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Deliberazione 11 maggio 2005
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio: Disposizioni integrative e attuative della deliberazione 12 dicembre 2001, prot. 005/CN/ALBO, recante criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo nella categoria 9 - bonifica dei siti.
(GU n. 145 del 24-6-2005)
IL COMITATO NAZIONALE
dell'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
Visto l'art. 30, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, che
individua, tra le imprese tenute ad iscriversi all'Albo nazionale delle imprese
che effettuano la gestione dei rifiuti, in prosieguo denominato Albo, le imprese
che intendono effettuare attivita' di bonifica dei siti;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della
navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 28
aprile 1998, n. 406, recante il Regolamento di organizzazione e funzionamento
dell'Albo, e in particolare l'art. 6, comma 1, lettera b), che attribuisce alla
competenza del Comitato nazionale dell'albo la determinazione dei criteri di
iscrizione nelle diverse categorie e classi;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanita', 25 ottobre
1999, n. 471, concernente il Regolamento recante criteri, procedure e modalita'
per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti
inquinati, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
Considerato che l'iscrizione all'Albo e' subordinata al possesso dei requisiti
di idoneita' tecnica e di capacita' finanziaria di cui all'art. 11 del decreto
28 aprile 1998, n. 406;
Vista la propria deliberazione 12 dicembre 2001, prot. 005/CN/ALBO, e successive
modifiche e integrazioni, recante criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo
nella categoria 9 di cui all'art. 8 del citato decreto 28 aprile 1998, n. 406;
Ravvisata l'opportunita', al fine di consentire la piena operativita' della
categoria 9, di adottare un provvedimento recante disposizioni integrative e
attuative della citata deliberazione 12 dicembre 2001, prot. 005/CN/ALBO;
Delibera:
Art. 1.
Attrezzature minime
1. Le attrezzature minime di cui all'allegato «A» alla deliberazione 12
dicembre 2001, prot. 005/CN/ALBO devono rientrare nella piena ed esclusiva
disponibilita' dell'impresa. Si intendono nella piena ed esclusiva
disponibilita' dell'impresa le attrezzature di proprieta', tenute in usufrutto,
acquistate con patto di riservato dominio o prese in leasing.
2. Qualora l'impresa dimostri la disponibilita' di attrezzature minime non
ricomprese nell'elenco di cui all'allegato «A» alla deliberazione 12 dicembre
2001, prot. 005/CN/ALBO, deve presentare una relazione, a firma del legale
rappresentate e del responsabile tecnico, dalla quale risulti l'effettivo
utilizzo delle stesse in relazione agli specifici interventi di bonifica che
intende eseguire.
3. Le tipologie e il valore di acquisto delle attrezzature minime, la
disponibilita' in capo all'impresa e lo stato di conservazione delle stesse sono
attestati con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa congiuntamente dal
legale rappresentate dell'impresa e dal responsabile tecnico, ai sensi dell'art.
47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
utilizzando il modello di cui al foglio notizie relativo alla categoria 9.
Art. 2.
Responsabile tecnico e dotazione di personale
1. I titoli di studio riconosciuti idonei ai fini del conseguimento della
professionalita' richiesta al responsabile tecnico sono:
a) diploma di geometra o di perito industriale o di perito tecnico o di perito
chimico o di perito edile o altro tipo di diploma riconosciuto idoneo sulla base
del corrispondente ordinamento professionale.
b) laurea in ingegneria o in chimica o in scienze biologiche o in scienze
geologiche o altra laurea riconosciuta idonea sulla base del corrispondente
ordinamento professionale.
2. L'incarico di responsabile tecnico delle imprese in attivita' alla data di
efficacia della deliberazione 12 dicembre 2001, prot. 005/CN/ALBO e che
presentano domanda d'iscrizione nelle classi D e E entro il termine previsto
dall'art. 30, comma 8, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, puo'
essere assunto dal legale rappresentante dell'impresa, anche in assenza dei
requisiti minimi previsti. In tal caso le imprese interessate hanno l'obbligo di
soddisfare tali requisiti entro cinque anni dalla data d'iscrizione.
3. Ai fini del comma 2, le imprese dimostrano di essere in attivita' alla data
di efficacia della deliberazione 12 dicembre 2001, prot. 005/CN/ALBO:
a) per gli interventi di bonifica gia' eseguiti, mediante la presentazione di
copia autentica dei certificati di regolare esecuzione o di collaudo contenenti
una dichiarazione del committente o della stazione appaltante con la quale viene
attestato che gli interventi eseguiti sono stati realizzati regolarmente e con
buon esito. Se tali interventi hanno dato luogo a vertenze in sede arbitrale o
giudiziaria, ne deve essere indicato l'esito.
b) per gli interventi di bonifica in corso, mediante la presentazione di copia
autentica delle autorizzazioni previste dal ecreto del Ministro dell'ambiente 25
ottobre 1999, n. 471.
4. Nelle note 2, 3 e 4 dell'allegato «C» alla deliberazione 12 dicembre 2001,
prot. 005/CN/ALBO dopo le parole «un laureato in chimica» sono aggiunte le
seguenti «o un laureato in scienze biologiche».
Art. 3.
Entrata in vigore
La presente deliberazione entra in vigore contestualmente alla deliberazione
12 dicembre 2001, prot. 005/CN/ALBO, di cui costituisce integrazione e
attuazione.
Roma, 11 maggio 2005
Il presidente: Laraia