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Deliberazione 12 maggio 2003
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Modifiche alla deliberazione 27 settembre 2000 recante i contenuti dell'attestazione, a mezzo di perizia giurata, dell'idoneita' dei mezzi di trasporto di cui all'art. 12, comma 3, lettera a), del decreto ministeriale 28 aprile 1998, n. 406.
(GU n. 165 del 18-7-2003)
IL COMITATO NAZIONALE
dell'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406, del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, recante il regolamento di organizzazione e di funzionamento dell'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, in prosieguo denominato Albo;
Visto, in particolare, l'art. 12, comma 3, lettera a), del medesimo decreto 28 aprile 1998, n. 406, il quale dispone che le imprese di trasporto dei rifiuti debbono corredare la domanda d'iscrizione all'albo con attestazione a mezzo di perizia giurata, redatta da un ingegnere o da un chimico o da un medico igienista iscritto all'ordine professionale, dell'idoneita' dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare;
Visto, altresi', l'art. 6, comma 1, lettera g), del decreto 28 aprile 1998, n. 406, il quale attribuisce al comitato nazionale dell'Albo il compito di fissare i contenuti della predetta
attestazione;
Vista la propria deliberazione 27 settembre 2000, prot. n. 004/CN/ALBO recante i contenuti dell'attestazione, a mezzo di perizia giurata, dell'idoneita' dei mezzi di trasporto;
Considerato che le associazioni di categoria degli operatori economici hanno richiesto di precisare che i veicoli classificati trattori stradali ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche e integrazioni non devono essere sottoposti a perizia giurata in quanto veicoli destinati esclusivamente al traino di rimorchi e semirimorchi e, pertanto, non atti al carico dei rifiuti;
Ritenuto di accogliere le suddette richieste considerato anche che i citati veicoli, ai fini dell'accertamento della sussistenza delle condizioni di sicurezza per la circolazione, sono sottoposti a revisione periodica ai sensi dell'art. 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche e integrazioni;
Ritenuto, pertanto, di integrare la suddetta deliberazione 27 settembre 2000, prot. n. 004/CN/ALBO;
Delibera:
Art. 1.
Al comma 3 dell'art. 1 della deliberazione 27 settembre 2000, prot. n. 004/CN/ALBO, e' aggiunto il seguente comma:
"4. L'attestazione a mezzo di perizia giurata dell'idoneita' dei mezzi di trasporto non e' dovuta per i veicoli classificati trattori stradali ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche e integrazioni".
Roma, 12 maggio 2003
Il presidente: Laraia