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Decreto 3 Giugno 2004, n. 167

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Regolamento concernente modifiche al decreto ministeriale 28 aprile 1998, n. 406, recante: "Norme di attuazione di direttive dell'Unione europea, avente ad oggetto la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese, che effettuano la gestione dei rifiuti". 

(GU n. 159 del 9-7-2004)



IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
di concerto con
I MINISTRI DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI E DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 28 aprile 1998, n. 406, recante norme di attuazione di direttive dell'Unione europea, avente ad oggetto la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;
Visto, in particolare, l'articolo 12, comma 3, lettera a), del medesimo decreto 28 aprile 1998, n. 406, il quale dispone che le imprese di trasporto dei rifiuti debbono corredare la domanda d'iscrizione all'Albo con attestazione a mezzo perizia giurata, redatta da un ingegnere o da un chimico o da un medico igienista iscritto all'ordine professionale, dell'idoneita' dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
Vista la sentenza n. 3097/01, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione II-bis, ha accolto il ricorso proposto dal Presidente dell'Ordine Nazionale dei Biologi, annullando il citato decreto 28 aprile 1998, n. 406, limitatamente alla parte in cui non menziona i biologi tra i professionisti abilitati a rilasciare l'attestazione di cui all'articolo 12, comma 3, lettera a), del decreto medesimo;
Ritenuto, pertanto, necessario, in adempimento di tale sentenza, modificare l'articolo 12, comma 3, lettera a), del decreto 28 aprile 1998, n. 406, al fine di ricomprendere anche i biologi tra i professionisti abilitati a rilasciare l'attestazione di cui sopra;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nella seduta del 23 febbraio 2004;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di cui alla nota UL/2004/2140 del 22 marzo 2004;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1.
1. All'articolo 12, comma 3, lettera a), del decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e Del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 28 aprile 1998, n. 406, dopo la parola "igienista" e prima delle parole "iscritto all'ordine professionale" sono inserite le seguenti parole: "o da un biologo".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 3 giugno 2004

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Matteoli
Il Ministro delle attivita' produttive
Marzano
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Lunardi
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tremonti

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 2004 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 6, foglio n. 165

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- Il decreto 28 aprile 1998, n. 406, recante:
"Regolamento recante norme di attuazione di direttive dell'Unione europea, avente ad oggetto la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25 novembre 1998. L'art. 12, comma 3, lettera a), e' il seguente:
"3. Le imprese che intendono effettuare attivita' di raccolta e trasporto di rifiuti devono corredare la domanda di iscrizione di cui al comma 2 con la seguente, ulteriore, documentazione:
a) attestazione a mezzo di perizia giurata, redatta da un ingegnere o da un chimico o da un medico igienista iscritto all'ordine professionale, dell'idoneita' dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare;".
- L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".

Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 12 del citato decreto 28 aprile 1998, n. 406, come modificato dal decreto qui pubblicato e' il seguente:
"Art. 12 (Procedimento di iscrizione all'Albo). - 1. La domanda di iscrizione all'Albo e' presentata alla sezione regionale o provinciale nel cui territorio e' stabilita la sede legale dell'impresa. Per le imprese con sede legale all'estero la domanda di iscrizione all'Albo e' presentata alla sezione regionale o provinciale nel cui territorio e' istituita la sede secondaria con rappresentanza stabile.
2. La domanda di iscrizione deve essere corredata dalla seguente documentazione:
a) il nominativo del responsabile tecnico;
b) dichiarazione di accettazione dell'incarico, con firma autenticata, del responsabile tecnico;
c) documentazione relativa al rispetto dei requisiti e delle condizioni di cui all'art. 10, comma 2, fatti salvi gli accertamenti d'ufficio ivi previsti, nonche' documentazione comprovante l'idoneita' tecnica e documentazione atta a dimostrare la capacita' finanziaria secondo i criteri stabiliti dal Comitato nazionale ai sensi dell'art. 11, comma 4;
d) attestazione comprovante il pagamento del diritto di segreteria;
e) un foglio notizie per ognuna delle categorie per cui si chiede l'iscrizione, fornito dalla sezione regionale o provinciale competente, nel quale il rappresentante legale dell'impresa deve dichiarare il tipo di attivita', i mezzi, il personale impiegato, la quantita' annua di rifiuti e ogni altra notizia utile.
3. Le imprese che intendono effettuare attivita' di raccolta e trasporto di rifiuti devono corredare la domanda di iscrizione di cui al comma 2 con la seguente, ulteriore, documentazione:
a) attestazione a mezzo di perizia giurata, redatta da un ingegnere o da un chimico o da un medico igienista o da un biologo iscritto all'ordine professionale, dell'idoneita' dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare;
b) copia autentica della carta di circolazione dei mezzi di trasporto;
c) titolo autorizzativo al trasporto di cose di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' documentazione relativa all'abilitazione ADR, ove prescritti;
d) documentazione attestante la disponibilita' dei mezzi di trasporto ai sensi della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni ed integrazioni e del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Entro novanta giorni dalla ricezione della domanda di iscrizione la sezione regionale o provinciale conclude l'istruttoria e delibera sull'accoglimento o sul rigetto della stessa, dandone comunicazione all'impresa richiedente.
5. Il termine di cui al comma 4 puo' essere interrotto, per non piu' di una volta, se risulti necessario acquisire ulteriori elementi oppure se la documentazione presentata a corredo della domanda non sia completa, e ricomincia a decorrere dal momento in cui pervengono alla sezione regionale o provinciale gli elementi e la documentazione richiesta. Qualora le imprese non provvedano entro il termine stabilito dalla sezione regionale o provinciale la domanda di iscrizione e' respinta.
6. Ove la domanda sia accolta l'interessato, entro il termine di decadenza di novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 4, e' tenuto a presentare alla sezione regionale o provinciale la garanzia finanziaria a favore dello Stato di cui all'art. 14. La sezione delibera sulla garanzia entro quarantacinque giorni dalla presentazione della stessa.
7. Entro il termine di dieci giorni dall'accettazione della garanzia finanziaria, e, nel caso in cui la delibera sulla garanzia finanziaria non sia adottata ai sensi del comma 6, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di sessanta giorni dalla presentazione della stessa, la sezione regionale o provinciale formalizza il provvedimento di iscrizione e ne da' comunicazione all'interessato, al Comitato nazionale ed alla provincia territorialmente competente.
8. L'iscrizione e', in ogni caso, subordinata all'acquisizione della certificazione di cui all'art. 10, comma 4, della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, e al pagamento del diritto di iscrizione.
9. Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 407, non si applica alle domande d'iscrizione e agli atti di competenza dell'Albo".