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Decreto Legislativo 21 marzo 2005, n.66
Attuazione della direttiva 2003/17/CE relativa alla qualita' della benzina e del combustibile diesel.
(GU n. 96 del 27-4-2005 - S.O. n.77)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva n. 2003/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3
marzo 2003, recante modifica della direttiva 98/70/CE, relativa alla qualita'
della benzina e del combustibile diesel, gia' modificata dalla direttiva
2000/71/CE della Commissione, del 7 novembre 2000; Vista la legge 31 ottobre
2003, n. 306, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria
2003);
Visto l'articolo 14 della legge 17 agosto 1988, n. 400;Visto il decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 17 settembre 2004;Acquisito il parere della Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella
seduta del 28 ottobre 2004;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
dell'11 febbraio 2005;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il
Ministro degli affari esteri, il Ministro della giustizia, il Ministro
dell'economia e delle finanze, il Ministro delle attivita' produttive e il
Ministro della salute;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce, ai fini della tutela della salute e
dell'ambiente, le specifiche tecniche relative ai combustibili da utilizzare nei
veicoli azionati da un motore ad
accensione comandata o da un motore ad accensione per compressione.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 76 Cost.:
«Art. 76. - L'esercizio della funzione
legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri
direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.».
- L'art. 87 della Cost. conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- La direttiva 2003/17/CE del Parlamento europeo e del consiglio del 3 marzo
2003, recante modifica della direttiva 98/70/CE, relativa alla qualita' della
benzina e del combustibile diesel, gia' modificata dalla direttiva 2000/71/CE
della commissione, del 7 novembre 2000 e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea n. L 76/10 del 22 marzo 2003.
- La legge 31 ottobre 2003, n. 306, recante disposizioni per l'adempimento degli
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge
comunitaria 2003, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 15 novembre 2003,
n. 266, supplemento ordinario.
- L'art. 14 della legge 17 agosto 1988, n. 400 recante disciplina dell'attivita'
di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario, e' il
seguente:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo e' trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e' tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.».
- Il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 1995, n. 279, supplemento ordinario.
- La legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, supplemento ordinario.
- L'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 recante definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le provincie autonome di Trento e Bolzano ed unificazione per le materie ed i
compiti di interesse comune delle regioni delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
30 agosto 1997, n. 202, e' il seguente:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata). -
1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali;
ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della
programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori
pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale
dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed
il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -UNCEM. Ne
fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di
provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n.
142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche'
rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre
mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o
qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del
Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio
dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale
incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.».
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) benzina: gli oli minerali volatili destinati al funzionamento dei motori a
combustione interna e ad accensione comandata, utilizzati per la propulsione di
veicoli e compresi nei codici NC 2710 11 41, 2710 11 45, 2710 11 49, 2710 11 51
e 2710 11 59;
b) combustibile diesel: i gasoli specificati nel codice NC 2710 19 41,
utilizzati per i veicoli a propulsione autonoma di cui alle direttive 70/220/CEE
del Consiglio, del 20 marzo 1970, e 98/77/CE della Commissione, del 2 ottobre
1998; ricadono in tale definizione anche i liquidi derivati dal petrolio
compresi nei codici NC 2710 19 41 e 2710 19 45, destinati all'uso nei motori di
cui alle direttive 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16
dicembre
1997, e 2000/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2000;
c) commercializzazione: messa a disposizione, sul mercato nazionale, presso i
depositi fiscali, i depositi commerciali o gli impianti di distribuzione, dei
combustibili di cui alle lettere a) o
b), indipendentemente dall'assolvimento dell'accisa;
d) deposito fiscale: impianto in cui vengono fabbricati, trasformati, detenuti,
ricevuti o spediti i combustibili di cui alle lettere a) o b), sottoposti ad
accisa, in regime di sospensione dei diritti di accisa, alle condizioni
stabilite dall'amministrazione
finanziaria; ricadono in tale definizione anche gli impianti di produzione dei
combustibili;
e) combustibile sottoposto ad accisa: combustibile al quale si applica il regime
fiscale delle accise;
f) deposito commerciale: deposito in cui vengono ricevuti, immagazzinati e
spediti i combustibili di cui alle lettere a) o b), ad accisa assolta;
g) impianto di distribuzione: complesso commerciale unitario, accessibile al
pubblico, costituito da una o piu' pompe di distribuzione, con le relative
attrezzature e accessori, ubicato
lungo la rete stradale ordinaria o lungo le autostrade;
h) pompa di distribuzione: apparecchio di erogazione automatica dei combustibili
di cui alle lettere a) o b), inserito in un impianto di distribuzione, che
presenta un sistema di quantificazione, inteso come valorizzazione,
dell'erogato;
i) combustibili in distribuzione: combustibili per i quali l'accisa e' stata
assolta messi a disposizione sul mercato nazionale per i consumatori finali.
Note all'art. 2:
- La direttiva 70/220/CEE del consiglio, del 20 marzo 1970, concernente il
ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative alle misure da
adottare contro l'inquinamento atmosferico con i gas prodotti dai motori ad
accensione comandata dei veicoli a motore, e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea n. L 076 del 6 aprile 1970.
- La direttiva 98/77/CE, della commissione, del 2 ottobre 1998, che adegua al
processo tecnico la direttiva 70/220/CEE del consiglio per il ravvicinamento
delle legislazioni degli stati membri relative a misure da adottare contro
l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore, e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 286/34 del 23 ottobre
1998.
- La direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del consiglio, del 16 dicembre
1997, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri
relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e
particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati
all'installazione su macchine mobili non stradali, e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee n. L 59/1 del 27 febbraio 1998.
- La direttiva 2000/25/CEE del Parlamento europeo e del consiglio del 22 maggio
2000, relativa a misure contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato
inquinante prodotti dai motori destinati alla propulsione dei trattori agricoli
o forestali e recante modifiche della direttiva 74/150/CEE del consiglio e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 173/1 del 12
luglio 2000.
Art. 3.
Benzina
1. E' vietata la commercializzazione di benzina senza piombo non conforme alle
specifiche di cui all'Allegato I. A decorrere dal 1° gennaio 2009 e' vietata la
commercializzazione di benzina senza piombo con tenore di zolfo superiore a 10
mg/kg e non conforme alle altre specifiche di cui all'Allegato I.
2. Fermi restando i divieti di cui al comma 1, le imprese che riforniscono
direttamente di combustibili gli impianti di distribuzione garantiscono la
commercializzazione di benzina senza piombo con un tenore massimo di zolfo pari
a 10 mg/kg e conforme alle altre specifiche di cui all'Allegato I presso gli
impianti di distribuzione individuati in appositi piani, presentati ed approvati
secondo le modalita' previste nell'Allegato III, entro trenta giorni
dall'approvazione dei medesimi piani. La commercializzazione di tale benzina
deve essere adeguatamente segnalata presso gli impianti di distribuzione.
3. E' consentita la commercializzazione di benzina con un contenuto di piombo
non superiore a 0,15 g/l, purche' il tenore massimo di benzene sia pari a 1%
(v/v) ed il tenore massimo di idrocarburi aromatici totali sia pari a 40% (v/v),
per un quantitativo massimo annuale pari allo 0,5% delle vendite totali di
benzina dell'anno precedente, destinato ad essere utilizzato dalle auto storiche
e ad essere distribuito sotto la responsabilita' delle associazioni riconosciute
di possessori di auto storiche.
Art. 4.
Combustibile diesel
1. E' vietata la commercializzazione di combustibile diesel non conforme alle
specifiche di cui all'Allegato II. A decorrere dal 1° gennaio 2009 e' vietata la
commercializzazione di combustibile diesel con tenore di zolfo superiore a 10
mg/kg e non conforme alle
altre specifiche di cui all'Allegato II.
2. Fermi restando i divieti di cui al comma 1, le imprese che riforniscono
direttamente di combustibili gli impianti di distribuzione garantiscono la
commercializzazione di combustibile diesel di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera b), primo periodo, con un tenore massimo di zolfo pari a 10 mg/kg e
conforme alle altre specifiche di cui all'Allegato II, presso gli impianti di
distribuzione individuati in appositi piani, presentati ed approvati secondo le
modalita' previste nell'Allegato III, entro trenta giorni dall'approvazione dei
medesimi piani. La commercializzazione di tale combustibile diesel deve essere
adeguatamente segnalata presso gli
impianti di distribuzione.
Art. 5.
Previsione di specifiche piu' severe
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su
proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto
con il Ministro della salute e con il
Ministro delle attivita' produttive, e sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la
commercializzazione di combustibili destinati a
tutte o ad alcune categorie di veicoli puo' essere sottoposta, presso alcune
zone, a specifiche piu' severe di quelle previste dal presente decreto, al fine
di tutelare la salute della popolazione presso determinati agglomerati urbani o
l'ambiente presso determinate aree
critiche sotto il profilo ecologico, nei casi in cui l'inquinamento atmosferico
o delle acque freatiche costituisca o possa presumibilmente costituire un
problema serio e ricorrente per la
salute umana o per l'ambiente.
2. Il decreto di cui al comma 1 e' adottato previa autorizzazione della
Commissione europea, alla quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio, di concerto con il Ministero della salute, presenta preventivamente
una apposita domanda, contenente la
motivazione della deroga e la dimostrazione che la stessa rispetta il principio
di proporzionalita' e non ostacola la libera circolazione delle persone e delle
merci. Tale domanda e' accompagnata dai pertinenti dati ambientali relativi
all'agglomerato o alla zona
interessata, nonche' da una valutazione dei probabili effetti della deroga
sull'ambiente.
3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il
Ministero della salute, provvede altresi' a trasmettere alla Commissione europea
le osservazioni relative alle
richieste di deroga presentate da altri Stati.
Nota all'art. 5:
- Per l'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,n. 281, si veda nelle note
alle premesse.
Art. 6.
Cambiamenti nell'approvvigionamento di oli greggi o prodotti petroliferi
1. Nel caso in cui il rispetto delle specifiche di cui agli articoli 3 e 4 sia
reso difficoltoso, per le imprese di produzione, a causa di un cambiamento
improvviso nell'approvvigionamento degli oli greggi o dei prodotti petroliferi,
dovuto ad eventi eccezionali, il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio puo' stabilire, con decreto adottato di concerto con il Ministro
della salute e con il Ministro delle attivita' produttive, previa autorizzazione
della Commissione europea, limiti piu' elevati di quelli previsti dal presente
decreto in relazione ad uno o piu' componenti dei combustibili, da applicare per
un periodo massimo di sei mesi.
Art. 7.
Obblighi di comunicazione e di trasmissione di dati
1. L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici,
di seguito denominata: «APAT», elabora e sottopone annualmente al Parlamento una
relazione in merito alla qualita' dei combustibili commercializzati nell'anno
precedente.
2. Ai fini dell'elaborazione della relazione di cui al comma 1, nel rispetto di
quanto previsto dalle norme di cui all'articolo 10,
comma 2:
a) gli uffici dell'Agenzia delle dogane competenti per territorio comunicano
all'APAT, per il tramite degli uffici centrali dell'Agenzia delle dogane, le
informazioni relative agli accertamenti effettuati ed alle infrazioni accertate;
b) i gestori dei depositi fiscali che importano i combustibili di cui al
presente decreto da Paesi comunitari ed extracomunitari e i gestori degli
impianti di produzione inviano all'APAT i dati concernenti le caratteristiche
dei combustibili prodotti o importati
e destinati alla commercializzazione, con l'indicazione dei volumi di
combustibile a cui i predetti dati sono riferiti.
3. I gestori degli impianti di produzione trasmettono all'APAT, secondo quanto
previsto dalle norme di cui all'articolo 10, comma 2, le informazioni relative
ai quantitativi di benzina prodotti in conformita' a quanto previsto
all'articolo 3, comma 3, ed alla
destinazione di tale benzina.
4. Entro il 30 giugno di ogni anno, a decorrere dal 2005, il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette alla Commissione europea,
nel formato previsto dalle pertinenti norme tecniche comunitarie, una relazione,
predisposta dall'APAT nel rispetto delle norme di cui all'articolo 10, comma 2,
contenente i dati, relativi all'anno civile precedente, sulla qualita' dei
combustibili in distribuzione, sui volumi totali di benzina e di combustibile
diesel in distribuzione, sui volumi totali di benzina con un tenore massimo di
zolfo di 10 mg/kg e di combustibile diesel con un tenore massimo di zolfo di 10
mg/kg in distribuzione, nonche'
i dati relativi alla presenza sul territorio nazionale degli impianti di
distribuzione di cui agli articoli 3, comma 2, e 4, comma 2.
5. Al fine di consentire all'APAT la predisposizione della relazione di cui al
comma 4, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette alla
stessa, entro il 1° gennaio di ogni anno, i piani approvati con le modalita'
previste dall'Allegato III o adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 3.
Art. 8.
Accertamenti sulla conformita' dei combustibili
1. L'accertamento delle infrazioni di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, e'
effettuato, ai sensi degli articoli 13 e seguenti della legge 24 novembre 1981,
n. 689, anche avvalendosi dei poteri previsti dall'articolo 18 del decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,
dagli uffici dell'Agenzia delle dogane competenti per territorio e dal Corpo
della guardia di finanza.
2. Relativamente ai depositi fiscali, gli uffici dell'Agenzia delle dogane
effettuano gli accertamenti di cui al comma 1 su un numero annuo complessivo di
campioni stabilito ai sensi dell'Allegato IV.
3. Ai fini degli accertamenti di cui al comma 1 il prelievo dei campioni di
combustibili si effettua:
a) per quanto concerne i depositi fiscali, sui combustibili immagazzinati nel
serbatoio in cui gli stessi sono sottoposti ad accertamento volto a verificarne
la quantita' e le qualita', ai fini della classificazione fiscale;
b) per quanto concerne i depositi commerciali, sui combustibili immagazzinati
nel serbatoio del deposito;
c) per quanto concerne gli impianti di distribuzione, sui combustibili erogati
dalle pompe di distribuzione.
4. Gli accertamenti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono effettuati sulla base dei
metodi di prova e nel rispetto delle modalita' operative stabiliti dall'Allegato
V. Non si applica quanto previsto
dall'articolo 15 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. Gli uffici dell'Agenzia delle dogane competenti per territorio ed il Corpo
della guardia di finanza provvedono altresi' all'accertamento delle infrazioni
di cui all'articolo 9, comma 4. Il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette a tali organi i
piani approvati con le modalita' previste dall'Allegato III o adottati ai sensi
dell'articolo 9, comma 3.
Note all'art. 8:
- L'art. 13, della legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema
penale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329,
supplemento ordinario, e' il seguente:
«Art. 13 (Atti di accertamento). - Gli organi addetti al controllo
sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione e' prevista la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento
delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a
ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi
segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.
Possono altresi' procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare
oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di
procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria. E' sempre
disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante posto in circolazione
senza essere coperto dall'assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in
circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato il documento di
circolazione. All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli
ufficiali e gli agent di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i
poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere, quando non sia
possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi
diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del
luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere effettuate. Si applicano le
disposizioni del primo comma dell'art. 333 e del primo e secondo comma dell'art.
334 del codice di procedura penale. E' fatto salvo l'esercizio degli specifici
poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti.».
- L'art. 18 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante testo unico
delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui
consumi e relative sanzioni penali e amministrative, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 29 novembre 1995, n. 279, supplemento ordinario e' il seguente:
«Art. 18 (Art. 5 testo unico spiriti e birra 1924 - Art. 28, comma 2, R.D.L. n. 334/1939 - Art. 8 D.L. n. 271/1957 - Art. 16 D.L. n. 688/1982 [*] - Art. 32 D.L. n. 331/1993 - Art. 29 D.P.R. 10 gennaio 1962, n. 83 - Art. 27 decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105.)
Poteri e controlli
1. L'amministrazione finanziaria esplica le incombenze necessarie per assicurare
la gestione dei tributi relativi all'imposizione indiretta sulla produzione e
sui consumi; negli impianti gestiti in regime di deposito fiscale, puo'
applicare agli apparecchi ed ai meccanismi bolli e suggelli ed ordinare, a spese
del depositario autorizzato, l'attuazione delle opere e delle misure necessarie
per la tutela degli interessi fiscali, ivi compresa l'installazione di strumenti
di misura. Presso i suddetti impianti possono essere istituiti uffici finanziari
di fabbrica che, per l'effettuazione della vigilanza, si avvalgono, se
necessario, della collaborazione dei militari della Guardia di finanza, e sono
eseguiti inventari periodici.
2. I funzionari dell'amministrazione finanziaria, muniti della speciale tessera
di riconoscimento di cui all'art. 31 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, e gli
appartenenti alla Guardia di finanza hanno facolta' di eseguire le indagini e i
controlli necessari al fini dell'accertamento delle violazioni alla disciplina
delle imposte sulla produzione e sui consumi; possono, altresi', accedere
liberamente, in qualsiasi momento, nei depositi, negli impianti e nei luoghi nei
quali sono fabbricati, trasformati, detenuti od utilizzati prodotti sottoposti
ad accisa o dove e' custodita documentazione contabile attinente ai suddetti
prodotti per eseguirvi verificazioni, riscontri, inventari, ispezioni e ricerche
e per esaminare registri e documenti. Essi hanno pure facolta' di prelevare,
gratuitamente, campioni di prodotti esistenti negli impianti, redigendo apposito
verbale e, per esigenze di tutela fiscale, di applicare suggelli alle
apparecchiature e ai meccanismi.
3. Gli ufficiali e sottufficiali della Guardia di finanza, oltre a quanto
previsto dal comma 2, procedono, di iniziativa o su richiesta degli uffici
finanziari, al reperimento ed all'acquisizione degli elementi utili ad accertare
la corretta applicazione delle disposizioni in materia di imposizione indiretta
sulla produzione e sui consumi e delle relative violazioni. A tal fine essi
possono:
a) invitare il responsabile d'imposta o chiunque partecipi, anche come
utilizzatore, all'attivita' industriale o commerciale attinente ai prodotti
sottoposti ad accisa, indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo
di rappresentanti per fornire dati, notizie e chiarimenti o per esibire
documenti relativi a lavorazione, trasporto, deposito, acquisto o utilizzazione
di prodotti soggetti alla predetta imposizione;
b) richiedere, previa autorizzazione del comandante di zona, ad aziende ed
istituti di credito o
all'amministrazione postale di trasmettere copia di tutta la documentazione
relativa ai rapporti intrattenuti con il cliente, secondo le modalita' e i
termini previsti dall'art. 18 della legge 30 dicembre 1991, n. 413. Gli elementi
acquisiti potranno essere utilizzati anche ai fini
dell'accertamento in altri settori impositivi;
c) richiedere copie o estratti degli atti e documenti, ritenuti utili per le
indagini o per i controlli, depositati presso qualsiasi ufficio della pubblica
amministrazione o presso pubblici ufficiali;
d) procedere a perquisizioni domiciliari, in qualsiasi ora, in caso di notizia o
di fondato sospetto di violazioni costituenti reato, previste dal presente testo
unico.
4. Il coordinamento tra la Guardia di finanza e l'amministrazione finanziaria
relativamente agli interventi negli impianti presso i quali sono costituiti gli
uffici finanziari di fabbrica di cui al comma 1 od uffici doganali, e'
disciplinato, anche riguardo alle competenze in materia di verbalizzazione, con
direttiva del Ministro delle finanze.
5. Gli uffici tecnici di finanza possono effettuare interventi presso soggetti
che svolgono attivita' di produzione e distribuzione di beni e servizi per
accertamenti tecnici, per controllare, anche a fini diversi da quelli tributari,
l'osservanza di disposizioni nazionali
o comunitarie. Tali interventi e controlli possono essere eseguiti anche dalla
Guardia di finanza, previo il necessario coordinamento con gli uffici tecnici di
finanza.
6. Il personale dell'amministrazione finanziaria, munito della speciale tessera
di riconoscimento di cui al comma 2, avvalendosi del segnale di cui all'art. 24
del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e la
Guardia di finanza hanno facolta' di effettuare i servizi di controllo sulla
circolazione dei prodotti di cui al presente testo unico, anche mediante
ricerche sui mezzi di trasporto impiegati. Essi hanno altresi' facolta', per
esigenze di
tutela fiscale, di opporre sigilli al carico, nonche' di procedere,
gratuitamente, al prelevamento di campioni.».
- L'art. 15 della citata legge 24 novembre 1981, n.689, e' il seguente:
«Art. 15 (Accertamenti mediante analisi di campioni). - Se per l'accertamento
della violazione sono compiute analisi di campioni, il dirigente del laboratorio
deve comunicare all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, l'esito dell'analisi.L'interessato puo' chiedere la revisione
dell'analisi con la partecipazione di un proprio consulente tecnico. La
richiesta e' presentata con istanza scritta all'organo che ha prelevato i
campioni da analizzare, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione
dell'esito della prima analisi, che deve essere allegato all'istanza medesima.
Delle operazioni di revisione dell'analisi e' data
comunicazione all'interessato almeno dieci giorni prima del loro inizio. I
risultati della revisione dell'analisi sono comunicati all'interessato a mezzo
di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a cura del dirigente del
laboratorio che ha eseguito la revisione dell'analisi.
Le comunicazioni di cui al primo e al quarto comma equivalgono alla
contestazione di cui al primo comma dell'art. 14 ed il termine per il pagamento
in misura ridotta di cui all'art. 16 decorre dalla comunicazione dell'esito
della prima analisi o, quando e' stata chiesta la revisione dell'analisi, dalla
comunicazione dell'esito della stessa.
Ove non sia possibile effettuare la comunicazione all'interessato nelle forme di
cui al primo e al quarto comma, si applicano le disposizioni dell'art. 14. Con
il decreto o con la legge regionale indicati nell'ultimo comma dell'art. 17
sara' altresi' fissata la somma di denaro che il richiedente la revisione
dell'analisi e' tenuto a versare e potranno essere indicati, anche a modifica
delle vigenti disposizioni di legge, gli istituti incaricati della stessa
analisi.».
Allegati omessi