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Regione Molise
Legge regionale n. 35 del 02-10-2006
Incentivi per la conversione a metano o a GPL dei veicoli ad alta emissione di inquinanti
(B.U.R. Molise n. 28 del 5.10.2006)
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga
la seguente legge
ARTICOLO 1
Finalità
Al fine di promuovere politiche di sviluppo sostenibile e garantire la
tutela dell’ambiente attraverso la riduzione delle emissioni inquinanti dovute
al traffico veicolare, la Regione Molise destina, nel Bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2006, la somma complessiva di euro 200.000,00 per
l’erogazione di incentivi finalizzati alla conversione a metano o GPL di veicoli
alimentati a benzina.
L’incentivo previsto per la conversione di veicoli alimentati a benzina è pari
ad euro 100,00, sia nel caso della installazione di un impianto di alimentazione
a metano che nel caso dell’installazione di un impianto a GPL.
Le modalità di erogazione degli incentivi, con la relativa tempistica e gli
adempimenti necessari, saranno regolate dal piano operativo di dettaglio che
sarà approvato dalla Giunta Regionale.
ARTICOLO 2
Piano di dettaglio
1. Il piano di dettaglio descrive analiticamente i termini, le procedure e
le modalità operative necessarie a garantire il corretto funzionamento del
sistema di erogazione degli incentivi.
2. Il piano di dettaglio deve prevedere, inoltre, un sistema di controllo del
progressivo esaurimento delle risorse disponibili per le azioni finanziate dal
presente accordo.
3. Raggiunta la percentuale di 9/10 di impiego delle somme a disposizione, il
competente Ufficio Regionale comunica a tutti i soggetti interessati il prossimo
esaurimento dei fondi; impegnate tutte le somme, l’Ufficio procede
tempestivamente alla sospensione delle richieste di finanziamento.
4. L’Ufficio cura l’istruttoria delle richieste di contributi e, verificatane la
regolarità, eroga i contributi entro i termini di cui al piano di dettaglio.
ARTICOLO 3
Soggetti destinatari dell’incentivo
1. L’incentivo per le trasformazioni dei veicoli è erogato alle persone
fisiche che provvedono all’installazione di un impianto a GPL o di un impianto a
metano su un veicolo che risulti di loro proprietà e che siano residenti in uno
dei Comuni della Regione Molise.
2. Le persone giuridiche, avente sede legale in uno dei Comuni della Regione
Molise, possono accedere all’incentivo previsto per le trasformazioni dei
veicoli limitatamente ai mezzi di proprietà destinati all’utilizzo in conto
proprio. Rimangono escluse le persone giuridiche che svolgono attività di
trasporto merci in conto terzi e quelle che hanno ricevuto oltre 100.000,00 Euro
(centomila/00) di aiuti pubblici negli ultimi tre anni ai sensi del regolamento
comunitario n. 69 del 12 gennaio 2001 relativo agli aiuti di stato di importanza
minore ( “de minimis”).
ARTICOLO 4
Tipo di veicoli
1. Possono essere oggetto di conversione finanziata con la presente legge tutti
i veicoli alimentati a benzina immatricolati fra il 1° gennaio 1993 ed il 31
dicembre 2000 appartenenti alle categorie "euro 1" ai sensi del decreto del
Ministero dei Trasporti del 28 dicembre 1991 che ha recepito la direttiva n.
91/441/CEE ed "euro 2" ai sensi dei decreti del Ministero dei Trasporti 4
settembre 1995 e 29 febbraio 1996 che hanno recepito la direttiva n. 94/12/CEE.
2. Detti veicoli devono essere in regola sia con la revisione periodica prevista
dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, c.d. "Nuovo Codice della
strada", e successive modificazioni, che con quanto previsto dalla direttiva del
Ministro dei Lavori Pubblici 7 luglio 1998 “Direttiva sul controllo dei gas di
scarico dei veicoli (c.d. bollino blu) ai sensi dell’art. 7 del Nuovo codice
della strada”, nei Comuni ove sia previsto tale obbligo.
ARTICOLO 5
Revoca dei finanziamenti
1. La Regione Molise dispone la revoca degli incentivi concessi nel caso:
> di mancata attuazione della conversione di veicoli alimentati a benzina, sia
nel caso dell’installazione di un impianto di alimentazione a metano che nel
caso dell’installazione di un impianto a GPL;
> di mancata corrispondenza con il piano di dettaglio;
> di mancata o sopravvenuta impossibilità di esecuzione della conversione
stessa.
ARTICOLO 6
Durata
1. L’erogazione degli incentivi resta in vigore fino all’esaurimento delle
risorse finanziarie, pari a Euro 300.000,00, a ciò destinate dalla Regione
Molise.
2, La Regione Molise si riserva, in futuro, di promuovere il rinnovo della
presente iniziativa, se reputerà ancora tale strumento idoneo al raggiungimento
degli obiettivi generali di risanamento dell’aria ambiente nelle aree urbane.
Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Molise.
Data a Campobasso, addì 2 ottobre 2006