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Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n.59
Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento.
(GU n. 93 del 22-4-2005 - S.O.n.72)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero
dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale;
Vista la direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla
prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento cosi' come modificata dalle
direttive 2003/35/CE e 2003/87/CE;
Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, di attuazione della
direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate
dell'inquinamento (IPPC);
Visto l'articolo 22 della legge 31 ottobre 2003, n. 306, che prevede la delega
al Governo per l'attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione
e riduzione integrate dell'inquinamento;
Visto l'articolo 77 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, legge finanziaria
2003, concernente interventi ambientali;
Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in
data 24 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre
2003, recante determinazione dei termini per la presentazione delle domande di
autorizzazione integrata ambientale, per gli impianti di competenza statale;
Vista la legge 31 luglio 2002, n. 179, recante disposizioni in materia
ambientale;
Visto il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, recante proroga di termini previsti da
disposizioni legislative;
Vista la decisione della Commissione europea 1999/391/CE, del 31 maggio 1999,
recante il questionario sull'attuazione della direttiva 96/61/CE sulla
prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in
data 29 maggio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 1° ottobre
2003, recante approvazione del formulario per la comunicazione relativa
all'applicazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, recante
attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione
integrate dell'inquinamento;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma
della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente conferimento di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed enti locali, in
attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi,
ed in particolare gli articoli 7, 8, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, cosi' come
modificati, da ultimo, dalla legge 24 novembre 2000, n. 340;
Visto il decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, recante disposizioni urgenti sulla
riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale
per la protezione dell'ambiente;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni,
recante riforma dell'organizzazione del Governo, ed in particolare l'articolo 38
che istituisce l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi
tecnici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207,
concernente il regolamento recante approvazione dello statuto dell'Agenzia per
la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, a norma dell'articolo 8,
comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 marzo 2001, n. 761, sull'adesione volontaria delle organizzazioni ad un
sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS);
Vista la legge 23 marzo 2001, n. 93, recante disposizioni in campo ambientale,
ed in particolare l'articolo 18, comma 2;
Vista la legge 25 gennaio 1994, n. 70, recante norme per la semplificazione
degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica,
nonche' per l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale;
Vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante legge quadro sull'inquinamento
acustico;
Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, recante testo unico delle leggi
sanitarie;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n.
377, recante la regolamentazione delle pronunce di compatibilita' ambientale di
cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, recante attuazione della
direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti
connessi con determinate sostanze pericolose;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, recante
attuazione delle direttive CEE 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203, concernenti
norme in materia di qualita' dell'aria relativamente a specifici agenti
inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali e suoi decreti
attuativi;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di
concerto con i Ministri della salute e delle attivita' produttive, 16 gennaio
2004, n. 44, recante recepimento della direttiva 1999/13/CE relativa alla
limitazione delle emissioni di composti organici volatili di talune attivita'
industriali, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 maggio 1988, n. 203;
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante attuazione delle
direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE
sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio e suoi decreti attuativi;
Visto il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, recante attuazione della
direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 dicembre 2002,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio
2003, recante approvazione del nuovo modello unico di dichiarazione ambientale
per l'anno 2003 cosi' come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 24 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27
febbraio 2003;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante attuazione della
direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da
fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita';
Visto il decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, recante misure urgenti per garantire la
sicurezza del sistema elettrico nazionale;
Visto il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante disposizioni urgenti per la
sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e il recupero di potenza
di energia elettrica. Delega al Governo in materia di remunerazione della
capacita' produttiva di energia elettrica e di espropriazione per pubblica
utilita';
Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, recante disposizioni sulla
tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE,
concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva
91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai
nitrati provenienti da fonti agricole;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di
concerto con i Ministri della salute e delle attivita' produttive 6 novembre
2003, n. 367, recante il regolamento concernente la fissazione di standard di
qualita' nell'ambiente acquatico per le sostanze pericolose, ai sensi
dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni,
recante attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3 Euratom
e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti;
Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 91, recante attuazione della
direttiva 90/219/CEE concernente l'impiego confinato di microrganismi
geneticamente modificati e il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92, recante
attuazione della direttiva 90/220/CEE concernente l'emissione deliberata
nell'ambiente di organismi geneticamente modificati;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39, sull'attuazione della
direttiva 90/313/CEE concernente la liberta' di accesso alle informazioni in
materia ambientale;
Vista la direttiva 91/692/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1991, concernente
la standardizzazione e razionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione
di talune direttive concernenti l'ambiente;
Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ed unificazione,
per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e
dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 18 novembre 2004;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta del 25
novembre 2004;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
dell'11 febbraio 2005;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri degli
affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, per le attivita'
produttive, della salute, delle politiche agricole e forestali e per gli affari
regionali;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Oggetto e campo di applicazione
1. Il presente decreto ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate
dell'inquinamento proveniente dalle attivita' di cui all'allegato I; esso
prevede misure intese ad evitare oppure, qualora non sia possibile, ridurre le
emissioni delle suddette attivita' nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese
le misure relative ai rifiuti e per conseguire un livello elevato di protezione
dell'ambiente nel suo complesso.
2. Il presente decreto disciplina il rilascio, il rinnovo e il riesame
dell'autorizzazione integrata ambientale degli impianti di cui all'allegato I,
nonche' le modalita' di esercizio degli impianti medesimi, ai fini del rispetto
dell'autorizzazione integrata ambientale.
3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, nonche'
dell'articolo 1-sexies, comma 8, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290,
l'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti di produzione di energia
elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, nuovi ovvero oggetto di
modifiche sostanziali, e' rilasciata nel rispetto della disciplina di cui al
presente decreto, che costituisce il compiuto recepimento della direttiva
96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, e nel rigoroso rispetto del
termine di cui all'articolo 5, comma 12.
4. Per gli impianti, nuovi ovvero sottoposti a modifiche sostanziali, che
svolgono attivita' di cui all'allegato I del presente decreto, il procedimento
di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale garantisce contestualmente,
ove ne ricorrano le fattispecie, l'osservanza di quanto previsto dall'articolo
27, commi 5 e 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
5. Per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti
rinnovabili, nuovi ovvero sottoposti a modifiche sostanziali, l'autorizzazione
integrata ambientale, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29
dicembre 2003, n. 387, e' rilasciata nel rispetto della disciplina di cui al
presente decreto.
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle legge, sull'emanazione del decreto
del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CE vengono forniti gli estremi di pubblicazioni nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione
legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di
principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti
definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della
Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore
di legge ed i regolamenti.
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12
settembre 1988, n. 214, reca: «Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri».
- La legge 8 luglio 1986 n. 349 e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio
1986, n. 162, S.O.
- La direttiva 1996/61 ICE del Consiglio del 24 settembre 1996 e' pubblicata
nella G.U.C.E. n. L 257 del 10 ottobre 1996.
- Il decreto legislativo 4 agosto 1999 n. 372 e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 26 ottobre 1999, n. 252.
- L'art. 22 della legge 31 ottobre 2003 n. 306, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 15 novembre 2003, n. 266, (Disposizioni per l'adempimento di obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge
comunitaria 2003), cosi' recita:
«Art. 22 (Delega al Governo per l'integrale attuazione della direttiva 96/61/CE
sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento). - 1. il Governo
e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, un decreto legislativo per l'integrale attuazione della
direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento,
mediante modifiche al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, in base ai
seguenti principi e criteri direttivi:
a) estensione delle disposizioni del citato decreto legislativo n. 372 del 1999,
limitate agli impianti industriali esistenti, anche ai nuovi impianti e a quelli
sostanzialmente modificati, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 77,
comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
b) indicazione esemplificativa delle autorizzazioni gia' in atto, da considerare
assorbite nell'autorizzazione integrata;
c) adeguamento delle previsioni di cui agli articoli 216 e 217 del testo unico
delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, alla
normativa nazionale e comunitaria in materia di autorizzazione integrata
ambientale».
- L'art. 77 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 31 dicembre 2002, n. 305, recante: «Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)», come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 77 (Interventi ambientali). - 1. Ai fini dell'accelerazione dell'attivita'
istruttoria della commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale di cui
all'art. 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988. n. 67, il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e' autorizzato ad avvalersi del
supporto dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT),
dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), del Consiglio
nazionale delle ricerche (CNR) e di altri enti o istituti pubblici o privati a
prevalente capitale pubblico, mediante la stipula di apposite convenzioni.
2. Per fare fronte al maggiore onere derivante dal comma 1 del presente
articolo, il limite di valore dei progetti di opere di competenza statale
sottoposti al versamento dello 0,5 per mille di cui all'art. 27 della legge 30
aprile 1999, n. 136, e' portato a 5 milioni di euro.
3. (Abrogato).
4. (Abrogato).
5. (Abrogato).
6. Al fine della bonifica e del risanamento ambientale dell'area individuata
alla lettera p-quater) del comma 4 dell'art. 1 della legge 9 dicembre 1998, n.
426, e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2003, di 1 milione
di euro per l'anno 2004 e di 1 milione di euro per l'anno 2005».
- Il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 24
luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 2003,
reca:
«Determinazione dei termini per la presentazione delle domande di autorizzazione
integrata ambientale, per gli impianti di competenza statale».
- La legge 31 luglio 2002 n. 179 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 agosto
2002, n. 189.
- Il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355 e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 29 dicembre 2003, n. 300 e convertito in legge, con modificazioni,
dall'art. 1, L. 27 febbraio 2004, n. 47 (Gazzetta Ufficiale 27 febbraio
2004, n. 48).
- La decisione della Commissione europea 1999/391/CE del 31 maggio 1999 e'
pubblicata nella G.U.C.E. 15 giugno 1999, n. L 148.
- Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 29
maggio 2003 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 1° ottobre 2003.
- La legge 15 marzo 1997, n. 59, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo
1997, n. 63, reca «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti
alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per
la semplificazione amministrativa».
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 21 aprile 1998. n. 92, S.O.
- Si riporta il testo degli artt. 7, 8, 14, 14-bis, 14-ter e 14-quater della
legge 7 agosto 1990, n. 241, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990,
n. 192, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche.
«Art. 7 (Comunicazione di avvio del procedimento). - 1. Ove non sussistano
ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerita' del
procedimento, l'avvio del procedimento stesso e' comunicato, con le modalita'
previste dall'art. 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento
finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono
intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette,
qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati
o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari,
l'amministrazione e' tenuta a fornire loro, con le stesse modalita', notizia
dell'inizio del procedimento.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facolta' dell'amministrazione
di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al
medesimo comma 1, provvedimenti cautelari».
«Art. 8 (Modalita' e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento). -
1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento
mediante comunicazione personale.
2. Nella comunicazione debbono essere indicati:
a) l'amministrazione competente;
b) l'oggetto del procedimento promosso;
c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
c-bis) la data entro la quale, secondo i termini previsti dall'art. 2, commi 2 o
3, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia
dell'amministrazione;
c-ter) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della
relativa istanza;
d) l'ufficio in cui si puo' prendere visione degli atti.
3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia
possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a
rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicita' idonee
di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.
4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte puo' essere fatta valere
solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione e' prevista.».
«Art. 14 (Conferenza di servizi). - 1. Qualora sia opportuno effettuare un esame
contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento
amministrativo, l'amministrazione procedente indice di regola una conferenza di
servizi.
2. La conferenza di servizi e' sempre indetta quando l'amministrazione
procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque
denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro trenta
giorni dalla ricezione, da parte dell'amministrazione competente, della relativa
richiesta. La conferenza puo' essere altresi' indetta quando nello stesso
termine e' intervenuto il dissenso di una o piu' amministrazioni interpellate.
3. La conferenza di servizi puo' essere convocata anche per l'esame contestuale
di interessi coinvolti in piu' procedimenti amministrativi connessi, riguardanti
medesimi attivita' o risultati. In tal caso, la conferenza e' indetta
dall'amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni
che curano l'interesse pubblico prevalente. L'indizione della conferenza puo'
essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.
4. Quando l'attivita' del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque
denominati, di competenza di piu' amministrazioni pubbliche, la conferenza di
servizi e' convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione
competente per l'adozione del provvedimento finale.
5. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la conferenza di
servizi e' convocata dal concedente ovvero, con il consenso di quest'ultimo, dal
concessionario entro quindici giorni fatto salvo quanto previsto dalle leggi
regionali in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA). Quando la
conferenza e' convocata ad istanza del concessionario spetta in ogni caso al
concedente il diritto di voto.
5-bis. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte, la conferenza di servizi
e' convocata e svolta avvalendosi degli strumenti informatici disponibili,
secondo i tempi e le modalita' stabiliti dalle medesime amministrazioni.
L'art. 14-bis cosi' recita: Conferenza di servizi preliminare.
1. La conferenza di servizi puo' essere convocata per progetti di particolare
complessita' e di insediamenti produttivi di beni e servizi, su motivata
richiesta dell'interessato, documentata, in assenza di un progetto preliminare,
da uno studio di fattibilita', prima della presentazione di una istanza o di un
progetto definitivi, al fine di verificare quali siano le condizioni per
ottenere, alla loro presentazione, i necessari atti di consenso. In tale caso la
conferenza si pronuncia entro trenta giorni dalla data della richiesta e i
relativi costi sono a carico del richiedente.
2. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico,
la conferenza di servizi si esprime sul progetto preliminare al fine di indicare
quali siano le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i
pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e gli
assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente. In tale sede,
le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale,
del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica
incolumita', si pronunciano, per quanto riguarda l'interesse da ciascuna
tutelato, sulle soluzioni progettuali prescelte. Qualora non emergano, sulla
base della documentazione disponibile, elementi comunque preclusivi della
realizzazione del progetto, le suddette amministrazioni indicano, entro
quarantacinque giorni, le condizioni e gli elementi necessari per ottenere, in
sede di presentazione del progetto definitivo, gli atti di consenso.
3. Nel caso in cui sia richiesta VIA, la conferenza di servizi si esprime entro
trenta giomi dalla conclusione della fase preliminare di definizione dei
contenuti dello studio d'impatto ambientale, secondo quanto previsto in materia
di VIA. Ove tale conclusione non intervenga entro novanta giorni dalla richiesta
di cui al comma 1, la conferenza di servizi si esprime comunque entro i
successivi trenta giorni. Nell'ambito di tale conferenza, l'autorita' competente
alla VIA si esprime sulle condizioni per la elaborazione del progetto e dello
studio di impatto ambientale. In tale fase, che costituisce parte integrante
della procedura di VIA, la suddetta autorita' esamina le principali alternative,
compresa l'alternativa zero, e, sulla base della documentazione disponibile,
verifica l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilita', anche con
riferimento alla localizzazione prevista dal progetto e, qualora tali elementi
non sussistano, indica nell'ambito della conferenza di servizi le condizioni per
ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di
consenso.
3-bis. Il dissenso espresso in sede di conferenza preliminare da una
amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del
patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumita', con
riferimento alle opere interregionali, e' sottoposto alla disciplina di cui
all'art. 14-quater, comma 3.
4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la conferenza di servizi si esprime allo
stato degli atti a sua disposizione e le indicazioni fornite in tale sede
possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di
significativi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento, anche a
seguito delle osservazioni dei privati sul progetto definitivo.
5. Nel caso di cui al comma 2, il responsabile unico del procedimento trasmette
alle amministrazioni interessate il progetto definitivo, redatto sulla base
delle condizioni indicate dalle stesse amministrazioni in sede di conferenza di
servizi sul progetto preliminare, e convoca la conferenza tra il trentesimo e il
sessantesimo giorno successivi alla trasmissione. In caso di affidamento
mediante appalto concorso o concessione di lavori pubblici, l'amministrazione
aggiudicatrice convoca la conferenza di servizi sulla base del solo progetto
preliminare, secondo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni».
«Art. 14-ter (Lavori della conferenza di servizi). - 01. La prima riunione della
conferenza di servizi e' convocata entro quindici giorni ovvero, in caso di
particolare complessita' dell'istruttoria, entro trenta giorni dalla data di
indizione.
1. La conferenza di servizi assume le determinazioni relative all'organizzazione
dei propri lavori a maggioranza dei presenti.
2. La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi deve
pervenire alle amministrazioni interessate, anche per via telematica o
informatica, almeno cinque giorni prima della relativa data. Entro i successivi
cinque giorni, le amministrazioni convocate possono richiedere, qualora
impossibilitate a partecipare, l'effettuazione della riunione in una diversa
data; in tale caso, l'amministrazione procedente concorda una nuova data,
comunque entro i dieci giorni successivi alla prima.
3. Nella prima riunione della conferenza di servizi, o comunque in quella
immediatamente successiva alla trasmissione dell'istanza o del progetto
definitivo ai sensi dell'art. 14-bis, le amministrazioni che vi partecipano
determinano il termine per l'adozione della decisione conclusiva. I lavori della
conferenza non possono superare i novanta giorni, salvo quanto previsto dal
comma
4. Decorsi inutilmente tali termini, l'amministrazione procedente provvede ai
sensi dei commi 6-bis e 9 del presente articolo.
4. Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si esprime
dopo aver acquisito la valutazione medesima ed il termine di cui al comma 3
resta sospeso, per un massimo di novanta giorni, fino all'acquisizione della
pronuncia sulla compatibilita' ambientale. Se la VIA non interviene nel termine
previsto per l'adozione del relativo provvedimento, l'amministrazione competente
si esprime in sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei trenta
giorni successivi al termine predetto. Tuttavia, a richiesta della maggioranza
dei soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, il termine di trenta
giorni di cui al precedente periodo e' prorogato di altri trenta giorni nel caso
che si appalesi la necessita' di approfondimenti istruttori.
5. Nei procedimenti relativamente ai quali sia gia' intervenuta la decisione
concernente la VIA le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 14-quater,
nonche' quelle di cui agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano
alle sole amministrazioni preposte alla tutela della salute, del patrimonio
storico-artistico e della pubblica incolumita'.
6. Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi
attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad
esprimere in modo vincolante la volonta' dell'amministrazione su tutte le
decisioni di competenza della stessa.
6-bis. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine
di cui al comma 3, l'amministrazione procedente adotta la determinazione
motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze
della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella
sede.
7. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante
non abbia espresso definitivamente la volonta' dell'amministrazione
rappresentata.
8. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti, per una sola
volta, ai proponenti dell'istanza o ai progettisti chiarimenti o ulteriore
documentazione. Se questi ultimi non sono forniti in detta sede, entro i
successivi trenta giorni, si procede all'esame del provvedimento.
9. Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva di cui al
comma 6-bis sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione,
nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle
amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate
assenti, alla predetta conferenza.
10. Il provvedimento finale concernente opere sottoposte a VIA e' pubblicato, a
cura del proponente, unitamente all'estratto della predetta VIA, nella Gazzetta
Ufficiale o nel Bollettino regionale in caso di VIA regionale e in un quotidiano
a diffusione nazionale. Dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte
dei soggetti interessati».
«Art. 14-quater (Effetti del dissenso espresso nella conferenza di servizi). -
1. Il dissenso di uno o piu' rappresentanti delle amministrazioni, regolarmente
convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilita', deve essere
manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non
puo' riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della
conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche
progettuali necessarie ai fini dell'assenso.
2. [Se una o piu' amministrazioni hanno espresso nell'ambito della conferenza il
proprio dissenso sulla proposta dell'amministrazione procedente, quest'ultima,
entro i termini perentori indicati dall'art. 14-ter, comma 3, assume comunque la
determinazione di conclusione del procedimento sulla base della maggioranza
delle posizioni espresse in sede di conferenza di servizi. La determinazione e'
immediatamente esecutiva].
3. Se il motivato dissenso e' espresso da un amministrazione preposta alla
tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico
o alla tutela della salute e della pubblica incolumita', la decisione e' rimessa
dall'amministrazione procedente, entro dieci giorni: a) al Consiglio dei
Ministri, in caso di dissenso tra amministrazioni statali; b) alla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, di seguito denominata «Conferenza Stato-regioni», in caso
di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra piu'
amministrazioni regionali; c) alla Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in caso di dissenso tra
un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra piu' enti locali.
Verificata la completezza della documentazione inviata ai fini istruttori, la
decisione e' assunta entro trenta giorni, salvo che il Presidente del Consiglio
dei Ministri, della Conferenza Stato-regioni o della Conferenza unificata,
valutata la complessita' dell'istruttoria, decida di prorogare tale termine per
un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni.
3-bis. Se il motivato dissenso e' espresso da una regione o da una provincia
autonoma in una delle materie di propria competenza, la determinazione
sostitutiva e' rimessa dall'amministrazione procedente, entro dieci giorni: a)
alla Conferenza Stato-regioni, se il dissenso verte tra un amministrazione
statale e una regionale o tra amministrazioni regionali; b) alla Conferenza
unificata, in caso di dissenso tra una regione o provincia autonoma e un ente
locale. Verificata la completezza della documentazione inviata ai fini
istruttori, la decisione e' assunta entro trenta giorni, salvo che il Presidente
della Conferenza Stato-regioni o della Conferenza unificata, valutata la
complessita' dell'istruttoria, decida di prorogare tale termine per un ulteriore
periodo non superiore a sessanta giorni.
3-ter. Se entro i termini di cui ai commi 3 e 3-bis la Conferenza Stato-regioni
o la Conferenza unificata non provvede, la decisione, su iniziativa del Ministro
per gli affari regionali, e' rimessa al Consiglio dei Ministri, che assume la
determinazione sostitutiva nei successivi trenta giorni, ovvero, quando verta in
materia non attribuita alla competenza statale ai sensi dell'art. 117, secondo
comma, e dell'art. 118 della Costituzione, alla competente Giunta regionale
ovvero alle competenti Giunte delle province autonome di Trento e di Bolzano,
che assumono la determinazione sostitutiva nei successivi trenta giorni;
qualora la Giunta regionale non provveda entro il termine predetto, la decisione
e' rimessa al Consiglio dei Ministri, che delibera con la partecipazione dei
Presidenti delle regioni interessate.
3-quater. In caso di dissenso tra amministrazioni regionali, i commi 3 e 3-bis
non si applicano nelle ipotesi in cui le regioni interessate abbiano ratificato,
con propria legge, intese per la composizione del dissenso ai sensi dell'art.
117, ottavo comma, della Costituzione, anche attraverso l'individuazione di
organi comuni competenti in via generale ad assumere la determinazione
sostitutiva in caso di dissenso.
3-quinquies. Restano ferme le attribuzioni e le prerogative riconosciute alle
regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dagli
statuti speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione.
4. -
5. Nell'ipotesi in cui l'opera sia sottoposta a VIA e in caso di provvedimento
negativo trova applicazione l'art. 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23
agosto 1988, n. 400, introdotta dall'art. 12, comma 2, del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 303».
- Il decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito dalla legge 21 gennaio
1994, n. 61, pubblicata Gazzetta Ufficiale 27 gennaio 1994 reca: «Disposizioni
urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione
dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente».
- Si riporta il testo dell'art. 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, recante:
«riforma dell'organizzazione del Governo» e successive modificazioni:
«Art. 38 (Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici). - 1.
E' istituita l'agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici
nelle forme disciplinate dagli articoli 8 e 9.
2. L'agenzia svolge i compiti e le attivita' tecnico-scientifiche di interesse
nazionale per la protezione dell'ambiente, per la tutela delle risorse idriche e
della difesa del suolo, ivi compresi l'individuazione e delimitazione dei bacini
idrografici nazionali e interregionali.
3. All'agenzia sono trasferite le attribuzioni dell'agenzia nazionale per la
protezione dell'ambiente, quelle dei servizi tecnici nazionali istituiti presso
la presidenza del consiglio dei ministri, ad eccezione di quelle del servizio
sismico nazionale.
4. Lo statuto dell'Agenzia, emanato ai sensi dell'art. 8, comma 4, prevede
l'istituzione di un consiglio federalerappresentativo delle agenzie regionali
per la protezione dell'ambiente, con funzioni consultive nei confronti del
direttore generale e del comitato direttivo. Lo statuto prevede altresi' che il
comitato direttivo sia composto di quattro membri, di cui due designati dal
Ministero dell'ambiente e due designati dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Lo statuto disciplina inoltre le funzioni e le competenze degli organismi sopra
indicati e la loro durata, nell'ambito delle finalita' indicate dagli articoli
03, comma 5, e 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 4 dicembre 1993, n.
496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.
5. Sono soppressi l'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, i servizi
tecnici nazionali istituiti presso la presidenza del consiglio dei ministri. Il
relativo personale e le relative risorse sono assegnate all'agenzia».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 21 settembre 2002, n. 222, concerne: «regolamento
recante approvazione dello statuto dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente
e per i servizi tecnici, a norma dell'art. 8, comma 4, del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300».
- Regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19
marzo 2001, n. 761, e' pubblicato in GUCE 24 aprile 2001, n. L 114.
- Si riporta il testo dell'art. 18 della legge 23 marzo 2001, n. 93, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 4 aprile 2001, n. 79:
«Art. 18 (Trasmissione di dati a stati ed organismi terzi). - 1. L'Europol puo'
trasmettere dati di carattere personale conservati al suo interno a Stati ed
organismi terzi di cui all'art. 10, paragrafo 4, alle condizioni previste dal
paragrafo 4 qualora:
1) cio' sia necessario in singoli casi per la prevenzione o la lotta contro i
reati per i quali l'Europol e' competente ai sensi dell'art. 2;
2) sia garantito un adeguato livello di protezione dei dati in tale Stato o
organismo e;
3) cio' sia ammesso dalle norme generali di cui al paragrafo 2.
2. Tenendo conto delle circostanze indicate nel paragrafo 3, il Consiglio che
delibera secondo la procedura di cui al titolo VI del trattato sull'Unione
europea, adotta all'unanimita' le norme generali per la trasmissione di dati di
carattere personale da parte dell'Europol agli Stati ed organismi terzi di cui
all'art. 10, paragrafo 4. Il consiglio di amministrazione prepara la decisione
del Consiglio e sente il parere dell'autorita' di controllo comune di cui
all'art. 24.
3. L'adeguatezza del livello di protezione dei dati offerto dagli Stati ed
organismi terzi ai sensi dell'art. 10, paragrafo 4, viene giudicata tenendo
conto di tutte le circostanze che svolgono un ruolo nella trasmissione di
dati di carattere personale e in particolare:
1) del tipo di dati;
2) della loro finalita';
3) della durata del trattamento previsto e;
4) delle disposizioni generali o speciali applicabili agli Stati ed organismi
terzi ai sensi dell'art. 10, paragrafo 4.
4. Se i dati in questione sono stati trasmessi all'Europol da uno Stato membro,
l'Europol puo' trasmetterli agli Stati ed organismi terzi unicamente con
l'accordo dello Stato membro. Lo Stato membro puo' esprimere, a tal fine, un
accordo preventivo, generale o meno, revocabile in qualsiasi momento.
Se i dati non sono stati trasmessi da uno Stato membro, l'Europol si accerta che
la trasmissione degli stessi non sia di natura tale da:
1) costituire un ostacolo per il regolare svolgimento di funzioni rientranti
nella competenza di uno Stato membro;
2) costituire una minaccia per la sicurezza e l'ordine pubblico di uno Stato
membro o poter arrecargli comunque pregiudizio.
5. La responsabilita' circa la legittimita' della trasmissione incombe all'Europol.
Esso deve registrare la trasmissione e il relativo motivo. La trasmissione e'
autorizzata solo se il destinatario si impegna a far si' che i dati siano
utilizzati solo per lo scopo per il quale sono stati trasmessi. Cio' non
riguarda la trasmissione dei dati di carattere personale per cui e' necessaria
una domanda dell'Europol.
6. Ove la trasmissione ai sensi del paragrafo 1 riguardi informazioni che devono
essere tenute segrete, essa e' permessa solo se tra l'Europol e il destinatario
esiste un accordo sulla protezione del segreto.».
- La legge 25 gennaio 1994, n. 70 e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31
gennaio 1994, n. 24.
- La legge 26 ottobre 1995, n. 447 e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30
ottobre 1995, n. 254.
- Il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 agosto 1934, n. 186. - Il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 10 agosto 1988, n. 377, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
31 agosto 1988, n. 204.
- Il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 28 settembre 1999, n. 228.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 1999, n. 228.
- Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di
concerto con i Ministri della salute e delle attivita' produttive, 16 gennaio
2004, n. 44, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 febbraio 2004, n. 47.
- Il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 15 febbraio 1997, n. 38.
- Il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 12 marzo 2003, n. 59.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 dicembre 2002,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2003, n. 3, e' stato modificato
dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 febbraio 2003,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2003, n. 48.
- Il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 31 gennaio 2004, n. 25.
- Il decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 10 aprile 2002, n. 84, reca: «misure urgenti per garantire la
sicurezza del sistema elettrico nazionale».
- Il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 ottobre 2003, n. 290, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 ottobre
2003, n. 251, reca: «disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del
sistema elettrico nazionale e il recupero di potenza di energia elettrica.
Delega al Governo in materia di remunerazione della capacita' produttiva di
energia elettrica e di espropriazione per pubblica utilita».
- Il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 29 maggio 1999, n. 124.
- Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di
concerto con i Ministri della salute e delle attivita' produttive, 6 novembre
2003, n. 367, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 2004, n. 5.
- Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 giugno 1995, n. 136.
- Il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 91, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 3 aprile 1993, n. 78.
- Il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 6 marzo 1997, n. 54.
La direttiva 91/692/CEE del 23 dicembre 199l, e' pubblicata nella G.U.C.E. 31
dicembre 1991, n. L 377.
Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge 7 febbraio 2002,
n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55:
«2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata a seguito di un
procedimento unico, al quale partecipano le Amministrazioni statali e locali
interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le
modalita' di cui alla legge 7 agosto 1990: n. 241, e successive modificazioni,
d'intesa con la regione interessata. Ai soli fini del rilascio della valutazione
di impatto ambientale (VIA), alle opere di cui al presente articolo si applicano
le disposizioni di cui alla legge 8 luglio 1986, n. 349, e al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, e successive
modificazioni. Fino al recepimento della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del
24 settembre 1996, tale autorizzazione comprende l'autorizzazione ambientale
integrata e sostituisce, ad ogni effetto, le singole autorizzazioni ambientali
di competenza delle Amministrazioni interessate e degli enti pubblici
territoriali. L'esito positivo della VIA costituisce parte integrante e
condizione necessaria del procedimento autorizzatorio. L'istruttoria si conclude
una volta acquisita la VIA in ogni caso entro il termine di centottanta giorni
dalla data di presentazione della richiesta, comprensiva del progetto
preliminare e dello studio di impatto ambientale.».
- L'art. 1-sexies, comma 8, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito
con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290 (pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 28 ottobre 2003, n. 251), e' il seguente:
«8. Per la costruzione e l'esercizio di impianti di energia elettrica di potenza
superiore a 300 MW termici si applicano le disposizioni del decreto-legge 7
febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002,
n. 55.».
- L'art. 27, commi 5 e 6 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, cosi'
recita:
«5. Entro trenta giorni dal ricevimento delle conclusioni della conferenza, e
sulla base delle risultanze della stessa, la Giunta regionale approva il
progetto e autorizza la realizzazione dell'impianto. L'approvazione sostituisce
ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali,
provinciali e comunali. L'approvazione stessa costituisce, ove occorra, variante
allo strumento urbanistico comunale, e comporta la dichiarazione di pubblica
utilita', urgenza ed indifferibilita' dei lavori.
6. Nel caso in cui il progetto approvato riguardi aree vincolate ai sensi della
legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, si applicano
le disposizioni di cui al comma 9, dell'art. 82, del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dal decreto-legge 27
giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985,
n. 431.».
- L'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, cosi' recita:
«Art. 12 (Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative). -
1. Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili,
nonche' le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e
all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di
pubblica utilita' ed indifferibili ed urgenti.
2. Restano ferme le procedure di competenza del Ministero dell'interno vigenti
per le attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi.
3. La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia
elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica,
potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti
dalla normativa vigente, nonche' le opere connesse e le infrastrutture
indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono
soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o altro soggetto
istituzionale delegato dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in
materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio
storico-artistico.
A tal fine la Conferenza dei servizi e' convocata dalla regione entro trenta
giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione. Resta fermo il pagamento
del diritto annuale di cui all'art. 63, commi 3 e 4, del testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni.
4. L'autorizzazione di cui al comma 3 e' rilasciata a seguito di un procedimento
unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel
rispetto dei principi di semplificazione e con le modalita' stabilite dalla
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. Il
rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire
l'impianto in conformita' al progetto approvato e deve contenere, in ogni caso,
l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto
esercente a seguito della dismissione dell'impianto. Il termine massimo per la
conclusione del procedimento di cui al presente comma non puo comunque essere
superiore a centottanta giorni.
5. All'installazione degli impianti di fonte rinnovabile di cui all'art. 2,
comma 2, lettere b) e c), per i quali non e' previsto il rilascio di alcuna
autorizzazione, non si applicano le procedure di cui ai commi 3 e 4.
6. L'autorizzazione non puo' essere subordinata ne' prevedere misure di
compensazione a favore delle regioni e delle province.
7. Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'art. 2, comma 1,
lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai
vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovra' tenere conto delle
disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare
riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla
tutela della biodiversita', cosi' come del patrimonio culturale e del paesaggio
rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonche' del
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, art. 14.
8. Gli impianti di produzione di energia elettrica di potenza complessiva non
superiore a 3 MW termici, sempre che ubicati all'interno di impianti di
smaltimento rifiuti, alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi
di depurazione e biogas, nel rispetto delle norme tecniche e prescrizioni
specifiche adottate ai sensi dei commi 1, 2 e 3, dell'art. 31 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono, ai sensi e per gli effetti dell'art.
2, comma 1, del decreto dei Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203,
attivita' ad inquinamento atmosferico poco significativo ed il loro esercizio
non richiede autorizzazione. E' conseguentemente aggiornato l'elenco delle
attivita' ad inquinamento atmosferico poco significativo di cui all'allegato I
al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991.
9. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche in assenza
della ripartizione di cui all'art. 10, commi 1 e 2, nonche' di quanto disposto
al comma 10.
10. In Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle attivita'
produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del Ministro per i beni e le attivita' culturali, si approvano le
linee guida per lo svolgimento del procedimento di cui al comma 3. Tali linee
guida sono volte, in particolare, ad assicurare un corretto inserimento degli
impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio. In
attuazione di tali linee guida, le regioni possono procedere alla indicazione di
aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti.».
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) sostanze: gli elementi chimici e loro composti, escluse le sostanze
radioattive di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230, e gli organismi
geneticamente modificati di cui ai decreti legislativi del 3 marzo 1993, n. 91 e
n. 92;
b) inquinamento: l'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attivita'
umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore nell'aria, nell'acqua o nel
suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualita' dell'ambiente,
causare il deterioramento di beni materiali, oppure danni o perturbazioni a
valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi;
c) impianto: l'unita' tecnica permanente in cui sono svolte una o piu' attivita'
elencate nell'allegato I e qualsiasi altra attivita' accessoria, che siano
tecnicamente connesse con le attivita' svolte nel luogo suddetto e possano
influire sulle emissioni e sull'inquinamento;
d) impianto esistente: un impianto che, al 10 novembre 1999, aveva ottenuto
tutte le autorizzazioni ambientali necessarie all'esercizio, o il provvedimento
positivo di compatibilita' ambientale, o per il quale a tale data erano state
presentate richieste complete per tutte le autorizzazioni ambientali necessarie
per il suo esercizio, a condizione che esso sia entrato in funzione entro il 10
novembre 2000;
e) impianto nuovo: un impianto che non ricade nella definizione di impianto
esistente;
f) emissione: lo scarico diretto o indiretto, da fonti puntiformi o diffuse
dell'impianto, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore nell'aria, nell'acqua
ovvero nel suolo;
g) valori limite di emissione: la massa espressa in rapporto a determinati
parametri specifici, la concentrazione ovvero il livello di un'emissione che non
possono essere superati in uno o piu' periodi di tempo. I valori limite di
emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o
categorie di sostanze, segnatamente quelle di cui all'allegato III. I valori
limite di emissione delle sostanze si applicano di norma nel punto di
fuoriuscita delle emissioni dall'impianto; nella loro determinazione non devono
essere considerate eventuali diluizioni. Per quanto concerne gli scarichi
indiretti in acqua, l'effetto di una stazione di depurazione puo' essere preso
in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione
dell'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione
dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori
nell'ambiente, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del decreto
legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni;
h) norma di qualita' ambientale: la serie di requisiti, inclusi gli obiettivi di
qualita', che sussistono in un dato momento in un determinato ambiente o in una
specifica parte di esso, come stabilito nella normativa vigente in materia
ambientale;
i) autorita' competente: il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio per tutti gli impianti esistenti e nuovi di competenza statale
indicati nell'allegato V o, per gli altri impianti, l'autorita' individuata,
tenendo conto dell'esigenza di definire un unico procedimento per il rilascio
dell'autorizzazione integrata ambientale, dalla regione o dalla provincia
autonoma;
l) autorizzazione integrata ambientale: il provvedimento che autorizza
l'esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che
devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti del presente decreto.
Un'autorizzazione integrata ambientale puo' valere per uno o piu' impianti o
parti di essi, che siano localizzati sullo stesso sito e gestiti dal medesimo
gestore;
m) modifica dell'impianto: una modifica delle sue caratteristiche o del suo
funzionamento ovvero un suo potenziamento che possa produrre conseguenze
sull'ambiente;
n) modifica sostanziale: una modifica dell'impianto che, secondo un parere
motivato dell'autorita' competente, potrebbe avere effetti negativi e
significativi per gli esseri umani o per l'ambiente. In particolare, per
ciascuna attivita' per la quale l'allegato I indica valori di soglia, e'
sostanziale una modifica che dia luogo ad un incremento del valore di una delle
grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa;
o) migliori tecniche disponibili: la piu' efficiente e avanzata fase di sviluppo
di attivita' e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneita' pratica di
determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori
limite di emissione intesi ad evitare oppure, ove cio' si riveli impossibile, a
ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo
complesso. Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere
conto in particolare degli elementi di cui all'allegato IV. Si intende per:
1) tecniche: sia le tecniche impiegate sia le modalita' di progettazione,
costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto;
2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta
l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente valide nell'ambito
del pertinente comparto industriale, prendendo inconsiderazione i costi e i
vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in
ambito nazionale, purche' il gestore possa avervi accesso a condizioni
ragionevoli;
3) migliori: le tecniche piu' efficaci per ottenere un elevato livello di
protezione dell'ambiente nel suo complesso;
p) gestore: qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce
l'impianto;
q) pubblico: una o piu' persone fisiche o giuridiche, nonche', ai sensi della
legislazione o della prassi nazionale, le associazioni, le organizzazioni o i
gruppi di tali persone;
r) pubblico interessato: il pubblico che subisce o puo' subire gli effetti
dell'adozione di una decisione relativa al rilascio o all'aggiornamento di una
autorizzazione o delle condizioni di autorizzazione, o che ha un interesse
rispetto a tale decisione; ai fini della presente definizione le organizzazioni
non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano i
requisiti di dirirto nazionale si considerano portatrici di un siffatto
interesse.
Note all'art. 2:
- Per il decreto legislativo: 17 marzo 1995, n. 230, vedi note alle premesse;
per il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 91, vedi note alle premesse;
- Il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 3 aprile 1993, n. 78, reca: «Attuazione della direttiva 90/220/CEE
concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente
modificati»; per il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, vedi note alle
premesse.
Art. 3.
Principi generali dell'autorizzazione integrata ambientale
1. L'autorita' competente, nel determinare le condizioni per
l'autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto delle norme di
qualita' ambientale, tiene conto dei seguenti principi generali:
a) devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento,
applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;
b) non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;
c) deve essere evitata la produzione di rifiuti, a norma del decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni; in caso contrario i rifiuti
sono recuperati o, ove cio' sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono
eliminati evitandone e riducendone l'impatto sull'ambiente, a norma del medesimo
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
d) l'energia deve essere utilizzata in modo efficace;
e) devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e
limitarne le conseguenze;
f) deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della
cessazione definitiva delle attivita' e il sito stesso deve essere ripristinato
ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino
ambientale.
Nota all'art. 3:
Per il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, vedi note alle premesse.
Art. 4.
Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili
1. L'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti rientranti nelle
attivita' di cui all'allegato I e' rilasciata tenendo conto delle considerazioni
riportate nell'allegato IV e delle informazioni diffuse ai sensi dell'articolo
14, comma 4, e nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo
delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o piu' decreti dei Ministri
dell'ambiente e della tutela del territorio, per le attivita' produttive e della
salute, sentita la Conferenza Unificata istituita ai sensi del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con la stessa procedura si provvede
all'aggiornamento ed alla integrazione delle suddette linee guida, anche sulla
base dello scambio di informazioni di cui all'articolo 14, commi 3 e 4.
2. Le linee guida di cui al comma 1 sono definite con il supporto di una
commissione composta da esperti della materia alla quale partecipano, anche a
titolo consultivo, i rappresentanti di interessi industriali e ambientali,
istituita con decreto dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio,
delle attivita' produttive e della salute, senza oneri a carico del bilancio
dello Stato. Limitatamente allo svolgimento dei compiti inerenti le attivita' di
cui al punto 6.6 dell'allegato I, la commissione e' integrata da un
rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali. La
commissione assicura inoltre il supporto ai Ministri di cui al comma 1, in
ordine ai provvedimenti attuativi del presente decreto e allo scambio di
informazioni di cui all'articolo 14, commi 3 e 4. Fino all'istituzione della
predetta commissione come sopra integrata opera, allo stesso fine, la
commissione gia' istituita ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto
legislativo 4 agosto 1999, n. 372.
3. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle
attivita' produttive e della salute e d'intesa con la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, possono essere determinati dei requisiti per talune categorie di
impianti, che tengano luogo dei corrispondenti requisiti fissati per ogni
singola autorizzazione, purche' siano garantiti un approccio integrato ed una
elevata protezione equivalente dell'ambiente nel suo complesso.
4. Per le discariche di rifiuti da autorizzare ai sensi del presente decreto, si
considerano soddisfatti i requisiti tecnici di cui al presente decreto se sono
soddisfatti i requisiti tecnici di cui al decreto legislativo 13 gennaio 2003,
n. 36.
Note all'art. 4:
- Per il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, vedi note alle premesse;
- L'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, cosi'
recita:
«Art. 3 (Principi generali dell'autorizzazione integrata ambientale). - 1. L'autorita'
competente, nel determinare le condizioni per l'autorizzazione integrata
ambientale, fermo restando il rispetto delle norme di qualita' ambientale, tiene
conto dei seguenti principi generali:
a) devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento,
applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;
b) non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;
c) deve essere evitata la produzione di rifiuti, a norma del decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni; in caso
contrario i rifiuti sono recuperati o, cio' sia tecnicamente ed economicamente
impossibile, sono eliminati evitandone e riducendone l'impatto sull'ambiente, a
norma del medesimo decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
d) l'energia deve essere utilizzata in modo efficace;
e) devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e
limitarne le conseguenze;
f) deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della
cessazione definitiva delle attivita' ed il sito stesso ripristinato ai sensi
della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale.
2. Con decreto dei Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e della sanita', sentita la conferenza unificata istituita ai
sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono emanate le linee
guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche
disponibili, per le attivita' elencate nell'allegato I. Con la stessa procedura
si provvede al loro successivo aggiornamento anche sulla base dello scambio di
informazioni di cui all'art. 11, comma 4. Con decreto dei Ministri
dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanita',
e' istituita, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, al fine di fornire
il supporto tecnico per la definizione delle linee guida, una commissione
composta da esperti della materia, alla quale partecipano, anche a titolo
consultivo, i rappresentanti di interessi industriali ed ambientali.
3. Con atto di indirizzo e di coordinamento, adottato ai sensi dell'art. 8 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, possono essere determinati dei requisiti per talune
categorie di impianti, che tengano luogo dei corrispondenti requisiti fissati
per ogni singola autorizzazione, purche' siano garantiti un approccio integrato
ed una elevata protezione equivalente dell'ambiente nel suo complesso.».
Per il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, vedi note alle premesse.
Art. 5.
Procedura ai fini del rilascio dell'Autorizzazione integrata ambientale
1. Ai fini dell'esercizio di nuovi impianti, della modifica sostanziale e
dell'adeguamento del funzionamento degli impianti esistenti alle disposizioni
del presente decreto, si provvede al rilascio dell'autorizzazione integrata
ambientale di cui all'articolo 7. Fatto salvo quanto disposto dal comma 5 e
ferme restando le informazioni richieste dalla normativa concernente aria,
acqua, suolo e rumore, la domanda deve comunque descrivere:
a) l'impianto, il tipo e la portata delle sue attivita';
b) le materie prime e ausiliarie, le sostanze e l'energia usate o prodotte
dall'impianto;
c) le fonti di emissione dell'impianto;
d) lo stato del sito di ubicazione dell'impianto;
e) il tipo e l'entita' delle emissioni dell'impianto in ogni settore ambientale,
nonche' un'identificazione degli effetti significativi delle emissioni
sull'ambiente;
f) la tecnologia utilizzata e le altre tecniche in uso per prevenire le
emissioni dall'impianto oppure per ridurle;
g) le misure di prevenzione e di recupero dei rifiuti prodotti dall'impianto;
h) le misure previste per controllare le emissioni nell'ambiente;
i) le eventuali principali alternative prese in esame dal gestore, in forma
sommaria;
j) le altre misure previste per ottemperare ai principi di cui all'articolo 3.
2. La domanda di autorizzazione integrata ambientale deve contenere anche una
sintesi non tecnica dei dati di cui alle lettere da a) ad l) del comma 1 e
l'indicazione delle informazioni che ad avviso del gestore non devono essere
diffuse per ragioni di riservatezza industriale, commerciale o personale, di
tutela della proprieta' intellettuale e, tenendo conto delle indicazioni
contenute nell'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, di pubblica
sicurezza o di difesa nazionale. In tale caso il richiedente fornisce all'autorita'
competente anche una versione della domanda priva delle informazioni riservate,
ai fini dell'accessibilita' al pubblico.
3. Per le attivita' industriali di cui all'allegato I l'autorita' competente
stabilisce il calendario delle scadenze per la presentazione delle domande per
l'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti esistenti e per gli
impianti nuovi gia' dotati di altre autorizzazioni ambientali alla data di
entrata in vigore del presente decreto. Tali calendari sono pubblicati
sull'organo ufficiale regionale o, nel caso di impianti che ricadono nell'ambito
della competenza dello Stato, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. Per gli impianti di competenza statale di cui all'allegato V del
presente decreto il calendario di cui al presente comma e' stabilito sentiti i
Ministeri delle attivita' produttive e della salute.
4. Per gli impianti di competenza statale la presentazione della domanda e'
effettuata all'autorita' competente con le procedure telematiche, il formato e
le modalita' stabiliti con il decreto di cui all'articolo 13, comma 3.
5. Qualora le informazioni e le descrizioni fornite secondo un rapporto di
sicurezza, elaborato conformemente alle norme previste sui rischi di incidente
rilevante connessi a determinate attivita' industriali, o secondo la norma UNI
EN ISO 14001, ovvero i dati prodotti per i siti registrati ai sensi del
regolamento (CE) n. 761/2001, nonche' altre informazioni fornite secondo
qualunque altra normativa, rispettino uno o piu' dei requisiti di cui al comma 1
del presente articolo, possono essere utilizzate ai fini della presentazione
della domanda. Tali informazioni possono essere incluse nella domanda o essere
ad essa allegate.
6. L'autorita' competente individua gli uffici presso i quali sono depositati i
documenti e gli atti inerenti il procedimento, al fine della consultazione del
pubblico.
7. L'autorita' competente, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda
ovvero, in caso di riesame ai sensi dell'articolo 9, comma 4, contestualmente
all'avvio del relativo procedimento, comunica al gestore la data di avvio del
procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e la sede degli uffici
di cui al comma 6. Entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento
della comunicazione il gestore provvede a sua cura e sue spese alla
pubblicazione su un quotidiano a diffusione provinciale o regionale, ovvero a
diffusione nazionale nel caso di progetti che ricadono nell'ambito della
competenza dello Stato, di un annuncio contenente l'indicazione della
localizzazione dell'impianto e del nominativo del gestore, nonche' il luogo
individuato ai sensi del comma 6 ove e' possibile prendere visione degli atti e
trasmettere le osservazioni. Tali forme di pubblicita' tengono luogo delle
comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
8. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui al comma
7, i soggetti interessati possono presentare in forma scritta, all'autorita'
competente, osservazioni sulla domanda.
[9. Ai fini dello svolgimento delle attivita' istruttorie e di consulenza tecnica
connesse al rilascio delle autorizzazioni di competenza statale, e' istituita
presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, una commissione
istruttoria IPPC composta da 27 esperti di elevata qualificazione, di cui uno
con funzioni di presidente, provenienti dalle amministrazioni pubbliche,
dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, da
universita', istituti scientifici, enti di ricerca, soggetti pubblici e privati
adeguatamente qualificati. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio, adottato previa adozione del decreto di cui all'articolo 18,
comma 2, sono nominati i membri della commissione ed e' disciplinato il
funzionamento della commissione stessa. Al fine di garantire il necessario
coinvolgimento degli enti territoriali, per le attivita' relative a ciascuna
domanda di autorizzazione, la commissione e' integrata da un esperto designato
da ciascuna regione, da un esperto designato da ciascuna provincia e da un
esperto designato da ciascun comune territorialmente competenti. La commissione
istruttoria IPPC ha il compito di fornire all'autorita' competente, anche
effettuando i necessari sopralluoghi, in tempo utile per il rilascio
dell'autorizzazione integrata ambientale, un parere istruttorio conclusivo e
pareri intermedi debitamente motivati, nonche' approfondimenti tecnici in merito
a ciascuna domanda di autorizzazione. Ai componenti della commissione spetta un
compenso stabilito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Agli
oneri relativi al funzionamento della commissione, si provvede mediante le somme
determinate ai sensi dell'articolo 18, comma 2.](*)
10. L'autorita' competente, ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata
ambientale, convoca apposita conferenza dei servizi ai sensi degli articoli 14,
14-ter, commi da 1 a 3 e da 6 a 9, e 14-quater della legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modificazioni, alla quale invita le amministrazioni competenti
in materia ambientale e comunque, nel caso di impianti di competenza statale, i
Ministeri dell'interno, della salute e delle attivita' produttive.
11. Nell'ambito della conferenza dei servizi di cui al comma 10 sono acquisite
le prescrizioni del sindaco di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 27
luglio 1934, n. 1265. In presenza di circostanze intervenute successivamente al
rilascio dell'autorizzazione di cui al presente decreto, il sindaco, qualora lo
ritenga necessario nell'interesse della salute pubblica, chiede all'autorita'
competente di verificare la necessita' di riesaminare l'autorizzazione
rilasciata, ai sensi dell'articolo 9, comma 4.
12. Acquisite le determinazioni delle amministrazioni coinvolte nel procedimento
e considerate le osservazioni di cui al comma 8, l'autorita' competente
rilascia, entro centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda,
un'autorizzazione contenente le condizioni che garantiscono la conformita'
dell'impianto ai requisiti previsti nel presente decreto, oppure nega
l'autorizzazione in caso di non conformita' ai requisiti di cui al presente
decreto.
L'autorizzazione per impianti di competenza statale di cui all'allegato V del
presente decreto e' rilasciata con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio; in caso di impianti sottoposti a procedura di valutazione
di impatto ambientale, il termine di cui sopra e' sospeso fino alla conclusione
di tale procedura. L'autorizzazione integrata ambientale non puo' essere
comunque rilasciata prima della conclusione del procedimento di valutazione di
impatto ambientale.
13. L'autorita' competente puo' chiedere integrazioni alla documentazione, anche
al fine di valutare la applicabilita' di specifiche misure alternative o
aggiuntive, indicando il termine massimo non inferiore a trenta giorni per la
presentazione della documentazione integrativa; in tal caso, il termine di cui
al comma 12, nonche' il termine previsto per la conclusione dei lavori della
conferenza dei servizi di cui al comma 10, si intendono sospesi fino alla
presentazione della documentazione integrativa.
14. L'autorizzazione integrata ambientale, rilasciata ai sensi del presente
decreto, sostituisce ad ogni effetto ogni altra autorizzazione, visto, nulla
osta o parere in materia ambientale previsti dalle disposizioni di legge e dalle
relative norme di attuazione, fatte salve le disposizioni di cui al decreto
legislativo
17 agosto 1999, n. 334, e le autorizzazioni ambientali previste dalla normativa
di recepimento della direttiva 2003/87/CE. L'autorizzazione integrata ambientale
sostituisce, in ogni caso, le autorizzazioni di cui all'elenco riportato
nell'allegato II. L'elenco riportato nell'allegato II, ove necessario, e'
modificato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,
di concerto con i Ministri delle attivita' produttive e della salute, 'intesa
con la Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281.
15. Copia dell'autorizzazione integrata ambientale e di qualsiasi suo successivo
aggiornamento, e' messa a disposizione del pubblico, presso l'ufficio di cui al
comma 6. Presso il medesimo ufficio sono inoltre rese disponibili informazioni
relative alla partecipazione del pubblico al procedimento.
16. L'autorita' competente puo' sottrarre all'accesso le informazioni, in
particolare quelle relative agli impianti militari di produzione di esplosivi di
cui al punto 4.6 dell'allegato I, qualora cio' si renda necessario per
l'esigenza di salvaguardare, ai sensi dell'articolo 24, comma 4, della legge 7
agosto 1990, n. 241, e relative norme di attuazione, la sicurezza pubblica o la
difesa nazionale. L'autorita' competente puo' inoltre sottrarre all'accesso
informazioni non riguardanti le emissioni dell'impianto nell'ambiente, per
ragioni di tutela della proprieta' intellettuale o di riservatezza industriale,
commerciale o personale.
17. Ove l'autorita' competente non provveda a concludere il procedimento
relativo al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale entro i termini
previsti dal comma 12, si applica il potere sostitutivo di cui all'articolo 5
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
18. Ogni autorizzazione integrata ambientale deve includere le modalita'
previste per la protezione dell'ambiente nel suo complesso di cui al presente
decreto, secondo quanto indicato all'articolo 7, nonche' l'indicazione delle
autorizzazioni sostituite.
L'autorizzazione integrata ambientale concessa agli impianti esistenti prevede
la data, comunque non successiva al 31 marzo 2008(**), entro la quale tali
prescrizioni debbono essere attuate. Nel caso in cui norme attuative di
disposizioni comunitarie di settore dispongano date successive per l'attuazione
delle prescrizioni, l'autorizzazione deve essere comunque rilasciata entro il 31
marzo 2008(**). L'autorizzazione integrata ambientale concessa a impianti nuovi,
gia' dotati di altre autorizzazioni ambientali all'esercizio alla data di
entrata in vigore del presente decreto, puo' consentire le deroghe temporanee di
cui al comma 5, dell'articolo 9.
19. Tutti i procedimenti di cui al presente articolo per impianti esistenti
devono essere comunque conclusi in tempo utile per assicurare il rispetto del
termine di cui al comma 18. Le Autorita' competenti definiscono o adeguano
conseguentemente i propri calendari delle scadenze per la presentazione delle
domande di autorizzazione integrata ambientale. Anche se diversamente
previsto in tali calendari, le domande di autorizzazione integrata ambientale
relative agli impianti esistenti devono essere presentate in ogni caso entro il
31 gennaio 2008 all'autorita' competente ovvero, qualora quest'ultima non sia
stata ancora individuata, alla regione o alla provincia autonoma
territorialmente competente(***)
20. In considerazione del particolare e rilevante impatto ambientale, della
complessita' e del preminente interesse nazionale dell'impianto, nel rispetto
delle disposizioni del presente decreto,possono essere conclusi, d'intesa tra lo
Stato, le regioni, le province e i comuni territorialmente competenti e i
gestori, specifici accordi, al fine di garantire, in conformita' con gli
interessi fondamentali della collettivita', l'armonizzazione tra lo
sviluppo del sistema produttivo nazionale, le politiche del territorio e le
strategie aziendali. In tali casi l'autorita' competente, fatto comunque salvo
quanto previsto al comma 18, assicura il necessario coordinamento tra
l'attuazione dell'accordo e la procedura di rilascio dell'autorizzazione
integrata ambientale. Nei casi disciplinati dal presente comma il termine di
centocinquanta giorni di cui al comma 12 e' sostituito dal termine di trecento
giorni.
(*) N.d.R.: comma abrogato a decorrere dall'entrata in vigore della parte seconda del D. Lgs. 152/2006. Ai sensi dell'art. 52 di detto D.Lgs, la parte seconda entra in vigore centoventi giorni dopo la pubblicazione nella G.U., avvenuta il 14.4.2006.
(**) N.d.R.: il termine del 30 ottobre 2007 č stato cosě prorogato dall'art. 1 del D.L. 30 ottobre 2007, n. 180, pubblicato nella G.U.R.I. n. 254 del 31.10.2007, convertito in L. n. 243 del 19 dicembre 2007 (G.U. n. 299 del 27.12.2007)
(***) N.d.R.:
Periodo aggiunto dal D.L. 30 ottobre 2007, n. 180, come modificato in sede di
conversione in L. n. 243 del 19 dicembre 2007 (G.U. n. 299 del 27.12.2007)
Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 novembre 1977, n. 303, reca: «Istituzione
e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina
del segreto di Stato.».
«Art. 12. Sono coperti dal segreto di Stato gli atti, i documenti, le notizie,
le attivita' e ogni altra cosa la cui diffusione sia idonea a recar danno alla
integrita' dello Stato democratico, anche in relazione ad accordi
internazionali, alla difesa delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo
fondamento, al libero esercizio delle funzioni degli organi costituzionali, alla
indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati e alle relazioni con essi,
alla preparazione e alla difesa militare dello Stato. In nessun caso possono
essere oggetto di segreto di Stato fatti eversivi dell'ordine costituzionale.».
- Il regolamento (CE) n. 761/2001 e' pubblicato nella G.U.C.E. 24 aprile 2001,
n. L 114.
- Per il testo degli articoli 7, 8, 14, 14-ter e 14-quater della legge 241 del
1990, si vedano le note alle premesse.
- Gli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 cosi'
recitano:
«Art. 216. Le manifatture o fabbriche che producono vapori, gas o altre
esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute
degli abitanti sono indicate in un elenco diviso in due classi.
La prima classe comprende quelle che debbono essere isolate nelle campagne e
tenute lontane dalle abitazioni; la seconda quelle che esigono speciali cautele
per la incolumita' del vicinato. Questo elenco, compilato dal consiglio
superiore di sanita', e' approvato dal Ministro per l'interno, sentito il
Ministro per le corporazioni, e serve di norma per l'esecuzione delle presenti
disposizioni. Le stesse norme stabilite per la formazione dell'elenco sono
seguite per iscrivervi ogni altra fabbrica o manifattura che posteriormente sia
riconosciuta insalubre. Una industria o manifattura la quale sia inscritta nella
prima classe, puo' essere permessa nell'abitato, quante volte l'industriale che
l'esercita provi che, per l'introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, il
suo esercizio non reca nocumento alla salute del vicinato. Chiunque intende
attivare una fabbrica o manifattura compresa nel sopra indicato elenco, deve
quindici giomi prima darne avviso per iscritto al podesta', il quale, quando lo
ritenga necessario nell'interesse della salute pubblica, puo' vietarne
l'attivazione o subordinarla a determinate cautele. Il contravventore e' punito
con la sanzione amministrativa da L. 40.000 a L. 400.000.».
«Art. 217. Quando vapori, gas o altre esalazioni, scoli di acque, rifiuti solidi
o liquidi provenienti da manifatture o fabbriche, possono riuscire di pericolo o
di danno per la salute pubblica, il podesta' prescrive le norme da applicare per
prevenire o impedire il danno e il pericolo e si assicura della loro esecuzione
ed efficienza. Nel caso di inadempimento il podesta' puo' provvedere di ufficio
nei modi e termini stabiliti nel testo unico della legge comunale e provinciale.».
- Per il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, vedi nota alle premesse.
- La direttiva 2003/87/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 25 ottobre 2003, n. L
275. Entrata in vigore il 25 ottobre 2003.
- Per il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, vedi nota nelle premesse.
L'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 cosi' recita:
«Art. 24 (Esclusione dal diritto di accesso). - 1. Il diritto di accesso e'
escluso:
a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre
1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di
divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di
cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del
presente articolo;
b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme
che li regolano;
c) nei confronti dell'attivita' della pubblica amministrazione diretta
all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e
di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne
regolano la formazione;
d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi
contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi.
2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da
esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilita' sottratti
all'accesso ai sensi del comma 1.
3. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo
generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni.
4. L'accesso ai documenti amministrativi non puo' essere negato ove sia
sufficiente fare ricorso al potere di differimento.
5. I documenti contenenti informazioni connesse agli interessi di cui al comma 1
sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione. A
tale fine le pubbliche amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti,
anche l'eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso.
6. Con regolamento, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, il Governo puo' prevedere casi di sottrazione all'accesso
di documenti amministrativi:
a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'art. 12 della legge 24
ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa derivare una lesione,
specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, all'esercizio
della sovranita' nazionale e alla continuita' e alla correttezza delle relazioni
internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste dai trattati e
dalle relative leggi di attuazione;
b) quando l'accesso possa arrecare pregiudizio ai processi di formazione, di
determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria;
c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il
personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico,
alla prevenzione e alla repressione della criminalita' con particolare
riferimento alle tecniche investigative, alla identita' delle fonti di
informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all'attivita'
di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;
d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone
fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare
riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario,
industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorche' i
relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si
riferiscono;
e) quando i documenti riguardino l'attivita' in corso di contrattazione
collettiva nazionale di lavoro e gli atti interni connessi all'espletamento del
relativo mandato.
7. Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti
amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i
propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e
giudiziari, l'accesso e' consentito nei limiti in cui sia strettamente
indispensabile e nei termini previsti dall'art. 60 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la
vita sessuale.».
- L'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 cosi' recita:
«Art. 5 (Poteri sostitutivi). - 1. Con riferimento alle funzioni e ai compiti
spettanti alle regioni e agli enti locali, in caso di accertata inattivita' che
comporti inadempimento agli obblighi derivanti dall'appartenenza alla Unione
europea o pericolo di grave pregiudizio agli interessi nazionali, il Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente per materia,
assegna all'ente inadempiente un congruo termine per provvedere.
2. Decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei Ministri, sentito il
soggetto inadempiente, nomina un commissario che provvede in via sostitutiva.
3. In casi di assoluta urgenza, non si applica la procedura di cui al comma 1 e
il Consiglio dei Ministri puo' adottare il provvedimento di cui al comma 2, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro
competente. Il provvedimento in tal modo adottato ha immediata esecuzione ed e'
immediatamente comunicato rispettivamente alla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
di seguito denominata «Conferenza Stato-regioni» e alla Conferenza Stato-Citta'
e autonomie locali allargata ai rappresentanti delle comunita' montane, che ne
possono chiedere il riesame, nei termini e con gli effetti previsti dall'art. 8,
comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
4. Restano ferme le disposizioni in materia di poteri sostitutivi previste dalla
legislazione vigente.».
Art. 6.
Indirizzi per garantire l'uniforme applicazione sul territorio nazionale
1. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, di concerto con i Ministri delle attivita' produttive e della salute
e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere emanati indirizzi
per garantire l'uniforme applicazione delle disposizioni del presente decreto
legislativo da parte delle autorita' competenti.
Art. 7.
Condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale
1. L'autorizzazione integrata ambientale rilasciata ai sensi del presente
decreto deve includere tutte le misure necessarie per soddisfare i requisiti di
cui agli articoli 3 e 8, al fine di conseguire un livello elevato di protezione
dell'ambiente nel suo complesso. L'autorizzazione integrata ainbientale di
attivita' regolamentate dalle norme di attuazione della direttiva 2003/87/CE
contiene valori limite per le emissioni dirette di gas serra, di cui
all'allegato I della direttiva 2003/87/CE, solo quando cio' risulti
indispensabile per evitare un rilevante inquinamento locale.
2. In caso di nuovo impianto o di modifica sostanziale, se sottoposti alla
normativa in materia di valutazione d'impatto ambientale, le informazioni o
conclusioni pertinenti risultanti dall'applicazione di tale normativa devono
essere prese in considerazione per il rilascio dell'autorizzazione.
3. L'autorizzazione integrata ambientale deve includere valori limite di
emissione fissati per le sostanze inquinanti, in particolare quelle elencate
nell'allegato III, che possono essere emesse dall'impianto interessato in
quantita' significativa, in considerazione della loro natura, e delle loro
potenzialita' di trasferimento dell'inquinamento da un elemento ambientale
all'altro, acqua, aria e suolo, nonche' i valori limite ai sensi della vigente
normativa in materia di inquinamento acustico. I valori limite di emissione
fissati nelle autorizzazioni integrate non possono comunque essere meno rigorosi
di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui e' ubicato
l'impianto. Se necessario, l'autorizzazione integrata ambientale contiene
ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle acque
sotterranee, le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti
dall'impianto e per la riduzione dell'inquinamento acustico. Se del caso, i
valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con parametri o
misure tecniche equivalenti. Per gli impianti di cui al punto 6.6 dell'allegato
I, i valori limite di emissione o i parametri o le misure tecniche equivalenti
tengono conto delle modalita' pratiche adatte a tali categorie di impianti.
4. Fatto salvo l'articolo 8, i valori limite di emissione, i parametri e le
misure tecniche equivalenti di cui al comma 3 fanno riferimento all'applicazione
delle migliori tecniche disponibili,senza l'obbligo di utilizzare una tecnica o
una tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche
dell'impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni
locali dell'ambiente. In tutti i casi, le condizioni di autorizzazione prevedono
disposizioni per ridurre al minimo l'inquinamento a grande distanza o attraverso
le frontiere e garantiscono un elevato livello di protezione dell'ambiente nel
suo insieme.
5. L'autorita' competente rilascia l'autorizzazione integrata ambientale
osservando quanto specificato nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4. In mancanza delle
linee guida di cui all'articolo 4, comma 1, [per gli impianti nuovi](*) l'autorita'
competente rilascia comunque l'autorizzazione integrata ambientale tenendo conto
di quanto previsto nell'allegato IV.
6. L'autorizzazione integrata ambientale contiene gli opportuni requisiti di
controllo delle emissioni, che specificano, in conformita' a quanto disposto
dalla vigente normativa in materia ambientale e nel rispetto delle linee guida
di cui all'articolo 4, comma 1, la metodologia e la frequenza di misurazione, la
relativa procedura di valutazione, nonche' l'obbligo di comunicareall'autorita'
competente i dati necessari per verificarne la conformita' alle condizioni di
autorizzazione ambientale integrata ed all'autorita' competente e ai comuni
interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti
dall'autorizzazione integrata ambientale. Tra i requisiti di controllo,
l'autorizzazione stabilisce in particolare, nel rispetto delle linee guida di
cui all'articolo 4, comma 1, e del decreto di cui all'articolo 18, comma 2, le
modalita' e la frequenza dei controlli programmati di cui all'articolo 11, comma
3. Per gli impianti di cui al punto 6.6 dell'allegato I, quanto previsto dal
presente comma puo' tenere conto dei costi e benefici. Per gli impianti di
competenza statale le comunicazioni di cui al presente comma sono trasmesse per
il tramite dell'osservatorio di cui all'articolo 13 o, nelle more della sua
attivazione, per il tramite dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e i
servizi tecnici.
7. L'autorizzazione integrata ambientale contiene le misure relative alle
condizioni diverse da quelle di normale esercizio, in particolareper le fasi di
avvio e di arresto dell'impianto, per le emissioni fuggitive, per i
malfunzionamenti, e per l'arresto definitivo dell'impianto.
8. Per gli impianti assoggettati al decreto legislativo del 17 agosto 1999, n.
334, l'autorita' competente ai sensi di tale decreto trasmette all'autorita'
competente per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale i
provvedimenti adottati, le cui prescrizioni ai fini della sicurezza e della
prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti sono riportate nella
autorizzazione. In caso di decorrenza del termine stabilito dall'articolo 5,
comma 12, senza che le suddette prescrizioni siano pervenute, l'autorita'
competente rilascia l'autorizzazione integrata ambientale e provvede al suo
successivo aggiornamento, una volta concluso il procedimento ai sensi del
decreto legislativo del 17 agosto 1999, n. 334.
9. L'autorizzazione integrata ambientale puo' contenere altre condizioni
specifiche ai fini del presente decreto, giudicate opportune dall'autorita'
competente. Le disposizioni di cui al successivo art. 10 non si applicano alle
modifiche necessarie per adeguare la funzionalita' degli impianti alle
prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale.
(*)
N.d.R.: Periodo soppresso dal D.L. 30 ottobre 2007, n. 180, come modificato in
sede di conversione in L. n. 243 del 19 dicembre 2007 (G.U. n. 299 del
27.12.2007)
Note all'art. 7:
- La direttiva 2003/87/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 25 ottobre 2003, n. L
275.
- Per il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, vedi note alle premesse.
Art. 8.
Migliori tecniche disponibili e norme di qualita' ambientale
1. Se, a seguito di una valutazione dell'autorita' competente, che tenga
conto di tutte le emissioni coinvolte, risulta necessario applicare ad impianti,
localizzati in una determinata area, misure piu' rigorose di quelle ottenibili
con le migliori tecniche disponibili, al fine di assicurare in tale area il
rispetto delle norme di qualita' ambientale, l'autorita' competente puo'
prescrivere nelle autorizzazioni integrate ambientali misure supplementari
particolari piu' rigorose, fatte salve le altre misure che possono essere
adottate per rispettare le norme di qualita' ambientale.
Art. 9.
Rinnovo e riesame
1. L'autorita' competente rinnova ogni cinque anni le condizioni
dell'autorizzazione integrata ambientale, o le condizioni dell'autorizzazione
avente valore di autorizzazione integrata ambientale che non prevede un rinnovo
periodico, confermandole o aggiornandole, a partire dalla data di cui
all'articolo 5, comma 18, per gli impianti esistenti, e a partire dalla data di
rilascio dell'autorizzazione negli altri casi, salvo per gli impianti di
produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici ai quali
si applica il disposto dell'articolo 17, comma 4, per i quali il primo rinnovo
dell'autorizzazione e' effettuato dopo sette anni dalla data di rilascio
dell'autorizzazione. A tale fine, sei mesi prima della scadenza, il gestore
invia all'autorita' competente una domanda di rinnovo, corredata da una
relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'articolo 5,
comma 1. Alla domanda si applica quanto previsto dall'articolo 5, comma 5. L'autorita'
competente si esprime nei successivi centocinquanta giorni con la procedura
prevista dall'articolo 5, comma 10. Fino alla pronuncia dell'autorita'
competente, il gestore continua l'attivita' sulla base della precedente
autorizzazione.
2. Nel caso di un impianto che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui
all'articolo 5, risulti registrato ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, il
rinnovo di cui al comma 1 e' effettuato ogni otto anni. Se la registrazione ai
sensi del predetto regolamento e' successiva all'autorizzazione di cui
all'articolo 5, il rinnovo di detta autorizzazione e' effettuato ogni otto anni
a partire dal primo successivo rinnovo.
3. Nel caso di un impianto che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui
all'articolo 5, risulti certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, il
rinnovo di cui al comma 1 e' effettuato ogni sei anni. Se la certificazione ai
sensi della predetta norma e' successiva all'autorizzazione di cui all'articolo
5, il rinnovo di detta autorizzazione e' effettuato ognisei anni a partire dal
primo successivo rinnovo.
4. Il riesame e' effettuato dall'autorita' competente, anche su proposta delle
amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque quando:
a) l'inquinamento provocato dall'impianto e' tale da rendere necessaria la
revisione dei valori limite di emissione fissati nell'autorizzazione o
l'inserimento in quest'ultima di nuovi valori limite;
b) le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali, che
consentono una notevole riduzione delle emissioni senza imporre costi eccessivi;
c) la sicurezza di esercizio del processo o dell'attivita' richiede l'impiego di
altre tecniche;
d) nuove disposizioni legislative comunitarie o nazionali lo esigono.
5. In caso di rinnovo o di riesame dell'autorizzazione, l'autorita' competente
puo' consentire deroghe temporanee ai requisiti ivi fissati ai sensi
dell'articolo 7, comma 3, se un piano di ammodernamento da essa approvato
assicura il rispetto di detti requisiti entro un termine di sei mesi, e se il
progetto determina una riduzione dell'inquinamento.
Nota all'art. 9:
- Il regolamento (CE) n. 761/2001 e' pubblicato nella G.U.C.E. 24 aprile 2001,
n. L 114. Entrato in vigore il 27 aprile 2001.
Art. 10.
Modifica degli impianti o variazione del gestore
1. Il gestore comunica all'autorita' competente le modifiche progettate
dell'impianto, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera m). L'autorita'
competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata
ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche
progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera n), ne
da' notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della
comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2. Decorso tale termine,
il gestore puo' procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate.
2. Nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso del gestore o a seguito
della comunicazione di cui al comma 1, risultino sostanziali, il gestore invia
all'autorita' competente una nuova domanda di autorizzazione corredata da una
relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'articolo 5,
commi 1 e 2. Si applica quanto previsto dall'articolo 5 in quanto compatibile.
3. Agli aggiornamenti delle autorizzazioni o delle relative prescrizioni di cui
al comma 1 e alle autorizzazioni rilasciate ai sensi del comma 2 si applica il
disposto dell'articolo 9, comma 5, e dell'articolo 5, comma 15.
4. Nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarita' della gestione
dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne danno comunicazione
entro trenta giorni all'autorita' competente, anche nelle forme
dell'autocertificazione.
Art. 11.
Rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale
1. Il gestore, prima di dare attuazione a quanto previsto
dall'autorizzazione integrata ambientale, ne da' comunicazione all'autorita'
competente.
2. A far data dalla comunicazione di cui al comma 1, il gestore trasmette all'autorita'
competente e ai comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni
richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale, secondo modalita' e
frequenze stabilite nell'autorizzazione stessa. L'autorita' competente provvede
a mettere tali dati a disposizione del pubblico tramite gli uffici individuatiai
sensi dell'articolo 5, comma 6.
3. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, per
impianti di competenza statale, o le agenzie regionali e provinciali per la
protezione dell'ambiente, negli altri casi, accertano, secondo quanto previsto e
programmato nell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 7, comma 6, e con oneri a
carico del gestore:
a) il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale;
b) la regolarita' dei controlli a carico del gestore, con particolare
riferimento alla regolarita' delle misure e dei dispositivi di prevenzione
dell'inquinamento nonche' al rispetto dei valori limite di emissione;
c) che il gestore abbia ottemperato ai propri obblighi di comunicazione e in
particolare che abbia informato l'autorita' competente regolarmente e, in caso
di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo
sull'ambiente, tempestivamente dei risultati della sorveglianza delle emissioni
del proprio impianto.
4. Ferme restando le misure di controllo di cui al comma 3, l'autorita'
competente, nell'ambito delle disponibilita' finanz:iarie del proprio bilancio
destinate allo scopo, puo' disporre ispezioni straordinarie sugli impianti
autorizzati ai sensi del presente decreto.
5. Al fine di consentire le attivita' di cui ai commi 3 e 4, il gestore deve
fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica
tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere
qualsiasi informazione necessaria ai fini del presente decreto.
6. Gli esiti dei controlli e delle ispezioni sono comunicati all'autorita'
competente indicando le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni di cui
al comma 3, lettere a), b) e c), e proponendo le misure da adottare.
7. Ogni organo che svolge attivita' di vigilanza, controllo, ispezione e
monitoraggio su impianti che svolgono attivita' di cui all'allegato I, e che
abbia acquisito informazioni in materia ambientale rilevanti ai fini
dell'applicazione del presente decreto, comunica tali informazioni, ivi comprese
le notizie di reato, anche all'autorita' competente.
8. I risultati del controllo delle emissioni, richiesti dalle condizioni
dell'autorizzazione integrata ambientale e in possesso dell'autorita'
competente, devono essere messi a disposizione del pubblico, tramite l'ufficio
individuato all'articolo 5, comma 6, nel rispetto di quanto previsto dal decreto
legislativo 24 febbraio 1997, n. 39.
9. In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, o di esercizio in
assenza di autorizzazione, l'autorita' competente procede secondo la gravita'
delle infrazioni:
a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le
irregolarita';
b) alla diffida e contestuale sospensione dell'attivita' autorizzata per un
tempo determinato, ove si' manifestino situazioni di pericolo per l'ambiente;
c) alla revoca dell'autorizzazione integrata ambientale e alla chiusura
dell'impianto, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la
diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo
e di danno per l'ambiente.
10. In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, l'autorita'
competente, ove si manifestino situazioni di pericolo o di danno per la salute,
ne da' comunicazione al sindaco ai fini dell'assunzione delle eventuali misure
ai sensi dell'articolo 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.
11. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici esegue i
controlli di cui al comma 3 anche avvalendosi delle agenzie regionali e
provinciali per la protezione dell'ambiente territorialmente competenti, nel
rispetto di quanto disposto all'articolo 03, comma 5, del decreto-legge 4
dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio
1994, n. 61.
Note all'art. 11:
- Per il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39 vedi note alle premesse.
- Per l'art. 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, vedi le note
all'art. 5.
- L'art. 03, comma 5, del decreto-legge 4 dicembre l993, n. 496 convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61 cosi' recita: «Art. 03.
(Agenzie regionali e delle province autonome). - 1. Per lo svolgimento delle
attivita' di interesse regionale di cui all'articolo 01 e delle ulteriori
attivita' tecniche di prevenzione, di vigilanza e di controllo ambientale,
eventualmente individuate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di
Bolzano, le medesime regioni e province autonome con proprie leggi, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, istituiscono rispettivamente Agenzie regionali e
provinciali, attribuendo ad esse o alle loro articolazioni territoriali le
funzioni, il personale, i beni mobili e immobili, le attrezzature e la dotazione
finanziaria dei presidi multizonali di prevenzione, nonche' il personale,
l'attrezzatura e la dotazione finanziaria dei servizi delle unita' sanitarie
locali adibiti alle attivita' di cui all'art. 01. Le Agenzie regionali e
provinciali hanno autonomia tecnico-giuridica, amministrativa, contabile e sono
poste sotto la vigilanza della presidenza della giunta provinciale o regionale.
2. Le Agenzie sono istituite senza oneri aggiuntivi per le regioni, utilizzando,
oltre al personale di cui al comma 1, personale gia' in organico presso di esse
o presso enti finanziati con risorse regionali. Corrispondentemente sono ridotti
gli organici regionali, i relativi oneri e i trasferimenti destinati agli enti
finanziati con risorse regionali da cui provenga il personale dell'Agenzia. Deve
essere condotta una ricognizione, entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, che sulla base di
parametri quali la densita' di popolazione, la densita' di sorgenti inquinanti,
la presenza di recettori particolarmente sensibili, la densita' di attivita'
produttive ed agricole, permetta di definire gli obiettivi del controllo
ambientale per l'area di competenza delle Agenzie regionali e di strutturare su
di essi la dotazione organica, strumentale, finanziaria delle Agenzie regionali
e delle loro articolazioni.
3. Al fine di assicurare efficacia e indirizzi omogenei all'attivita' di
prevenzione, di vigilanza e di controllo ambientali, nonche' di coordinamento
con l'attivita' di prevenzione sanitaria, le Agenzie sono organizzate in settori
tecnici corrispondenti alle principali aree di intervento e articolate in
dipartimenti provinciali o subprovinciali e in servizi territoriali.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con le leggi di cui
al comma 1, provvedono a definire l'organizzazione nonche' la dotazione tecnica
e di personale e le risorse finanziarie delle Agenzie, con l'osservanza, per
quanto riguarda l'aspetto sanitario, delle disposizioni contenute nell'art. 7
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,
per le parti non in contrasto con il decreto del Presidente della Repubblica 5
giugno 1993, n. 177. Esse stabiliscono le modalita' di consulenza e di supporto
all'azione delle province, dei comuni e delle comunita' montane, dei
dipartimenti e dei servizi territoriali dell'Agenzia e fissano le modalita' di
integrazione e di coordinamento che evitino sovrapposizioni di funzioni e di
attivita' con i servizi delle unita' sanitarie locali.
5. Le Agenzie di cui al presente articolo collaborano con l'Agenzia nazionale
per la protezione dell'ambiente di cui all'art. 1, cui prestano, su richiesta,
supporto tecnico in attuazione delle convenzioni di cui al comma 3 del medesimo
art. 1. In attesa dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 45, comma
3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, al personale delle Agenzie di
cui al presente articolo e' confermato il trattamento giuridico ed economico in
godimento.
6. Le agenzie regionali per lo svolgimento delle proprie attivita' istituzionali
si avvalgono delle sezioni regionali dell'Albo di cui all'art. 10 del
decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 ottobre 1987, n. 441. I rapporti fra le Agenzie e le sezioni regionali del
predetto Albo sono regolati dall'accordo di programma di cui al comma 6
dell'art. 1 del presente decreto.».
Art. 12.
Inventario delle principali emissioni e loro fonti
1. I gestori degli impianti di cui all'allegato I trasmettono all'autorita'
competente e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per il
tramite dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici,
entro il 30 aprile di ogni anno i dati caratteristici relativi alle emissioni in
aria, acqua e suolo, dell'anno precedente, secondo quanto gia' stabilito ai
sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, in
conformita' a quanto previsto dalla Commissione europea, sentita la Conferenza
unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
sono apportate modifiche ai dati e al formato della comunicazione di cui al
comma 1, gia' stabiliti ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto
legislativo 4 agosto 1999, n. 372.
3. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici elabora i
dati di cui al comma 1 e li trasmette all'autorita' competente e al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio anche per l'invio alla Commissione
europea.
4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e l'Agenzia per la
protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, assicurano, nel rispetto del
decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39, l'accesso del pubblico ai dati di
cui al comma 1 e alle successive elaborazioni.
Note all'art. 12:
- L'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372 cosi'
recita:
«Art. 10. (Inventano delle principali emissioni e loro fonti). - 1. (Omissis).
2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con
decreto del Ministro dell'ambiente, sono stabiliti i dati e il formato della
comunicazione di cui al comma 1, conformemente a quanto stabilito dalla
Commissione europea.».
- Per il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, vedi note alle premesse.
- Per il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39, vedi note alle premesse.
Art. 13.
Osservatorio
1. Al fine di garantire una piu' efficiente applicazione delle norme in
materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento e segnatamente
per le finalita' specificate nell'allegato VI e' istituito, presso il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio un osservatorio sull'applicazione
comunitaria, nazionale e regionale della direttiva 96/61/CE e del presente
decreto a servizio delle autorita' competenti. Con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, si provvede all'aggiornamento dell'allegato VI e sono
stabilite le modalita' di organizzazione e funzionamento dell'osservatorio di
cui al presente articolo.
2. Le autorita' competenti comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio, con cadenza annuale, i dati concernenti le domande ricevute, le
autorizzazione rilasciate ed i successivi aggiornamenti, d'intesa con la
Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, nonche' un rapporto sulle situazioni di mancato rispetto delle
prescrizioni della autorizzazione integrata ambientale.
3. Le domande relative agli impianti di competenza statale di cui all'articolo
5, comma 4, i dati di cui al comma 2 del presente articolo, quelli di cui ai
commi 6 e 7 dell'articolo 11, nonche' altri dati utili per le finalita'
dell'osservatorio sono trasmessi al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio, per il tramite dell'Agenzia nazionale per la protezione
dell'ambiente e i servizi tecnici, secondo il formato e le modalita' anche
telematiche stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, d'intesa la Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
4. Al funzionamento dell'osservatorio si provvede mediante le risorse umane,
strumentali e finanziarie in dotazione del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio a legislazione vigente. Ai componenti dell'Osservatorio
non spettano compensi, ne' rimborsi spese e gli stessi assicurano la
partecipazione nell'ambito delle attivita' istituzionali degli organismi di
provenienza. In ogni caso dall'attuazione del presente articolo non derivano
oneri aggiuntivi a carico dello Stato.
Note all'art. 13:
- La direttiva 96/61/CE e' pubblicata pubblicata nella G.U.C.E. 10 ottobre 1996,
n. L 257.
- Per il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, vedi nota alle premesse.
Art. 14.
Scambio di informazioni
1. Le autorita' competenti trasmettono al Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio, attraverso l'osservatorio di cui all'articolo 13 o, nelle
more della sua attivazione, per il tramite dell'Agenzia per la protezione
dell'ambiente e i servizi tecnici ogni tre anni, entro il 30 aprile, una
comunicazione relativa all'applicazione del presente decreto, ed in particolare
ai valori limite di emissione applicati agli impiantidi cui all'allegato I e
alle migliori tecniche disponibili su cui detti valori si basano, sulla base
dell'apposito formulano gia' emanato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del
decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372.
2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio predispone e invia
alla Commissione europea una relazione sull'attuazione della direttiva 96/61/CE
e sulla sua efficacia rispetto ad altri strumenti comunitari di protezione
dell'ambiente, sulla base del questionario, stabilito con decisione della
Commissione europea 1999/391 del 31 maggio 1999, e successive modificazioni,
redatto a norma degli articoli 5 e 6 della direttiva 91/692/CEE. La prima
relazione si riferisce al triennio compreso tra il 1° gennaio 2003 e il 1°
gennaio 2006.
3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di intesa con il
Ministero delle attivita' produttive, con il Ministero della salute e con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, provvede ad assicurare la partecipazione
dell'Italia allo scambio di informazioni organizzato dalla Commissione europea
relativamente alle migliori tecniche disponibili e al loro sviluppo, nonche'
alle relative prescrizioni in materia di controllo, e a rendere accessibili i
risultati di tale scambio di informazioni. Le modalita' di tale partecipazione,
in particolare, dovranno consentire il coinvolgimento delle autorita' competenti
in tutte le fasi ascendenti dello scambio di informazioni. Le attivita' di cui
al presente comma sono svolte di intesa con il Ministero delle politiche
agricole e forestali limitatamente alle attivita' di cui al punto 6.6
dell'allegato I.
4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, anche avvalendosi
dell'osservatorio di cui all'articolo 13, provvede a garantire la sistematica
informazione del pubblico sullo stato di avanzamento dei lavori relativi allo
scambio di informazioni di cui al comma 3 e adotta d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, modalita' di scambio di informazioni tra le autorita'
competenti, al fine di promuovere una piu' ampia conoscenza sulle migliori
tecniche disponibili e sul loro sviluppo.
Note all'art. 14:
- L'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372 cosi'
recita:
«Art. 11 (Scambio di informazioni). - 1. Le autorita' competenti trasmettono al
Ministero dell'ambiente ogni tre anni, entro il 30 aprile, una comunicazione
relativa all'applicazione del presente decreto, ed in particolare ai valori
limite di emissione applicati agli impianti di cui all'allegato I e alle
migliori tecniche disponibili su cui detti valori si basano, sulla base di un
apposito formulano, stabilito con decreto del Ministro dell'ambiente, conforme a
quanto stabilito dalla Commissione europea. La prima comunicazione deve
pervenire entro tredici mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.».
- Per la direttiva 96/61/CE vedi le note all'art. 13.
- La direttiva 91/692/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. 31 dicembre 1991, n. L
377.
Art. 15.
Effetti transfrontalieri
1. Nel caso in cui il funzionamento di un impianto possa avere effetti
negativi e significativi sull'ambiente di un altro Stato dell'Unione europea, il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con il Ministero
degli affari esteri, comunica a tale Stato membro i dati forniti ai sensi degli
articoli 5 e 9, nel momento stesso in cui sono messi a disposizione del
pubblico. Comunque tali dati devono essere forniti ad uno Stato dell'Unione
europea che ne faccia richiesta, qualora ritenga di poter subire effetti
negativi e significativi sull'ambiente nel proprio territorio. Nel caso in cui
l'impianto non ricada nell'ambito delle competenze statali, l'autorita'
competente, qualora constati che il funzionamento di un impianto possa avere
effetti negativi e significativi sull'ambiente di un altro Stato dell'Unione
europea, informa il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio che
provvede ai predetti adempimenti.
2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio provvede, d'intesa
con il Ministero degli affari esteri, nel quadro dei rapporti bilaterali fra
Stati, affinche', nei casi di cui al comma 1, le domande siano accessibili anche
ai cittadini dello Stato eventualmente interessato per un periodo di tempo
adeguato che consenta una presa di posizione prima della decisione dell'autorita'
competente.
Art. 16.
Sanzioni
1. Chiunque esercita una delle attivita' di cui all'allegato I senza essere
in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale o dopo che la stessa sia
stata sospesa o revocata e' punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o
con l'ammenda da 2.500 euro a 26.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, si applica la sola pena
dell'ammenda da 5.000 euro a 26.000 euro nei confronti di colui che pur essendo
in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le
prescrizioni o quelle imposte dall'autorita' competente.
3. Chiunque esercita una delle attivita' di cui all'allegato I dopo l'ordine di
chiusura dell'impianto e' punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni
o con l'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro.
4. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 52.000
euro il gestore che omette di trasmettere all'autorita' competente la
comunicazione prevista dall'articolo 11, comma 1.
5. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 11.000
euro il gestore che omette di comunicare all'autorita' competente e ai comuni
interessati i dati relativi alle misurazioni delle emissioni di cui all'articolo
11, comma 2.
6. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 26.000
euro il gestore che, senza giustificato e documentato motivo, omette di
presentare, nel termine stabilito dall'autorita' competente, la documentazione
integrativa prevista dall'articolo 5, comma 13.
7. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto non si
applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24
novembre 1981, n. 689.
8. Le sanzioni sono irrogate dal prefetto per gli impianti di competenza statale
e dall'autorita' competente per gli altri.
9. Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative previste dal
presente articolo sono versate all'entrata dei bilanci delle autorita'
competenti.
10. Per gli impianti rientranti nel campo di applicazione del presente decreto,
dalla data di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, non si
applicano le sanzioni, previste da norme di settore, relative a fattispecie
oggetto del presente articolo.
Note all'art. 16:
- Si riporta il testo dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689
(Modifiche al sistema penale).
«Art. 16. (Pagamento in misura ridotta). - E' ammesso il pagamento di una somma
in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per
la violazione commessa, o, se piu' favorevole e qualora sia stabilito il minimo
della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese
del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione
immediata o, se questa non vi e' stata, dalla notificazione degli estremi della
violazione.
Il pagamento in misura ridotta e' ammesso anche nei casi in cui le norme
antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'oblazione.».
Art. 17.
Disposizioni transitorie
1. Le disposizioni relative alle autorizzazioni previste dalla vigente
normativa in materia di inquinamento atmosferico, idrico e del suolo, si
applicano fino a quando il gestore si sia adeguato alle condizioni fissate
nell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata ai sensi dell'articolo 5. I
gestori degli impianti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera s), del decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 16 gennaio 2004, n. 44,
che intendono conformarsi alle disposizioni di cui all'allegato II dello stesso
decreto ministeriale e ricadenti nel campo di applicazione del presente decreto,
presentano la relazione e il progetto di adeguamento di cui all'articolo 6,
comma 3, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 16
gennaio 2004, n. 44, contestualmente alla domanda di autorizzazione integrata
ambientale nel rispetto dei termini previsti dall'articolo 5, comma 3. Nel caso
in cui la relazione e il progetto di cui sopra siano stati gia' presentati alla
data di entrata in vigore del presente decreto la loro valutazione e' effettuata
nell'ambito del
procedimento integrato.
2. I procedimenti di rilascio di autorizzazioni che ricomprendono autorizzazione
integrata ambientale, in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono portati a termine dalla medesima autorita' presso la quale sono
stati avviati. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio adotta
le determinazioni relative all'autorizzazione integrata ambientale per
l'esercizio degli impianti di competenza statale, in conformita' ai principi del
presente decreto, entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrenti dal
rilascio della valutazione di impatto ambientale. Per gli impianti gia' muniti
di valutazione di impatto ambientale, il predetto termine di sessanta giorni
decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Nei casi di
inutile scadenza del termine previsto dal presente comma, o di determinazione
negativa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, la decisione
definitiva in ordine all'autorizzazione integrata ambientale e' rimessa al
Consiglio dei Ministri.
3. Le linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche
disponibili emanate ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 4
agosto 1999, n. 372, tengono luogo, per gli impianti esistenti, delle
corrispondenti linee guida di cui all'articolo 4, comma 1, nelle more della loro
approvazione. E' facolta' del gestore di integrare la domanda gia' presentata a
seguito della pubblicazione del pertinente decreto di cui
all'articolo 4, comma 1. In tale caso il termine di cui all'articolo 5, comma
12, decorre dalla data di presentazione dell'integrazione.
4. Fermo restando il disposto dell'articolo 9, comma 1, sono fatte salve le
autorizzazioni integrate ambientali gia' rilasciate, nonche' le autorizzazioni
uniche e quelle che ricomprendono per legge tutte le autorizzazioni ambientali
richieste dalla normativa vigente alla data di rilascio dell'autorizzazione,
rilasciate dal 10 novembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente
decreto. La stessa autorita' che ha rilasciato l'autorizzazione verifica la
necessita' di procedere al riesame del provvedimento ai sensi dell'articolo 9,
comma 4.
5. Quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, non si applica al gestore di una
attivita' industriale per la quale e' prevista l'emanazione di un calendario ai
sensi dell'articolo 5, comma 3, per la presentazione della domanda di
autorizzazione integrata ambientale, fino al termine fissato nel calendario e
nelle more della conclusione del procedimento relativo alla domanda presentata
entro tale termine.
Note all'art. 17:
L'art. 2, comma 1, lettera s), l'art. 6, comma 3, e l'allegato II del decreto 16
gennaio 2004, n. 44, cosi' recitano:
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) - r) (omissis);
s) «impianto esistente»: un impianto per il quale l'autorizzazione e' stata
rilasciata prima della data di entrata in vigore del presente decreto. Si
considerano, altresi', esistenti gli impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco
di pellami, escluse le pellicce, e di tessuti, nonche' le pulitintolavanderie a
ciclo chiuso, in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto
conformemente alla normativa vigente, che, entro dodici mesi dalla suddetta
data, comunicano alla regione di avvalersi dell'autorizzazione generale da
emanarsi ai sensi dell'art. 9, comma 2.».
«Art. 6. (Criteri temporali di applicazione). - 1. - 2. (Omissis)
3. Ai fini di cui al comma 2, il gestore di un impianto esistente presenta all'autorita'
competente, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, una
relazione tecnica contenente la descrizione delle attivita' di cui all'allegato
I che superano le soglie di consumo indicate nello stesso allegato, delle
tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento, della qualita' e della
quantita' delle emissioni con riferimento alle prescrizioni di cui all'art. 3,
comma 1, nonche', se necessario, un progetto di adeguamento, indicando le misure
che intende adottare per rispettare le prescrizioni di cui all'art. 3, comma 1.
Fatte salve diverse disposizioni dell'autorita' competente, adottate ai sensi
dell'art. 4 comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica n.
203 del 1988, il gestore attua il progetto di adeguamento con le modalita'
indicate nello stesso progetto.».
«Allegato II (art. 3, comma 1).
Valori limite di emissione.
Il presente allegato individua, per le attivita' rientranti nel campo di
applicazione del presente decreto, i valori limite di emissione in relazione a
determinate soglie di consumo di solvente da rispettare per gli impianti nuovi,
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e per gli impianti
esistenti dal 31 ottobre 2007.
I valori limite negli scarichi gassosi si intendono relativi al flusso
volumetrico normalizzato emesso dal singolo camino, strettamente necessario ad
una efficace, nonche' efficiente captazione dei COV rilasciati dall'attivita' e
previa detrazione dei flussi addizionati, ove tecnicamente giustificato, per
scopi di raffreddamento o diluizione.
Tabelle omesse
Appendice 1
Attivita' di rivestimento di autoveicoli con una soglia di consumo di solvente
superiore a 15 tonnellate/anno I valori limite di emissione totale sono, a
scelta del gestore, espressi in grammi di solvente emesso per metro quadrato di
superficie del prodotto o in chilogrammi di solvente emesso rapportati alla
carrozzeria del singolo veicolo.
La superficie di ogni prodotto di cui alla tabella sottostante e' definita come:
la superficie calcolata sulla base del rivestimento per elettroforesi totale
piu' la superficie di tutte le parti eventualmente aggiunte nelle fasi
successive del processo di rivestimento, se rivestite con gli stessi
rivestimenti usati per il prodotto in questione, o, alternativamente, la
superficie totale del prodotto rivestito nell'impianto.
La superficie del rivestimento per elettroforesi e' calcolata con la formula:
(2 x peso totale della scocca) / (spessore medio della lamiera x densita' della
lamiera).
Nello stesso modo si calcola la superficie delle altre parti di lamiera
rivestite.
La superficie delle altre parti aggiunte e la superficie totale rivestita
nell'impianto sono calcolate tramite la progettazione assistita da calcolatore o
altri metodi equivalenti.
Nella tabella, il valore limite di emissione totale espresso come fattore di
emissione si riferisce a tutte le tappe del processo che si svolgono nello
stesso impianto, dal rivestimento mediante elettroforesi o altro processo, sino
alle operazioni di lucidatura finale comprese, nonche' al solvente utilizzato
per pulire l'attrezzatura, comprese le cabine di verniciatura a spruzzo e altre
attrezzature fisse, sia durante il tempo di produzione che al di fuori di esso.
Il valore limite di emissione totale e' espresso come somma della massa totale
di composti organici per metro quadro della superficie totale del prodotto
trattato o come somma della massa dei composti organici per singola carrozzeria.
Tabella omessa
Gli impianti di rivestimento di autoveicoli con soglie di consumo di solvente
inferiori ai valori della tabella di cui sopra, devono rispettare i requisiti di
cui al punto 6.1.».
- L'art. 3, comma 2, del citato decreto n. 372 del 1999 cosi' recita:
«Art. 3 (Principi generali dell'autorizzazione integrata ambientale). - 1.
(Omissis);
2. Con decreto dei Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e della sanita', sentita la conferenza unificata istituita ai
sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono emanate le linee
guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche
disponibili, per le attivita' elencate nell'allegato I. Con la stessa procedura
si provvede al loro successivo aggiornamento anche sulla base dello scambio di
informazioni di cui all'articolo li', comma 4. Con decreto dei Ministri
dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanita',
e' istituita, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, al fine di fornire
il supporto tecnico per la definizione delle linee guida, una commissione
composta da esperti della materia, alla quale partecipano, anche a titolo
consultivo, i rappresentanti di interessi industriali ed ambientali.».
Art. 18.
Disposizioni finali
1. Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti ed i
sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione
integrata ambientale e per i successivi controlli previsti dall'art. 11, comma
3, sono a carico del gestore. 2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive e
con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono disciplinate le modalita', anche contabili, e le tariffe da
applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal presente
decreto, nonche' i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di
cui all'articolo 5, comma 9. Gli oneri per l'istruttoria e per i controlli sono
quantificati in relazione alla complessita', delle attivita' svolte dall'autorita'
competente, sulla base del numero e della tipologia delle emissioni e delle
componenti ambientali interessate, nonche' della eventuale presenza di sistemi
di gestione registrati o certificati e delle spese di funzionamento della
commissione di cui all'articolo 5, comma 9. Tali oneri, posti a carico del
gestore, sono utilizzati esclusivamente per le predette spese. A tale fine gli
importi delle tariffe vengono versati all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnati allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della
tutela del
territorio.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di
concerto con il Ministro delle attivita' produttive e con il Ministro della
salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere introdotte
modifiche all'allegato V, anche per assicurare il coordinamento tra le procedure
di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale e quelle in materia di
valutazione d'impatto ambientale.
4. Le amministrazioni statali, gli enti territoriali e locali, gli enti
pubblici, ivi compresi le universita' e gli istituti di ricerca, le societa' per
azioni a prevalente partecipazione pubblica, comunicano alle autorita'
competenti un elenco dei piani e un riepilogo dei dati storici e conoscitivi del
territorio e dell'ambiente in loro possesso, utili ai fini delle istruttorie per
il rilascio di autorizzazioni integrate ambientali, segnalando quelli riservati
e rendono disponibili tali dati alle stesse autorita' competenti in forma
riproducibile e senza altri oneri oltre quelli di copia, anche attraverso le
procedure e gli standard di cui all'articolo 6-quater del decreto-legge 12
ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre
2000, n. 365. I dati relativi agli impianti di competenza statale sono
comunicati attraverso l'osservatorio di cui all'articolo 13 o, nelle more della
sua attivazione, per il tramite dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e i
servizi tecnici, nell'ambito dei compiti istituzionali ad essa demandati.
5. L'autorita' competente rende accessibili ai gestori i dati storici e
conoscitivi del territorio e dell'ambiente in proprio possesso, di interesse ai
fini dell'applicazione del presente decreto, ove non ritenuti riservati, ed in
particolare quelli di cui al comma 4, anche attraverso le procedure e gli
standard di cui all'articolo 6-quater del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365. A tale fine
l'autorita' competente puo' avvalersi dell'osservatorio di cui all'articolo 13
del presente decreto.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il
Ministro delle attivita' produttive e con il Ministro della salute, d'intesa con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le modalita' di
autorizzazione nel caso in cui piu' impianti o parti di essi siano localizzati
sullo stesso sito, gestiti dal medesimo gestore, e soggetti ad autorizzazione
integrata ambientale da rilasciare da piu' di una autorita' competente.
7. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, previa
comunicazione ai Ministri delle attivita' produttive, della salute e delle
politiche agricole e forestali, si provvede al recepimento di direttive tecniche
di modifica degli allegati I, III e IV emanate dalla Commissione europea. Ogni
qualvolta tali direttive tecniche prevedano poteri discrezionali per il proprio
recepimento, il provvedimento adottato, di concerto con i
Ministri delle attivita' produttive, della salute e delle politiche agricole e
forestali, a seconda dei rispettivi ambiti di competenza.
8. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori
oneri, ne' minori entrate a carico della finanza pubblica.
9. Per gli impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a
300 MW termici, di intesa tra i Ministri dell'ambiente e della tutela del
territorio e delle attivita' produttive, sono stabilite le modalita' di
coordinamento delle fasi procedurali connesse tra il procedimento unico di cui
al decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 aprile 2002, n. 55, e il procedimento per il rilascio
dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al presente decreto.
10. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al presente decreto non esime i
gestori dalla responsabilita' in relazione alle eventuali sanzioni per il
mancato raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni, connessi
con gli impegni assunti con il Protocollo di Kyoto.
Note all'art. 18:
- Si riporta il testo dell'art. 6-quater del decreto-legge 12 ottobre 2000, n.
279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365
recante: «Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e
in materia di protezione civile, nonche' a favore di zone colpite da calamita'
naturali.»:
«6-quater. (Disponibilita' di dati ambientali e territoriali). - 1. I dati
ambientali e territoriali di interesse per le politiche e le attivita' relative
all'assetto del territorio e alla difesa del suolo, in possesso di ciascuna
amministrazione pubblica nazionale, regionale e locale, sono acquisiti e resi
disponibili a tutte le amministrazioni, a cura del Ministero dell'ambiente,
senza oneri ed in forma riproducibile, secondo gli standard definiti nell'ambito
del sistema cartografico di riferimento, realizzato previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano.».
- Per il decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2002, vedi nota alle premesse.
Art. 19.
Abrogazioni
1. E' abrogato il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, fatto salvo
quanto previsto all'articolo 4, comma 2.
2. E' abrogata la lettera d) dal comma 2 dell'articolo 18 della legge 23 marzo
2001, n. 93.
3. Sono abrogati i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 77 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289.
4. E' abrogato l'articolo 9 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47.
5. Sono abrogati i commi 1 e 4 dell'articolo 10 del decreto legislativo 13
gennaio 2003, n. 36, in materia di discariche.
6. Sono fatti salvi gli effetti dei decreti del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio in data 29 maggio 2003, 19 novembre 2002 e 23 novembre
2001, e successive modificazioni, e dei decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri in data 24 dicembre 2002 e 24 febbraio 2003.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 18 febbraio 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Buttiglione, Ministro delle politiche comunitarie
Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Fini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Siniscalco, Ministro del-l'economia e delle finanze
Marzano, Ministro delle attivita' produttive
Sirchia, Ministro della salute
Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali
La Loggia, Ministro per gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Note all'art. 19:
- L'art. 4, comma 2, del citato decreto legislativo n. 372 del 1999 cosi'
recita:
«2. La domanda di autorizzazione integrata ambientale deve contenere anche una
sintesi non tecnica dei dati di cui alle lettere del comma precedente.».
«Art. 18. (Semplificazione delle procedure amministrative per le imprese che
hanno ottenuto la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit
EMAS). - 1. Nel rispetto delle normative comunitarie, in
sede di espletamento delle procedure previste dalle norme di cui al comma 2 per
il rinnovo delle autorizzazioni all'esercizio di un impianto, ovvero per la
reiscrizione all'Albo di cui alla norma prevista al comma 2, lettera b), le
imprese che risultino registrate ai sensi del regolamento (CEE) n. 1836/93 del
Consiglio, del 29 giugno 1993, e successive modificazioni, possono sostituire
tali autorizzazioni o il nuovo certificato di iscrizione al suddetto Albo con
autocertificazione resa alle autorita' competenti, ai sensi della legge 4
gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.
2. Le procedure di cui al comma 1 sono quelle previste dalle seguenti norme:
a) decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, recante
attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203,
concernenti norme in materia di qualita' dell'aria, relativamente a specifici
agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai
sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183;
b) abrogato;
c) decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, recante disposizioni sulla tutela
delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE
concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva
91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai
nitrati provenienti da fonti agricole;
d) decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, di attuazione della direttiva
96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento.
3. L'autocertificazione di cui al comma 1 deve essere accompagnata da una copia
conforme del certificato di registrazione ottenuto ai sensi del regolamento
(CEE) n. 1836/93 del Consiglio, del 29 giugno 1993, e successive modificazioni,
nonche' da una denuncia di prosecuzione delle attivita', attestante la
conformita' dell'impresa, dei mezzi e degli impianti alle prescrizioni
legislative e regolamentari, con allegata una certificazione dell'esperimento di
prove a cio' destinate, ove previste.
4. L'autocertificazione e i relativi documenti accompagnatori di cui al comma 3
sostituiscono a tutti gli effetti l'autorizzazione alla prosecuzione, ovvero
all'esercizio delle attivita' previste dalle norme di cui al comma 2, e ad esse
si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del
Presidente della Repubbica 26 aprile 1992, n. 300, e successive modificazioni.
Si applicano, altresi', le disposizioni di cui all'art. 21 della legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni.
5. L'autocertificazione e i relativi documenti accompagnatori mantengono
l'efficacia di cui al comma 4 fino ad un periodo massimo di centottanta giorni
successivi alla data di decadenza, a qualsiasi titolo avvenuta, della validita'
della registrazione ottenuta ai sensi del regolamento (CEE) n. 1836/93 del
Consiglio, del 29 giugno 1993, e successive modificazioni.
6. Salva l'applicazione delle sanzioni specifiche e salvo che il fatto
costituisca piu' grave reato, in caso di accertata difformita' rispetto a quanto
previsto dalle norme di cui al comma 2, si applica l'art. 483 del codice penale
nei confronti di chiunque abbia sottoscritto la documentazione di cui ai commi 1
e 4.».
- Per l'art. 77, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, vedi nota alle premesse.
- Per il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, vedi nota alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 10 del citato decreto legislativo n. 36 del
2003, come modificato dal presente decreto:
«Art. 10 (Contenuto dell'autorizzazione).
1. Abrogato;
2. Ove non previsto dagli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22 del
1997 il provvedimento di autorizzazione alla costruzione e gestione di una
discarica indica almeno:
a) l'ubicazione della discarica, nonche' la delimitazione dell'area interessata;
b) la categoria della discarica;
c) la capacita' totale della discarica, espressa in termini di volume utile per
il conferimento dei rifiuti;
d) l'elenco e il quantitativo totale dei tipi di rifiuti che possono essere
smaltiti nella discarica, individuati con lo specifico Codice dell'Elenco
Europeo dei Rifiuti e la descrizione della tipologia;
e) l'esplicita approvazione del progetto definitivo dell'impianto e dei piani di
cui all'art. 8, comma 1, lettere g), h), i) e i);
f) le prescrizioni tecniche riguardanti la costruzione degli impianti e i mezzi
tecnici utilizzati;
g) le prescrizioni per le operazioni di collocamento in discarica e per le
procedure di sorveglianza e controllo, incluse eventuali determinazioni
analitiche sui rifiuti conferiti;
h) le prescrizioni provvisorie per le operazioni di chiusura e di gestione
successiva alla chiusura;
i) la durata della gestione post-operativa e le modalita' di chiusura al termine
della gestione operativa;
l) l'obbligo per il gestore di presentare, almeno una volta all'anno, alla
Regione una relazione in merito ai tipi ed ai quantitativi di rifiuti smaltiti,
ai risultati del programma di sorveglianza ed ai controlli effettuati relativi
sia alla fase operativa che alla fase post-operativa;
m) l'obbligo del gestore di eseguire il piano di ripristino ambientale alla
chiusura anche di singoli lotti della discarica, con le modalita' previste
nell'allegato 2;
n) le indicazioni relative alle garanzie finanziarie di cui all'art. 14, sulla
base di quanto previsto dall'art. 8, comma 1, lettera m);
o) le procedure di ammissione dei rifiuti in discarica.
3. L'autorizzazione all'esercizio della discarica e' rilasciata solo dopo
l'accettazione da parte della Regione delle garanzie finanziarie di cui all'art.
14. Qualora la Regione rilasci l'autorizzazione all'esercizio per singoli lotti,
fermo restando che la garanzia finanziaria relativa alla post-chiusura finale
deve coprire la capacita' totale della discarica come definita al comma 1,
lettera c), la garanzia finanziaria per l'attivazione e la gestione della
discarica e' prestata per i singoli lotti autorizzati.
4. Abrogato.
5. In deroga a quanto previsto dall'art. 28, comma 3, del decreto legislativo n.
22 del 1997, nel caso in cui un impianto risulti registrato ai sensi del
regolamento n. 761 gennaio CE, il rinnovo dell'autorizzazione e' effettuato ogni
otto anni.
6. La Regione assicura che l'autorizzazione rilasciata ai sensi del presente
decreto sia comprensiva anche delle autorizzazioni relative alle emissioni in
atmosfera, scarichi idrici e prelievo delle acque.
Allegato I
(articolo 1, comma 1)
CATEGORIE DI ATTIVITA' INDUSTRIALI DI CUI ALL'ART. 1
1. Gli impianti o le parti di impianti utilizzati per la ricerca, lo
sviluppo e la sperimentazione di nuovi prodotti e processi non rientrano nel
presente decreto.
2. I valori limite riportati di seguito si riferiscono in genere alle capacita'
di produzione o alla resa. Qualora uno stesso gestore ponga in essere varie
attivita' elencate alla medesima voce in uno stesso impianto o in una stessa
localita', si sommano le capacita' di tali attivita'.
1. Attivita' energetiche.
1.1 Impianti di combustione con potenza termica di combustione di oltre 50 MW.
1.2. Raffinerie di petrolio e di gas.
1.3. Cokerie.
1.4. Impianti di gassificazione e liquefazione del carbone.
2. Produzione e trasformazione dei metalli.
2.1 Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici compresi i
minerali solforati.
2.2. Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria),
compresa la relativa colata continua di capacita' superiore a 2,5 tonnellate
all'ora.
2.3. Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante:
a) laminazione a caldo con una capacita' superiore a 20 tonnellate di acciaio
grezzo all'ora;
b) forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 kJ per maglio e
allorche' la potenza calorifica e' superiore a 20 MW;
c) applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacita' di
trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all'ora.
2.4. Fonderie di metalli ferrosi con una capacita' di produzione superiore a 20
tonnellate al giorno.
2.5. Impianti:
a) destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonche'
concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici,
chimici o elettrolitici;
b) di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero
(affinazione, formatura in fonderia), con una capacita' di fusione superiore a 4
tonnellate al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 tonnellate al giorno per
tutti gli altri metalli.
2.6. Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche
mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al
trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m3.
3. Industria dei prodotti minerali.
3.1. Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi
la cui capacita' di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce
viva in forni rotativi la cui capacita' di produzione supera 50 tonnellate al
giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacita' di produzione di oltre 50
tonnellate al giorno.
3.2. Impianti destinati alla produzione di amianto e alla fabbricazione di
prodotti dell'amianto.
3.3. Impianti per la fabbricazione del vetro compresi quelli destinati alla
produzione di fibre di vetro, con capacita' di fusione di oltre 20 tonnellate al
giorno.
3.4. Impianti per la fusione di sostanze minerali compresi quelli destinati alla
produzione di fibre minerali, con una capacita' di fusione di oltre 20
tonnellate al giorno.
3.5. Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in
particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane,
con una capacita' di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con una
capacita' di forno superiore a 4 m3 e con una densita' di colata per forno
superiore a 300 kg/m3.
4. Industria chimica.
Nell'ambito delle categorie di attivita' della sezione 4 si intende per
produzione la produzione su scala industriale mediante trasformazione chimica
delle sostanze o dei gruppi di sostanze di cui ai punti da 4.1 a 4.6.
4.1 Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base
come:
a) idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o insaturi, alifatici o
aromatici);
b) idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni, acidi
carbossilici, esteri, acetati, eteri, perossidi, resine, epossidi;
c) idrocarburi solforati;
d) idrocarburi azotati, segnatamente ammine, amidi, composti nitrosi, nitrati o
nitrici, nitrili, cianati, isocianati;
e) idrocarburi fosforosi;
f) idrocarburi alogenati;
g) composti organometallici;
h) materie plastiche di base (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di
cellulosa);
i) gomme sintetiche;
j) sostanze coloranti e pigmenti;
k) tensioattivi e agenti di superficie.
4.2. Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di
base, quali:
a) gas, quali ammoniaca; cloro o cloruro di idrogeno, fluoro o fluoruro di
idrogeno, ossidi di carbonio, composti di zolfo, ossidi di azoto, idrogeno,
biossido di zolfo, bicloruro di carbonile;
b) acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico, acido fosforico, acido
nitrico, acido cloridrico, acido solforico, oleum e acidi solforati;
c) basi, quali idrossido d'ammonio, idrossido di potassio, idrossido di sodio;
d) sali, quali cloruro d'ammonio, clorato di potassio, carbonato di potassio,
carbonato di sodio, perborato, nitrato d'argento;
e) metalloidi, ossidi metallici o altri composti inorganici, quali carburo di
calcio, silicio, carburo di silicio.
4.3. Impianti chimici per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo,
azoto o potassio (fertilizzanti semplici o composti).
4.4 Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di
biocidi.
4.5 Impianti che utilizzano un procedimento chimico o biologico per la
fabbricazione di prodotti farmaceutici di base.
4.6. Impianti chimici per la fabbricazione di esplosivi.
5. Gestione dei rifiuti.
Salvi l'art. 11 della direttiva n. 75/442/CEE e l'art. 3 della direttiva n.
91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi.
5.1. Impianti per l'eliminazione o il ricupero di rifiuti pericolosi, della
lista di cui all'art. 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE quali definiti
negli allegati II A e II B (operazioni R 1, R 5, R 6, R 8 e R 9) della direttiva
75/442/CEE e nella direttiva 75/439/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975,
concernente l'eliminazione degli oli usati, con capacita' di oltre 10 tonnellate
al giorno.
5.2. Impianti di incenerimento dei rifiuti urbani quali definiti nella direttiva
89/369/CEE del Consiglio, dell'8 giugno 1989, concernente la prevenzione
dell'inquinamento atmosferico provocato dai nuovi impianti di incenerimento dei
rifiuti urbani, e nella direttiva 89/429/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1989,
concernente la riduzione dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti
di incenerimento dei rifiuti urbani, con una capacita' superiore a 3 tonnellate
all'ora.
5.3. Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti
nell'allegato 11 A della direttiva 75/442/CEE ai punti D 8, D 9 con capacita'
superiore a 50 tonnellate al giorno.
5.4. Discariche che ricevono piu' di 10 tonnellate al giorno o con una capacita'
totale di oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione delle discariche per i rifiuti
inerti.
6. Altre attivita'.
6.1. Impianti industriali destinati alla fabbricazione:
a) di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose;
b) di carta e cartoni con capacita' di produzione superiore a 20 tonnellate al
giorno;
6.2. Impianti per il pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento,
mercerizzazione) o la tintura di fibre o di tessili la cui capacita' di
trattamento supera le 10 tonnellate al giorno.
6.3. Impianti per la concia delle pelli qualora la capacita' di trattamento
superi le 12 tonnellate al giorno di prodotto finito.
6.4:
a) Macelli aventi una capacita' di produzione di carcasse di oltre 50 tonnellate
al giorno;
b) Trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti
alimentari a partire da: materie prime animali (diverse dal latte) con una
capacita' di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno
ovvero materie prime vegetali con una capacita' di produzione di prodotti finiti
di oltre 300 tonnellate al giorno (valore medio su base trimestrale);
c) Trattamento e trasformazione del latte, con un quantitativo di latte ricevuto
di oltre 200 tonnellate al giorno (valore medio su base annua).
6.5. Impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di
animali con una capacita' di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno.
6.6. Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con piu' di:
a) 40.000 posti pollame;
b) 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg), o
c) 750 posti scrofe.
6.7. Impianti per il trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti
utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare,
spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o
impregnare, con una capacita' di consumo di solvente superiore a 150 kg all'ora
o a 200 tonnellate all'anno.
6.8. Impianti per la fabbricazione di carbonio (carbone duro) o grafite per uso
elettrico mediante combustione o grafitizzazione.
Allegato II
(articolo 5, comma 14)
ELENCO DELLE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI GIA' IN ATTO, DA CONSIDERARE SOSTITUITE
DALLA AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE.
1. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili
concernenti aspetti sanitari (decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio
1988, n. 203).
2. Autorizzazione allo scarico (dereto legislativo 11 maggio 1999, n. 152).
3. Autorizzazione alla realizzazione e modifica di impianti di smaltimento o
recupero dei rifiuti (decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, art. 27).
4. Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento o recupero dei
rifiuti (decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, art. 28).
5. Autorizzazione allo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB-PCT (decreto
legislativo 22 maggio 1999, n. 209, art. 7).
6. Autorizzazione alla raccolta ed eliminazione oli usati (decreto legislativo
27 gennaio 1992, n. 95, art 5).
7. Autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione
in agricoltura (decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, art. 9) (1).
8. Comunicazione ex art. 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 per
gli impianti non ricadenti nella categoria 5 dell'Allegato I, ferma restando la
possibilita' di utilizzare successivamente le procedure previste dagli articoli
31 e 33 del decreto legislativo n. 22 del 1997 e dalle rispettive norme di
attuazione.
Ai sensi dell'art. 5, comma 14, il presente allegato II e' modificato con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con
i Ministri delle attivita' produttive edella salute, d'intesa con la Conferenza
unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 25 agosto 1997, n. 281.
(1) Si noti che l'attivita' non e' di per se' soggetta al presente decreto, ma
puo' essere oggetto di autorizzazione integrata ambientale nei casi sia
tecnicamente connessa ad una attivita' di cui all'allegato I.
Allegato III
(articolo 2, comma 1, lettera g)
ELENCO INDICATIVO DELLE PRINCIPALI SOSTANZE INQUINANTI DI CUI E' OBBLIGATORIO
TENER CONTO SE PERTINENTI PER STABILIRE I VALORI LIMITE DI EMISSIONE.
Aria:
1. Ossidi di zolfo e altri composti dello zolfo.
2. Ossidi di azoto e altri composti dell'azoto.
3. Monossido di carbonio.
4. Composti organici volatili
5. Metalli e relativi composti.
6. Polveri.
7. Amianto (particelle in sospensione e fibre).
8. Cloro e suoi composti.
9. Fluoro e suoi composti.
10. Arsenico e suoi composti.
11. Cianuri.
12. Sostanze e preparati di cui sono comprovate proprieta' cancerogene, mutagene
o tali da poter influire sulla riproduzione quando sono immessi nell'atmosfera.
13. Policlorodibenzodiossina (PCDD) e policlorodibenzofurani (PCDF).
Acqua:
1. Composti organoalogenati e sostanze che possono dar loro origine
nell'ambiente idrico.
2. Composti organofosforici.
3. Composti organici dello stagno.
4. Sostanze e preparati di cui sono comprovate proprieta' cancerogene, mutagene
o tali da poter influire sulla riproduzione in ambiente idrico o con il concorso
dello stesso.
5. Idrocarburi persistenti e sostanze organiche tossiche persistenti e
bioaccumulabili.
6. Cianuri.
7. Metalli e loro composti.
8. Arsenico e suoi composti.
9. Biocidi e prodotti fitofarmaceutici.
10. Materie in sospensione.
11. Sostanze che contribuiscoro all'eutrofizzazione (nitrati e fosfati, in
particolare).
12. Sostanze che esercitano un'influenza sfavorevole sul bilancio di ossigeno
(misurabili con parametri quali BOD, COD).
Allegato IV
(articolo 2, comma 1, lettera o)
Considerazioni da tenere presenti in generale o in un caso particolare nella
determinazione delle migliori tecniche disponibili, secondo quanto definito
all'art. 2, comma 1, lettera o), tenuto conto dei costi e dei benefici che
possono risultare da un'azione e del principio di precauzione e prevenzione.
1. Impiego di tecniche a scarsa produzione di rifiuti.
2. Impiego di sostanze meno pericolose.
3. Sviluppo di tecniche per il ricupero e il riciclo delle sostanze emesse e
usate nel processo, e, ove opportuno, dei rifiuti.
4. Processi, sistemi o metodi operativi comparabili, sperimentati con successo
su scala industriale.
5. Progressi in campo tecnico e evoluzione, delle conoscenze in campo
scientifico.
6. Natura, effetti e volume delle emissioni in questione.
7. Date di messa in funzione degli impianti nuovi o esistenti;
8. Tempo necessario per utilizzare una migliore tecnica disponibile.
9. Consumo e natura delle materie prime ivi compresa l'acqua usata nel processo
e efficienza energetica.
10. Necessita' di prevenire o di ridurre al minimo l'impatto globale
sull'ambiente delle emissioni e dei rischi.
11. Necessita' di prevenire gli incidenti e di ridurne le conseguenze per
l'ambiente;
12. lnformazioni pubblicate dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 16,
paragrafo 2, della direttiva 96/61/CE, o da organizzazioni internazionali.
Allegato V
(articolo 2, comma 1, lettera i)
CATEGORIE DI IMPIANTI RELATIVI ALLE ATTIVITA' INDUSTRIALI DI CUI ALL'ALLEGATO I,
SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE STATALE.
1) Raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese che producono soltanto
lubrificanti dal petrolio greggio), nonche' impianti di gassificazione e di
liquefazione di almeno 500 tonnellate (Mg) al giorno di carbone o di scisti
bituminosi;
2) Centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di
almeno 300 MW;
3) Acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell'acciaio;
4) Impianti chimici con capacita' produttiva complessiva annua per classe di
prodotto, espressa in milioni di chilogrammi, superiore alle soglie di seguito
indicate:
=====================================================================
Classe di prodotto |Soglie* Gg/anno
=====================================================================
a) idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o |
insaturi, alifatici o aromatici) | 200
---------------------------------------------------------------------
b) idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, |
aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, |
acetati, eteri, perossidi, resine, epossidi | 200
---------------------------------------------------------------------
c) idrocarburi solforati | 100
---------------------------------------------------------------------
d) idrocarburi azotati, segnatamente ammine, amidi, |
composti nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, |
cianati, isocianati | 100
---------------------------------------------------------------------
e) idrocarburi fosforosi | 100
---------------------------------------------------------------------
f) idrocarburi alogenati | 100
---------------------------------------------------------------------
g) composti organometallici | 100
---------------------------------------------------------------------
h) materie plastiche di base (polimeri, fibre |
sintetiche, fibre a base di cellulosa) | 100
---------------------------------------------------------------------
i) gomme sintetiche | 100
---------------------------------------------------------------------
j) gas, quali ammoniaca, cloro o cloruro di idrogeno,|
fluoro o fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, |
composti di zolfo, ossidi di azoto, idrogeno, |
biossido di zolfo, bicloruro di carbonile | 100
---------------------------------------------------------------------
k) acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico, |
acido fosforico, acido nitrico, acido cloridrico, |
acido solforico, oleum e acidi solforati | 100
---------------------------------------------------------------------
l) basi, quali idrossido d'ammonio, idrossido di |
potassio, idrossido di sodio | 100
---------------------------------------------------------------------
m) fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio |
(fertilizzanti semplici o composti) | 300
* Le soglie della tabella sono riferite alla somma delle capacita' produttive
relative ai singoli composti che sono riportati in un'unica riga.
5) Impianti funzionalmente connessi a uno degli impianti di cui ai punti
precedenti, localizzati nel medesimo sito e gestiti dal medesimo gestore, che
non svolgono attivita' di cui all'allegato I;
6) Altri impianti rientranti nelle categorie di cui all'allegato I localizzati
interamente in mare.
Ai sensi dell'art. 18, comma 3, possono essere introdotte modifiche al presente
allegato V con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
di concerto con il Ministro delle attivita' produttive e con il Ministro della
salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
Allegato VI
(articolo 13, comma 1)
FINALITA' DELL'OSSERVATORIO IPPC DI CUI ALL'ART. 13 DEL PRESENTE DECRETO
Sviluppare e rendere operativi, anche in via telematica, strumenti a
supporto delle seguenti attivita' di competenza del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio:
a) presentazione, acquisizione, valutazione e partecipazione del pubblico
relativamente alle domande di autorizzazione integrata ambientale di competenza
statale;
b) circolazione di documenti tra i soggetti deputati a partecipare alle
conferenze di servizi di cui all'art. 5, comma 10, a svolgere attivita'
istruttoria e a svolgere attivita' di controllo relativamente alle
autorizzazioni integrate ambientali di competenza statale;
c) scambio di informazione a livello nazionale di cui al-l'art. 14, comma 4;
d) adempimenti in materia di comunicazione previsti dall'art. 12, comma 3,
dall'art. 14, commi 1 e 2 e dall'art. 15, commi 1 e 2;
e) aggiornare il quadro dello stato di attuazione nazionale e comunitario della
disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento
anche al fine di renderlo accessibile al pubblico.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1, il presente allegato VI e' modificato con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano.