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Decreto Legislativo 6 Novembre 2007, n. 202
Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni.
(GU n. 261 del 9-11-2007 - Suppl. Ordinario n.228)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 7 settembre 2005, relativa all'inquinamento provocato dalle navi e
all'introduzione di sanzioni per violazioni;
Vista la decisione quadro 2005/667/GAI del Consiglio, del 12 luglio
2005, intesa a rafforzare la cornice penale per la repressione
dell'inquinamento prodotto dalle navi;
Vista la legge 6 febbraio 2007, n. 13, ed in particolare l'articolo 1 e
l'allegato B;
Vista la legge 29 settembre 1980, n. 662, recante ratifica ed esecuzione
della Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento
causato da navi e del protocollo sull'intervento in alto mare in caso di
inquinamento causato da sostanze diverse dagli idrocarburi, con annessi,
adottati a Londra il 2 novembre 1973;
Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la
difesa del mare;
Visto il decreto del Ministro della marina mercantile e del Ministro per
i beni culturali e ambientali in data 12 luglio 1989, recante
disposizioni per la tutela delle aree marine di interesse storico,
artistico o archeologico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del
28 luglio 1989;
Vista la legge 16 luglio 1998, n. 239, ed in particolare l'articolo 7;
Vista la legge 7 marzo 2001, n. 51, recante disposizioni per la
prevenzione dell'inquinamento derivante dal trasporto marittimo di
idrocarburi e per il controllo del traffico marittimo;
Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive
modificazioni, recante disciplina della responsabilita' amministrativa
delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche
prive di personalita' giuridica;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13
ottobre 2003, n. 305, come modificato dal decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 2 febbraio 2006, n. 113;
Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, recante attuazione
della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta
per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui di carico;
Vista la risoluzione del Comitato per la protezione dell'ambiente marino
(MEPC) 117(52) e 118 (52) del 15 ottobre 2004;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, recante attuazione
della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema di
monitoraggio e di informazione del traffico navale;
Vista la legge 8 febbraio 2006, n. 61, recante istituzione di zone di
protezione ecologica oltre il limite esterno del mare territoriale;
Vista la legge 13 febbraio 2006, n. 87, recante adesione della
Repubblica italiana al Protocollo del 1996 alla Convenzione del 1972
sulla prevenzione dell'inquinamento dei mari causato dall'immersione di
rifiuti, fatto a Londra il 7 novembre 1996, con allegati;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 30 agosto 2007;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 ottobre 2007;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con
i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle
finanze e dei trasporti;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Finalita'
1. Al fine di aumentare la sicurezza marittima e di migliorare la
protezione dell'ambiente marino dall'inquinamento provocato dalle navi,
il presente decreto prevede il divieto di scarico delle sostanze
inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), nelle aree
individuate all'articolo 3, comma 1, ed introduce adeguate sanzioni in
caso di violazione degli obblighi previsti.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle legge,
sull'emanazione del decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui trascritti.
Per regolamenti e direttive CE vengono forniti gli estremi di
pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione delega l'esercizio della funzione
legislativa al Governo, per un periodo di tempo limitato e per oggetti
definiti, previa determinazione di principi e criteri direttivi.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente
della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti
aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La Dir. 7 settembre 2005 n. 2005/35/CE "Direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio relativa all'inquinamento provocato dalle navi e
all'introduzione di sanzioni per violazioni" (Testo rilevante ai fini
del SEE), e' pubblicata nella G.U.U.E. 30 settembre 2005, n. L 255.
- La Decisione quadro 12 luglio 2005 n. 2005/667/GAI "Decisione quadro
del Consiglio intesa a rafforzare la cornice penale per la repressione
dell'inquinamento provocato dalle navi", pubblicata nella G.U.U.E. 30
settembre 2005, n. L 255.
- L'allegato B della legge legge 6 febbraio 2007 n. 13 "Disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunita' europee - legge comunitaria 2006", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 17 febbraio 2007, n. 40, S.O, cosi' dispone:
"Allegato B
(Articolo 1, commi 1 e 3)
2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005,
relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche
per la progettazione eco-compatibile dei prodotti che consumano energia
e recante modifica della direttiva 92/42/CEE del Consiglio e delle
direttive 96/57/CE e 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
2005/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005,
che modifica la direttiva 1999/32/CE in relazione al tenore di zolfo dei
combustibili per uso marittimo.
2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005,
relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di
sanzioni per violazioni.
2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente l'accordo tra
la Comunita' delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei
lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di
lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilita'
transfrontaliera nel settore ferroviario.
2005/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005,
relativa alle fusioni transfrontaliere delle societa' di capitali.
2005/61/CE della Commissione, del 30 settembre 2005, che applica la
direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilita' e la notifica di
effetti indesiderati ed incidenti gravi.
2005/62/CE della Commissione, del 30 settembre 2005, recante
applicazione della direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie
relative ad un sistema di qualita' per i servizi trasfusionali.
2005/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005,
sull'omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda la loro
riutilizzabilita', riciclabilita' e recuperabilita' e che modifica la
direttiva 70/156/CEE del Consiglio.
2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005,
relativa al miglioramento della sicurezza dei porti.
2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005, relativa a una procedura
specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di paesi terzi a
fini di ricerca scientifica.
2005/81/CE della Commissione, del 28 novembre 2005, che modifica la
direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni
finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche nonche' fra
determinate imprese.
2005/85/CE del Consiglio, del 1° dicembre 2005, recante norme minime per
le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e
della revoca dello status di rifugiato.
2005/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006,
concernente misure per la sicurezza dell'approvvigionamento di
elettricita' e per gli investimenti nelle infrastrutture.
2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure
comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la
direttiva 92/40/CEE.
2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006,
relativa alla gestione della qualita' delle acque di balneazione e che
abroga la direttiva 76/160/CEE (3).
2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006,
relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che
modifica la direttiva 2004/35/CE.
2006/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006,
concernente la licenza comunitaria dei controllori del traffico aereo.
2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006,
riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell'ambito
della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al
pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la
direttiva 2002/58/CE.
2006/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006,
sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative
all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici
(radiazioni ottiche artificiali) (diciannovesima direttiva particolare
ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).
2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006,
concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi
energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del
Consiglio.
2006/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006,
che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico
di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso
di alcune infrastrutture.
2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006,
relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione).
2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006,
relativa all'accesso all'attivita' degli enti creditizi ed al suo
esercizio (rifusione).
2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006,
relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e
degli enti creditizi (rifusione).
2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006,
riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunita' e della
parita' di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e
impiego (rifusione).".
- La legge 29 settembre 1980, n. 662, "Ratifica ed esecuzione della
Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato
da navi e del protocollo d'intervento in alto mare in caso di
inquinamento causato da sostanze diverse dagli idrocarburi, con annessi,
adottati a Londra il 2 novembre 1973", e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 23 ottobre 1980, n. 292, S.O.
- La legge 31 dicembre 1982, n. 979, "Disposizioni per la difesa del
mare", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 gennaio 1983, n. 16, S.O.
- L'art. 7 della legge 16 luglio 1998, n. 239, "Autorizzazione a
definire in via stragiudiziale le controversie aventi ad oggetto il
risarcimento dei danni subiti dallo Stato italiano per l'evento Haven e
destinazione di somme a finalita' ambientali", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 22 luglio 1998, n. 169, cosi' dispone:
- "Art. 7. - 1. Per la sorveglianza nelle aree marine protette di cui al
comma 7 dell'art. 19 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e per l'attivita'
di cui agli articoli 11 e 12 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, le
locali capitanerie di porto operano sulla base di direttive vincolanti,
generali e specifiche, del Ministero dell'ambiente. Per altri interventi
ed attivita' in materia di tutela e di difesa del mare il Ministero
dell'ambiente puo' avvalersi anche delle capitanerie di porto sulla base
di specifiche convenzioni.".
- La legge 7 marzo 2001 n. 51 "Disposizioni per la prevenzione
dell'inquinamento derivante dal trasporto marittimo di idrocarburi e per
il controllo del traffico marittimo"e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 14 marzo 2001, n. 61.
- Il decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 "Disciplina della
responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa'
e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma
dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300", e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2001, n. 140.
- Il decreto ministeriale 13 ottobre 2003 n. 305 "Regolamento recante
attuazione della direttiva 2001/106/CE del 19 dicembre 2001 del
Parlamento europeo e del Consiglio che abroga e sostituisce il decreto
ministeriale 19 aprile 2000, n. 432, del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, concernente il regolamento di recepimento della direttiva
95/21/CE relativa all'attuazione di norme internazionali per la
sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni
di vita e di lavoro a bordo, come modificata dalla direttiva 98/25/CE,
dalla direttiva 98/42/CE e dalla direttiva 99/97/CE, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 13 novembre 2003, n. 264.
- Il decreto ministeriale 2 febbraio 2006 n. 113 "Modifiche al decreto
ministeriale 13 ottobre 2003, n. 305, recante il regolamento di
attuazione della direttiva 2001/106/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 19 dicembre 2001, in materia di attuazione di norme
internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione
dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo delle
navi, come modificata dalle direttive 98/25/CE, 98/42/CE e 99/97/CE", e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 marzo 2006, n. 68.
- Il decreto legislativo 24 giugno 2003 n. 182 "Attuazione della
direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i
rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico" e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 22 luglio 2003, n. 168.
- Il decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 196 "Attuazione della
direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario
di monitoraggio e di informazione sul traffico navale", e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2005, n. 222.
- La legge 8 febbraio 2006 n. 61 "Istituzione di zone di protezione
ecologica oltre il limite esterno del mare territoriale" e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 3 marzo 2006, n. 52.
- La legge 13 febbraio 2006 n. 87 "Adesione della Repubblica italiana al
Protocollo del 1996 alla Convenzione del 1972 sulla prevenzione
dell'inquinamento dei mari causato dall'immersione di rifiuti, fatto a
Londra il 7 novembre 1996, con allegati" e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 14 marzo 2006, n. 61, S.O.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) "Convenzione Marpol 73/78": la Convenzione internazionale del1973 per
la prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi e il relativo
protocollo del 1978;
b) "sostanze inquinanti": le sostanze inserite nell'allegato I
(idrocarburi) e nell'allegato II (sostanze liquide nocive trasportate
alla rinfusa) alla Convenzione Marpol 73/78, come richiamate nell'elenco
di cui all'allegato A alla legge 31 dicembre 1982, n. 979, aggiornato
dal decreto del Ministro della marina mercantile 6 luglio 1983,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 22 agosto 1983;
c) "scarico": ogni immissione in mare comunque proveniente da una nave
di cui all'articolo 2 della Convenzione Marpol 73/78;
d) "nave": un natante di qualsiasi tipo comunque operante nell'ambiente
marino e battente qualsiasi bandiera, compresi gli aliscafi, i veicoli a
cuscino d'aria, i sommergibili, i galleggianti, le piattaforme fisse e
galleggianti;
e) "Convenzione sul diritto del Mare": Convenzione delle Nazioni Unite
sul diritto del mare, firmata a Montego Bay, il 10 dicembre 1982.
Note all'art. 2:
- La convenzione Marpol e' stata ratificata con la legge 29 settembre
1980, n. 662, "Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale
per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi e del protocollo
d'intervento in alto mare in caso di inquinamento causato da sostanze
diverse dagli idrocarburi, con annessi, adottati a Londra il 2 novembre
1973", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 1980, n. 292, S.O.
- L'art. 2 della convenzione Marpol 73/78 cosi' dispone:
"Art. 2 (Definizioni). - Ai fini della presente Convenzione, salvo
espressa disposizione in senso contrario:
1. "Norme" indicano le norme figuranti nell'Allegato della presente
Convenzione.
2. "Sostanza nociva" indica ogni sostanza la cui introduzione in mare e'
suscettibile di mettere in pericolo la salute umana, di nuocere alle
risorse biologiche, alla fauna ed alla flora marina, di recar
pregiudizio alle attrattive del paesaggio o di ostacolare ogni altra
legittima utilizzazione del mare, ed include ogni sostanza sottoposta a
controllo in base alla presente Convenzione.
3. a) "Rigetto", quando si riferisce alle sostanze nocive o ai liquidi
contenenti tali sostanze, indica ogni scarico comunque proveniente da
una nave, qualunque ne sia la causa, e comprende ogni scarico,
evacuazione, versamento, fuga, scarico mediante pompaggio, emanazione o
spurgo;
b) Il "rigetto" non include:
i) lo scarico secondo il significato della Convenzione sulla prevenzione
dell'inquinamento marino causato dallo scarico di rifiuti o altre
materie, adottata a Londra il 13 novembre 1972; ne'
ii) gli scarichi di sostanze nocive che derivano direttamente
dall'esplorazione, dallo sfruttamento e dal trattamento connesso, al
largo delle coste, delle risorse minerali del fondo dei mari e degli
oceani; ne'
iii) gli scarichi di sostanze nocive effettuati ai fini di lecite
ricerche scientifiche miranti a ridurre o a combattere l'inquinamento.
4. "Nave" indica un natante di qualsiasi tipo, comunque operante
nell'ambiente marino e comprendente gli aliscafi, i veicoli a cuscino
d'aria, i sommergibili, i galleggianti e le piattaforme fisse o
galleggianti;
5. "Autorita" indica il Governo dello Stato che esercita la propria
autorita' sulla nave. Nel caso di una nave autorizzata a battere la
bandiera di uno Stato, l'Autorita' e' il Governo di tale Stato. Nel caso
delle piattaforme fisse o galleggianti adibite all'esplorazione ed allo
sfruttamento del fondo dei mari e del sottosuolo adiacente alle coste
sulle quali lo Stato rivierasco esercita dei diritti sovrani ai fini
dell'esplorazione e dello sfruttamento delle loro risorse naturali, l'Autorita'
e' il Governo dello Stato rivierasco interessato;
6. "Incidente" indica un evento che comporti o sia suscettibile di
causare lo scarico in mare di una sostanza nociva o di effluenti
contenenti una tale sostanza;
7. "Organizzazione" indica l'Organizzazione intergovernativa consultiva
della navigazione marittima.". - La Convenzione sul diritto del Mare e'
stata ratificata dalla legge 2 dicembre 1994 n. 689 "Ratifica ed
esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare,
con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982,
nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione
stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994", pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 19 dicembre 1994, n. 295, S.O.
Art. 3.
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli scarichi
in mare delle sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera b), provenienti dalle navi battenti qualsiasi bandiera
effettuati:
a) nelle acque interne, compresi i porti, nella misura in cui e'
applicabile il regime previsto dalla Convenzione Marpol 73/78;
b) nelle acque territoriali;
c) negli stretti utilizzati per la navigazione internazionale e soggetti
al regime di passaggio di transito, come specificato nella parte III,
sezione 2, della Convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto
del mare;
d) nella zona economica esclusiva o in una zona equivalente istituita ai
sensi del diritto internazionale e nazionale;
e) in alto mare.
2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle navi
militari da guerra o ausiliarie e alle navi possedute o gestite dallo
Stato, solo se impiegate per servizi governativi e non commerciali.
Art. 4.
Divieti
1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, nelle aree di cui
all'articolo 3, comma 1, e' vietato alle navi, senza alcuna
discriminazione di nazionalita', versare in mare le sostanze inquinanti
di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), o causare lo sversamento di
dette sostanze.
Art. 5.
Deroghe
1. Lo scarico di sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera b), in una delle aree di cui all'articolo 3, comma 1, e'
consentito se effettuato nel rispetto delle condizioni di cui
all'allegato I, norme 15, 34, 4.1 o 4.3 o all'allegato II, norme 13, 3.1
o 3.3 della Convenzione Marpol 73/78.
2. Lo scarico di sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera b), nelle aree di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed
e), e' consentito al proprietario, al comandante o all'equipaggio posto
sotto la responsabilita' di quest'ultimo, se effettuato nel rispetto
delle condizioni di cui all'allegato I, norma 4.2, o all'allegato II,
norma 3.2 della Convenzione Marpol 73/78.
Nota all'art. 5:
- La convenzione Marpol e' stata ratificata con la legge 29 settembre
1980, n. 662, "Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale
per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi e del protocollo
d'intervento in alto mare in caso di inquinamento causato da sostanze
diverse dagli idrocarburi, con annessi, adottati a Londra il 2 novembre
1973", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 1980, n. 292, S.O.
Art. 6.
Misure di controllo per le navi che si trovano in porto
1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 11 e 12 della legge 31
dicembre 1982, n. 979, e successive modificazioni, qualora l'Autorita'
marittima competente per territorio, a seguito dell'accertamento di
irregolarita' o sulla base di informazioni comunque acquisite, ritenga
che una nave che si trova all'interno di un porto o in un terminale
off-shore stia procedendo o abbia proceduto allo scarico di sostanze
inquinanti in una delle aree di cui all'articolo 3, comma 1, procede ad
apposita ispezione, ai sensi del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 13 ottobre 2003, n. 305, come modificato
dal decreto del 2 febbraio 2006, n. 113.
2. Qualora l'Autorita' marittima competente per territorio, in base
all'esito dell'ispezione di cui al comma 1, ritenga che possa essere
stato violato il divieto di cui all'articolo 4, comma 1, informa le
Autorita' competenti per i provvedimenti conseguenti, l'Autorita' dello
Stato di bandiera della nave e il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, ai fini della eventuale costituzione in
giudizio come parte civile.
Note all'art. 6:
- Gli articoli 11 e 12 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, cosi'
dispongono:
"Art. 11. - Nel caso di inquinamento o di imminente pericolo di
inquinamento delle acque di mare causato da immissioni, anche
accidentali, di idrocarburi o di altre sostanze nocive, provenienti da
qualsiasi fonte o suscettibili di arrecare danni all'ambiente marino, al
litorale agli interessi connessi, l'autorita' marittima, nella cui area
di competenza si verifichi l'inquinamento o la minaccia di inquinamento,
e' tenuta a disporre tutte le misure necessarie, non escluse quelle per
la rimozione del carico del natante, allo scopo di prevenire od
eliminare gli effetti inquinanti ovvero attenuarli qualora risultasse
tecnicamente impossibile eliminarli. Qualora il pericolo di inquinamento
o l'inquinamento in atto sia tale da determinare una situazione di
emergenza, il capo del compartimento marittimo competente per territorio
dichiara l'emergenza locale, dandone immediata comunicazione al Ministro
della marina mercantile, ed assume la direzione di tutte le operazioni
sulla base del piano operativo di pronto intervento locale, ferme
restando le attribuzioni di ogni amministrazione nell'esecuzione dei
compiti di istituto, da lui adottato d'intesa con gli organi del
servizio nazionale della protezione civile. Il Ministro della marina
mercantile da' immediata comunicazione della dichiarazione di emergenza
locale al servizio nazionale della protezione civile tramite
l'Ispettorato centrale per la difesa del mare di cui al successivo art.
34. Quando l'emergenza non e' fronteggiabile con i mezzi di cui il
Ministero della marina mercantile dispone, il Ministro della marina
mercantile chiede al Ministro della protezione civile di promuovere la
dichiarazione di emergenza nazionale. In tal caso il Ministro della
protezione civile assume la direzione di tutte le operazioni sulla base
del piano di pronto intervento nazionale adottato dagli organi del
servizio nazionale per la protezione civile. Restano ferme le norme
contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1978, n.
504, per l'intervento in alto mare in caso di sinistri ed avarie a navi
battenti bandiera straniera che possano causare inquinamento o pericolo
di inquinamento all'ambiente marino, o al litorale.".
"Art. 12. - Il comandante, l'armatore o il proprietario di una nave o il
responsabile di un mezzo o di un impianto situato sulla piattaforma
continentale o sulla terraferma, nel caso di avarie o di incidenti agli
stessi, suscettibili di arrecare, attraverso il versamento di
idrocarburi o di altre sostanze nocive o inquinanti, danni all'ambiente
marino, al litorale o agli interessi connessi, sono tenuti ad informare
senza indugio l'autorita' marittima piu' vicina al luogo del sinistro, e
ad adottare ogni misura che risulti al momento possibile per evitare
ulteriori danni ed eliminare gli effetti dannosi gia' prodotti.
L'autorita' marittima rivolge ai soggetti indicati nel comma precedente
immediata diffida a prendere tutte le misure ritenute necessarie per
prevenire il pericolo d'inquinamento e per eliminare gli effetti gia'
prodotti. Nel caso in cui tale diffida resti senza effetto, o non
produca gli effetti sperati in un periodo di tempo assegnato,
l'autorita' marittima fara' eseguire le misure ritenute necessarie per
conto dell'armatore o del proprietario, recuperando, poi, dagli stessi
le spese sostenute. Nei casi di urgenza, l'autorita' marittima fara'
eseguire per conto dell'armatore o del proprietario le misure
necessarie, recuperandone, poi, le spese, indipendentemente dalla
preventiva diffida a provvedere.".
- Per il decreto ministeriale 13 ottobre 2003 n. 305 e il decreto
ministeriale 2 febbraio 2006 n. 113, si vedano le note alle premesse.
Art. 7.
Misure di controllo per le navi in transito
1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 11 e 12 della legge 31
dicembre 1982, n. 979, e successive modificazioni, se il presunto
scarico di sostanze inquinanti e' effettuato nelle aree di cui
all'articolo 3, comma 1, lettere b), c), d) o e), e se la nave
sospettata di aver effettuato lo scarico non approda in un porto dello
Stato italiano che detiene le informazioni riguardo al presunto scarico:
a) nel caso in cui il successivo porto di approdo e' situato in un altro
Stato membro, l'Autorita' marittima che detiene le informazioni, sulla
base delle direttive impartite dal Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, richiede la collaborazione di tale
Stato ai fini dell'ispezione di cui all'articolo 6, comma 1, e della
individuazione dei provvedimenti da adottare;
b) nel caso in cui il successivo porto di approdo della nave e' situato
in uno Stato terzo, l'Autorita' marittima che detiene le informazioni,
sulla base delle direttive impartite dal Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, adotta i provvedimenti necessari per
garantire che il successivo porto di approdo della nave sia informato
del presunto scarico e invita lo Stato in cui e' situato tale porto ad
adottare iniziative adeguate.
2. Se esistono elementi di prova certi e obiettivi che una nave che
naviga nelle aree di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) o d), abbia
effettuato, nell'area di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), uno
scarico che provoca o minaccia di provocare un grave danno al litorale o
agli interessi collegati allo Stato italiano o alle risorse delle aree
di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) o d), l'Autorita' marittima,
qualora gli elementi di prova lo giustificano e fatto salvo quanto
previsto nella parte XII, sezione 7, della Convenzione delle Nazioni
Unite del 1982 sul diritto del mare, procede, sulla base di apposite
direttive indicate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, a sottoporre a fermo la nave, ad adottare le
misure di cui all'art. 6 e ad informare le Autorita' dello Stato di
bandiera della nave.
Nota all'art. 7:
- Per gli articoli 11 e 12 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, si
rimanda alla nota dell'art. 6.
Art. 8.
Inquinamento doloso
1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il Comandante di
una nave, battente qualsiasi bandiera, nonche' i membri dell'equipaggio,
il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione
sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le
disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due
anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.
2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o,
comunque, di particolare gravita', alla qualita' delle acque, a specie
animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a
tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.
3. Il danno si considera di particolare gravita' quando l'eliminazione
delle sue conseguenze risulta di particolare complessita' sotto il
profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con
provvedimenti eccezionali.
Art. 9.
Inquinamento colposo
1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il Comandante di
una nave, battente qualsiasi bandiera, nonche' i membri dell'equipaggio,
il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione
sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le
disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad
euro 30.000.
2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o,
comunque, di particolare gravita', alla qualita' delle acque, a specie
animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi
a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.
3. Il danno si considera di particolare gravita' quando l'eliminazione
delle sue conseguenze risulta di particolare complessita' sotto il
profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con
provvedimenti eccezionali.
Art. 10.
Pene accessorie
1. Al Comandante e ai membri dell'equipaggio iscritti nelle
matricole della gente di mare tenute dalla competente autorita'
marittima, condannati per il reato di cui all'art. 8 si applica la pena
accessoria della sospensione del titolo professionale di durata,
comunque, non inferiore ad un anno, ai sensi dell'art. 1083 del Codice
della Navigazione.
Nota all'art. 10:
- L'art. 1083 del Codice della Navigazione, approvato con regio decreto
30 marzo 1942, n. 327, cosi' dispone:
"Art. 1083 (Effetti e durata delle pene accessorie). - L'interdizione
perpetua dai titoli professionali marittimi o aeronautici priva il
condannato della capacita' di esercitare qualunque funzione o servizio
per i quali sia richiesto uno dei titoli indicati negli articoli 123,
739. L'interdizione temporanea priva della detta capacita' per un tempo
non inferiore a un mese e non superiore a cinque anni. L'interdizione
importa altresi' la decadenza dell'abilitazione relativa ai titoli
anzidetti.L'interdizione perpetua dalla professione marittima o
aeronautica priva il condannato della capacita' di esercitare la
professione marittima o aeronautica. L'interdizione temporanea priva
della detta capacita' per un tempo non inferiore a un mese e non
superiore a cinque anni. L'interdizione importa altresi' la decadenza
dall'abilitazione relativa alla professione anzidetta.La sospensione dai
titoli professionali marittimi, della navigazione interna o aeronautici
priva il condannato del diritto di esercitare qualsiasi funzione o
servizio, per i quali sia richiesto uno dei titoli indicati negli
articoli 123, 134, 739, per un tempo non inferiore a quindici giorni e
non superiore a due anni.La sospensione dalla professione marittima o
aeronautica o dalla professione della navigazione interna priva il
condannato del diritto di esercitare la professione, per un tempo non
inferiore a quindici giorni e non superiore a due anni. La durata di
tali pene, quando nei singoli casi non sia espressamente determinata
dalla legge, e' uguale a quella della pena principale inflitta o che
dovrebbe scontarsi, nel caso di conversione per insolvibilita' del
condannato. Tuttavia, in nessun caso essa puo' oltrepassare il limite
minimo e quello massimo stabiliti per ciascuna specie di pena
accessoria. Alle pene accessorie dell'interdizione e della sospensione
previste nel presente articolo si applicano rispettivamente le
disposizioni relative all'interdizione da una professione e alla
sospensione dall'esercizio di una professione.".
Art. 11.
Divieto di attracco
1. Al Comandante e ai membri dell'equipaggio condannati per i reati di
cui agli articoli 8 e 9 e' inibito l'attracco ai porti italiani per un
periodo comunque non inferiore ad un anno, commisurato alla gravita' del
reato commesso, da determinarsi con decreto del Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare.
Art. 12.
Controlli ed accertamento delle violazioni
1. I controlli sul rispetto delle disposizioni del presente decreto
nonche' l'accertamento delle violazioni alle medesime disposizioni sono
svolti dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria di cui
all'art. 57 del codice di procedura penale dagli ufficiali, dagli agenti
di polizia giudiziaria del Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia
costiera, dagli ufficiali e sottufficiali della marina militare e dagli
altri soggetti di cui all'art. 1235 del codice della navigazione, nei
limiti del servizio cui sono destinati e secondo le rispettive
attribuzioni.
2. L'attivita' di controllo di cui al comma 1 e' effettuata sotto la
direzione del comandante del porto.
Note all'art. 12:
- L'art. 57 del codice di procedura penale, approvato dal decreto del
Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 447, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 1988, n. 250, S.O. cosi' dispone:
"Art. 57 (Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria). - 1. Salve le
disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di polizia
giudiziaria:
a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli
altri appartenenti alla polizia di Stato ai quali l'ordinamento
dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualita';
b) gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei
carabinieri, della guardia di finanza, degli agenti di custodia e del
corpo forestale dello Stato nonche' gli altri appartenenti alle predette
forze di polizia ai quali l'ordinamento delle rispettive amministrazioni
riconosce tale qualita';
c) il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di
Stato ovvero un comando dell'arma dei carabinieri o della guardia di
finanza.
2. Sono agenti di polizia giudiziaria:
a) il personale della polizia di Stato al quale l'ordinamento
dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualita';
b) i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia, le
guardie forestali e, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza,
le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio.
3. Sono altresi' ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti
del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le
persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni
previste dall'art. 55.".
- L'art. 1235 del suddetto codice della navigazione, cosi' dispone:
"Art. 1235 (Ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria). - Agli effetti
dell'art. 221 del codice di procedura penale sono ufficiali di polizia
giudiziaria:
1) i comandanti, gli ufficiali del corpo delle capitanerie di porto, gli
ufficiali del corpo equipaggi militari marittimi appartenenti al ruolo
servizi portuali, i sottufficiali del corpo equipaggi militari marittimi
appartenenti alla categoria servizi portuali, i direttori e i delegati
di aeroporto, i delegati di campo di fortuna, riguardo ai reati previsti
dal presente codice, nonche' riguardo ai reati comuni commessi nel porto
o nell'aerodromo, se in tali luoghi mancano uffici di pubblica
sicurezza. Negli aerodromi in cui non ha sede un direttore di aeroporto
o non risiede alcun delegato, le funzioni di ufficiale di polizia
giudiziaria sono attribuite al direttore di aeroporto nella cui
circoscrizione l'aerodromo e' compreso;
2) i comandanti delle navi o degli aeromobili, riguardo ai reati
commessi a bordo in corso di navigazione, nonche' riguardo agli atti di
polizia giudiziaria ordinati e alle delegazioni disposte dall'autorita'
giudiziaria;
3) i consoli, riguardo ai reati previsti da questo codice commessi
all'estero, oltre che negli altri casi contemplati dalla legge
consolare;
4) i comandanti delle navi da guerra nazionali per gli atti che compiono
su richiesta dell'autorita' consolare o, in caso di urgenza, di propria
iniziativa. I comandanti stessi vigilano sia in alto mare sia nelle
acque territoriali di altro Stato sulla polizia giudiziaria esercitata
dai comandanti delle navi nazionali. Sono agenti di polizia giudiziaria,
riguardo ai reati previsti dal presente codice, nonche' riguardo ai
reati comuni commessi nel porto, se in tale luogo mancano uffici di
pubblica sicurezza, i sottocapi e comuni del corpo equipaggi militari
marittimi appartenenti alla categoria servizi portuali. Assumono le
funzioni di agenti di polizia giudiziaria i sottocapi e comuni di altre
categorie del corpo equipaggi militari marittimi destinati presso le
capitanerie di porto e uffici marittimi minori, i funzionari e gli
agenti dell'amministrazione della navigazione interna, i funzionari e
gli agenti degli aerodromi statali e privati, in seguito alla richiesta
di cooperazione da parte degli ufficiali di polizia giudiziaria. Sono,
inoltre, agenti di polizia giudiziaria gli agenti degli uffici di porto
ovvero di aerodromo statale o privato in servizio di ronda.".
Art. 13.
Comunicazione delle informazioni
1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e, successivamente, ogni tre anni il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare invia alla Commissione europea
una relazione sull'applicazione della direttiva.
Art. 14.
Abrogazioni
1. Sono abrogati gli articoli 16, 17, primo comma, e 20 della legge
31 dicembre 1982, n. 979.
Note all'art. 14:
- Per la legge 31 dicembre 1982, n. 979, si vedano le note alle
premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 17 della citata legge n. 979 del 1982,
come modificato dal presente decreto:
"Art. 17. - Il comandante della nave che violi le disposizioni di cui
all'art. 19 e' punito con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda
fino a 10 milioni.".
Art. 15.
Disposizioni finanziarie
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri, ne' minori entrate a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvederanno ad attuare le
disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 6 novembre 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bonino, Ministro per le politiche europee
Pecoraro Scanio, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare
D'Alema, Ministro degli affari esteri
Mastella, Ministro della giustizia
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze
Bianchi, Ministro dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: Mastella