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Regione Abruzzo
Legge Regionale n. 12 del 3-03-2005
Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico
(B.U.R. Abruzzo n. 15 del 18-3-2005)
Il CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1
Finalità
1. La Regione promuove la riduzione dell'inquinamento luminoso e dei consumi
energetici da esso derivanti, al fine di conservare e proteggere l'ambiente
naturale, inteso anche come territorio, i ritmi naturali delle pecie
animali e vegetali, nonché gli equilibri ecologici, dall'inquinamento luminoso
sia all'interno, sia all'esterno delle aree naturali protette (parchi naturali
nazionali, regionali, provinciali, comunali, oasi naturalistiche), ai sensi
della legge 6 dicembre 1991 n. 394, legge-quadro sulle aree protette.
2. La presente legge tende inoltre a salvaguardare il cielo notturno,
considerato patrimonio naturale della Regione da conservare e valorizzare, la
salute del cittadino, e le attività di ricerca e divulgazione scientifica degli
osservatori astronomici di rilevanza nazionale e locale di cui all'allegato A
della presente legge.
3. Per tali finalità si considera inquinamento luminoso ogni alterazione dei
livelli di illuminazione naturale ed in particolare ogni forma di irradiazione
di luce artificiale che si disperda al di fuori delle aree a cui essa è
funzionalmente dedicata, in particolar modo se orientata al di sopra della linea
dell'orizzonte. Ciò significa che tracciando (all'altezza della sorgente
luminosa) una linea parallela al terreno (e perpendicolare al lampione) la luce
emessa non deve irradiarsi al di sopra della linea stessa; in altre parole il
fascio di luce, dal punto di emissione, non può superare i 90°.
ARTICOLO 2
Competenze della Regione
1. La Regione, per il tramite della Direzione turismo, ambiente, energia, per
garantire un'omogenea applicazione delle norme della presente legge, esercita le
funzioni di coordinamento ed indirizzo in materia di riduzione dell'inquinamento
luminoso e dei consumi energetici.
2. Adotta, entro centoottanta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge, un Regolamento di riduzione e prevenzione dell'inquinamento luminoso.
3. Coordina la raccolta delle informazioni relative all'applicazione della
presente legge, al fine di favorire lo scambio di informazioni in materia di
riduzione dell'inquinamento luminoso e dei consumi energetici.
4. Aggiorna l'elenco degli osservatori astronomici, professionali e non
professionali, e delle aree tutelate, in collaborazione con gli enti locali e
con le locali associazioni di astrofili e ambientaliste, individuandone le
relative zone di protezione, secondo le direttive dell'art. 7.
5. Promuove, in accordo con gli Enti locali, iniziative di formazione in materia
di illuminazione avvalendosi anche della collaborazione delle associazioni che
si occupano di inquinamento luminoso, degli ordini professionali e di enti e
associazioni competenti in materia.
6. Redige e pubblica un rapporto annuale sull'andamento dell'inquinamento
luminoso, sul conseguente risparmio energetico e sulle azioni condotte per
l'applicazione della legge, basandosi anche sui rapporti comunali annuali
ricevuti e sul controllo satellitare da concordarsi con i competenti istituti di
ricerca.
7. Con il concorso delle associazioni rappresentative degli interessi per il
contenimento dell'inquinamento luminoso, delle categorie e degli enti/organismi
a diverso titolo interessate dalle presenti disposizioni, promuove corsi di
formazione ed aggiornamento tecnico e professionale per tecnici con competenze
nell'ambito dell'illuminazione, incentiva la formazione di figure professionali
in tema di illuminazione con particolare riferimento alla presente legge;
favorisce la divulgazione e la didattica scolastica con programmi ed iniziative
di sensibilizzazione e corsi di studio dedicati.
8. Autorizza, su specifica richiesta dei comuni o di privati, la deroga alle
disposizioni della presente legge, per impianti con caratteristiche peculiari
che giustifichino diversi regimi di illuminazione, secondo quanto descritto
dall'art. 5, comma 2.
9. Concede contributi ai comuni per l'adeguamento degli impianti pubblici di
illuminazione esterna esistenti ai criteri tecnici previsti dalla presente
legge.
10. Esercita le funzioni di vigilanza sui comuni circa l'ottemperanza alle
disposizioni di cui alla presente legge.
11. Commina, in presenza di accertate inadempienze dei comuni stessi, le
sanzioni amministrative previste all'art. 8.
ARTICOLO 3
Competenze dei comuni
1. Per le finalità della presente legge i comuni adeguano il Regolamento
Urbanistico Edilizio (RUE) alle disposizioni della presente legge e
predispongono un abaco in cui siano indicate, zona per zona, le tipologie
dei sistemi e dei singoli corpi illuminanti ammessi tra cui i progettisti e gli
operatori possono scegliere quali installare.
2. Predispongono uno specifico strumento di programmazione dell'illuminazione
pubblica in sede di adozione del Piano Regolatore Generale.
3. Danno ampia diffusione a tutti i soggetti interessati delle nuove
disposizioni per la realizzazione degli impianti di illuminazione pubblica e
privata.
4. Individuano e monitorano costantemente i siti e le sorgenti di grande
inquinamento luminoso sulle quali prevedere interventi di bonifica, d'intesa con
gli osservatori astronomici e le associazioni di astrofili, disponendo
immediatamente le priorità di intervento.
5. Individuano, anche con la collaborazione dei soggetti gestori e dei Comandi
di Polizia Municipale, gli apparecchi di illuminazione responsabili di
abbagliamento, e come tali pericolosi per la viabilità stradale ed autostradale,
disponendo immediati interventi per l'adeguamento alla presente legge.
6. Elencano le fonti di illuminazione che in ragione delle particolari
specificità possono derogare dalle disposizioni della presente legge, fra cui
rientrano in particolare i fari costieri, gli impianti di illuminazione di
carceri, caserme e aeroporti, chiedendone alla Regione l'autorizzazione alla
deroga.
7. Svolgono le funzioni di vigilanza sulla corretta applicazione della legge.
8. Sottopongono al regime di autorizzazione, giusto provvedimento del Sindaco,
tutti i nuovi impianti di illuminazione esterna, anche a scopo pubblicitario. A
tal fine il progetto illuminotecnico deve essere redatto da una
delle figure professionali previste per tale settore impiantistico; dal progetto
deve risultare la rispondenza dell'impianto ai requisiti della presente legge
anche mediante la produzione della documentazione sulle caratteristiche
costruttive e prestazionali degli apparecchi e delle lampade, rilasciata da
riconosciuto istituto di certificazione o da aziende con sistema di qualità
certificato. Al termine dei lavori, l'impresa installatrice rilascia al Comune
la dichiarazione di conformità dell'impianto realizzato secondo i criteri
applicativi previsti nel successivo art. 5, e ove previsto, il certificato di
collaudo degli impianti di illuminazione pubblica; la cura e gli oneri dei
collaudi sono a carico dei committenti degli impianti.
9. Dispongono e vigilano che gli impianti di illuminazione pubblica e privata
esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, in caso di
ricostruzione radicale di tutto l'impianto o sostituzione parziale dei corpi
illuminanti, devono essere rispondenti alle disposizioni di cui all'art. 5. Gli
impianti di illuminazione, particolarmente inquinanti od abbaglianti, tipo globi
luminosi, fari, torri faro, ottiche aperte, insegne luminose, individuati
dall'Ufficio Tecnico Comunale (UTC) o dalla Polizia Municipale (anche su
segnalazione degli osservatori astronomici e delle locali associazioni di
astrofili), se pubblici devono essere sostituiti con gradualità ed in relazione
alle risorse finanziarie disponibili, comunque non oltre 5 anni dall'entrata in
vigore della presente legge, se privati devono essere messi a norma entro e non
oltre 360 gg. dalla data della segnalazione della Polizia Municipale o dell'UTC
al titolare dell'impianto. Le sostituzioni o le messe a norma devono essere
rispondenti alle disposizioni di cui all'art. 5.
10. Vigilano e adottano i provvedimenti del caso affinché l'incremento annuale
dei consumi di energia elettrica per illuminazione esterna notturna pubblica e
privata nel territorio comunale non superi l'1% del consumo al momento
dell'entrata in vigore della presente legge.
11. Tutti i comuni con almeno 3000 abitanti si dotano, entro quattro anni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, di piani di illuminazione che
disciplinano le nuove installazioni in accordo con la presente legge, con il
D.Lgs. 285/1992 recante il "Nuovo codice della strada" e successive integrazioni
e modifiche, con le leggi statali 9 gennaio 1991, n. 9 e n. 10 attinenti il
"Piano energetico nazionale", con il decreto del Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti del 5 novembre 2001: Norme funzionali e geometriche per la
costruzione delle strade.
12. Vigilano, tramite controlli periodici effettuati di propria iniziativa o su
richiesta degli osservatori astronomici, delle associazioni astrofile o
ambientaliste o di semplici cittadini, sul rispetto delle misure stabilite per
gli
impianti di illuminazione esterna dalla presente legge e dal Regolamento
Urbanistico Edilizio, in conformità del Regolamento regionale di cui al comma 1
dell'art. 2.
13. Redigono e trasmettono alla Regione un rapporto annuale sull'andamento
dell'inquinamento luminoso, sul conseguente risparmio energetico e sulle azioni
condotte per l'applicazione della legge.
14. Applicano le sanzioni amministrative di cui all'art. 8.
ARTICOLO 4
Obbligo di conformità dei capitolati
1. Tutti i capitolati relativi all'illuminazione pubblica e privata devono
essere conformi alle disposizioni della presente legge.
2. Le amministrazioni comunali, per impianti di particolare complessità tecnica
e a seguito di motivata relazione, sono autorizzate a derogare, fino ad un
incremento massimo del trenta per cento, ai prezzi del prezziario regionale, per
particolari esigenze di contenimento dell'inquinamento luminoso.
ARTICOLO 5
Requisiti tecnici e modalità d'impiego degli impianti di illuminazione
1. Tutti i nuovi impianti di illuminazione esterna pubblica e privata devono
essere corredati di certificazione di conformità alla presente legge e devono
possedere contemporaneamente i seguenti requisiti:
a) essere dotati di progetto illuminotecnico redatto da una delle figure
professionali previste per tale settore impiantistico;
b) essere costituiti da apparecchi illuminanti aventi un'intensità massima di 0
candele (cd) per 1000 lumen a 90° ed oltre;
c) essere equipaggiati con lampade ad avanzata tecnologia ed elevata efficienza
luminosa, quali al sodio ad alta o bassa pressione, in luogo di quelle con
efficienza luminosa inferiore.
d) è consentito l'impiego di lampade con indice di resa cromatica superiore a Ra=65,
ed efficienza comunque non inferiore ai 90 lm/w, solo nell'illuminazione di
monumenti, edifici, aree di aggregazione e centri storici
in zone di comprovato valore culturale e/o sociale ad uso esclusivamente
pedonale;
e) avere luminanza media mantenuta delle superfici da illuminare e illuminamenti
non superiori ai livelli minimi previsti dalle normative tecniche di sicurezza
ovvero dai presenti criteri, nel rispetto dei seguenti elementi
guida:
I - classificare le strade in base a quanto disposto dal decreto del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti del 5 novembre 2001: Norme funzionali e
geometriche per la costruzione delle strade. In particolare le strade
residenziali devono essere classificate di tipo F, di rete locale, ad esclusione
di quelle urbane di quartiere, tipo E, di penetrazione verso la rete locale;
II - impiego, a parità di luminanza, di apparecchi che conseguano, impegni
ridotti di potenza elettrica, condizioni ottimali di interasse dei punti luce e
ridotti costi manutentivi;
III - in particolare, i nuovi impianti di illuminazione stradali tradizionali,
fatta salva la prescrizione dell'impiego di lampade con la minore potenza
installata in relazione al tipo di strada ed alla sua categoria illuminotecnica,
devono garantire un rapporto fra interdistanza e altezza delle sorgenti luminose
non inferiore al valore di 3,7. Sono consentite soluzioni alternative, solo in
presenza di ostacoli quali alberi, o in quanto funzionali alla certificata e
documentata migliore efficienza generale dell'impianto. Soluzioni con apparecchi
lungo entrambi i lati della strada (bilaterali frontali) sono accettabili, se
necessarie, solamente per strade classificate con indice illuminotecnico 5 e 6;
IV - orientamento su impianti a maggior coefficiente di utilizzazione, senza
superare i livelli minimi previsti dalle normative illuminotecniche italiane ed
europee in vigore alla data di approvazione della presente legge e garantendo il
rispetto dei valori di uniformità e controllo dell'abbagliamento previsto da
dette norme. In caso di modifica delle norme i valori di illuminamento e
luminanza verranno accettati solo in diminuzione;
V - mantenimento, su tutte le superfici illuminate, fatte salve diverse
disposizioni connesse alla sicurezza, di valori medi di luminanza, non superiori
ad 1 cd/mq.;
VI - calcolo della luminanza in funzione del tipo e del colore della superficie
realizzati ottimizzando l'efficienza degli stessi, e quindi impiegando, a parità
di luminanza, apparecchi che conseguono impegni ridotti di potenza elettrica e
condizioni ottimali di interasse dei punti luce;
f) essere provvisti di appositi dispositivi in grado di ridurre in base al
flusso di traffico, entro l'orario stabilito con atti delle amministrazioni
comunali e comunque non oltre la mezzanotte, l'emissione di luci degli impianti
in misura non inferiore al trenta per cento rispetto al pieno regime di
operatività: la riduzione non va applicata qualora le condizioni d'uso della
superficie illuminata siano tali da comprometterne la sicurezza.
2. I requisiti di cui al comma 1 non si applicano per le sorgenti interne ed
internalizzate, per quelle in impianti con emissione complessiva al di sopra del
piano dell'orizzonte non superiore ai 2000 lumen, costituiti da sorgenti di luce
con flusso totale emesso in ogni direzione non superiore a 1200 lumen cadauna,
per quelle di installazione temporanea che vengano spente entro le ore venti nel
periodo di ora solare ed entro le ventidue nel periodo di ora legale. Tuttavia,
per poter usufruire di tale deroga, i Comuni o i privati interessati devono
chiedere apposita autorizzazione alla Regione.
3. L'illuminazione di impianti sportivi deve essere realizzata in modo da
evitare fenomeni di dispersione di luce verso l'alto e al di fuori dei suddetti
impianti. Per tali impianti è consentito l'impiego di lampade diverse da quelle
previste al comma 1, lett. b).
4. E' vietata l'illuminazione delle piste ciclabili esternamente ai centri
abitati. E' ammessa solamente un'illuminazione segnavia di potenza massima 500 W
per ogni chilometro di pista e comunque rispondente ai criteri di cui al comma
1.
5. E' fatto divieto di utilizzare in modo permanente fasci di luce roteanti o
fissi a scopo pubblicitario.
6. L'illuminazione degli edifici deve avvenire dall'alto verso il basso, con
intensità luminosa massima consentita di 0 candele (cd) per 1000 lumen a 90° ed
oltre, con emissione rigorosamente controllata del flusso entro il perimetro o
le sagome degli stessi, con luminanza massima di 1 cd/mq., e spegnimento o
riduzione della potenza di almeno il 30% entro le ore ventiquattro.
7. Solo in caso di illuminazione di edifici classificati di interesse storico,
architettonico o monumentale e di quelli di pregio storico, culturale e
testimoniale i fasci di luce possono essere orientati dal basso verso l'alto. In
tal caso devono essere utilizzate basse potenze al fine di non superare una
luminanza di 1 cd/mq. e un illuminamento di 10 lux. Se necessari devono essere
utilizzati dispositivi di contenimento del flusso luminoso disperso come schermi
o alette paraluce. Inoltre, i fasci di luce devono ricadere comunque all'interno
della sagoma dell'edificio; se la sagoma è fortemente irregolare, il flusso
diretto verso l'emisfero superiore che non viene intercettato dalla struttura
illuminata non deve superare il 10% del flusso nominale che fuoriesce
dall'impianto di illuminazione, con spegnimento o riduzione di potenza impegnata
entro le ore ventiquattro.
8. L'illuminazione delle insegne non dotate di illuminazione propria deve essere
realizzata dall'alto verso il basso, rispettando i criteri definiti al comma 1.
Le insegne dotate di illuminazione propria non possono superare
un flusso totale emesso di 4500 lumen per ogni esercizio. In ogni caso tutti i
tipi di insegne luminose non preposte alla sicurezza e ai servizi di pubblica
utilità (ospedali, farmacie, polizia, carabinieri, vigili del fuoco ecc.) devono
essere spente entro le ore 24 nel periodo di ora legale estiva ed entro le ore
22 nel periodo di ora solare oppure, nel caso di attività che si svolgono dopo
tali orari, alla chiusura dell'esercizio.
9. Nel rispetto minimo dei criteri di cui ai precedenti punti del presente
articolo, ogni forma d'illuminazione pubblica o privata anche non funzionalmente
dedicata alla circolazione stradale, non deve costituire elemento di disturbo
per gli automobilisti o costituire fonte di intrusione nelle proprietà private.
A tal fine ogni fenomeno di illuminazione molesta o di abbagliamento deve essere
limitato ai valori minimi previsti dalle norme tecniche e di sicurezza italiane
ed europee.
10. Al fine di migliorare la sicurezza stradale si incentiva l'utilizzo di
sistemi di segnalazione passivi (quali catarifrangenti e cat-eyes) o attivi (a
LED fissi o intermittenti, indicatori di prossimità, linee di luce, etc.) ove
l'illuminazione tradizionale potrebbe essere meno efficace (tracciati
pericolosi, svincoli, nebbia, etc.), in quanto insufficiente o eccessiva.
11. Nelle zone di particolare protezione di cui al successivo art. 7 valgono,
oltre che tutti i punti precedenti del presente articolo, le seguenti norme più
restrittive:
a) Per gli impianti di illuminazione di facciata di edifici pubblici o privati
che non abbiano carattere monumentale o particolare e comprovato valore
artistico: divieto assoluto di illuminare dal basso verso l'alto, con l'obbligo
di spegnimento entro le ore ventiquattro, con luminanza massima di 1 cd/mq.;
b) per gli impianti di illuminazione di facciata di edifici di particolare e
comprovato valore artistico: spegnimento entro le ore ventiquattro, salvo quanto
previsto dal comma 7 del presente articolo;
c) per le insegne pubblicitarie e le insegne di negozi o esercizi vari:
spegnimento entro le ore ventiquattro o alla chiusura dell'esercizio;
d) entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge tutti gli
apparecchi illuminanti altamente inquinanti già esistenti, tipo globi luminosi,
fari, torri faro, ottiche aperte, insegne luminose, di cui all'art. 3, comma 3,
devono essere schermati o comunque dotati di idonei dispositivi in grado di
contenere e dirigere a terra il flusso luminoso. L'intensità luminosa non dovrà
comunque eccedere le 15 cd per 1000 lumen a 90° e oltre;
e) tutti gli apparecchi non rispondenti alle norme della presente legge, già
esistenti alla data di entrata in vigore della stessa, vanno comunque adattati o
sostituiti entro e non oltre 5 anni dall'entrata in vigore della legge.
ARTICOLO 6
Poteri sostitutivi
1. Qualora i Comuni ritardino o omettano di compiere gli atti obbligatori
previsti dalle presenti disposizioni, la Giunta regionale Direzione turismo,
ambiente, energia, assegna un termine per provvedervi; decorso inutilmente il
termine stabilito, la Giunta regionale, sentito il Comune inadempiente, nomina
un commissario ad acta che provvede in via sostitutiva.
ARTICOLO 7
Zone di particolare tutela e protezione
1. Ai fini dell'applicazione della presente legge, presso il competente Servizio
della Giunta regionale è tenuto il registro degli Osservatori Astronomici e
Astrofisica statali, pubblici o privati che svolgono attività di divulgazione e
ricerca scientifica, ubicati nel territorio regionale, con indicazione degli
Osservatori professionali e non professionali.
2. Il registro di cui al comma 1 è aggiornato con deliberazione della Giunta
regionale; l'aggiornamento può essere effettuato automaticamente dalla regione,
o su segnalazione dei soggetti interessati o delle locali associazioni astrofile.
Il registro e i relativi aggiornamenti sono pubblicati sul BURA.
3. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, individua, mediante cartografia in scala adeguata, le zone
di particolare protezione e tutela degli osservatori di cui al comma 1, dei
Parchi nazionali e regionali, delle Riserve naturali regionali e statali. La
relativa delibera è pubblicata sul BURA.
4. Le zone di particolare protezione e tutela sono indicate in venti chilometri
di raggio dal centro degli osservatori professionali e non professionali e in
cinque chilometri di raggio dai confini delle aree protette.
ARTICOLO 8
Sanzioni
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque realizza impianti di
illuminazione pubblica e privata in difformità alla presente legge è punito,
previa diffida a provvedere all'adeguamento entro sessanta giorni, con la
sanzione amministrativa da € 260,00 a € 1030,00, fermo restando l'obbligo
all'adeguamento.
2. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dal comma 1 sono
introitate dai comuni.
3. Competenti a provvedere a comminare le sanzioni sono i comandi di polizia
municipale dei comuni ove siano installati gli impianti non rispondenti ai
presenti criteri. Gli organi di polizia municipale provvedono alla verifica e
alla notifica della violazione di legge entro 30 giorni dalla segnalazione del
singolo cittadino, dell'Osservatorio competente o delle associazioni per la
tutela del cielo notturno. L'adeguamento dell'impianto
segnalato ai criteri della presente legge deve essere effettuato dal
proprietario dello stesso entro 60 giorni dalla notifica della violazione.
L'impianto segnalato deve rimanere spento sino all'avvenuto adeguamento.
In caso di mancato adeguamento verrà comminata una sanzione da € 260,00 a €
1030,00 per ogni punto luce non adeguato.
ARTICOLO 9
Norma finanziaria
1. Per la prima applicazione della presente legge per l'anno 2005, non si
prevedono oneri a carico del bilancio della Regione.
2. Per gli esercizi successivi al 2005 gli oneri saranno determinati dalle
rispettive leggi finanziarie, così come disposto dall'art. 8 della L.R.
25.3.2002, n. 3, successivamente all'emanazione del regolamento.
ARTICOLO 10
Disposizioni finali
1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la
Giunta regionale emana i criteri di applicazione della medesima.
2. E' concessa facoltà, anche ai comuni il cui territorio non ricada nelle fasce
di rispetto di cui all'art. 9, comma 1, di adottare integralmente i criteri
previsti dall'articolo medesimo mediante l'approvazione di appositi regolamenti.
ARTICOLO 11
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore sessanta giorni dopo la sua
pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo.
Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della
Regione".
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge
della Regione Abruzzo.
Data a L'Aquila 3 Marzo 2005
ALLEGATO 1:
Allegato A
ARTICOLO 1
Elenco degli Osservatori
Osservatori Astronomici di rilevanza Nazionale
- Osservatorio Astronomico di Roma - 67010 Assergi (AQ) - Strada Statale 17,1
- Osservatorio Astronomico di Roma - 67100 L'Aquila (AQ) - Via Assergi (Campo
Imperatore)
- Osservatorio Astronomico di Collurania "V. Cerulli" - Via Mentore Maggini,
64100 - Teramo
Osservatori astronomici di rilevanza locale:
- Osservatorio Astronomico "Colle Leone" - 64023 Mosciano Sant'angelo (TE) -Via
Colle Leone
- Osservatorio Astronomico "Sa.Rub." - Via Delle Pescine - 67050 Massa D'Albe
(AQ)
- Osservatorio Astronomico "Torre delle Stelle" - Torre Civica - Aielli (AQ)