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Decreto 2 maggio 2005, n. 127
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Regolamento recante modifica dell'articolo 15 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attivita' produttive e della salute, 25 ottobre 1999, n. 471, in materia di realizzazione di interventi di bonifica dei siti inquinati.
(GU n. 159 del 11-7-2005)
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
di concerto con
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
e
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante «Attuazione delle
direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE
sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio», modificato ed integrato dal
decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389 e dalla legge 9 dicembre 1998, n.
426, ed in particolare gli articoli 17, 18, comma 1, lettera n), e 22, comma 5,
che dettano le disposizioni generali in materia di bonifica dei siti inquinati;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro
dell'industria, commercio e artigianato e il Ministro della sanita' 25 ottobre
1999, n. 471 che, in attuazione del citato articolo 17 del decreto legislativo
n. 22 del 1997, disciplina i criteri, le procedure e le modalita' per la messa
in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati ed in
particolare l'articolo 15, comma 1, che individua i principi e i
criteri direttivi per la classificazione degli interventi di interesse
nazionale;
Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, recante «Nuovi interventi in campo
ambientale», ed in particolare l'articolo 1, che individua i primi interventi di
bonifica di interesse nazionale e prevede l'adozione, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, di un
programma nazionale di bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati;
Considerata la necessita' di assicurare nel piu' breve tempo possibile l'inizio
delle attivita' di bonifica e di procedere quindi con gli interventi necessari
per la realizzazione dei nuovi impianti ed il recupero dell'area;
D'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e Bolzano; Udito il parere del Consiglio di Stato
espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4
aprile 2005;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi della
citata legge n. 400 del 1988, in data 28 aprile 2005;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. Dopo il comma 4 dell'articolo 15 del decreto 25 ottobre 1999, n. 471, e'
aggiunto il seguente comma:
«4-bis. In attesa del perfezionamento del provvedimento di autorizzazione di cui
al comma precedente, completata l'istruttoria tecnica, il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio autorizza in via provvisoria, su richiesta
dell'interessato, ove ricorrano i motivi d'urgenza e fatta salva l'acquisizione
della pronuncia positiva del giudizio di compatibilita' ambientale ove prevista,
l'avvio dei lavori per la realizzazione dei relativi interventi di bonifica,
secondo il progetto valutato positivamente, con eventuali prescrizioni, dalla
Conferenza di servizi convocata ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni. L'autorizzazione provvisoria produce
gli effetti di cui al comma 10 dell'articolo 10.».
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 2 maggio 2005
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Matteoli
Il Ministro delle attivita' produttive
Scajola
Il Ministro della salute
Storace
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 2005
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio
registro n. 8, foglio n. 116
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti
del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e'
operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note alle premesse.
- Il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 recante «Attuazione delle
direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE
sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 15 febbraio 1997, n. 38, S.O.
- Il decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, recante «Modifiche ed
integrazioni a D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, in materia di rifiuti, di rifiuti
pericolosi, di imballaggi e di rifiuti di imballaggio» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 8 novembre 1997, n. 261.
- La legge 9 dicembre 1998, n. 426 recante «Nuovi interventi in campo
ambientale» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 1998, n. 291.
- L'art. 17, del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e' il
seguente:
«Art. 17 (Bonifica e rispristino ambientale dei siti inquinati). 1. Entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro
dell'ambiente, avvalendosi dell'Agenzia nazionale per la protezione
dell'ambiente (ANPA), di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e della sanita', sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,
definisce:
a) i limiti di accettabilita' della contaminazione dei suoli, delle acque
superficiali e delle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione
d'uso dei siti;
b) le procedure di riferimento per il prelievo e l'analisi dei campioni;
c) i criteri generali per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino
ambientale dei siti inquinati, nonche' per la redazione dei progetti di
bonifica;
c-bis) tutte le operazioni di bonifica di suoli e falde acquifere che facciano
ricorso a batteri, a ceppi batterici mutanti, a stimolanti di batteri
naturalmente presenti nel suolo al fine di evitare i rischi di contaminazione
del suolo e delle falde acquifere.
1-bis. I censimenti di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 16 maggio 1989,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 1989, sono estesi alle
aree interne ai luoghi di produzione, raccolta, smaltimento e recupero dei
rifiuti, in particolare agli impianti a rischio di incidente rilevante di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive
modificazioni. Il Ministro dell'ambiente dispone, eventualmente attraverso
accordi di programma con gli enti provvisti delle tecnologie di rilevazione piu'
avanzate, la mappatura nazionale dei siti oggetto dei censimenti e la loro
verifica con le regioni.
2. Chiunque cagiona, anche in maniera accidentale, il superamento dei limiti di
cui al comma 1, lettera a), ovvero determina un pericolo concreto ed attuale di
superamento dei limiti medesimi, e' tenuto a procedere a proprie spese agli
interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle
aree inquinate e degli impianti dai quali deriva il pericolo di inquinamento. A
tal fine:
a) deve essere data, entro 48 ore, notifica al Comune, alla Provincia ed alla
Regione territorialmente competenti, nonche' agli organi di controllo sanitario
e ambientale, della situazione di inquinamento ovvero del pericolo concreto ed
attuale di inquinamento del sito;
b) entro le quarantotto ore successive alla notifica di cui alla lettera a),
deve essere data comunicazione al comune ed alla provincia ed alla Regione
territorialmente competenti degli interventi di messa in sicurezza adottati per
non aggravare la situazione di inquinamento o di pericolo di inquinamento,
contenere gli effetti e ridurre il rischio sanitario ed ambientale;
c) entro trenta giorni dall'evento che ha determinato l'inquinamento ovvero
dalla individuazione della situazione di pericolo, deve essere presentato al
Comune ed alla Regione il progetto di bonifica delle aree inquinate.
3. I soggetti e gli organi pubblici che nell'esercizio delle proprie funzioni
istituzionali individuano siti nei quali i livelli di inquinamento sono
superiori ai limiti previsti, ne danno comunicazione al Comune, che diffida il
responsabile dell'inquinamento a provvedere ai sensi del comma 2, nonche' alla
Provincia ed alla Regione.
4. Il comune approva il progetto ed autorizza la realizzazione degli interventi
previsti entro novanta giorni dalla data di presentazione del progetto medesimo
e ne da' comunicazione alla Regione. L'autorizzazione indica le eventuali
modifiche ed integrazioni del progetto presentato, ne fissa i tempi, anche
intermedi, di esecuzione, e stabilisce le garanzie finanziarie che devono essere
prestate a favore della Regione per la realizzazione e l'esercizio degli
impianti previsti dal progetto di bonifica medesimo. Se l'intervento di bonifica
e di messa in sicurezza riguarda un'area compresa nel territorio di piu' comuni
il progetto e gli interventi sono approvati ed autorizzati dalla regione.
5. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione del progetto di bonifica la
Regione puo' richiedere al Comune che siano apportate modifiche ed integrazioni
ovvero stabilite specifiche prescrizioni al progetto di bonifica.
6. Qualora la destinazione d'uso prevista dagli strumenti urbanistici in vigore
imponga il rispetto di limiti di accettabilita' di contaminazione che non
possono essere raggiunti neppure con l'applicazione delle migliori tecnologie
disponibili a costi sopportabili, l'autorizzazione di cui al comma 4 puo'
prescrivere l'adozione di misure di sicurezza volte ad impedire danni derivanti
dall'inquinamento residuo, da attuarsi in via prioritaria con l'impiego di
tecniche e di ingegneria ambientale, nonche' limitazioni temporanee o permanenti
all'utilizzo dell'area bonificata rispetto alle previsioni degli strumenti
urbanistici vigenti, ovvero particolari modalita' per l'utilizzo dell'area
medesima. Tali prescrizioni comportano ove occorra, variazione degli strumenti
urbanistici e dei piani territoriali.
6-bis. Gli interventi di bonifica dei siti inquinati possono essere assistiti,
sulla base di apposita disposizione legislativa di finanziamento, da contributo
pubblico entro il limite massimo del 50 per cento delle relative spese qualora
sussistano preminenti interessi pubblici connessi ad esigenze di tutela
igienico-sanitaria e ambientale o occupazionali. Ai predetti contributi pubblici
non si applicano le disposizioni di cui ai commi 10 e 11.
7. L'autorizzazione di cui al comma 4 costituisce variante urbanistica, comporta
dichiarazione di pubblica utilita', di urgenza e di indifferibilita' dei lavori,
e sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti,
le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione
vigente per la realizzazione e l'esercizio degli impianti e delle attrezzature
necessarie all'attuazione del progetto di bonifica.
8. Il completamento degli interventi previsti dai progetti di cui al comma 2,
lettera c), e' attestato da apposita certificazione rilasciata dalla Provincia
competente per territorio.
9. Qualora i responsabili non provvedano ovvero non siano individuabili, gli
interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale sono
realizzati d'ufficio dal Comune territorialmente competente e ove questo non
provveda dalla Regione, che si avvale anche di altri enti pubblici. Al fine di
anticipare le somme per i predetti interventi le Regioni possono istituire
appositi fondi nell'ambito delle proprie disponibilita' di bilancio.
10. Gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale
nonche' la realizzazione delle eventuali misure di sicurezza costituiscono onere
reale sulle aree inquinate di cui ai commi 2 e 3. L'onere reale deve essere
indicato nel certificato di destinazione urbanistica ai sensi e per gli effetti
dell'art. 18, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
11. Le spese sostenute per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino
ambientale delle aree inquinate nonche' per la realizzazione delle eventuali
misure di sicurezza, ai sensi dei commi 2 e 3, sono assistite da privilegio
speciale immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell'art.
2748, secondo comma, del codice civile. Detto privilegio si puo' esercitare
anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull'immobile. Le predette
spese sono altresi' assistite da privilegio generale mobiliare.
11-bis. Nel caso in cui il sito inquinato sia soggetto a sequestro, l'autorita'
giudiziaria che lo ha disposto autorizza l'accesso al sito per l'esecuzione
degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale delle
aree, anche al fine di impedire l'ulteriore propagazione degli inquinanti ed il
conseguente peggioramento della situazione ambientale.
12. Le Regioni predispongono sulla base delle notifiche dei soggetti interessati
ovvero degli accertamenti degli organi di controllo un'anagrafe dei siti da
bonificare che individui:
a) gli ambiti interessati, la caratterizzazione ed il livello degli inquinanti
presenti;
b) i soggetti cui compete l'intervento di bonifica;
c) gli enti di cui la Regione intende avvalersi per l'esecuzione d'ufficio in
caso di inadempienza dei soggetti obbligati;
d) la stima degli oneri finanziari.
13. Nel caso in cui il mutamento di destinazione d'uso di un'area comporti
l'applicazione dei limiti di accettabilita' di contaminazione piu' restrittivi,
l'interessato deve procedere a proprie spese ai necessari interventi di bonifica
sulla base di un apposito progetto che e' approvato dal Comune ai sensi di cui
ai commi 4 e 6. L'accertamento dell'avvenuta bonifica e' effettuato, dalla
Provincia ai sensi del comma 8.
13-bis. Le procedure per gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di
ripristino ambientale disciplinate dal presente articolo possono essere comunque
utilizzate ad iniziativa degli interessati.
13-ter. Gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino
ambientale previsti dal presente articolo vengono effettuati indipendentemente
dalla tipologia, dalle dimensioni e dalle caratteristiche dei siti inquinati
nonche' dalla natura degli inquinamenti.
14. I progetti relativi ad interventi di bonifica di interesse nazionale sono
presentati al Ministero dell'ambiente ed approvati, ai sensi e per gli effetti
delle disposizioni che precedono, con decreto del Ministro dell'ambiente, di
concetto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della
sanita', d'intesa con la Regione territorialmente competente. L'approvazione
produce gli effetti di cui al comma 7 e, con esclusione degli impianti di
incenerimento e di recupero energetico, sostituisce, ove prevista per legge, la
pronuncia di valutazione di impatto ambientale degli impianti da realizzare nel
sito inquinato per gli interventi di bonifica.
15. I limiti, le procedure, i criteri generali di cui al comma 1 ed i progetti
di cui al comma 14 relativi ad aree destinate alla produzione agricola e
all'allevamento sono definiti ed approvati di concerto con il Ministero delle
risorse agricole, alimentari e forestali.
15-bis. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, emana un decreto recante indicazioni ed
informazioni per le imprese industriali, consorzi di imprese, cooperative,
consorzi tra imprese industriali ed artigiane che intendano accedere a incentivi
e finanziamenti per la ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie di bonifica
previsti dalla vigente legislazione.
15-ter. Il Ministero dell'ambiente e le regioni rendono pubblica,
rispettivamente, la lista di priorita' nazionale e regionale dei siti
contaminati da bonificare.».
- L'art. 18, del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e' il
seguente:
«Art. 18 (Competenze dello Stato). - 1. Spettano allo Stato:
a) le funzioni di indirizzo e coordinamento necessarie all'attuazione del
presente decreto da adottare ai sensi dell'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n.
59;
b) la definizione dei criteri generali e delle metodologie per la gestione
integrata dei rifiuti, nonche' l'individuazione dei fabbisogni per lo
smaltimento dei rifiuti sanitari, anche al fine di ridurne la movimentazione;
c) l'individuazione delle iniziative e delle misure per prevenire e limitare,
anche mediante il ricorso a forme di deposito cauzionale sui beni immessi al
consumo, la produzione dei rifiuti, nonche' per ridurre la pericolosita' degli
stessi;
d) l'individuazione dei flussi omogenei di produzione dei rifiuti con piu'
elevato impatto ambientale, che presentano le maggiori difficolta' di
smaltimento o particolari possibilita' di recupero sia per le sostanze impiegate
nei prodotti base sia per la quantita' complessiva dei rifiuti medesimi;
e) la definizione dei piani di settore per la riduzione, il riciclaggio, il
recupero e l'ottimizzazione dei flussi di rifiuti;
f) l'indicazione delle misure atte ad incoraggiare la razionalizzazione della
raccolta, della cernita e del riciclaggio dei rifiuti;
g) l'individuazione delle iniziative e delle azioni, anche economiche, per
favorire il riciclaggio ed il recupero di materia prima dai rifiuti, nonche' per
promuovere il mercato dei materiali recuperati dai rifiuti ed il loro impiego da
parte della Pubblica Amministrazione e dei soggetti economici;
h) l'individuazione degli obiettivi di qualita' dei servizi di gestione dei
rifiuti;
i) la determinazione dei criteri generali per la elaborazione dei piani
regionali di cui all'art. 22, ed il coordinamento dei piani stessi;
l) l'indicazione dei criteri generali relativi alle caratteristiche delle aree
non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti;
m) l'indicazione dei criteri generali per l'organizzazione e l'attuazione della
raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
n) la determinazione d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dei criteri
generali e degli standard di bonifica dei siti inquinati, nonche' la
determinazione dei criteri per individuare gli interventi di bonifica che, in
relazione al rilievo dell'impatto sull'ambiente connesso all'estensione
dell'area interessata, alla quantita' e pericolosita' degli inquinanti presenti,
rivestono interesse nazionale.»
- L'art. 22 del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e' il
seguente:
«Art. 22 (Piani regionali). - 1. Le Regioni, sentite le Province ed i Comuni,
nel rispetto dei principi e delle finalita' di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5,
ed in conformita' ai criteri stabiliti dal presente articolo, predispongono
piani regionali di gestione dei rifiuti assicurando adeguata pubblicita' e la
massima partecipazione dei cittadini, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto
1990, n. 241.
2. I piani regionali di gestione dei rifiuti promuovono la riduzione delle
quantita', dei volumi e della pericolosita' dei rifiuti.
3. Il piano regionale di gestione dei rifiuti prevede inoltre:
a) le condizioni ed i criteri tecnici in base ai quali, nel rispetto delle
disposizioni vigenti in materia, gli impianti per la gestione dei rifiuti, ad
eccezione delle discariche, possono essere localizzati nelle aree destinate ad
insediamenti produttivi;
b) la tipologia ed il complesso degli impianti di smaltimento e di recupero dei
rifiuti urbani da realizzare nella regione, tenendo conto dell'obiettivo di
assicurare la gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno degli
ambiti territoriali ottimali di cui all'art. 23, nonche' dell'offerta di
smaltimento e di recupero da parte del sistema industriale;
c) il complesso delle attivita' e dei fabbisogni degli impianti necessari a
garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di efficienza e di
economicita', e l'autosufficienza della gestione dei rifiuti urbani non
pericolosi all'interno di ciascuno degli ambiti territoriali ottimali di cui
all'art. 23, nonche' ad assicurare lo smaltimento dei rifiuti speciali in luoghi
prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della
movimentazione di rifiuti;
d) la stima dei costi delle operazioni di recupero e di smaltimento;
e) i criteri per l'individuazione, da parte delle Province, delle aree non
idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti,
nonche' per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei
rifiuti;
f) le iniziative dirette a limitare la produzione dei rifiuti ed a favorire il
riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti;
g) le iniziative dirette a favorire il recupero dai rifiuti di materiali e di
energia;
h) le misure atte a promuovere la regionalizzazione della raccolta, della
cernita e dello smaltimento dei rifiuti urbani;
h-bis) i tipi, le quantita' e l'origine dei rifiuti da recuperare o da smaltire;
h-ter) la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all'art. 18,
comma 2, lettera a), di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare.
4. Il piano regionale di gestione dei rifiuti e' coordinato con gli altri piani
di competenza regionale previsti dalla normativa vigente, ove adottati.
5. Costituiscono parte integrante del piano regionale i piani per la bonifica
delle aree inquinate che devono prevedere:
a) l'ordine di priorita' degli interventi basato su un criterio di valutazione
del rischio elaborato dall'ANPA;
b) l'individuazione dei siti da bonificare e delle caratteristiche generali
degli inquinamenti presenti;
c) le modalita' degli interventi di bonifica e risanamento ambientale, che
privilegino prioritariamente l'impiego di materiali provenienti da attivita' di
recupero di rifiuti urbani;
d) la stima degli oneri finanziari;
e) le modalita' di smaltimento dei materiali da asportare.
6. L'approvazione del piano regionale o il suo adeguamento e' condizione
necessaria per accedere ai finanziamenti nazionali.
7. La Regione approva o adegua il piano entro due anni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto; in attesa restano in vigore i piani regionali
vigenti.
8. In caso di inutile decorso del termine di cui al comma 7 e di accertata
inattivita', il Ministro dell'ambiente diffida gli organi regionali competenti
ad adempiere entro un congruo termine e, in caso di protrazione dell'inerzia,
adotta, in via sostitutiva, i provvedimenti necessari alla elaborazione del
piano regionale.
9. Qualora le autorita' competenti non realizzino gli interventi previsti dal
piano regionale nei termini e con le modalita' stabiliti, e tali omissioni
possono arrecare un grave pregiudizio all'attuazione del piano medesimo, il
Ministro dell'ambiente diffida le autorita' inadempienti a provvedere entro un
termine non inferiore a 180 giorni. Decorso inutilmente detto termine, il
Ministro dell'ambiente puo' adottare, in via sostitutiva, tutti i provvedimenti
necessari ed idonei per l'attuazione degli interventi contenuti nel piano. A tal
fine puo' avvalersi anche di commissari delegati.
10. I provvedimenti di cui al comma 9 possono riguardare interventi finalizzati
a:
a) attuare la raccolta differenziata dei rifiuti;
b) provvedere al reimpiego, al recupero e al riciclaggio degli imballaggi
conferiti al servizio pubblico;
c) introdurre sistemi di deposito cauzionale obbligatorio sui contenitori;
d) favorire operazioni di trattamento dei rifiuti urbani ai fini del riciclaggio
e recupero degli stessi;
e) favorire la realizzazione e l'utilizzo di impianti per il recupero dei
rifiuti solidi urbani.
11. Sulla base di appositi accordi di programma stipulati con il Ministro
dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, d'intesa con la regione, possono essere autorizzati, ai sensi
degli articoli 31 e 33, la costruzione e l'esercizio o il solo esercizio
all'interno di insediamenti industriali esistenti di impianti per il recupero di
rifiuti urbani non previsti dal piano regionale qualora ricorrano le seguenti
condizioni:
a) siano riciclati e recuperati come materia prima rifiuti provenienti da
raccolta differenziata, sia prodotto composto da rifiuti oppure sia utilizzato
combustibile da rifiuti;
b) siano rispettate le norme tecniche di cui agli articoli 31 e 33;
c) siano utilizzate le migliori tecnologie di tutela dell'ambiente;
d) sia garantita una diminuzione delle emissioni inquinanti.»
- L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O. e'
il seguente:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie
di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la
legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di
competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da
parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi
debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della
loro emanazione».
- Si riporta il testo dell'art. 15, comma 1 del decreto ministeriale 25 ottobre
1999, n. 471, recante: regolamento recante criteri, procedure e modalita' per la
messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati,
ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e successive
modificazioni e integrazioni, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 dicembre
1999, n. 293, S.O.:
«Art. 15 (Interventi di interesse nazionale). - 1. Gli interventi di interesse
nazionale sono individuabili in relazione alle caratteristiche del sito
inquinato, alle quantita' e pericolosita' degli inquinanti presenti nel sito
medesimo, al rilievo dell'impatto sull'ambiente circostante al sito inquinato in
termini di rischio sanitario ed ecologico nonche' di pregiudizio per i beni
culturali ed ambientali secondo i seguenti principi e criteri direttivi, ai
sensi dell'art. 18, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22:
a) la bonifica riguardi aree e territori, compresi i corpi idrici, di
particolare pregio ambientale;
b) la bonifica riguardi aree e territori tutelati ai sensi del decreto-legge 27
giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985,
n. 431;
c) il rischio sanitario ed ambientale che deriva dall'inquinamento risulti
particolarmente elevato in ragione della densita' della popolazione o
dell'estensione dell'area interessata;
d) l'impatto socioeconomico causato dall'inquinamento dell'area sia rilevante;
e) l'inquinamento costituisca un rischio per i beni di interesse storico e
culturale di rilevanza nazionale;
f) la bonifica riguardi siti compresi nel territorio di piu' regioni.».
- L'art. 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, (nuovi interventi in campo
ambientale), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 1998, n. 291, e' il
seguente:
«Art. 1 (Interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati). -
1. Al fine di consentire il concorso pubblico nella realizzazione di interventi
di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, ivi compresi aree e
specchi d'acqua marittimi, lacuali, fluviali e lagunari in concessione, anche in
caso di loro dismissioni, nei limiti e con i presupposti di cui all'art. 17,
comma 6-bis, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive
modificazioni, nonche' per gli impegni attuativi del protocollo di Kyoto sui
cambiamenti climatici di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale
per la programmazione economica (CIPE) del 3 dicembre 1997, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 1998, del piano straordinario di
completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione di
cui all'art. 6 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e degli accordi e contratti
di programma di cui all'art. 25 del citato decreto legislativo n. 22 del 1997,
sono autorizzati limiti di impegno ventennali di lire 27.000 milioni a decorrere
dall'anno 1998, di lire 5.600 milioni a decorrere dall'anno 1999 e di lire
16.200 milioni a decorrere dall'anno 2000. Per le medesime finalita' e' altresi'
autorizzata la spesa di lire 130.000 milioni per l'anno 2000; per gli anni
successivi, al finanziamento degli interventi di cui al presente articolo si
provvede ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 possono concorrere le
ulteriori risorse destinate dal CIPE al finanziamento di progetti di risanamento
ambientale, nonche' quelle attribuite al Ministero dell'ambiente in sede di
riprogrammazione dei fondi disponibili nell'ambito del quadro comunitario di
sostegno 1994-1999.
3. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 e per la
utilizzazione delle relative risorse finanziarie il Ministero dell'ambiente
adotta, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle
competenti Commissioni parlamentari, un programma nazionale di bonifica e
ripristino ambientale dei siti inquinati, che individua gli interventi di
interesse nazionale, gli interventi prioritari, i soggetti beneficiari, i
criteri di finanziamento dei singoli interventi e le modalita' di trasferimento
delle relative risorse. Il programma tiene conto dei limiti di accettabilita',
delle procedure di riferimento e dei criteri definiti dal decreto ministeriale
di cui all'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e
successive modificazioni.
4. Sono considerati primi interventi di bonifica di interesse nazionale quelli
compresi nelle seguenti aree industriali e siti ad alto rischio ambientale i cui
ambiti sono perimetrati, sentiti i Comuni interessati, dal Ministro
dell'ambiente sulla base dei criteri di cui all'art. 18, comma 1, lettera n),
del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni:
a) Venezia (Porto Marghera);
b) Napoli orientale;
c) Gela e Priolo;
d) Manfredonia;
e) Brindisi;
f) Taranto;
g) Cengio e Saliceto;
h) Piombino;
i) Massa e Carrara;
l) Casal Monferrato;
m) Litorale Domizio-Flegreo e Agro aversano
(Caserta-Napoli);
n) Pitelli (La Spezia);
o) Balangero; Pieve Vergonte;
p-bis) Sesto San Giovanni (aree industriali e relative discariche);
p-ter) Napoli Bagnoli-Coroglio (aree industriali);
p-quater) Pioltello e Rodano;
p-quinquies) Brescia-Caffaro (aree industriali e relative discariche da
bonificare);
p-sexies) Broni;
p-septies) Falconara Marittima;
p-octies) Serravalle Scrivia;
p-nonies) laghi di Mantova e polo chimico;
p-decies) Orbetello area ex Sitoco;
p-undecies) aree del litorale vesuviano;
p-duodecies) aree industriali di Porto Torres;
p-terdecies) area industriale della Val Basento.
5. Il Ministero dell'ambiente, nell'ambito del programma di cui al comma 3,
determina altresi' le modalita' per il monitoraggio e il controllo, con la
partecipazione delle Regioni interessate, delle attivita' di realizzazione delle
opere e degli interventi previsti nel programma stesso, ivi compresi i
presupposti e le procedure per la revoca dei finanziamenti e per il riutilizzo
delle risorse resesi comunque disponibili, assicurando il rispetto
dell'originaria allocazione regionale delle risorse. Per le attivita' di cui al
presente comma il Ministero dell'ambiente si avvale dell'Agenzia nazionale per
la protezione dell'ambiente (ANPA) e delle Agenzie regionali per la protezione
dell'ambiente (ARPA).
6. Gli enti territoriali competenti, sulla base del programma di cui al comma 3,
sono autorizzati a contrarre mutui o ad effettuare altre operazioni finanziarie
con la Cassa depositi e prestiti e altri istituti di credito. Le Regioni sono
autorizzate a corrispondere, sulla base di apposita rendicontazione degli enti
territoriali competenti, direttamente agli istituti mutuanti interessati le rate
di ammortamento per capitale e interessi, avvalendosi delle quote di limiti di
impegno rispettivamente assegnate dal Ministero dell'ambiente.
7. Nel caso di cambio di destinazione, dei siti oggetto degli interventi di
messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale ovvero di alienazione entro
dieci anni dall'effettuazione degli stessi in assenza di cambio di destinazione,
il contributo di cui all'art. 17, comma 6-bis, del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, e' restituito allo Stato in
misura adeguata all'aumento di valore con seguito dall'area al momento del
cambio di destinazione, ovvero della sua cessione, rispetto a quello
dell'intervento di bonifica e ripristino ambientale. Con decreto del Ministro
dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, verranno determinati i criteri e le modalita' della
restituzione. 8. -28. (omissis)».
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 15, del decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471,
recante «Regolamento recante criteri, procedure e modalita' per la messa in
sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi
dell'art. 17 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni e
integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 1999, n. 293, S.O.,
come modificato dal presente regolamento, e' il seguente:
«Art. 15 (Interventi di interesse nazionale). - 1. Gli interventi di interesse
nazionale sono individuabili in relazione alle caratteristiche del sito
inquinato, alle quantita' e pericolosita' degli inquinanti presenti nei sito
medesimo, al rilievo dell'impatto sull'ambiente circostante al sito inquinato in
termini di rischio sanitario ed ecologico nonche' di pregiudizio per i beni
culturali ed ambientali secondo i seguenti principi e criteri direttivi, ai
sensi dell'art. 18, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22:
a) la bonifica riguardi aree e territori, compresi i corpi idrici, di
particolare pregio ambientale;
b) la bonifica riguardi aree e territori tutelati ai sensi del decreto-legge 27
giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985,
n. 431;
c) il rischio sanitario ed ambientale che deriva dall'inquinamento risulti
particolarmente elevato in ragione della densita' della popolazione o
dell'estensione dell'area interessata;
d) l'impatto socioeconomico causato dall'inquinamento dell'area sia rilevante;
e) l'inquinamento costituisca un rischio per i beni di interesse storico e
culturale di rilevanza nazionale;
f) la bonifica riguardi siti compresi nel territorio di piu' regioni.
2. Il responsabile presenta al Ministero dell'ambiente il Piano di
caratterizzazione, il Progetto preliminare e il Progetto definitivo predisposti
secondo i criteri generali stabiliti dall'Allegato 4, nei termini e secondo le
modalita' di cui all'art. 10, comunicando, altresi', le informazioni relative
agli interventi di messa in sicurezza adottati ai sensi dell'art. 7 o dell'art.
8. Nel caso in cui il responsabile non provveda o non sia individuabile e non
provveda il proprietario del sito inquinato ne' altro soggetto interessato, i
progetti sono predisposti dal Ministero dell'ambiente, che si avvale dell'A.N.P.A,
dell'Istituto Superiore di Sanita' e dell'E.N.E.A.
3. Per l'istruttoria tecnica degli elaborati progettuali di cui al comma 2 il
Ministero dell'ambiente si avvale dell'A.N.P.A., delle A.R.P.A delle regioni
interessate e dell'Istituto Superiore di Sanita'.
4. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e della sanita', d'intesa con la regione
territorialmente competente, approva il progetto definitivo, tenendo conto delle
conclusioni dell'istruttoria tecnica e autorizza la realizzazione dei relativi
interventi.
«4-bis. In attesa del perfezionamento del provvedimento di autorizzazione di cui
al comma precedente, completata l'istruttoria tecnica, il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio autorizza in via provvisoria, su richiesta
dell'interessato, ove ricorrano i motivi d'urgenza e fatta salva l'acquisizione
della pronuncia positiva del giudizio di compatibilita' ambientale ove prevista,
l'avvio dei lavori per la realizzazione dei relativi interventi di bonifica,
secondo il progetto valutato positivamente, con eventuali prescrizioni, dalla
Conferenza di servizi convocata ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, e successive modificazioni. L'autorizzazione provvisoria produce gli
effetti di cui al comma 10 dell'art. 10.
5. Qualora gli interventi di bonifica e ripristino ambientale prevedano la
realizzazione di opere sottoposte a procedura di valutazione di impatto
ambientale ai sensi della normativa vigente, l'approvazione di cui al comma 4 e'
subordinata all'acquisizione della relativa pronuncia di compatibilita'. In tali
casi i termini previsti dal presente decreto sono sospesi sino alla conclusione
della procedura di valutazione di impatto ambientale.
6. L'autorizzazione del progetto definitivo produce gli effetti di cui all'art.
10, comma 10.».