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Decreto 6 aprile 2005
Ministero delle Attivitą Produttive. Recepimento della direttiva 2003/73/CE della Commissione che modifica l'allegato III della direttiva 1999/94/CE, concernente la disponibilita' di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO2, da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove.
(GU n. 127 del 3-6-2005)
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Vista la direttiva 2003/73/CE della Commissione del 24 luglio 2003, recante
modifica dell'allegato III della direttiva 1999/94/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio;
Vista la legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante «Norme generali sulla
partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle
procedure di esecuzione degli obblighi comunitari», e in particolare l'art. 13;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 febbraio 2003, n. 84,
recante regolamento di attuazione della direttiva 1999/94/CE concernente la
disponibilita' di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di
CO2 da fornire ai consumatori per quanto riguarda la
commercializzazione di autovetture nuove;
Decreta:
Art. 1.
Modifica dell'allegato III
1. L'allegato III del decreto del Presidente della Repubblica 17 febbraio
2003, n. 84 e' sostituito dal seguente:
«Allegato III
(previsto dall'art. 5, comma 1)
DESCRIZIONE DEL MANIFESTO/SCHERMO DI VISUALIZZAZIONE ELETTRONICO DA ESPORRE
PRESSO I PUNTI VENDITA
1) Il manifesto deve rispettare i seguenti requisiti minimi:
a) una dimensione minima di 70 cm x 50 cm;
b) i dati contenuti devono essere di facile lettura.
2) Qualora venga utilizzato un display elettronico e le informazioni vengano
fornite su schermo, questo deve rispettare i seguenti requisiti minimi:
a) una dimensione minima di 25 cm x 32 cm (17");
b) i dati contenuti potranno essere visualizzati mediante tecniche di
scorrimento.
3) I modelli di autovetture sono suddivisi ed elencati separatamente a seconda
del tipo di carburante (benzina o combustibile diesel). Per ciascun tipo di
carburante i modelli sono elencati in ordine crescente di emissioni di CO2 con
il modello con il minor consumo ufficiale di carburante al primo posto
nell'elenco.
4) Per ogni modello di autovettura nell'elenco figurano il valore numerico del
consumo ufficiale di carburante e delle emissioni specifiche ufficiali di CO2.
Il consumo ufficiale di carburante e' espresso come uno o piu' dei seguenti
rapporti, indicati al primo decimale: litri per 100 chilometri (1/100 km),
chilometri per litro (km/1). Le emissioni specifiche ufficiali di CO2
sono espresse in grammi per chilometro (g/km) ed approssimate al numero intero
piu' vicino.
Tali valori possono essere espressi in unita' differenti qualora siano
compatibili con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della
Repubblica 12 agosto 1982, n. 802 e successive modifiche ed integrazioni;
Tipo di carburante |
Posizione |
Modello |
Emissioni di CO2 |
Consumo di carburante |
Benzina |
1 |
|
|
|
2 |
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
Diesel |
1 |
|
|
|
2 |
|
|
|
|
... |
|
|
|
5) Sul manifesto ovvero sul display relativo al risparmio di carburante e alle
emissioni di CO2 deve figurare il seguente testo: «E' disponibile
gratuitamente presso ogni punto vendita una guida relativa al risparmio di
carburante e alle emissioni di CO2; che riporta i dati inerenti a
tutti i nuovi modelli di autovetture». Nel caso di un display provvisto di
schermo di visualizzazione elettronico il messaggio deve essere costantemente
visibile.
6) Sul manifesto ovvero sul display deve figurare il seguente testo:
«Oltre al rendimento del motore, anche lo stile di guida ed altri fattori non
tecnici contribuiscono a determinare il consumo di carburante e le emissioni di
CO2 di un'autovettura. Il biossido di carbonio e' il gas ad effetto
serra principalmente responsabile del riscaldamento terrestre».
Nel caso di un display provvisto di schermo di visualizzazione elettronico il
messaggio deve essere costantemente visibile.
7) il manifesto ovvero il display deve essere integralmente aggiornato almeno
ogni sei mesi. Qualora si utilizzi un display elettronico, i dati devono essere
aggiornati almeno su base trimestrale.
8) il manifesto ovvero il display puo' essere sostituito in modo completo e
permanente da uno schermo di visualizzazione elettronico. In tale caso lo
schermo di visualizzazione elettronico dovra' essere presentato in modo tale da
sollecitare la sensibilita' del consumatore con un grado di intensita' almeno
pari rispetto al manifesto ovvero al display.».
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 aprile 2005
Il Ministro: Marzano
Registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 2005
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 2,
foglio n. 8