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Accordo 26 maggio 2005
Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le province autonome, sull'adozione di una scheda-tipo per la rilevazione annuale dei dati relativi alla quantita' dei rifiuti sanitari ed al loro costo complessivo di smaltimento, ai fini dell'istituzione dei sistemi di monitoraggio e di analisi dei costi e della congruita' dei medesimi, in applicazione dell'articolo 4, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254. (Rep. n. 2285 del 26 maggio 2005).
(GU n. 136 del 14-6-2005)
LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE
AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
Nell'odierna seduta del 26 maggio 2005:
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, recante
il regolamento per la disciplina della gestione dei rifiuti sanitari, che,
all'art. 4, comma 5, che prevede che le Regioni, secondo criteri concordati con
lo Stato ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, istituiscano
sistemi di monitoraggio e di analisi dei costi e della congruita' dei medesimi
relativamente alla gestione e allo smaltimento dei rifiuti sanitari e
trasmettano, annualmente, anche in forma informatica, al fine della loro
elaborazione, i dati risultanti da dette attivita' all'Osservatorio nazionale
sui rifiuti che, successivamente, li comunica ai Ministeri dell'ambiente e della
tutela del territorio e della salute;
Vista la nota dell'11 gennaio 2005, con la quale il Presidente della Conferenza
dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome ha rappresentato la
necessita' di attivare un tavolo tecnico per la definizione dei predetti
criteri;
Considerati gli esiti dell'incontro tecnico intervenuto sull'argomento l'8
febbraio 2005, nel corso del quale:
i rappresentanti delle Regioni, al fine di armonizzare i sistemi regionali di
monitoraggio, di analisi dei costi e della congruita' dei medesimi relativamente
alla gestione ed allo smaltimento dei rifiuti sanitari, hanno proposto
l'adozione di una scheda-tipo per la raccolta dei dati concernenti la quantita'
dei rifiuti sanitari prodotti dalle Aziende ospedaliere, dai Presidi ospedalieri
afferenti le A.S.L. e dagli I.R.C.C.S. pubblici, nonche' il loro costo
complessivo di smaltimento;
i rappresentanti dei Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e
della salute, congiuntamente ai rappresentanti delle Regioni, hanno perfezionato
il testo della menzionata scheda-tipo;
i rappresentanti dei Ministeri interessati ed i rappresentanti delle Regioni
hanno convenuto che per il 2004, primo anno di rilevamento, i dati dovranno
pervenire all'Osservatorio nazionale dei rifiuti entro centottanta giorni dalla
pubblicazione della scheda tipo in Gazzetta Ufficiale;
Vista la stesura definitiva dello schema di scheda-tipo di rilevamento dei dati
in questione, trasmessa dalla Regione Piemonte, capofila per materia, con nota
del 28 febbraio 2005;
Visto l'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che
attribuisce a questa Conferenza la facolta' di sancire accordi tra Governo,
Regioni e Province autonome, in attuazione del principio di leale
collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e
svolgere attivita' di interesse comune;
Acquisito nell'odierna seduta l'assenso del Governo e dei Presidenti delle
Regioni e delle Province Autonome sul testo della scheda-tipo di cui
all'allegato sub-A, parte integrante del presente atto;
Sancisce accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano, sull'adozione della scheda-tipo per la rilevazione annuale dei dati
relativi alla quantita' dei rifiuti sanitari ed al loro costo complessivo di
smaltimento, allegato sub-A, di cui in premessa, parte integrante del presente
accordo. Per il 2004, primo anno di rilevamento, i dati dovranno pervenire
all'Osservatorio nazionale dei rifiuti entro centottanta giorni dalla
pubblicazione della scheda tipo in Gazzetta Ufficiale.
Roma, 26 maggio 2005
Il presidente: La Loggia
Il segretario: Carpino
Allegato A
Soggetti interessati dal rilevamento dati: Aziende Ospedaliere, Presidi Ospedalieri afferenti alle A.S.L., IRCCS pubblici
Periodo di riferimento: annuale
Primo anno sottoposto ad indagine: 2004
Trasmissione dei dati rilevanti all'ONR: la trasmissione delle informazioni da parte degli uffici regionali all'Osservatorio Nazionale Rifiuti dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di scadenza della presentazione annuale del MUD.
Primo anno dio presentazione dell'indagine: per il primo anno di rilevamento i dati dovranno pervenire all'Osservatorio Nazionale Rifiuti entro 180 giorni dalla pubblicazione della presente scheda in G.U.
Modalità di trasmissione: le informazioni dovranno essere trasmesse su supporto informatico.
Sezione generale
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Sezione rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo
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(1) Costo complessivo: per costo complessivo si intende il costo comprensivo
della fornitura dei contenitori, della movimentazione interna, del trasporto ,
dello smaltimento. Tutte le voci di costo devono essere comprensive di IVA se
dovuta. Per il primo anno di rilevazione le regioni provvederanno, ove
possibile, ad acquisire i dati in forma scorporata distinguendo le seguenti voci
di costo: fornitura dei contenitori, raccolta e trasporto (e movimentazione
interna), smaltimento. Sulla base delle risultanze si potrà prendere in
considerazione, in accordo con i ministeri competenti, la possibilità di
trasmettere queste informazioni all'ONR in forma disaggregata.
(2) Costo complessivo: per costo complessivo si intende il costo comprensivo della sterilizzazione, della fornitura dei contenitori, del trasporto del rifiuto sterilizzato, del recupero/smaltimento successivo (impianti di produzione di CDR, impianti che utilizzano il rifiuto sterilizzato come mezzo per produrre energia, impianti di incenerimento, discariche). tutte le voci di costo devono essere comprensive di IVA se dovuta. Per il primo anno di rilevazione, e solo esclusivamente per gli impianti di sterilizzazione localizzati presso le strutture sanitarie, le regioni provvederanno, ove possibile, ad acquisire i dati informa scorporata distinguendo le seguenti voci di costo: fornitura dei contenitori, trasporto del rifiuto sterilizzato, smaltimento. Sulla base delle risultanze si potrà prendere in considerazione , in accordo con i ministeri competenti, la possibilità di trasmettere queste informazioni all'ONR in forma disaggregata.
Sezione rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo
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Sezione rifiuti sanitari non pericolosi
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(3) Costo complessivo: per costo complessivo si intende il costo comprensivo della fornitura dei contenitori, della movimentazione interna, del trasporto, dello smaltimento. tutte le voci di costo devono essere comprensive di IVA se dovuta.