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Decreto 10 agosto 2009
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Disposizioni concernenti il riconoscimento e l'installazione di convertitori catalitici di ricambio, quali sistemi idonei alla riduzione della massa di particolato emesso da autoveicoli, dotati di motore ad accensione spontanea, appartenenti alle categorie M1 ed N1.
(GU n. 207 del 7-9-2009)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26
maggio 2004, di recepimento della direttiva 2003/76/CE della
Commissione, che modifica da ultimo la direttiva 70/220/CEE del
Consiglio, relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento
atmosferico da emissioni dei veicoli a motore;
Visto il regolamento CE n. 715/2007 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a
motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali
leggeri - Euro 5 ed Euro 6 - e all'ottenimento di informazioni sulla
riparazione e la manutenzione del veicolo;
Visto il regolamento CE n. 692/2008 della Commissione del 18 luglio
2008, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 715/2007 del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli
a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali
leggeri - Euro 5 ed Euro 6 - e all'ottenimento di informazioni per la
riparazione e la manutenzione del veicolo;
Visto il Regolamento ECE n. 103 e successivi emendamenti recante
«Disposizioni uniformi relative all'approvazione dei convertitori
catalitici di ricambio per i veicoli a motore»;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti 1° febbraio 2008, n. 42,
recante disposizioni concernenti l'omologazione e l'installazione di
sistemi idonei alla riduzione della massa di particolato emesso da
autoveicoli, dotati di motore ad accensione spontanea, appartenenti alle
categorie M1 ed N1;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio
2001, n. 277, recante disposizioni concernenti le procedure di
omologazione dei veicoli a motore, dei rimorchi, delle macchine
agricole, delle macchine operatrici e dei loro sistemi, componenti ed
entita' tecniche;
Visto l'art. 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni ed integrazioni, recante «Nuovo Codice della
strada» e l'art. 236 del decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni ed integrazioni,
recante «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice
della strada», concernente le modifiche alle caratteristiche costruttive
dei veicoli in circolazione e l'aggiornamento della carta di
circolazione;
Considerata l'esigenza di consentire l'adozione di misure in grado di
ridurre le emissioni inquinanti dei veicoli in circolazione tramite
l'utilizzazione di sistemi di riduzione della massa di particolato
emesso da autoveicoli dotati di motore ad accensione spontanea;
Decreta:
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Il presente decreto si applica ai convertitori catalitici di
ricambio, omologati in conformita' al regolamento ECE-R 103, ovvero alla
direttiva 70/220/CEE, e successive modificazioni ed integrazioni,
destinati ad essere installati su autoveicoli delle categorie M1 ed N1
dotati di motori ad accensione spontanea.
2. I convertitori catalitici di ricambio, di cui al comma 1, rispondenti
alle prescrizioni del presente decreto, possono essere riconosciuti
quali sistemi idonei alla riduzione della massa di particolato prodotto
da autoveicoli delle categorie M1 ed N1, quali definiti dall'art. 2,
comma 1, lettera a).
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del decreto si definiscono quali:
a) «sistema idoneo alla riduzione della massa di articolato» uno o piu'
elementi funzionalmente interconnessi con il motore, ovvero con i suoi
dispositivi di aspirazione o di scarico, ovvero con il suo sistema di
alimentazione e controllo;
b) «fasce di appartenenza dei tipi di autoveicoli» quelle
convenzionalmente definite, in funzione della rispondenza ai livelli di
emissione allo scarico adottati a livello comunitario, come di seguito:
Euro 0: appartengono a tale fascia gli autoveicoli di categoria M1
omologati antecedentemente alla entrata in vigore della direttiva
91/441/CEE, e gli autoveicoli di categoria N1 omologati antecedentemente
alla entrata in vigore della direttiva 93/59/CEE;
Euro 1: appartengono a tale fascia gli autoveicoli di categoria M1
omologati ai sensi delle direttive da 91/441/CEE (vedi nota 1) a
93/59/CEE (*) e gli autoveicoli di categoria N1 omologati ai sensi della
direttiva 93/59/CEE (*);
Euro 2: appartengono a tale fascia gli autoveicoli di categoria M1
omologati ai sensi delle direttive da 94/12/CEE (*) a 96/69/CE (*),
ovvero 98/77/CE e gli autoveicoli di categoria N1 omologati ai sensi
della direttiva 96/69/CE (*), ovvero 98/77/CE;
Euro 3: appartengono a tale fascia gli autoveicoli di categoria M1 ed N1
omologati ai sensi delle direttive da 98/69/CE a 2003/76/CE, riga A;
Euro 4: appartengono a tale fascia gli autoveicoli di categoria M1 ed N1
omologati ai sensi delle direttive da 98/69/CE a 2003/76/CE, riga B;
Euro 5: appartengono a tale fascia gli autoveicoli di categoria M1 ed N1
omologati ai sensi del regolamento CE da 715/2007 a 692/2008, carattere
da A) a M);
Euro 6: appartengono a tale fascia gli autoveicoli di categoria M1 ed N1
omologati ai sensi del regolamento CE da 715/2007 a 692/2008, carattere
da N) a W);
c) «tipo di autoveicolo» uno o piu' di quelli definiti dal regolamento
CE 715/2007 e successive modifiche ed integrazioni, ovvero dagli
equivalenti regolamenti UN-ECE;
d) «costruttore» il produttore di un sistema idoneo alla riduzione della
massa di particolato emesso da un autoveicolo.
2. Nell'allegato A e' riportata e' riportata la tabella con i valori
limite delle emissioni da massa di particolato, adottati a livello
comunitario, correlati con le fasce di appartenenza di cui al comma 1,
lettera b).
(1) per i tipi previsti dalla corrispondente tabella 1.5.2
Art. 3.
Procedura per il riconoscimento dell'idoneita' del convertitore
catalitico quale sistema idoneo alla riduzione della massa di
particolato
1. La domanda per il riconoscimento dell'idoneita' di un
convertitore quale sistema idoneo alla riduzione della massa di
particolato e' presentata dal costruttore, ovvero dal suo rappresentante
opportunamente accreditato, alla Direzione generale per la
motorizzazione.
2. Nel caso di convertitori prodotti da costruttori esteri, non aventi
sede nel territorio comunitario o negli stati aderenti all'Accordo sullo
Spazio economico europeo, la domanda va corredata di un atto che
attribuisca a persona, residente in uno Stato membro della U.E. o in uno
Stato aderente al suddetto Accordo, i poteri a gestire il riconoscimento
del medesimo convertitore nell'ambito delle responsabilita' del
costruttore.
3. La domanda, in duplice copia, di cui una in bollo, comprende la
seguente documentazione:
a) dimostrazione dell'avvenuto versamento dell'imposta di bollo dovuta
per il rilascio dell'attestazione recante il riconoscimento del
convertitore, nonche' le attestazioni dei versamenti effettuati in base
alla tariffa 6 di cui alla legge 1° dicembre 1986, n. 870;
b) certificato di omologazione e relativo verbale di prova del
convertitore catalitico di ricambio, ai sensi del Regolamento ECE n.
103, ovvero della direttiva 70/220/CEE;
c) la fascia di appartenenza (Euro …..) nella quale si chiede
l'inquadramento dei tipi di autoveicoli, citati nel certificato relativo
al Regolamento ECE n. 103 di cui al punto b), dotati del sistema, ai
soli fini dell'inquinamento da massa di particolato.
4. La Direzione generale per la motorizzazione, esaminata la
documentazione allegata alla domanda, valuta l'efficacia del
convertitore catalitico di ricambio secondo la procedura di verifica di
cui all'art. 4 e, nel caso di esito positivo, rilascia l'attestazione
recante il riconoscimento dell'idoneita' del sistema, conforme
all'allegato B, annotando su di essa sia il marchio di omologazione che
i tipi di autoveicoli ai quali e' riferito.
5. L'attestazione dell'idoneita' del sistema per la riduzione della
massa di particolato produce gli stessi effetti derivanti dal rilascio
di una equivalente omologazione di sistema, di cui al decreto
ministeriale 1° febbraio 2008, n. 42.
6. L'attestazione e' trasmessa al costruttore in originale, con apposto
il timbro dell'avvenuto assolvimento virtuale dell'imposta di bollo.
Art. 4.
Riconoscimento dell'idoneita' del sistema
1. La verifica per il riconoscimento di un convertitore catalitico
di ricambio, quale sistema idoneo alla riduzione della massa di
particolato, e' effettuata in base ai criteri riportati nell'allegato C.
Art. 5.
Inquadramento degli autoveicoli ai soli fini dell'inquinamento da massa
di particolato
1. L'installazione di un sistema riconosciuto idoneo per specifici
tipi di autoveicoli determina, ai soli fini dell'inquinamento da massa
di particolato, l'inquadramento dei medesimi nella fascia di
appartenenza richiesta nella domanda per il riconoscimento dell'idoneita',
di cui all'art. 3, comma 3, lettera c).
Art. 6.
Prescrizioni per l'installazione dei sistemi sugli autoveicoli in
circolazione
1. Gli Uffici motorizzazione civile, a richiesta dell'utenza, ai
sensi e per gli effetti dell'art. 78 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, procedono alla
visita sui singoli autoveicoli per verificare la conformita' del sistema
installato.
2. L'installatore rilascia all'utente una dichiarazione con la quale
certifica l'osservanza delle disposizioni di installazione previste dal
costruttore ai sensi dell'art. 8, nonche' quelle di cui al punto 5.1.
del Regolamento ECE n. 103.
3. L'utente deve presentare all'Ufficio motorizzazione civile la
seguente documentazione:
a) copia dell'attestazione di idoneita' del sistema;
b) certificato di conformita' del sistema al tipo riconosciuto idoneo
quale sistema di riduzione della massa di particolato;
c) dichiarazione dell'installatore di cui al comma 2.
Art. 7.
Aggiornamento della carta di circolazione
1. Successivamente all'effettuazione, con esito positivo, della
visita di cui all'art. 6, gli Uffici motorizzazione civile aggiornano la
carta di circolazione dell'autoveicolo mediante l'apposizione sulla
stessa di una dicitura recante la seguente annotazione:
«Autoveicolo dotato di sistema per la riduzione della massa di
particolato, con marchio di omologazione ..................... Ai soli
fini dell'inquinamento da massa di particolato, e' inquadrabile quale
Euro ... .».
2. Per i soli autoveicoli appartenenti fin dall'origine alla fascia Euro
4, sui quali e' stato istallato un sistema di riduzione della massa di
particolato riconosciuto idoneo in conformita' alle procedure di cui
all'allegato C, paragrafo 2, l'aggiornamento della carta di circolazione
reca la seguente dicitura: «Autoveicolo dotato di sistema per la
riduzione della massa di particolato, con marchio di omologazione
.............».
Art. 8.
Prescrizioni per il costruttore del sistema
1. Il costruttore correda ogni singola unita' prodotta con le
prescrizioni per l'installazione comprendenti le indicazioni generali e
le eventuali prescrizioni specifiche.
2. Ogni singolo sistema prodotto e' corredato con le informazioni di uso
e manutenzione dello stesso, destinate all'utilizzatore. Tali
informazioni includono anche quelle relative alle caratteristiche dei
carburanti che possono essere utilizzati con ciascun sistema, come il
contenuto di zolfo.
Art. 9.
Disposizioni finali
1. Gli allegati al presente decreto ne costituiscono parte
integrante.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del
Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 10 agosto 2009
Il Ministro: Matteoli
Allegati omessi