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Decreto 27 luglio 2004
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Integrazione della voce
13.18, Allegato 1, Suballegato 1, del decreto 5 febbraio 1998, recante
individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate
di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22.
(GU n. 180 del 3-8-2004)
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SALUTE
e con
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, «Attuazione delle Direttive
91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli
imballaggi e sui rifiuti di imballaggio» e in particolare il disposto dell'art.
4 che prescrive che si debbano favorire le attivita' di recupero dei rifiuti, ai
fini di una corretta gestione degli stessi;
Visto l'art. 31 dello stesso decreto legislativo, che prescrive che sono
adottate per ciascun tipo di attivita', con decreti del Ministro dell'ambiente,
di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
della Sanita', le norme, che fissano i tipi e le quantita' di rifiuti, e le
condizioni in base alle quali le attivita' di recupero sono sottoposte a
procedure semplificate;
Visto il decreto 5 febbraio 1998 recante individuazione dei rifiuti non
pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli
articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
Vista la direttiva del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 9
aprile 2002 ed in particolare l'allegato C, schema di trasposizione dei Codici
CER relativi alle voci dell'allegato 1 suballegato 1 del decreto 5 febbraio
1998;
Visto il rapporto finale del Tavolo di Consultazione ed approfondimento relativo
all'impiego del cemento di materie prime non tradizionali, istituito con nota
GAB/2003/4939 dell'8 maggio 2003;
Considerata pertanto la necessita' di integrare la voce 13.18 del decreto 5
febbraio 1998 in base ai risultati del predetto Tavolo di Consultazione;
Considerata la necessita' di adottare procedure di urgenza anche al fine di non
provocare danno o limitazione di competitivita' internazionale all'industria
nazionale del cemento;
Espletata la procedura di informazione di cui alla direttiva 98/34/CE, che
codifica la procedura istituita con la direttiva 83/189/CE;
Decreta:
Art. 1.
1. All'allegato 1 suballegato 1 del decreto ministeriale 5 febbraio 1998, dopo la voce 13.18 e' inserita la voce 13.18.bis allegata al presente decreto.
2. Il presente decreto sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 luglio 2004
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Matteoli
Il Ministro della salute
Sirchia
Il Ministro delle attivita' produttive
Marzano
Allegato
13.18.bis Tipologia: polveri di ossidi di ferro fuori specifica.[010308].
13.18.bis. 1 Provenienza: processo di arrostimento del minerale noto come
pirite o solfuro di ferro per la produzione di acido solforico e ossido di
ferro, deposito anche presso stabilimenti di produzione dismessi.
13.18.bis. 2 Attivita' di recupero: messa in riserva ed utilizzo
diretto per la produzione di materia prima secondaria per i cementifici. [R13].
13.18.bis. 3 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti
ottenuti: cenere di pirite: ossidi di ferro artificiali in forma solida
granulata nelle dimensioni di 0-6 mm contenenti Fe2O3 60-100%; SiO2 5-15%; A12O3
0.5-1.5%; CaO 5-10%; MgO 0.5-2%; S3-6%; As &60; 0.09% quale additivo apportatore
di ferro per la produzione di cemento conforme alla normativa UNI EN 197/1.