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Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2005, n. 3406

Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti della regione Campania.

(GU n. 59 del 12-3-2005)


IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre 2004, con il quale, tra l'altro, e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2005 lo stato d'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3341 del 27 febbraio 2004, n. 3343 del 12 marzo 2004, n. 3345 del 30 marzo 2004, n. 3347 del 2 aprile 2004, n. 3354 del 7 maggio 2004, art. 1, comma 2, n. 3361 in data 8 luglio 2004, art. 5, n. 3369 del 13 agosto 2004, n. 3370 del 27 agosto 2004, n. 3379 del 5 novembre 2004, art. 8, n. 3382 del 18 novembre 2004, art. 8, n. 3390 del 29 dicembre 2004, art. 2, n. 3397 del 28 gennaio 2005, art. 1 e n. 3399 del 18 febbraio 2005, art. 6, recanti «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza rifiuti nella regione Campania»;
Visti gli esiti delle riunioni tenutesi presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e presso gli uffici del Commissario delegato, nel corso delle quali il medesimo Commissario delegato ha rappresentato la necessita' di integrare le sopra citate ordinanze di protezione civile emesse per fronteggiare il contesto calamitoso di cui trattasi, nonche' di disporre di un'apposita contabilita' speciale cui far affluire le risorse finanziarie derivanti dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 14 del 2005;
Ritenuto che le predette esigenze siano meritevoli di accoglimento in ragione della necessita' di assicurare il compimento di ogni azione utile al superamento della situazione emergenziale di cui trattasi in termini di somma urgenza;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.
1. Al fine di accelerare le attivita' inerenti alla grave situazione emergenziale in atto nel territorio della regione Campania in materia di rifiuti, il Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3341 del 2004, anche al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al decreto-legge n. 14 del 2005, puo' avvalersi, per gli interventi di competenza ed in deroga all'art. 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, anche di soggetti esterni alla pubblica amministrazione e di provata esperienza professionale, il cui compenso e' stabilito dal medesimo Commissario delegato con
proprio provvedimento tenendo conto del livello professionale dell'interessato e dell'oggettiva gravosita' dell'impegno.
2. Le risorse finanziarie da destinare al Commissario delegato, di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3341 del 2004, da parte della Cassa depositi e prestiti S.p.a. a titolo di anticipazione, e in attuazione dell'art. 1 del decreto-legge n. 14 del 2005, confluiscono in un'apposita contabilita' speciale, all'uopo istituita, intestata al medesimo Commissario delegato con le modalita' previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. Le predette risorse finanziarie sono vincolate al perseguimento delle finalita' di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 14 del 2005 e non sono suscettibili di pignoramento
e sequestro, secondo quanto disposto dalla legge del 22 luglio 1994, n. 460, e successive modificazioni, nonche' dall'art. 4, comma 5, dell'ordinanza di protezione civile n. 3345 del 2004.
3. Il numero dei consulenti previsto all'art. 1, comma 8, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3343 del 12 marzo 2004, e successive modificazioni, e' elevato di due unita' aventi specifica competenza in materia giuridica, designati dal Commissario delegato, ed a cui e' corrisposta l'indennita' prevista dal comma 11 dell'art. 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3343 del 2004.
4. Ai sub-Commissari di cui al di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge n. 14 del 2005, designati dal Commissario delegato anche tra il personale dipendente della pubblica amministrazione, e' corrisposto un compenso commisurato all'85% dell'indennita' spettante al Commissario delegato ai sensi dell'art. 1, comma 10, dell'ordinanza di protezione civile n. 3343 del 2004, con oneri a carico dei fondi commissariali.

La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 2005
Il Presidente: Berlusconi