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Decreto 2 febbraio 2004
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Approvazione dello statuto del Consorzio obbligatorio delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi (COBAT).
(GU n. 35 del 12-2-2004)
(Abrogato dall'art. 29 del d.lgs. n. 188 del 20 novembre 2008, pubblicato nella G.U. n. 283 del 3-12-2008 - Suppl. Ordinario n.268)
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
di concerto con
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, di istituzione del Ministero dell'ambiente;
Vista la legge 3 marzo 1987, n. 59, recante disposizioni transitorie ed urgenti per il funzionamento del Ministero dell'ambiente;
Visto il decreto legislativ 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo;
Visto l'art. 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito in legge 9 novembre 1988, n. 475, cosi' come modificato dall'art. 15 della legge n. 39 del 2001, che ha istituito il Consorzio obbligatorio delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi (COBAT);
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, datato 16 maggio 1990, recante l'"Approvazione dello statuto del Consorzio obbligatorio delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi (COBAT)" ed in particolare l'art. 10, comma 8 del predetto statuto;
Considerato che l'assemblea straordinaria dei soci del COBAT, tenutasi in data 24 novembre 2003, ha deliberato all'unanimita' di approvare un nuovo statuto del Consorzio;
Vista la nota n. 1784 datata 11 dicembre 2003, con la quale il Consorzio ha trasmesso lo statuto, ai fini della sua approvazione;
Ritenuto pertanto di poter procedere all'approvazione dello statuto nella sua nuova formulazione;
Decreta:
Art. 1.
E' approvato lo statuto del Consorzio obbligatorio delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi, secondo lo schema allegato.
Il presente decreto sara' inviato alla Gazzetta Ufficiale per la pubblicazione.
Roma, 2 febbraio 2004
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Matteoli
Il Ministro delle attivita' produttive
Marzano
Allegato
STATUTO DEL CONSORZIO OBBLIGATORIO DELLE BATTERIE AL PIOMBO ESAUSTE E DEI RIFIUTI PIOMBOSI
Assemblea dei soci in data 24 novembre 2003
Art. 1.
Costituzione del Consorzio
E' costituito il Consorzio obbligatorio delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi, in sigla "Cobat", ai sensi dell'art. 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito in legge 9 novembre 1988, n. 475, cosi' come modificato dalla legge 1° marzo 2002, n. 39.
Il Consorzio non ha fini di lucro.
Art. 2.
Sede del Consorzio e durata
Il Consorzio ha sede legale a Roma. L'assemblea puo' deliberare l'apertura di eventuali sedi secondarie.
Il Consorzio ha durata illimitata ed il suo scioglimento puo' essere disposto solo in forza di legge.
Art. 3.
Soci del Consorzio
Al Consorzio partecipano in proprio o attraverso le associazioni nazionali di categoria che le rappresentano, con le modalita' di cui all'art. 5, comma 2:
a) le imprese che effettuano il riciclo delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi mediante la produzione di piombo secondario raffinato od in lega;
b) le imprese che svolgono attivita' di fabbricazione ovvero di importazione di batterie al piombo;
c) le imprese che effettuano la raccolta delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi;
d) le imprese che effettuano la sostituzione e la vendita delle batterie al piombo.
La partecipazione delle imprese e delle associazioni e' subordinata al raggiungimento di almeno una quota del fondo consortile.
Art. 4.
Fondo consortile
1. Ciascuno dei consorziati e' tenuto a concorrere alla costituzione del fondo consortile versando una somma proporzionale al numero di quote di cui e' titolare. L'ammontare del fondo consortile e la relativa ripartizione in quote indivisibili sono stabiliti dall'assemblea su proposta del consiglio di amministrazione.
2. Il fondo consortile puo' essere impiegato nella gestione del Consorzio ove siano insufficienti le altre fonti di provvista finanziaria, ma deve essere reintegrato nel corso dell'esercizio successivo.
3. Gli eventuali conguagli relativi agli importi dovuti dai singoli per la formazione ed il mantenimento del fondo consortile sono determinati dal consiglio di amministrazione.
Art. 5.
Quote di partecipazione
1. Le quote di partecipazione al Consorzio, fissate in 500 unita', sono ripartite come segue:
a) 40% (pari a 200 unita) alle imprese e loro associazioni che effettuano il riciclo delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi mediante la produzione di piombo secondario;
b) 40% (pari a 200 unita) alle imprese e loro associazioni che svolgono attivita' di fabbricazione ovvero d'importazione di batterie al piombo;
c) 10% (pari a 50 unita) alle imprese e loro associazioni che effettuano la raccolta delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi;
d) 10% (pari a 50 unita) alle imprese e loro associazioni che effettuano la sostituzione e la vendita delle batterie al piombo.
Eventuali variazioni delle attuali quote di partecipazione sono proposte dall'assemblea dei soci e deliberate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attivita' produttive.
2. Nell'ambito di ciascuna categoria le quote di partecipazione da attribuire ai singoli soci sono determinate come segue:
a) per le imprese di riciclo sono determinate in base al rapporto fra la capacita' produttiva di piombo secondario del singolo soggetto consorziato e quella complessiva di tutti i consorziati appartenenti alla stessa categoria;
b) per le imprese che svolgono attivita' di fabbricazione, ovvero d'importazione delle batterie al piombo, sono determinate sulla base del sovrapprezzo versato al netto dei rimborsi;
c) le quote di partecipazione delle imprese e loro associazioni di cui alle lettere c) e d) del comma 1 del presente articolo sono attribuite alle associazioni nazionali dei raccoglitori di batterie al piombo esauste, in proporzione ai quantitativi conferiti al Consorzio dai rispettivi associati, e alle associazioni dell'artigianato che installano le batterie di avviamento al piombo.
3. La determinazione della quota da assegnare in caso di nuovi soci avviene mediante una corrispondente proporzionale riduzione delle quote dei consorziati appartenenti alla medesima categoria, inoltre:
a) in caso di recesso o esclusione dell'impresa o dell'associazione consorziata, la quota di partecipazione al fondo e' rimborsata al valore nominale e proporzionalmente distribuita fra i soggetti appartenenti alla medesima categoria;
b) il Cobat, ogni tre anni, potra' verificare l'effettiva capacita' produttiva e rappresentativa dei consorziati;
c) qualora siano intervenute delle variazioni, l'assemblea provvede a deliberare una diversa assegnazione delle quote di partecipazione al fondo consortile sempre nell'ambito di ciascuna categoria.
Art. 6.
Oggetto del Consorzio
1. Il Consorzio svolge per tutto il territorio nazionale i seguenti compiti:
a) assicura la raccolta delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi. Per rifiuti piombosi si intendono quelli derivanti da cicli di lavorazione dei produttori di batterie e delle societa' di riciclo del piombo secondario;
b) puo' cedere, anche all'estero, in conformita' ai regolamenti internazionali ed alla Convenzione di Basilea, i prodotti di cui alla lettera a) alle imprese, in possesso dei previsti requisiti normativi, che ne effettuano il riciclo mediante la produzione di piombo secondario;
c) assicura l'eliminazione dei prodotti di cui alla lettera a), nel caso non sia possibile o economicamente conveniente il riciclo, nel rispetto delle disposizioni contro l'inquinamento;
d) promuove lo svolgimento di indagini di mercato e azioni di ricerca e sviluppo tecnico-scientifico per il miglioramento tecnologico dei ciclo di smaltimento e di lavorazione del piombo;
e) effettua sul territorio italiano il monitoraggio dell'attivita' di raccolta di tutte le batterie al piombo esauste.
2. Il Consorzio puo' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni comunque connesse con la realizzazione degli scopi consortili.
3. Il Consorzio provvede, fra l'altro a:
a) definire con regolamenti interni le norme tecniche atte a disciplinare le diverse fasi dell'attivita' del Consorzio;
b) stipulare con i raccoglitori incaricati contratti per il servizio di raccolta di tutte le batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi in zone determinate;
c) stipulare, ai sensi dell'art. 9, contratti per la cessione delle batterie esauste con le imprese che ne effettuano il riciclo, nel rispetto dei limiti indicati nelle autorizzazioni regionali;
d) stipulare accordi e contratti con persone fisiche o giuridiche, anche straniere, enti locali territoriali e loro aziende per i fini del presente statuto;
e) individuare i responsabili per aree geografiche per coordinare e gestire i raccoglitori operanti in tali aree;
f) assicurare l'eliminazione delle batterie e dei rifiuti piombosi nel rispetto della normativa vigente ove non sia possibile o economicamente conveniente il riciclo;
g) promuovere azioni dirette a pubblicizzare la necessita' di raccolta e riciclo delle batterie esauste;
h) collaborare con istituti nazionali o stranieri per contribuire alla salvaguardia ambientale nel settore in cui e' chiamato a operare dalla legge istitutiva.
4. Nel perseguimento delle sue attivita' istituzionali il Consorzio si attiene rigorosamente a criteri di economicita', in modo da ridurre al minimo l'onere gravante sul consumatore e cura il rispetto degli interessi e dell'autonomia delle categorie di operatori interessati, astenendosi da qualunque atto suscettibile di impedire, restringere o falsare la concorrenza in ambito nazionale e comunitario.
Art. 7.
Obblighi dei soci
1. Le imprese associate direttamente e quelle che partecipano mediante loro associazioni sono obbligate:
a) a non operare altrimenti che per mezzo del Consorzio per quanto attiene alle attivita' di cui all'oggetto consortile;
b) ad adeguarsi alle deliberazioni degli organi del Consorzio e dare ad esse esecuzione;
c) ad essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legge per lo svolgimento delle attivita' per cui aderiscono al Consorzio.
2. Il Consorzio accerta il corretto adempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione al Consorzio e, direttamente ove possibile o indirettamente ricorrendo alle autorita' competenti, promuove le azioni necessarie per accertare e reprimere eventuali violazioni agli obblighi consortili.
Art. 8.
Finanziamento delle attivita' consortili
1. I mezzi finanziari per lo svolgimento delle attivita' del consorzio sono assicurati:
a) dai proventi della cessione delle batterie usate e dei rifiuti piombosi alle imprese che ne effettuano il riciclo;
b) dai proventi della gestione patrimoniale e dalla eventuale utilizzazione del fondo consortile con le modalita' di cui al precedente art. 4;
c) dall'eventuale utilizzazione delle riserve pregresse e delle riserve costituite a norma dell'art. 12 della legge n. 388/2000, non distribuibili anche in caso di scioglimento;
d) dalle quote di partecipazione nella misura stabilita dall'assemblea;
e) dai proventi del sovrapprezzo di vendita delle batterie da determinarsi con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 9-quinquies, comma 8 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, come convertito in legge dalla legge 9 novembre 1988, n. 475;
f) da altre eventuali entrate pubbliche o private.
2. Il Consorzio, al fine di ottimizzare il rendimento della liquidita' consortile, potra' effettuare investimenti in titoli di Stato, in titoli obbligazionari di istituti di credito di primaria importanza, ovvero in operazioni di pronti contro termine.
Art. 9.
Raccolta delle batterie e dei rifiuti e determinazione dei prezzi e dei rimborsi
1. Il consorzio acquisisce le batterie esauste ed i rifiuti piombosi direttamente tramite i raccoglitori incaricati, ovvero avvalendosi di raccoglitori autorizzati ai sensi di legge. Le modalita' ed i termini della cessione delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi dai raccoglitori incaricati al consorzio sono disciplinati da appositi contratti ai sensi dell'art.
6 del presente statuto.
2. I raccoglitori delle batterie esauste sono scelti ed i loro compensi determinati dal consorzio sulla base di gare d'appalto indette per aree geografiche o settori merceologici secondo regole definite dagli Organi statutari del consorzio.
3. Il prezzo di cessione delle batterie alle imprese che ne effettuano il riciclo e' determinato dal Consiglio di amministrazione con riferimento alle prevalenti quotazioni del mercato
internazionale, del valore del piombo sul mercato di Londra e dei rapporti di cambio.
Art. 10.
Organi del Consorzio
Sono organi del consorzio:
a) l'assemblea dei consorziati;
b) il Presidente;
c) il Consiglio di amministrazione;
d) il Collegio dei revisori dei conti.
Art. 11.
A s s e m b l e a
1. L'assemblea ordinaria del Consorzio e' convocata dal Presidente su mandato del Consiglio di amministrazione almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo mediante raccomandata o telegramma o fax inviati almeno quindici giorni prima dell'adunanza, recanti l'ordine del giorno, il luogo e la data della prima e della seconda convocazione che deve essere fissata almeno per il giorno successivo rispetto alla prima e comunque non oltre trenta giorni.
2. L'assemblea straordinaria e' convocata dal Presidente su mandato del Consiglio di amministrazione quando lo ritenga necessario. La convocazione straordinaria puo' essere richiesta con l'indicazione degli argomenti da trattare quando ne e' fatta domanda da tanti consorziati che rappresentino almeno un decimo delle quote di partecipazione al consorzio o dal Collegio dei revisori dei conti.
In tali casi il Presidente e' tenuto a procedere entro dieci giorni alla convocazione dell'assemblea.
3. Ogni consorziato esprime nell'assemblea un numero di voti pari alle proprie quote di partecipazione al consorzio.
4. Ogni consorziato partecipa all'assemblea con il legale rappresentante o con un proprio delegato.
La delega puo' essere conferita ad un altro consorziato, purche' il numero delle deleghe allo stesso consorziato non superi il numero di tre. Tale delega non puo' essere conferita agli amministratori, ai revisori del consorzio ne ai dipendenti dello stesso.
5. L'assemblea e' validamente costituita e delibera con il 60% delle quote di partecipazione complessive.
6. Le eventuali modifiche al presente statuto devono essere deliberate dall'assemblea con la maggioranza di almeno i 4/5 delle quote consortili complessive e approvate successivamente con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministero delle attivita' produttive, cosi' come previsto dalla legge.
7. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del consorzio o in sua assenza o impedimento dal vice Presidente piu' anziano. Nel caso di assenza di entrambi i vice Presidenti, presiede la persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.
8. Per quanto non esplicitamente disciplinata dalle precedenti disposizioni, si applicano alle assemblee, compatibilmente con la natura del consorzio e con questo statuto, le disposizioni del codice civile in tema di consorzio.
Art. 12.
Funzioni dell'assemblea
L'assemblea del consorzio:
a) approva il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo;
b) nomina i componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti;
c) elegge il Presidente del Collegio dei revisori dei conti, come disposto dagli articoli 2398 e 2460 del codice civile;
d) approva i regolamenti consortili per il funzionamento e l'organizzazione del consorzio;
e) approva i programmi di attivita' e di investimento del consorzio predisposti dal Consiglio di amministrazione;
f) determina l'indennita' di carica al Presidente ed ai vice Presidenti, l'emolumento annuale e/o l'indennita' di seduta ai membri del Consiglio di amministrazione e ai revisori dei conti;
g) delibera sulle proposte di modifica dello statuto;
h) delibera l'ammontare del fondo consortile e la relativa ripartizione in quote indivisibili;
i) assegna le quote di partecipazione al fondo consortile nell'ambito di ciascuna categoria dei consorziati;
j) delibera sulla ammissione dei nuovi soci e le conseguenti modifiche delle quote consortili;
k) delibera sull'esclusione dei soci e le conseguenti modifiche delle quote consortili;
l) delibera sulla proposta di variazione del sovrapprezzo;
m) delibera su tutte le altre questioni attinenti la gestione sociale di sua competenza sottoposte al suo esame dal Consiglio di amministrazione;
n) delibera sulla determinazione e la variazione della sede consortile;
o) delibera sull'istituzione di sedi secondarie.
Art. 13.
Consiglio di amministrazione
1. Il Consiglio di amministrazione del consorzio e' composto da quattordici membri eletti dall'assemblea piu' quattro designati rispettivamente due dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e due dal Ministro delle attivita' produttive.
I membri elettivi sono nominati in rappresentanza dei consorziati con la seguente ripartizione:
a) 5 membri in rappresentanza dei consorziati di cui alla lettera a) dell'art. 3;
b) 5 membri in rappresentanza dei consorziati di cui alla lettera b) dell'art. 3;
c) 2 membri in rappresentanza dei consorziati di cui alla lettera c) dell'art. 3;
d) 2 membri in rappresentanza dei consorziati di cui alla lettera d) dell'art. 3.
2. Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
3. In caso di cessazione della carica, per qualsiasi causa, di uno o piu' componenti del Consiglio eletti dall'assemblea, la sostituzione avra' luogo tramite elezione di altro o altri consiglieri in rappresentanza della categoria o delle categorie di appartenenza del predecessore o dei predecessori; a tal fine dovra' essere convocata un'assemblea di norma entro trenta giorni dal momento in cui il Consiglio di amministrazione abbia preso atto della cessazione.
In caso di cessazione della carica, per qualsiasi causa, dei rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministero delle attivita' produttive, la loro sostituzione e' disposta dalla autorita' che ha provveduto alla designazione. L'assemblea provvede alla nomina.
I consiglieri nominati in sostituzione a norma dei commi precedenti rimangono in carica fino a quando sarebbero rimasti quelli sostituiti.
Il diritto di revoca dei consiglieri spetta all'organo del consorzio o all'autorita' che, ai sensi del presente statuto, provvede alla loro designazione.
Ai consiglieri spetta, oltre agli emolumenti di cui all'art. 12, il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute nell'esercizio delle loro funzioni.
4. Il Consiglio di amministrazione e' convocato mediante invito scritto da Presidente o in caso di assenza o impedimento da uno dei Vice Presidenti tutte le volte in cui vi sia materia per deliberare oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei consiglieri. In questo caso il Consiglio dovra' essere convocato entro venti giorni dal ricevimento della richiesta stessa.
5. La convocazione e' fatta mediante avviso scritto da comunicarsi non meno di sette giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, con mezzi idonei documentabili in modo che i Consiglieri ed i revisori dei conti effettivi ne siano informati almeno tre giorni prima della riunione.
6. Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi sia la presenza di almeno la meta' piu' uno dei componenti. Le riunioni del Consiglio di amministrazione potranno altresi' svolgersi anche per teleconferenza o videoconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonche' di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario.
7. Per la validita' delle deliberazioni e' necessario il voto favorevole della meta' piu' uno dei presenti. In caso di parita' prevale il voto favorevole del Presidente o di chi presiede la
riunione.
8. Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente o in caso di assenza o impedimento dal Vice Presidente piu' anziano. In caso di assenza di entrambi i Vice Presidenti, presiede il consigliere piu' anziano.
Art. 14.
Funzioni del consiglio di amministrazione
1. Il Consiglio di amministrazione e' investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del consorzio e ha facolta' di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi consortili.
2. Il Consiglio puo' altresi' delegare le proprie attribuzioni ad uno o piu' dei suoi componenti determinando i limiti della delega.
3. Spetta tra l'altro al Consiglio d'amministrazione:
a) dare mandato al Presidente di convocare l'assemblea;
b) predisporre il bilancio preventivo, accompagnato dalla relazione illustrativa e dal programma annuale o pluriennale;
c) predisporre il bilancio consuntivo nonche' la relazione illustrativa;
d) predisporre regolamenti interni, per il funzionamento e l'organizzazione del consorzio, provvisori e definitivi e le loro successive integrazioni e/o modificazioni da sottoporre all'assemblea per l'approvazione;
e) deliberate sulle proposte di eventuale articolazione, regionale ed interregionale del consorzio;
f) deliberare sulle proposte di convenzione con persone fisiche o giuridiche, anche straniere, enti locali territoriali e loro aziende di cui all'art. 6 del presente statuto;
g) deliberare sulla stipula degli atti e dei contratti di ogni genere inerenti all'attivita' consortile;
h) deliberare su tutte le materie di cui al presente articolo;
i) determinare l'organico del personale del consorzio e la struttura organizzativa e l'affidamento di procedure ai funzionari del consorzio;
j) vigilare per l'esatto adempimento degli obblighi dei consorziati nei confronti del consorzio nei modi e con le procedure previste dall'art. 7, comma 2 del presento Statuto;
k) porre in essere gli atti ed operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione;
l) adottare programmi di attivita' e di investimento del consorzio;
m) stabilire le modalita' organizzative della raccolta, dello stoccaggio e del riciclo o smaltimento delle batterie esauste al piombo e dei rifiuti piombosi;
n) determinare i compensi dovuti ai raccoglitori, secondo quanto previsto al precedente art. 9;
o) fissare i criteri e i parametri di cessione delle batterie esauste al piombo e dei rifiuti piombosi ai fini del loro riciclo o smaltimento seconda quanto indicato dagli articoli 6 e 9 e, conseguentemente, determinare il prezzo di cessione delle batterie esauste alle imprese che ne effettuano il riciclo;
p) nominare tra i propri membri il Presidente del consorzio ed eventualmente i due Vice Presidenti del Consiglio di amministrazione;
q) determinare l'entita' del rimborso relativo agli oneri di riscossione del sovrapprezzo.
Art. 15.
Presidenti e Vice Presidenti
1. Il Presidente ed i due Vice Presidenti sono nominati dal Consiglio di amministrazione tra i propri membri, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale del consorzio in giudizio e nei confronti dei terzi e ha la firma sociale.
Art. 16.
Collegio dei revisori dei conti
1. Il Collegio dei revisori dei conti composto da cinque membri effettivi e due supplenti.
2. Tre dei membri effettivi sono designati rispettivamente uno dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, uno dal Ministro delle attivita' produttive e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze; sono designati tra i dirigenti delle amministrazioni dello Stato, professori universitari ordinari di materie giuridiche contabili ed economiche, avvocati dello Stato o magistrati amministrativi.
3. I rimanenti due membri effettivi e i due supplenti sono nominati dall'assemblea tra i professionisti iscritti nel Registro dei revisori contabili.
4. I revisori dei conti durano in carica quattro anni e sono rinnovabili. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo dei rappresentanti dei membri dell'assemblea, la loro sostituzione avra' luogo a mezzo dei sindaci supplenti nei limiti della disponibilita' ovvero a seguito di ulteriore nomina da parte dell'assemblea.
In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo dei rappresentanti di designazione ministeriale, la loro sostituzione e' disposta dall'autorita' che ha provveduto alla designazione.
5. I revisori nominati a norma dei due commi precedenti rimangono in carica fino a quando vi sarebbero rimasti quelli sostituiti. Il diritto di revoca dei revisori spetta all'organo del consorzio o all'autorita' che, ai sensi del presente statuto provvede alla designazione. Ai revisori spetta oltre agli emolumenti di cui all'art. 12 anche il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno.
6. Il Collegio dei revisori controlla la gestione del consorzio, vigila sull'osservanza della legge e del presente statuto e dei regolamenti, sulla corretta formulazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo, nonche' sulla corrispondenza del bilancio consuntivo alle scritture contabili ed ai libri consortili, accerta la regolare tenuta della contabilita', redige annualmente la relazione illustrativa a commento del bilancio consuntivo.
7. I revisori partecipano alle riunioni del Consiglio di amministrazione e possono intervenire a quelle dell'assemblea.
8. All'attivita' del Collegio dei revisori dei conti si applicano, in quanto compatibili con la natura del consorzio e con lo statuto, le disposizioni di legge.
Art. 17.
Esercizio sociale e bilancio
1. L'esercizio finanziario del consorzio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio di previsione di ciascun esercizio deve essere approvato entro il 15 novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce.
3. Il bilancio consuntivo di ciascun esercizio deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.
4. I progetti di bilancio devono essere comunicati al Collegio dei revisori dei conti almeno un mese prima della riunione dell'assemblea che deve deliberare sulla loro approvazione.
5. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive, puo' nominare un commissario per la redazione del bilancio consuntivo del consorzio qualora non vi abbiano provveduto tempestivamente gli organi competenti.
Art. 18.
Rapporti con le amministrazioni pubbliche
1. Il consorzio svolge le proprie attivita' di collegamento e collaborazione per quanto di rispettiva competenza con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, il Ministero delle attivita' produttive e le altre amministrazioni competenti.
2. Il consorzio, in particolare, comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, ed al Ministero delle attivita' produttive tutti gli atti di cui all'art. 5, commi 2 e 3.
3. Il consorzio trasmette i bilanci preventivi e consuntivi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed al Ministero delle attivita' produttive.
4. Ove i Ministeri formulino dei rilievi, l'assemblea e' tenuta a deliberare su di essi entro trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione ministeriale. Le controdeduzioni deliberate dall'assemblea sono inviate ai Ministeri. Se i Ministeri non si pronunciano entro i successivi trenta giorni i bilanci si intendono approvati. Il consorzio trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, ed al Ministero delle attivita' produttive, la composizione degli organi consortili e le loro eventuali variazioni.
Art. 19.
Amministrazione straordinaria
Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero delle attivita' produttive ove constati gravi irregolarita' nella gestione del consorzio o l'impossibilita' di normale funzionamento degli organi consortili puo' disporre lo scioglimento di uno o piu' organi e la nomina di un commissario incaricato dell'ordinaria e straordinaria amministrazione in attesa della ricostituzione degli organi stessi.
Art. 20.
Esclusione dei consorziati
La cessazione delle attivita' di cui all'art. 3 del presente Statuto o la perdita dei requisiti richiesti per legge per il loro svolgimento nonche' l'assoggettamento a procedure concorsuali dell'impresa consorziata comporta l'automatica esclusione dei soci dal consorzio.
Tale esclusione e' deliberata dall'assemblea consortile e comunicata ai Ministeri interessati.
Art. 21.
R i n v i o
Per tutto quanto non esplicitamente disposto valgono, in quanto compatibili con la natura del consorzio e con lo Statuto, le norme del codice civile e le altre comunque regolanti la materia.