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Regione Molise
Legge Regionale n. 18
«Modifiche ed Integrazioni alla Legge Regionale 13 Gennaio 2003, n. 1,
Concernente "Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il
deposito in discarica dei rifiuti solidi"»
(B.U.R. n. 18 del 16 settembre 2004 )
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA
REGIONE
promulga
la seguente legge
ARTICOLO 1
1. L'articolo 6 della legge regionale 13 gennaio 2003, n. 1 (Disposizioni
per l'applicazione del tributo speciale per il
deposito in discarica dei rifiuti solidi, di cui all'articolo 3 della
legge 28 dicembre 1995, n. 549) è sostituito dal seguente:
“Art. 6 - (Determinazione dell'imposta)
1. L'ammontare del tributo speciale è determinato, a decorrere dal 1°
gennaio 2003, come segue:
a) per le categorie di rifiuti dei settori minerario, estrattivo,
edilizio, lapideo e metallurgico:
1) Euro 0,0053 per chilogrammo conferito in discarica per i
rifiuti elencati nell'allegato 3 al decreto ministeriale 18 luglio 1996;
2) Euro 0,0042 per chilogrammo conferito in discarica per i
rifiuti elencati nell'allegato 4 al decreto ministeriale 18 luglio 1996
che presentano le caratteristiche di cui all'allegato 3 del decreto
ministeriale 5 settembre 1994;
3) Euro 0,0031 per chilogrammo conferito in discarica per tutti
gli altri rifiuti;
b) per gli altri rifiuti speciali:
1) Euro 0,008 per ogni chilogrammo di rifiuto conferito in
discarica;
c) per i restanti tipi di rifiuti:
1) Euro 0,0105 per ogni chilogrammo di rifiuto conferito in
discarica.
2. L'ammontare del tributo speciale è determinato, a decorrere dal 1°
gennaio 2005, come segue:
a) per le categorie di rifiuti dei settori minerario, estrattivo,
edilizio, lapideo e metallurgico:
1) Euro 0,0106 per chilogrammo conferito in discarica per i
rifiuti elencati nell'allegato 3 al decreto ministeriale 18 luglio 1996;
2) Euro 0,0084 per chilogrammo conferito in discarica per i
rifiuti elencati nell'allegato 4 al decreto ministeriale 18 luglio 1996
che presentano le caratteristiche di cui all'allegato 3 del decreto
ministeriaIe 5 settembre 1994;
3) Euro 0,0062 per chilogrammo conferito in discarica per tutti
gli altri rifiuti;
b) per gli altri rifiuti speciali:
1) Euro 0,0103 per ogni chilogrammo di rifiuti conferito in
discarica;
c) per i restanti tipi di rifiuti:
1) Euro 0,021 per ogni chilogrammo di rifiuto conferito in
discarica.
3. L'ammontare del tributo speciale è fissato con legge regionale entro il
31 luglio di ogni anno, con effetto per l'anno successivo. In caso
contrario si intende prorogata, per l'anno successivo, la misura vigente.
4. Il tributo speciale si determina moltiplicando l'ammontare del tributo
stesso per il quantitativo, espresso in chilogrammi, dei rifiuti conferiti
in discarica, nonché con il coefficiente di correzione, se stabilito, di
cui al comma 29, ultima parte, dell'articolo 3 della legge 28 dicembre
1995, n. 549.
5. Il fondo regionale, di cui all'articolo 4, comma 3, sarà incrementato,
per l'anno 2005, per importo pari a quello dell'intero maggior gettito
previsto per lo stesso anno rispetto all'anno 2004, nonché per importo
pari alle economie di spesa realizzate sino a tutto l'anno 2004.
L'utilizzo del predetto fondo, per le finalità previste dallo stesso
articolo 4, comma 3, avrà luogo secondo i criteri, le priorità e le
tipologie di intervento che saranno stabiliti con un apposito piano che la
Giunta regionale sottoporrà all'approvazione del Consiglio regionale entro
il 30 giugno 2005",
Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come
legge della Regione Molise.
Data a Campobasso addì 31 Agosto 2004
N.d.R.: Si veda la sentenza della
Corte Costituzionale n.
412/2006