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Decreto 16 ottobre 2006
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Programma di finanziamenti per le esigenze di tutela ambientale connesse al miglioramento della qualità dell'aria e alla riduzione delle emissioni di materiale particolato in atmosfera nei centri urbani.
(G.U. n. 50 del 1-3-2007)
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Visto il decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16 "Interventi urgenti per la tutela
dell'ambiente e per la viabilità e per la sicurezza pubblica", convertito in
legge con la legge del 22 aprile 2005, n. 58, che istituisce un fondo di 140
milioni di euro annui a decorrere dal 2006 da ripartire per le esigenze di
tutela ambientale connesse al miglioramento della qualità ambientale dell'aria e
alla riduzione delle emissioni di polveri sottili in atmosfera nei centri
urbani;
Visto il comma 432 dell'art. 1 della citata legge 23 dicembre 2005, n. 266, che
ha destinato il 50% del fondo di cui al decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16,
ad interventi di difesa del suolo nelle aree a rischio idrogeologico per le
finalità di cui al decreto- legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267;
Vista la legge del 23 dicembre 2005, n. 267 "Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008";
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 dicembre 2005
"Ripartizione in capitoli delle unità revisionali di base relative al bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006";
Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, con cui e' stata recepita la
direttiva quadro sulla qualità dell'aria 96/62/CE;
Visto il decreto ministeriale 2 aprile 2002, n. 60, con cui sono state recepite
le direttive 99/30/CE e 00/69/CE, relative agli inquinanti biossido di zolfo,
biossido di azoto, ossidi di azoto, PM10, piombo, benzene e monossido di
carbonio;
Visto il decreto ministeriale del 1° ottobre 2002, n. 261, recante le direttive
tecniche per la valutazione preliminare della qualità dell'aria ambiente, i
criteri per l'elaborazione del piano e dei programmi di cui agli articoli 8 e 9
del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351;
Visto il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 171, di attuazione della
direttiva 2001/81/CE relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni
inquinanti che causano l'acidificazione e l'esposizione all'ozono a livello del
suolo;
Visto il decreto legislativo del 21 maggio 2004, n. 183, che recepisce la
direttiva 2002/3/CE relativa all'ozono nell'aria;
Vista la direttiva
2004/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004,
concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nichel e gli idrocarburi
policiclici aromatici nell'aria ambiente;
Vista la delibera CIPE del 21 dicembre 1993 con la quale e' stato promosso il
Programma triennale di tutela ambientale (P.T.T.A.) relativo al triennio
1994-1996 e sono state individuate le risorse necessarie alla sua attuazione;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente del 14 settembre 1994, n. 52,
relativo alla ripartizione delle risorse individuate nel P.T.T.A 1994-1996 da
destinare alle regioni per gli interventi di risanamento atmosferico e acustico
nelle aree urbane di cui al punto 2.1.2 della citata delibera CIPE del 21
dicembre 1993;
Visto l'art. 2, comma 104, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 "Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica";
Vista la legge 1° giugno 2002, n. 120, che ratifica ed esegue il Protocollo di
Kyoto e la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
Vista la delibera CIPE 19 dicembre 2002, n. 123, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2003, revisiona le linee guida per le politiche e
misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas serra;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali";
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18
febbraio 2005, recante l'istituzione della Commissione nazionale per l'emergenza
inquinamento atmosferico (CNEIA);
Considerato che ai fini della formulazione e dell'attuazione di una politica
efficace in materia di tutela e risanamento della qualità dell'aria ambiente, e'
indispensabile realizzare approcci strategici innovativi, attraverso il
consolidamento della base delle conoscenze, lo sviluppo delle capacità di
attuazione, la promozione di una governance efficiente, la promozione del
collegamento in rete, dell'apprendimento reciproco e dello scambio delle
migliori pratiche, nonché una migliore diffusione delle informazioni ed una
maggiore sensibilizzazione e comunicazione;
Considerato che a tal fine e' necessario prevedere uno strumento finanziario per
fornire adeguato sostegno alle amministrazioni regionali e locali al fine di
garantire la formulazione, l'attuazione, il monitoraggio e la valutazione degli
effetti della politica e della legislazione in materia di qualità dell'aria,
nonché la loro comunicazione e diffusione in tutto il territorio nazionale;
Considerato che la preoccupante situazione di inquinamento atmosferico che
interessa ampie aree del territorio nazionale richiede l'attuazione di
interventi incisivi che consentano di arrivare a garantire il rispetto dei
limiti di qualità dell'aria;
Preso atto delle conclusioni emerse nell'ambito dei lavori della CNEIA nelle
quali sono state indicate, tra le priorità di intervento per il risanamento e la
tutela della qualità dell'aria, la necessità di sviluppare e potenziare gli
strumenti modellistici per la valutazione integrata al fine di fornire
informazioni e valutazioni scientifiche a supporto delle azioni da intraprendere
per fronteggiare episodi di inquinamento nel breve, ma anche nel medio e lungo
periodo;
Decreta:
Art. 1. Finalità
1. Ai fini dell'utilizzo delle risorse del fondo previsto dall'art. 1 del
decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16 (di seguito denominato fondo), il presente
decreto istituisce un programma di finanziamenti (di seguito denominato
programma) per le esigenze di tutela ambientale connesse al miglioramento della
qualità dell'aria con particolare riferimento al materiale particolato nei
centri urbani.
Per tali finalità il programma promuove interventi e progetti finalizzati
all'attuazione, al monitoraggio, alla valutazione, all'aggiornamento e alla
comunicazione delle politiche di gestione della qualità dell'aria e
all'informazione ed alla sensibilizzazione del pubblico.
2. Al programma e' destinata una somma complessiva pari a Euro 210.000.000,00, a
valere sulle risorse del fondo relative alle annualità 2006, 2007 e 2008.
Art. 2. Tipologie e requisiti degli interventi e dei progetti oggetto di
finanziamento
1. Possono essere finanziati, nel rispetto dei criteri e delle procedure di cui
agli articoli successivi, i seguenti interventi e i seguenti progetti:
a) interventi previsti nei piani e programmi di risanamento della qualità
dell'aria di cui all'art. 8 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351;
b) interventi finalizzati allo sviluppo di strumenti di valutazione volti ad
assicurare che i piani e i programmi di cui alla lettera a) siano aggiornati
alla luce degli effetti riscontrati a seguito della pregressa attuazione e in
modo tale da promuovere: 1) gli interventi che garantiscono un elevato grado di
efficacia in relazione ai costi, 2) gli interventi che comportino la riduzione
contemporanea delle emissioni inquinanti e dei gas serra (come gli interventi in
materia di risparmio energetico), 3) gli interventi che comportino anche
ricadute positive in termini occupazionali e di competitività;
c) interventi finalizzati alla diffusione di informazioni circa i risultati
conseguiti mediante l'attuazione dei piani di risanamento della qualità
dell'aria e interventi basati su campagne di comunicazione, informazione e
sensibilizzazione destinate al pubblico; tali interventi devono essere coerenti
con le finalità delle normative nazionali e comunitarie in materia di
valutazione e gestione della qualità dell'aria;
d) progetti di interesse comune (nazionale/regionale/locale) aventi le seguenti
finalità: sviluppare e sperimentare metodi e strumenti strategici per la
valutazione e la gestione della qualità dell'aria volti ad individuare gli
impatti dei diversi settori (trasporti, produzione industriale, civile ecc.)
sulla qualità dell'aria e garantire una maggiore integrazione della tutela della
qualità dell'aria nei programmi e nelle politiche relativi a tali settori;
migliorare la base delle conoscenze nazionali e locali ai fini della formulazione, dell'attuazione, della valutazione e del monitoraggio delle politiche di risanamento della qualità dell'aria (ad esempio attraverso la raccolta e l'elaborazione di indicatori e dati di input per modelli e scenari);
individuare, a fini
dimostrativi, interventi idonei a promuovere la sinergia con le politiche di
riduzione delle emissioni dei gas serra;
promuovere il miglioramento della capacità di gestione e di programmazione in
materia di tutela della qualità dell'aria attraverso la realizzazione di sistemi
informatizzati per la raccolta e l'accesso a dati e informazioni a livello
nazionale ed attraverso la definizione di specifici programmi di formazione;
organizzare apposite azioni e campagne di comunicazione, workshop e convegni
sulle attività svolte in tema di politiche per la tutela della qualità
dell'aria.
2. Un elenco esemplificativo dei progetti di interesse comune di cui al comma 1,
lettera d), e' riportato nell'allegato I.
3. Ai fini del finanziamento, i progetti di cui al comma 1, lettera d), devono
presentare un valore aggiunto nelle conoscenze, a livello nazionale, in termini
di capacità conoscitiva e programmatica e consentire l'integrazione e
armonizzazione con gli strumenti regionali e locali di valutazione e di gestione
della qualità dell'aria.
Art. 3. Ripartizione delle risorse del programma
1. Le risorse previste dall'art. 1 sono destinate agli interventi cui all'art.
2, comma 1, lettera a), lettera b), lettera c), ed ai progetti di cui alla
lettera d), in una misura rispettivamente pari al 93% ed al 7%.
Art. 4. Procedure di assegnazione dei finanziamenti e requisiti dei
beneficiari
1. Per il finanziamento degli interventi cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b)
e c), le regioni e le province autonome presentano alla Direzione generale per
la salvaguardia ambientale del Ministero (di seguito denominata Direzione)
un'istanza in cui sono descritti gli interventi da finanziare, corredata da
idonea documentazione attestante il rispetto delle condizioni di cui
all'allegato II, parte I.
2. L'istanza di cui al comma 1 deve in qualsiasi caso prevedere uno o più
interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera a).
3. Entro quarantacinque giorni dal ricevimento delle istanze cui al comma 1,
corredate della prescritta documentazione, la Direzione, previo accertamento
delle condizioni previste dal presente decreto, comunica al soggetto interessato
se l'istanza e' stata accettata e, in caso positivo, gli interventi ammessi al
finanziamento.
4. A seguito della comunicazione di cui al comma 3 il Ministero, rappresentato
dalla Direzione, stipula con il soggetto ammesso al finanziamento un apposito
accordo. Tale accordo deve contenere almeno gli impegni indicati nell'allegato
III.
5. Se gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), ammessi al
finanziamento, interessano le aree metropolitane di cui all'art. 22 del decreto
legislativo n. 267/2000 gli accordi cui al comma 4 possono essere sottoscritti
anche dalle relative città capoluogo.
6. Entro sessanta giorni dalla sottoscrizione degli accordi di cui al comma 4,
il direttore generale della Direzione emana i relativi decreti di approvazione e
di assegnazione delle risorse.
7. I soggetti ammessi al finanziamento possono presentare nuove istanze, ai
sensi del presente decreto, soltanto a seguito della completa realizzazione
degli interventi finanziati.
8. Alla stipulazione
degli accordi di cui al comma 4 si procede fino all'esaurimento delle risorse
cui all'art. 1, comma 2.
9. Per il finanziamento dei progetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), la
Direzione provvede con le procedure previste dalla normativa nazionale e
comunitaria vigente in materia di affidamento degli appalti pubblici. Il
finanziamento può essere concesso a istituti ed enti pubblici di ricerca,
società a capitale interamente pubblico e società pubbliche o private con
provata e continuativa esperienza nella meteorologia e nella modellistica per la
qualità dell'aria.
10. Alla stipulazione degli accordi di cui al comma 4 si procede nell'ordine
cronologico di presentazione delle istanze di cui al comma 1. Tale data di
presentazione corrisponde a quella in cui l'istanza e' completa di tutti gli
elementi necessari ai fini previsti dal comma 1. I termini previsti dal comma 3
decorrono dal ricevimento dell'istanza completa. Nel caso in cui più istanze
siano state presentate nella stessa data e le risorse disponibili ai sensi
dell'art. 1, comma 2, non siano sufficienti a finanziare i relativi progetti nei
termini previsti dall'art. 5, comma 1, tali risorse sono ripartite tra i
beneficiari in misura proporzionale al numero dei rispettivi abitanti quale
risultante dal più recente censimento ISTAT. Sono trasmessi alla Corte dei conti
per l'acquisizione dei visti di legge gli accordi di programma di cui al comma
4, nonché i decreti di cui al comma 6.
Art. 5. Limiti di finanziamento degli interventi di cui all'art. 2, comma
1, lettere a), b) e c)
1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettere a),
b) e c), il finanziamento concesso al soggetto beneficiario non può superare
Euro 10.000.000,00 complessivi, aumentabili a Euro 15.000.000,00 se l'accordo di
cui all'art. 4 e' sottoscritto anche dalla città capoluogo di un'area
metropolitana di cui all'art. 22 del decreto legislativo n. 267/2000.
2. Una quota del finanziamento concesso a ciascun soggetto beneficiario pari ad
almeno 80% e' destinata agli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera a).
3. Il finanziamento degli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b)
e c), non può superare il 60% rispetto al costo complessivo di ciascun
intervento.
4. Ai fini del finanziamento degli interventi di cui all'art. 2, comma 1,
lettera a), il costo complessivo di ciascun intervento e' calcolato sulla base
delle sole spese ammissibili di cui all'allegato II, parte II.
5. I finanziamenti concessi dal Ministero per la realizzazione degli interventi
di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c), possono essere cumulati con
altri finanziamenti di origine regionale, statale o comunitaria, nei limiti di
quanto previsto dalla relativa disciplina.
Art. 6. Interventi previsti dal Programma triennale di tutela ambientale
(P.T.T.A.) 1994-1996 di cui alla delibera CIPE del 21 dicembre 1993
1. Nell'ambito degli
interventi ammessi a finanziamento dal Ministero nell'ambito del PTTA 1994-1996,
limitatamente all'area programmata "Aree Urbane", settore di intervento "Risanamento
atmosferico ed acustico" gli accordi di cui all'art. 4 possono individuare i
casi in cui proporre al Ministro l'adozione del provvedimento di revoca e
riallocazione di cui all'art. 2, comma 104 della legge n. 662 del 1996, nonché
le varianti in corso d'opera per le quali procedere all'applicazione del punto
5.1.7 della delibera del CIPE 21 dicembre 1993.
Art. 7. Copertura finanziaria
1. Con successivi decreti del direttore generale della Direzione si provvede
all'impegno delle risorse necessarie all'attuazione del programma ed alla
definizione delle modalità di trasferimento, rendicontazione e revoca dei
finanziamenti.
2. L'onere relativo all'annualità 2006, pari Euro 70.000.000,00, sarà impegnato
a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare - Esercizio finanziario 2006 - sul
Capitolo 7082 P.G. 14 - "Accordi di programma tra Stato e Regioni attinenti alle
attività a rischio di incidente rilevante, ecc.". - U.P.B. 1.2.3.5.
3. L'impegno delle risorse relative alle annualità 2007 e 2008 e' subordinato
all'effettiva disponibilità di bilancio.
Il presente atto sarà
inviato agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e
successivamente inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 16 ottobre 2006
Il Ministro: Pecoraro
Scanio
Registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
territorio, registro n. 1, foglio n. 142
Allegato I
ELENCO ESEMPLIFICATIVO DEI PROGETTI DI INTERESSE COMUNE DI CUI AL COMMA 1,
LETTERA D)
I progetti di cui al comma 1, lettera d), dei quali si riporta un elenco
esemplificativo, devono essere propedeutici all'attuazione delle norme
comunitarie in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria e
relativi ad attività di interesse comune:
a) ulteriore sviluppo dei modelli attualmente utilizzati su scala vasta (4\times
4 km) per fornire condizioni al contorno per l'utilizzo di modellistica a scala
di dettaglio;
b) coordinamento fra gli inventari di emissione nazionali e quelli regionali per
armonizzare gli approcci top-down e bottom-up, con particolare attenzione ad
orientare la specificazione delle emissioni all'utilizzo di modelli di trasporto
chimico;
c) raccolta sistematica e messa a disposizione di dati meteorologici diagnostici
e prognostici su domini coerenti con i modelli attualmente utilizzati su scala
vasta;
d) programmi coordinati, a livello nazionale, di monitoraggio delle
concentrazioni di fondo del particolato atmosferico, di monitoraggio del
contributo a lunga distanza di sabbie desertiche e di monitoraggio del
risollevamento di materiale crustale e di altre sorgenti naturali;
e) programmi coordinati, a livello nazionale, delle attività di monitoraggio
delle concentrazioni atmosferiche degli idrocarburi policiclici aromatici a
maggior rilevanza cancerogena al fine di verificare la costanza dei rapporti
quantitativi tra tali idrocarburi nel tempo e nello spazio;
f) programmi coordinati, a livello nazionale, delle attività di monitoraggio
delle concentrazioni atmosferiche dei precursori dell'ozono;
g) programmi coordinati, a livello nazionale, delle attività di rilevazione
delle deposizioni di arsenico, cadmio, mercurio, nichel e benzo(a)pirene;
h) sviluppo di strumenti e approcci condivisi finalizzati alla conduzione della
valutazione ambientale strategica (VAS), con particolare riferimento ai
programmi operativi regionali presentati nell'ambito della programmazione
2007/2013, alle istruttorie propedeutiche alle valutazioni di impatto
ambientale, alle valutazioni tecniche propedeutiche al rilascio delle
autorizzazioni integrate ambientali, alla definizione di scenari emissivi
propedeutici al controllo del rispetto dei tetti alle emissioni stabiliti dalle
norme comunitarie vigenti, e alle attività di monitoraggio e valutazione ex post
degli interventi finanziati nell'ambito del presente atto;
i) estensione dei modelli attualmente utilizzati per gli scenari emissivi e di
deposizione degli inquinanti atmosferici alle emissioni di CO2 al fine di
fornire una analisi delle interazioni ambientali ed economiche tra controllo
delle emissioni inquinanti e dei gas effetto serra garantendo un approccio
integrato alle politiche di riduzione dell'inquinamento atmosferico e dei gas
climalteranti.
Allegato II
Parte I CONDIZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI DI CUI ALL'Art. 2,
COMMA 1, LETTERE A), B) E C)
1. Ai fini del finanziamento degli interventi di cui all'art. 2, comma 1,
lettere a), b) e c), devono essere soddisfatti, alla data di presentazione
dell'istanza, i seguenti requisiti:
a) deve essere stata effettuata la zonizzazione di tutto il territorio regionale
ai sensi del decreto legislativo n. 351/1999 per gli inquinanti regolamentati
dal decreto ministeriale n. 60/2002;
b) la rete regionale di monitoraggio deve essere completa e conforme ai criteri
individuati del decreto legislativo n. 351/1999 e dal decreto ministeriale n.
60/2002. In alternativa, deve essere stato approvato ed essere in corso di
realizzazione uno specifico progetto di integrazione e/o razionalizzazione della
rete regionale di monitoraggio finalizzato a rendere la rete completa e conforme
ai criteri individuati dal decreto legislativo n. 351/1999 e dal decreto
ministeriale n. 60/2002;
c) deve essere stato regolarmente effettuato, con riferimento agli anni 2002,
2003, 2004 e 2005, l'invio delle informazioni sullo stato della qualità
dell'aria e sui piani e programmi nel formato previsto dalle decisioni
2004/461/CE e 2004/224/CE;
d) devono essere stati
approvati e trasmessi al Ministero i piani o i programmi previsti dall'art. 8
del decreto legislativo n. 351/1999 per gli inquinanti regolamentati dal decreto
ministeriale n. 60/2002, corredati dalla relativa delibera di approvazione e
dalla scheda di cui all'art. 5 del decreto ministeriale n. 261/2002, contenenti
almeno i seguenti elementi:
1) la definizione di scenari di qualità dell'aria riferiti al termine di cui
all'art. 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 351/1999, sulla base
delle norme e dei provvedimenti di cui all'art. 4, comma 1, lettera d), del
decreto ministeriale n. 261/2002 e delle misure conseguentemente adottate;
2) l'individuazione degli obiettivi di riduzione delle emissioni di inquinanti
in atmosfera necessari a conseguire il rispetto dei limiti di qualità dell'aria
entro i termini di cui all'art. 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo
n. 351/1999;
3) l'individuazione delle misure, aggiuntive o modificative rispetto a quelle
previste sulla base dei provvedimenti di cui all'art. 4, comma 1, lettera d),
del decreto ministeriale n. 261/2002, da attuare per il conseguimento degli
obiettivi di cui al punto 2. Ciascuna misura e' corredata da opportuni
indicatori e analizzata sotto il profilo dei risultati attesi in termini di
miglioramento della qualità dell'aria, di riduzione delle emissioni inquinanti
dell'aria, dei costi associati, dell'impatto sociale, dei tempi di attuazione e
della fattibilità tecnico-economica;
4) la selezione dell'insieme di misure più efficaci per realizzare gli obiettivi
di cui al punto 2, tenuto conto dei costi, dell'impatto sociale e degli
inquinanti per i quali si ottiene una riduzione delle emissioni;
5) l'indicazione, per ciascuna delle misure di cui al punto 4, delle fasi di
attuazione, dei soggetti responsabili dei meccanismi di controllo e, laddove
necessarie, delle risorse destinate all'attuazione, delle misure;
6) l'indicazione delle modalità di monitoraggio delle singole fasi di attuazione
e dei relativi risultati, anche al fine di modificare o di integrare le misure
individuate, ove necessario per il raggiungimento degli obiettivi di cui al
punto 2.
Parte II SPESE NON AMMISSIBILI PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI DI CUI ALL'Art.
2, COMMA 1, LETTERA a)
Nel costo non sono
computabili:
a) le spese per studi di fattibilità;
b) le spese di pubblicazione dei bandi di gara;
c) le spese notarili;
d) le spese per l'acquisto o la costruzione di immobili;
e) le spese sostenute prima della data di pubblicazione del presente decreto;
f) i canoni di abbonamento per la fornitura di servizi di telefonia e di
elettricità;
g) le spese per l'allacciamento degli impianti elettrici e telefonici;
h) le spese di manutenzione, assicurazione e tassazione dei veicoli;
i) le spese di carburante;
j) le spese per le indagini di origine e destinazione;
k) le spese per la progettazione preliminare e definitiva.
2. Le spese relative al personale sono ammissibili soltanto nel caso in cui lo
stesso sia utilizzato per attività strettamente funzionali alla realizzazione
dell'intervento.
3. Le spese per le attività di informazione, comunicazione all'utenza, marketing
e pubblicità sono ammissibili fino ad un massimo del 20% del costo complessivo
di ciascun intervento.
4. Le spese per imprevisti sono ammissibili fino ad un massimo del 2% del costo
complessivo delle opere civili e stradali eventualmente previste dall'intervento
5. Le spese per la progettazione esecutiva sono ammissibili fino ad un massimo
del 2% del costo complessivo dell'intervento.
Allegato III
IMPEGNI DA ASSUMERE NEGLI ACCORDI DI PROGRAMMA
1. Gli accordi di programma di cui all'art. 4, devono prevedere impegni
finalizzati al conseguimento dei seguenti obiettivi:
armonizzare gli inventari nazionali delle emissioni scalati a livello
provinciale con gli analoghi elaborati da ciascuna regione;
promuovere un efficace scambio di informazioni sui dati di input e di output dei
modelli di dispersione atmosferica degli inquinanti;
promuovere la partecipazione a sistemi informatizzati per la raccolta e
l'accesso a dati e informazioni in materia di qualità dell'aria finalizzata ad
ottimizzare la trasmissione alla Commissione europea.