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Decreto 29 Gennaio 2007
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti, per le attivitą elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.
(GU n. 130 del 7-6-2007 - Suppl. Ordinario n.133)
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
di concerto con
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
e
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto legislativo 18 gennaio 2005, n. 59, recante "Attuazione
integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione
integrate dell'inquinamento" e in particolare l'art. 4, comma 1 che prevede
l'emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle
migliori tecniche disponibili, nonchč che l'autorizzazione integrata ambientale
sia rilasciata, tra l'altro, nel rispetto delle linee guida medesime e l'art. 4,
comma 2, che prevede che, fino all'istituzione di una nuova commissione
integrata secondo le disposizioni dello stesso comma, operi la commissione
istituita con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
del 19 novembre 2002 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 302 del 27 dicembre 2002) ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto
legislativo n. 372/1999;
Acquisiti gli elaborati tecnici riportati in allegato al presente decreto,
predisposti dalla commissione istituita con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio del 19 novembre 2002 (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 27 dicembre 2002) ai sensi
dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 372/1999;
Sentita la Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 25
agosto 1997, n. 281 nella seduta del 5 ottobre 2006;
Decreta:
Art. 1.
Emanazione delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle
migliori tecniche disponibili
Ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2005,
n. 59, sono emanate linee guida recanti i criteri specifici per l'individuazione
e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per gli impianti
esistenti che esercitano le attivitą rientranti nelle categorie descritte ai
seguenti punti dell'allegato I del medesimo decreto:
5.1. Impianti per l'eliminazione o il ricupero di rifiuti pericolosi, della
lista di cui all'art. 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE quali definiti
negli allegati II A e II B (operazioni R 1, R 5, R 6, R 8 e R 9) della direttiva
75/442/CEE e nella direttiva 75/439/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975,
concernente l'eliminazione degli oli usati, con capacitA' di oltre 10 tonnellate
al giorno;
5.2. Impianti di incenerimento dei rifiuti urbani quali definiti nella direttiva
89/369/CEE del Consiglio, dell'8 giugno 1989, concernente la prevenzione
dell'inquinamento atmosferico provocato dai nuovi impianti di incenerimento dei
rifiuti urbani, e nella direttiva 89/429/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1989,
concernente la riduzione dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti
di incenerimento dei rifiuti urbani, con una capacitą superiore a 3 tonnellate
all'ora;
5.3. Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti
nell'allegato II A della direttiva 75/442/CEE ai punti D 8, D 9 con capacitą
superiore a 50 tonnellate al giorno.
Tali linee guida, che costituiscono parte integrante del presente decreto, sono
riportate in allegato.
Per criteri di tipo generale e per la definizione dei sistemi di monitoraggio
relativamente alle categorie di attivitą citate al comma 1, le linee guida
riportate in allegato sono da considerarsi unitamente alle linee guida generali
e alle linee guida in materia di sistemi di monitoraggio gią emanate per le
attivitą rientranti nelle categorie descritte ai punti 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4,
2.5 e 6.1 nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, con
decreto del 31 gennaio 2005, pubblicato nel supplemento ordinario n. 107 alla
Gazzetta Ufficiale 13 giugno 2005.
Art. 2.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto sarą trasmesso agli organi di controllo per la registrazione
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 gennaio 2007
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Pecoraro Scanio
Il Ministro dello sviluppo economico
Bersani
Il Ministro della salute
Turco
Registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 2007 Ufficio controllo atti
Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 4, foglio
n. 156
Allegato omesso