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Accordo 26 maggio 2005

Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le province autonome, sull'adozione di una scheda-tipo per la rilevazione annuale dei dati relativi alla quantita' dei rifiuti sanitari ed al loro costo complessivo di smaltimento, ai fini dell'istituzione dei sistemi di monitoraggio e di analisi dei costi e della congruita' dei medesimi, in applicazione dell'articolo 4, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254. (Rep. n. 2285 del 26 maggio 2005).

(GU n. 136 del 14-6-2005)
 

 


LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
Nell'odierna seduta del 26 maggio 2005:
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, recante il regolamento per la disciplina della gestione dei rifiuti sanitari, che, all'art. 4, comma 5, che prevede che le Regioni, secondo criteri concordati con lo Stato ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, istituiscano sistemi di monitoraggio e di analisi dei costi e della congruita' dei medesimi relativamente alla gestione e allo smaltimento dei rifiuti sanitari e trasmettano, annualmente, anche in forma informatica, al fine della loro elaborazione, i dati risultanti da dette attivita' all'Osservatorio nazionale sui rifiuti che, successivamente, li comunica ai Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e della salute;
Vista la nota dell'11 gennaio 2005, con la quale il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome ha rappresentato la necessita' di attivare un tavolo tecnico per la definizione dei predetti criteri;
Considerati gli esiti dell'incontro tecnico intervenuto sull'argomento l'8 febbraio 2005, nel corso del quale:
i rappresentanti delle Regioni, al fine di armonizzare i sistemi regionali di monitoraggio, di analisi dei costi e della congruita' dei medesimi relativamente alla gestione ed allo smaltimento dei rifiuti sanitari, hanno proposto l'adozione di una scheda-tipo per la raccolta dei dati concernenti la quantita' dei rifiuti sanitari prodotti dalle Aziende ospedaliere, dai Presidi ospedalieri afferenti le A.S.L. e dagli I.R.C.C.S. pubblici, nonche' il loro costo complessivo di smaltimento;
i rappresentanti dei Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e della salute, congiuntamente ai rappresentanti delle Regioni, hanno perfezionato il testo della menzionata scheda-tipo;
i rappresentanti dei Ministeri interessati ed i rappresentanti delle Regioni hanno convenuto che per il 2004, primo anno di rilevamento, i dati dovranno pervenire all'Osservatorio nazionale dei rifiuti entro centottanta giorni dalla pubblicazione della scheda tipo in Gazzetta Ufficiale;
Vista la stesura definitiva dello schema di scheda-tipo di rilevamento dei dati in questione, trasmessa dalla Regione Piemonte, capofila per materia, con nota del 28 febbraio 2005;
Visto l'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che attribuisce a questa Conferenza la facolta' di sancire accordi tra Governo, Regioni e Province autonome, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attivita' di interesse comune;
Acquisito nell'odierna seduta l'assenso del Governo e dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome sul testo della scheda-tipo di cui all'allegato sub-A, parte integrante del presente atto;
Sancisce accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sull'adozione della scheda-tipo per la rilevazione annuale dei dati relativi alla quantita' dei rifiuti sanitari ed al loro costo complessivo di smaltimento, allegato sub-A, di cui in premessa, parte integrante del presente accordo. Per il 2004, primo anno di rilevamento, i dati dovranno pervenire all'Osservatorio nazionale dei rifiuti entro centottanta giorni dalla pubblicazione della scheda tipo in Gazzetta Ufficiale.
 

Roma, 26 maggio 2005
Il presidente: La Loggia
Il segretario: Carpino

 

 

Allegato A

 

Soggetti interessati dal rilevamento dati: Aziende Ospedaliere, Presidi Ospedalieri afferenti alle A.S.L., IRCCS pubblici

Periodo di riferimento: annuale

Primo anno sottoposto ad indagine: 2004

Trasmissione dei dati rilevanti all'ONR: la trasmissione delle informazioni da parte degli uffici regionali all'Osservatorio Nazionale Rifiuti dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di scadenza della presentazione annuale del MUD.

Primo anno dio presentazione dell'indagine: per il primo anno di rilevamento i dati dovranno pervenire all'Osservatorio Nazionale Rifiuti entro 180 giorni dalla pubblicazione della presente scheda in G.U.

Modalità di trasmissione: le informazioni dovranno essere trasmesse su supporto informatico.

 

 

Sezione generale

 

Anno di riferimento

 

Regione o Provincia autonoma di riferimento

 

Numero totale di giornate di degenza ordinaria

 

Numero totale di degenza in DH

 

Numero totale di posti letto

 

 

 


 

Sezione rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo

 

RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI A RISCHIO INFETTIVO      

 

Quantità prodotta (espressa in

kg/anno)

Quantità di rifiuti sanitari

pericolosi a rischio infettivo

avviati a incenerimento

Costo complessivo di smaltimento

mediante incenerimento

(espresso in €/kg) (1)

Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando

precauzioni particolari per evitare infezioni (CER 180103)

 

 

 

 

Quantità di rifiuti avviati a

sterilizzazione (espressa in

kg/anno)

Costo complessivo di smaltimento dei

rifiuti sterilizzati

(espresso in €/kg) (2)

 

 

 

 


(1) Costo complessivo: per costo complessivo si intende il costo comprensivo della fornitura dei contenitori, della movimentazione interna, del trasporto , dello smaltimento. Tutte le voci di costo devono essere comprensive di IVA se dovuta. Per il primo anno di rilevazione le regioni provvederanno, ove possibile, ad acquisire i dati in forma scorporata distinguendo le seguenti voci di costo: fornitura dei contenitori, raccolta e trasporto (e movimentazione interna), smaltimento. Sulla base delle risultanze si potrà prendere in considerazione, in accordo con i ministeri competenti, la possibilità di trasmettere queste informazioni all'ONR in forma disaggregata.

 

(2) Costo complessivo: per costo complessivo si intende il costo comprensivo della sterilizzazione, della fornitura dei contenitori, del trasporto del rifiuto sterilizzato, del recupero/smaltimento successivo (impianti di produzione di CDR, impianti che utilizzano il rifiuto sterilizzato come mezzo per produrre energia, impianti di incenerimento, discariche). tutte le voci di costo devono essere comprensive di IVA se dovuta. Per il primo anno di rilevazione, e solo esclusivamente per gli impianti di sterilizzazione localizzati presso le strutture sanitarie, le regioni provvederanno, ove possibile, ad acquisire i dati informa scorporata distinguendo le seguenti voci di costo: fornitura dei contenitori, trasporto del rifiuto sterilizzato, smaltimento. Sulla base delle risultanze si potrà prendere in considerazione , in accordo con i ministeri competenti, la possibilità di trasmettere queste informazioni all'ONR in forma disaggregata.

 

Sezione rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo

 

RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI NON A RISCHIO INFETTIVO      

 

Quantità prodotta

(espressa in kg/anno)

Costo complessivo

(espresso in €/kg)

(3)

Sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze

pericolose (CER 180106)

 

 

Medicinali cititossici e citostatici (CER 180108)

 

 

Soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa (CER 090101)

 

 

Soluzioni fissative (CER 0904104)

 

 

 

 

Sezione rifiuti sanitari non pericolosi

 

RIFIUTI SANITARI NON PERICOLOSI      

 

Quantità prodotta

(espressa in kg/anno)

Costo complessivo

(espresso in €/kg)

(3)

Medicinali diversi di cui alla voce 180108 (CER 180109)

 

 

Sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 180106 (CER 180107)

 

 

 

(3) Costo complessivo: per costo complessivo si intende il costo comprensivo della fornitura dei contenitori, della movimentazione interna, del trasporto, dello smaltimento. tutte le voci di costo devono essere comprensive di IVA se dovuta.