeriale pubblicato nella GU n. 146 del 26-6-2006 č stata segnalata l'inefficacia del presente decreto)
I IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia
ambientale»;
Visto, in particolare, l'art. 212, comma 16, del suddetto decreto legislativo,
il quale prevede che agli oneri per il funzionamento del Comitato nazionale
dell'Albo nazionale gestori ambientali e delle sezioni regionali e provinciali
si provvede con le entrate derivanti dai diritti di segreteria e dai diritti
annuali d'iscrizione, secondo le previsioni, anche relative alle modalita' di
versamento e di utilizzo, che saranno determinate con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze;
Vista la diversa concentrazione delle imprese obbligate all'iscrizione, che
comporta differenti entrate e spese per ciascuna sezione regionale o della
provincia autonoma;
Ravvisata l'opportunita' di prevedere che ciascuna camera di commercio
interessata sostenga le spese necessarie al funzionamento della sezione
regionale o della provincia autonoma, nonche' a garantire, con finanziamenti pro
quota, lo svolgimento dei compiti assegnati al comitato nazionale dal decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
Ravvisata la necessita' di garantire comunque la funzionalita' delle sezioni
regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano in ciascuna realta'
territoriale, indipendentemente dall'entita' delle entrate;
Decreta:
Art. 1.
Oggetto della disciplina
1. Il presente decreto disciplina la gestione delle entrate derivante dai
diritti di segreteria e dai diritti di iscrizione
all'Albo nazionale gestori ambientali per provvedere al funzionamento del
comitato nazionale e delle sezioni regionali e provinciali dell'Albo nazionale
gestori ambientali, nonche' le modalita' di gestione e di rendicontazione delle
somme riscosse.
Art. 2.
Dotazione finanziaria delle sezioni regionali e provinciali dell'Albo nazionale
gestori ambientali
1. Alle spese di funzionamento delle sezioni si provvede con le entrate
derivanti dal diritto annuale di iscrizione di cui all'art. 212, comma 10,
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dai diritti di segreteria. Fino
all'emanazione del decreto previsto all'art. 212, comma 10, del citato decreto
legislativo, continuano ad essere applicati i diritti di segreteria e i diritti
annuali d'iscrizione nell'ammontare definito dal decreto del Ministro
dell'ambiente del 28 aprile 1998, n. 406.
2. Il 25% dei diritti riscossi dalle sezioni regionali della Campania, Emilia
Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto, e' versato in
rate semestrali al fondo di compensazione di cui al successivo art. 5. Tale
disposto non si applica ai diritti di cui al comma 5, del presente articolo.
3. L'adeguamento dell'aliquota prevista al precedente comma 2 viene
eventualmente determinato con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su
proposta motivata dell'Unione italiana delle camere di commercio, sentito il
comitato nazionale.
4. L'amministrazione della sezione e la gestione finanziaria e contabile sono
assicurate direttamente dalla camera di commercio che vi provvede con le proprie
strutture operative.
5. I diritti annuali di iscrizione di cui all'art. 212, comma 26, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la tenuta dei registri di cui ai commi 8,
24 e 25 del medesimo art. 212, sono integralmente destinati alle attivita' di
cui all'art. 6 e sono contabilizzati separatamente, secondo quanto previsto dal
precedente comma 4. I diritti di segreteria sono dovuti dalle imprese che si
iscrivono con procedura ordinaria, le cui attivita' sono individuate ai sensi
dell'art. 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonche'
dalle imprese individuate allo stesso art. 212, comma 18, per le quali si
richiede un'attivita' istruttoria da parte della segreteria delle sezioni
regionali. I diritti di segreteria non sono dovuti dalle imprese che si
iscrivono all'Albo ai sensi dell'art. 212, commi 8, 12, 22, 23, 24 e 25 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
6. I diritti annuali di cui all'art. 212, comma 26, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, per la tenuta dei registri di cui ai commi 22 e 23 del
medesimo art. 212, sono incassati dalle sezioni regionali e provinciali
dell'Albo ove hanno sede legale i soggetti firmatari degli accordi di programma
o le imprese autorizzate ai sensi dei commi 22 e 23 del medesimo art. 212 e sono
integralmente versati al fondo di cui al comma 3 dell'art. 5.
7. I diritti annuali di iscrizione per la tenuta dei registri di cui all'art.
212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono versati dagli
interessati nell'ammontare di 50 euro per ogni tipologia di registro,
rideterminabili ai sensi dell'art. 21 del decreto del Ministro dell'ambiente 28
aprile 1998, n. 406. Tali diritti annuali sono omnicomprensivi di ogni somma che
i soggetti interessati devono corrispondere per ottemperare agli obblighi di
iscrizione ad essi imputata.
Art. 3.
Personale di segreteria delle sezioni
1. Le camere di commercio mettono a disposizione della sezione di competenza
per l'esercizio delle attribuzioni previste dal del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, il personale necessario ed utile al fine di garantire il
funzionamento della sezione.
2. Il segretario della sezione regionale e' responsabile dei procedimenti
afferenti alla gestione della sezione regionale.
Art. 4.
Strumentazione delle sezioni
1. Le camere di commercio assicurano:
a) la gestione in rete delle sezioni e del comitato nazionale, al fine di una
completa gestione telematica delle procedure di competenza dell'Albo, anche nei
confronti delle imprese iscritte o iscrivende;
b) la predisposizione, la gestione, la pubblicazione telematica senza oneri per
gli utenti e l'aggiornamento, in collaborazione con il comitato nazionale, dei
registri di cui all'art. 212, commi 5, 22, 23, 24 e 25, nonche' degli elenchi di
cui agli articoli 208, comma 18, 209, comma 7, 210, comma 9, e 211, comma 5, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
c) l'accesso, l'interconnessione e l'interoperabilita', per via telematica, ai
sistemi di cui alle precedenti let-tere a) e b) da parte delle pubbliche
amministrazioni centrali e locali competenti in materia, per l'assolvimento dei
loro compiti di istituto, nel rispetto della normativa emanata dal CNIPA.
2. Le camere di commercio assicurano inoltre la necessaria dotazione
infrastrutturale e ogni altro servizio utile al buon andamento dello svolgimento
dei compiti della sezione.
Art. 5.
Copertura finanziaria e fondo di compensazione
1. Alle spese che ciascuna camera di commercio sostiene per il funzionamento
delle sezioni, ivi compresi i compensi, indennita', gettoni di presenza ed i
rimborsi spese per i componenti della sezione, si provvede con le somme
provenienti dai diritti riscossi.
2. Per la gestione contabile delle somme derivanti dai diritti riscossi,
ciascuna camera di commercio istituisce nel proprio bilancio un apposito
capitolo di entrata e un correlativo capitolo di spesa. Tale istituzione avviene
secondo le norme di contabilita' delle camere di commercio.
3. E' istituito presso l'Unione italiana delle camere di commercio un fondo di
compensazione alimentato con le somme di cui all'art. 2, comma 2, nonche' con
quelle derivanti da eventuali eccedenze di entrate rispetto ai costi sostenuti
nell'anno. 4. A tal fine, fermo restando il versamento periodico di cui all'art.
2, comma 2, entro il 30 aprile di ciascun anno, le camere di commercio che
abbiano riscosso nell'anno precedente un ammontare di diritti di iscrizione e di
segreteria superiore ai costi sostenuti, come determinati ai sensi del presente
decreto, versano la differenza al fondo di compensazione.
5. Con il fondo di compensazione si provvede al pagamento delle spese di cui al
successivo comma 6, a rimborsare le camere di commercio che abbiano sostenuto
spese maggiori delle entrate ed a rimborsare l'Unioncamere per i costi sostenuti
per la gestione del Fondo di compensazione.
6. Le spese da porre a carico del fondo di compensazione per provvedere al
funzionamento del comitato nazionale sono quelle relative:
a) al pagamento dei compensi, delle indennita', dei gettoni di presenza e dei
rimborsi spese per missioni del presidente e dei componenti del comitato
nazionale, nonche' dei rimborsi spese per missioni dei componenti della
segreteria del comitato nazionale;
b) ai costi per la gestione in rete della segreteria del Comitato nazionale di cui all'art. 4, comma 1 nonche' per la gestione telematica nazionale dei registri delle imprese iscritte;
c) spese per le altre funzioni attribuite al comitato nazionale dalla normativa
vigente.
7. Le somme eventualmente residue saranno versate al capo XXXII, capitolo n.
2596 delle entrate del bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno.
Art. 6.
Spese ammesse a rimborso
1. Le spese che le camere di commercio possono coprire con le entrate
relative al diritto annuale di iscrizione ed ai diritti di segreteria sono
determinate nelle tipologie e nelle misure annue seguenti:
a) personale adibito alla segreteria della sezione ai sensi del presente
decreto, nella misura corrispondente alla percentuale di utilizzo applicata al
costo globale per unita' di personale, nonche' costi di aggiornamento e
formazione a favore del personale stesso per le materie attinenti ai compiti di
istituto;
b) gestione informatica della sezione, comprensiva del collegamento alla rete
nazionale, delle elaborazioni batch e in linea e di ogni altro costo relativo
alla gestione della rete medesima, nonche' del costo per la realizzazione pro
quota del programma informatico nazionale di gestione, dei costi correlati agli
obblighi di pubblicazione telematica attribuiti all'Albo, l'acquisto, l'uso e la
manutenzione delle apparecchiature utilizzate comprese quelle per il trattamento
ottico dei documenti, nella misura derivante dai prezzi corrisposti dalle camere
di commercio per tali servizi.
c) uso e manutenzione dei locali, debitamente arredati, comprensivi di archivi e
servizi, sulla base della locazione - reale o figurativa - stimata sui prezzi
correnti di mercato; servizi generali quali riscaldamento, pulizia,
illuminazione, custodia e portierato, assicurazione a favore dei terzi, nella
misura determinata dividendo il costo totale di tali servizi per il numero dei
metri quadrati complessivi dei locali camerali e moltiplicando il risultato per
il numero dei metri quadrati assegnati alla sezione;
servizi generali quali ragioneria ed economato, fotoriproduzione, biblioteca,
centralino telefonico, telefono e telefax, spese postali e telex, cancelleria,
archiviazione e invio pratiche, nella misura determinata dividendo il costo
totale di tali servizi per il numero dei dipendenti camerali e moltiplicando il
risultato per il numero reale dei dipendenti assegnati alla sezione.
2. I parametri di valutazione dei costi di cui al comma 1 utilizzati dalla
camera di commercio per la definizione delle spese ammissibili al rimborso ai
fini della rendicontazione sono fissati con apposita convenzione tra la camera
di commercio interessata e il Ministero dell'ambiente e delle tutela del
territorio, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive, da
rinnovarsi ogni tre anni.
Art. 7.
Rendicontazione della gestione delle sezioni
1. Ciascuna camera di commercio invia all'Unione italiana delle camere di
commercio e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio il
rendiconto annuale della gestione della sezione entro il 30 aprile dell'anno
successivo a quello di riferimento.
Art. 8.
Norma finale
1. Il presente decreto e' inviato per la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale www. comdel. it
Roma, 2 maggio 2006
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio Matteoli
Il Ministro dell'economia e delle finanze (ad interim) Berlusconi