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Regione Umbria
Legge Regionale n. 14 del 21-07-2004
«Ripristino ambientale dei siti inquinati e disciplina del Piano per la bonifica delle aree inquinate.»
(B.U.R. Umbria n. 32 del 4 agosto 2004 - S.O. n.1)
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato.
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
la seguente legge:
ARTICOLO 1
(Finalità e oggetto)
1. La presente legge, in attuazione degli articoli 17, 19 e 21 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, disciplina il ripristino ambientale dei siti
inquinati e il Piano per la bonifica delle aree inquinate, di seguito denominato
“Piano di bonifica”, di cui all’articolo 5 della legge regionale 31 luglio 2002,
n. 14. In particolare:
a) istituisce, ai sensi
dell’articolo 17 del decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, l’Anagrafe
dei siti da bonificare disciplinandone la gestione e l’aggiornamento;
b) definisce le modalità di approvazione e attuazione del programma di
finanziamento per la progettazione e l’esecuzione degli interventi di messa in
sicurezza d’emergenza, di bonifica e ripristino ambientale;
c) istituisce, ai sensi dell’articolo 17, comma 9 del d.lgs. 22/1997, il fondo
di finanziamento degli interventi di bonifica e ripristino ambientale di cui
all’articolo 14.
ARTICOLO 2
(Anagrafe dei siti da bonificare)
1. È istituita l’Anagrafe dei siti da bonificare di cui all’articolo 1, comma 1,
lettera a), che contiene:
a) l’elenco dei siti da bonificare;
b) l’elenco dei siti sottoposti a intervento di bonifica e ripristino
ambientale, di bonifica e ripristino ambientale con misure di sicurezza, di
messa in sicurezza permanente e ripristino ambientale, nonché degli interventi
realizzati nei siti medesimi.
2. L’elenco dei siti da bonificare è predisposto e aggiornato, ai sensi
dell’articolo 17, comma 2 del d.m. 471/1999, sulla base:
a) delle notifiche dei soggetti di cui all’articolo 7 del d.m. 471/1999, per i
siti in cui si è verificato il superamento dei valori di concentrazione-limite
accettabili stabiliti dall’allegato 1 del d.m. 471/1999;
b) delle comunicazioni dei soggetti pubblici, di cui all’articolo 8 del d.m.
471/1999, che, nell’esercizio delle funzioni a loro attribuite, hanno
individuato siti inquinati;
c) delle notifiche dei soggetti interessati, di cui all’articolo 9 del d.m.
471/1999, per i siti in cui si è verificato il superamento dei valori di
concentrazione-limite accettabili stabiliti dall’allegato 1 del d.m. 471/1999;
d) degli accertamenti eseguiti dall’autorità competente che attestano un
superamento dei valori di concentrazione-limite accettabili, di cui all’allegato
1 del d.m. 471/1999, per i siti inseriti nel censimento dei siti potenzialmente
contaminati di cui al d.m. 16 maggio 1989.
ARTICOLO 3
(Piano di bonifica)
1. Il Piano di bonifica di cui all’articolo 1, formulato sulla base del
censimento delle aree potenzialmente inquinate, oltre a quanto previsto
dall’articolo 5 della l.r. 14/2002, contiene:
a) lo stato di attuazione del precedente piano di bonifica;
b) la lista dei siti di interesse pubblico per i quali è stato accertato il superamento dei valori di concentrazione-limite accettabili, stabiliti dall’allegato 1 del d.m. 471/1999, di seguito denominata “Lista A1”, inerente i siti di proprietà pubblica o i siti definiti pubblici a seguito di inadempienza del soggetto obbligato;
c) la lista dei siti per i quali esiste un pericolo concreto e attuale di inquinamento, ma non è ancora stato dimostrato l’eventuale superamento dei valori di concentrazione-limite accettabili, stabiliti dall’allegato 1 del d.m. 471/1999, di seguito denominata “Lista A2”;
d) la lista dei siti per i quali i
soggetti interessati hanno presentato notifica, ai sensi dell’articolo 9, comma
3 del d.m. 471/1999, entro il 31 marzo 2001, di seguito denominata “Lista A3”;
e) la lista delle “aree vaste” potenzialmente interessate da criticità
ambientali che necessitano di ulteriori informazioni e/o approfondimenti sulla
qualità ambientale, di seguito denominata “Lista A4”;
f) i criteri per l’attuazione degli interventi previsti dal piano stesso;
g) i criteri e le procedure per l’individuazione delle tipologie di progetti di
bonifica non soggetti ad approvazione preventiva, di cui all’articolo 19, comma
1, lett. h) del D.Lgs. 22/97 e all’articolo 13 del d.m. 471/1999.
ARTICOLO 4
(Effetti del piano di bonifica)
1. L’inserimento di un sito nella “Lista A1” comporta:
a) l’imposizione di un vincolo che impedisce ogni variazione di destinazione
d’uso fino all’avvenuta bonifica;
b) l’obbligo di eseguire
l’intervento di messa in sicurezza e/o bonifica;
c) l’attivazione dei poteri provvedimentali del comune o della Regione, in base
alle rispettive competenze, ai fini degli interventi di bonifica, secondo
l’ordine di priorità stabilito nel piano di bonifica e in relazione alle
disponibilità finanziarie;
d) la facoltà di utilizzo futuro dell’area esclusivamente in conformità a quanto
previsto nell’atto di certificazione di corretta esecuzione degli interventi di
bonifica, rilasciato dalla provincia competente per il territorio.
2. L’inserimento di un sito nella “Lista A2” comporta:
a) l’obbligo per il comune territorialmente competente di invitare il
responsabile dell’inquinamento e/o i proprietari del sito ad attivare, entro
trenta giorni, gli accertamenti preliminari, sulla base delle indicazioni
fornite dall’Agenzia per la protezione dell’ambiente - ARPA, volti a verificare
il superamento dei valori di concentrazione-limite accettabili, stabiliti
dall’allegato 1 del d.m. 471/1999;
b) l’esecuzione d’ufficio, da parte del comune territorialmente competente, a
mezzo dell’ARPA, degli accertamenti preliminari, di cui alla lettera a), qualora
il soggetto obbligato non provveda o si tratti di siti di competenza pubblica;
c) la trasmissione da parte dell’ARPA al comune territorialmente competente e
alla Regione di apposita documentazione tecnica attestante l’assenza di
contaminazione, con conseguente eliminazione del sito dalla “Lista A2”, qualora,
a seguito dell’esecuzione degli accertamenti preliminari, non risulti un
superamento dei valori di concentrazione-limite accettabili, stabiliti
dall’allegato 1 del d.m. 471/1999.
3. Per le “aree vaste”, potenzialmente interessate da criticità ambientali,
della “Lista A4”, l’ARPA, sulla base delle peculiarità dell’area e delle matrici
ambientali interessate, propone alla Giunta regionale, entro un anno dalla data
di entrata in vigore della presente legge, uno specifico programma di
monitoraggio ambientale definendone le caratteristiche, l’estensione e i costi
relativi.
ARTICOLO 5
(Aggiornamento della “Lista A1”)
1. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, può aggiornare la “Lista A1”
nel corso di validità del Piano di bonifica, tenendo conto dei rischi di natura
ambientale e della rilevanza socio-economica dei siti interessati.
2. La Giunta regionale procede all’aggiornamento di cui al comma 1 sulla base
dei seguenti elementi:
a) individuazione di nuovi siti, tra quelli inseriti nell’anagrafe dei siti da
bonificare, di competenza pubblica;
b) acquisizione di nuovi elementi conoscitivi sui siti già compresi nella “Lista
A1”, tali da determinare una diversa priorità di intervento;
c) certificazione di avvenuta bonifica da parte della provincia territorialmente
competente, con conseguente eliminazione del sito dalla “Lista A1”.
ARTICOLO 6
(Aree con impianti dismessi)
1. I titolari delle attività identificabili tra quelle del censimento, di cui
all’articolo 17, comma 1 bis del d.lgs. 22/1997 e dell’articolo 16 del d.m.
471/1999, almeno trenta giorni prima della prevista dismissione o cessazione di
attività, sono tenuti a darne comunicazione al sindaco del comune
territorialmente competente, indicando i sistemi previstiper la disattivazione
dei relativi impianti, dello stoccaggio delle sostanze o dei rifiuti, nonché per
l’alienazione o smaltimento degli stessi.
2. Il sindaco, avvalendosi dell’ARPA, può prescrivere l’effettuazione di
verifiche atte ad accertare la sussistenza di residuali rischi o fattori di
nocività o di contaminazioni, nonché la necessità di interventi di messa in
sicurezza e/o bonifica.
3. Per le aree industriali dismesse di cui al comma 1, il sindaco, sentito il
parere dell’ARPA, può subordinare il riutilizzo dell’area alle verifiche atte ad
accertare il superamento dei valori di concentrazione-limite accettabili per
l’uso previsto.
ARTICOLO 7
(Occupazione temporanea dei suoli per l’effettuazione di verifiche, controlli e
monitoraggio)
1. Al fine di procedere all’installazione di centraline di monitoraggio e
misurazione e di altri impianti fissi e al prelievo di campioni, i soggetti e
gli organi pubblici di cui all’articolo 17 del d.lgs. 22/1997 rivolgono domanda
motivata al sindaco che, con propria ordinanza, autorizza l’accesso ai fondi e
l’occupazione temporanea di questi, comunicandone modi e termini ai proprietari.
Per quanto non previsto dal presente articolo relativamente all’utilizzo dei
terreni occupati, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 325.
ARTICOLO 8
(Approvazione dei progetti e autorizzazione degli interventi)
1. I provvedimenti di approvazione di cui all’articolo 10 del d.m. 471/1999
specificano, per ogni livello progettuale, i termini entro i quali devono essere
effettuati gli interventi previsti nei progetti stessi, nonché quelli relativi
alla presentazione delle eventuali integrazioni.
ARTICOLO 9
(Termine dell’istruttoria di bonifica)
1. Qualora i risultati dell’esecuzione del piano di caratterizzazione, di cui
all’articolo 10 del d.m. 471/1999, dimostrino che i valori di concentrazione
delle sostanze inquinanti nel suolo, sottosuolo, acque superficiali e acque
sotterranee rispettano i limiti previsti dall’allegato 1 del d.m. 471/1999, in
relazione alla specifica destinazione d’uso del sito, il comune prende atto dei
risultati del piano di caratterizzazione e dichiara conclusa l’istruttoria per
la progettazione della bonifica nel rispetto delle procedure previste dallo
stesso articolo 10.
ARTICOLO 10
(Abbandono di rifiuti)
1. L’ordinanza sindacale di cui all’articolo 14 del d.lgs. 22/1997 finalizzata
alla rimozione dei rifiuti abbandonati, sulla base di quanto disposto
dall’articolo 1, comma 2 del d.m. 471/1999, prevede l’obbligo di effettuare la
classificazione, la quantificazione e l’indicazione della localizzazione nel
sito dei rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato. L’ordinanza è
comunicata all’ARPA.
2. Al termine degli interventi di rimozione dei rifiuti di cui al comma 1,
l’ARPA comunica al sindaco la eventuale necessità di svolgere gli accertamenti
preliminari per definire la condizione di inquinamento delle matrici ambientali
coinvolte.
3. Qualora, a seguito della rimozione dei rifiuti, sia rilevato il superamento
dei valori di concentrazione-limite accettabili nelle matrici ambientali, il
comune attiva le procedure previste dall’articolo 17 del d.lgs. 22/1997.
ARTICOLO 11
(Ripristino ambientale)
1. Gli interventi di bonifica e ripristino ambientale devono essere adeguati
alla destinazione d’uso e alle caratteristiche morfologiche, vegetazionali e
paesaggistiche dell’area, nel rispetto delle norme urbanistiche, paesaggistiche
e ambientali vigenti.
2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 si privilegia, ove
possibile, l’impiego di materiali organici di adeguata qualità, provenienti da
attività di recupero di rifiuti urbani, ai sensi dell’articolo 22, comma 5,
lettera c) del d.lgs. 22/1997.
ARTICOLO 12
(Interventi di privati assistiti da contributo pubblico)
1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 1, comma 7 della legge 9 dicembre
1998, n. 426, la Regione, ai sensi dell’articolo 17, comma 6 bis del d.lgs.
22/1997, qualora sussistano preminenti interessi pubblici e tenendo conto in
particolare delle esigenze di tutela igienico-sanitaria, ambientale e/o
occupazionale, può finanziare, fino a un massimo del cinquanta per cento del
costo totale dell’intervento, la realizzazione di interventi di bonifica da
parte di soggetti privati.
ARTICOLO 13
(Programma annuale di finanziamento di interventi)
1. La Giunta regionale, entro il 30 aprile di ogni anno, approva il programma di
finanziamento degli interventi di cui agli articoli 4 e 12, definendo le
modalità di erogazione dei contributi in conto capitale, fino al cento per cento
della spesa ritenuta ammissibile.
2. Qualora entro sei mesi dalla data di concessione del finanziamento non siano
state avviate le procedure di esecuzione dell’intervento, la Giunta regionale
può disporre la revoca del finanziamento.
ARTICOLO 14
(Finanziamento degli interventi di bonifica)
1. Per il finanziamento degli interventi di bonifica e ripristino ambientale,
ivi incluse le spese relative agli interventi di cui all’articolo 7, dei siti
inquinati eseguiti dai comuni, in via sostitutiva del soggetto obbligato, come
definito dall’articolo 14 del d.m. 471/1999, ferma e impregiudicata ogni
iniziativa tesa all’individuazione del responsabile del danno ambientale e
comunque del recupero delle spese sostenute, secondo le modalità di cui
all’articolo 17, commi 10 e 11 del d.lgs. 22/1997, si provvede ai sensi del
comma 9 del medesimo articolo 17 nei limiti degli stanziamenti di bilancio.
ARTICOLO 15
(Norma finanziaria)
1. Al finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge si fa fronte
per l’anno 2004 con le seguenti risorse di bilancio:
- limitatamente agli interventi di cui all’articolo 4 effettuati sui siti di
proprietà pubblica, con le risorse previste nel Docup obiettivo 2 in materia di
bonifica e allocate nella unità previsionale di base 05.2.015 denominata “Docup
Ob. 2 (2000/2006) – Misura 3.3 – Infrastrutture ambientali” e con le risorse
previste nella unità previsionale di base 05.2.018 denominata “Interventi di
bonifica e ripristino ambientale” (cap. 9147) del Bilancio annuale di
previsione, parte spesa;
- per gli interventi previsti nell’articolo 12 con le risorse allocate nella
unità previsionale di base 05.2.018 denominata “Interventi di bonifica e
ripristino ambientale” (cap. 9148);
- per gli interventi di cui all’articolo 14 attraverso l’istituzione di un fondo
denominato “Fondo per il finanziamento, in via sostitutiva, degli interventi di
pronto intervento per fronteggiare fenomeni occasionali di inquinamento”,
allocato nella unità previsionale di base 05.2.018 denominata “Interventi di
bonifica e ripristino ambientale” (cap. 9140).
2. Per gli anni 2004 e successivi l’entità della spesa per gli interventi che
gravano nella unità previsionale di base 05.2.018 è determinata annualmente con
la legge finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 27, comma 3, lett. c)
della vigente legge regionale di contabilità.
3. Le somme recuperate a fronte degli interventi effettuati in forza
dell’articolo 14 della presente legge sono introitate nel Bilancio di
previsione, parte entrate, nella unità previsionale di base 3.02.002 denominata
“Altri recuperi” (cap. 2679).
4. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è
autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui al presente articolo,
sia in termini di competenza che di cassa.
ARTICOLO 16
(Norme finali e transitorie)
1. In sede di prima applicazione il Piano di bonifica è approvato dal Consiglio
regionale entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge e
scade contemporaneamente al Piano di gestione dei rifiuti urbani, di cui
all’articolo 2, comma 1, lettera a) e all’articolo 3 della l.r. 14/2002.
2. Entro sei mesi dalla data di approvazione del Piano di bonifica per i siti
compresi nella “Lista A3” di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d) devono
essere attivate le procedure previste dall’articolo 10 del d.m. 471/1999.
ARTICOLO 17
(Modificazione della legge regionale 31 luglio 2002, n. 14)
1. All’articolo 19, comma 2, lettera b) della l.r. 14/2002 l’ultimo periodo è
soppresso.
Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione Umbria.
Data a Perugia, addì 21 luglio 2004
LORENZETTI