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Decreto 16 gennaio 2004, n.44

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Recepimento della direttiva 1999/13/CE relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili di talune attivita' industriali, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. 

(G.U. n. 47 del 26-2-2004)




IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SALUTE
e
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 29 dicembre 2000, n. 422, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2000;
Vista la direttiva 1999/13/CE, sulla limitazione delle emissioni dei composti organici volatili dovute all'uso dei solventi organici in talune attivita' ed in taluni impianti;
Vista la decisione della Commissione del 27 giugno 2002 n. C. (2002)2234, concernente il questionario relativo alle relazioni degli Stati membri sull'attuazione della citata direttiva 1999/13/CE;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, concernente norme in materia di qualita' dell'aria, relativamente a specifici agenti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, e, in particolare, gli articoli 3, comma 2, e 11;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 12 luglio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario n. 51 alla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 1990, recante linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi e massimi di emissione;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 21 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1996, sulla disciplina dei metodi di controllo delle emissioni in atmosfera dagli impianti industriali;
Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, concernente la prevenzione e la riduzione integrata dell'inquinamento;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modifiche, concernente la classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio delle sostanze pericolose;
Sentita la Conferenza unificata nella seduta del 24 luglio 2003; 
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 ottobre 2003;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata con nota n. UL/2003/8413 del 12 novembre 2003;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1.
Campo di applicazione
1. Il presente decreto disciplina, in attuazione della direttiva 99/13/CE e dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, i valori limite, i criteri temporali di adeguamento e i metodi di analisi e di valutazione delle emissioni prodotte dagli impianti, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera r), che nell'esercizio delle attivita' individuate all'allegato I superano le soglie di consumo di solvente indicate nello stesso allegato.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi sull'emanazione del decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
Note alle premesse:
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dall'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214 (S.O.) e' il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.". 
- La legge 29 dicembre 2000, n. 422, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dell'appartenenza dell'Italia alla Comunita' europea - Legge comunitaria 2000 e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 gennaio 2001, n. 16 (S.O.).
- La direttiva 1999/13/CE dell'11 marzo 1999, sulla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovuta all'uso di solventi organici in talune attivita' e in taluni impianti e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 85/1 del 29 marzo 1999.
- L'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, recante attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualita' dell'aria, relativamente a specifici agenti: inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 giugno 1988, n. 140 (S.O.) e' il seguente:
"2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanita' e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la conferenza dei presidenti delle giunte regionali, sono fissati ed aggiornati:
a) le linee guida per il contenimento delle emissioni, nonche' i valori minimi e massimi di emissione;
b) i metodi di campionamento, analisi e valutazione degli inquinanti e dei combustibili;
c) i criteri per l'utilizzazione delle migliori tecnologie disponibili;
d) i criteri temporali per l'adeguamento progressivo degli impianti esistenti alla normativa del presente decreto.".
- L'art. 11 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e' il seguente:
"Art. 11. - 1. Le prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate in seguito all'evoluzione della migliore tecnologia disponibile, nonche' alla evoluzione della situazione ambientale.".
- Il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, recante: "Attuazione della direttiva 96/67/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 1999, n. 252".
- Il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, recante attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose, e' e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 marzo 1997, n. 58 (S.O.).".
Note all'art. 1:
- La citata direttiva 99/13/CE e' riportata nelle note alle premesse.
- Il comma 2 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e' riportato nelle note alle premesse.

Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si intende per: 
a) "adesivo": qualsiasi preparato, compresi tutti i solventi organici o i preparati contenenti solventi organici necessari per una sua corretta applicazione, usato per far aderire parti separate di un prodotto;
b) "autorita' competente": le autorita' competenti al rilascio dell'autorizzazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372;
c) "autorizzazione": il provvedimento di autorizzazione rilasciato dall'autorita' competente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988 ovvero del decreto legislativo n. 372 del 1999;
d) "capacita' nominale": la massa giornaliera massima teorica di solventi organici immessi in un impianto, se l'impianto funziona in condizioni di esercizio normale e alla potenzialita' di prodotto prevista a livello di progetto;
e) "composto organico": qualsiasi composto contenente almeno l'elemento carbonio e uno o piu' degli elementi seguenti: idrogeno, alogeni, ossigeno, zolfo, fosforo, silicio o azoto, ad eccezione degli ossidi di carbonio e dei carbonati e bicarbonati inorganici;
f) "composto organico volatile (COV)": qualsiasi composto organico che abbia a 293,15 K una pressione di vapore di 0,01 kPa o superiore, oppure che abbia una volatilita' corrispondente in condizioni particolari di uso. Ai fini del presente decreto, e' considerata come un COV, la frazione di creosoto che alla temperatura di 293,15 K ha una pressione di vapore superiore a 0,01 kPa;
g) "condizioni di confinamento": le condizioni nelle quali un impianto e' gestito in maniera tale che i COV rilasciati dall'attivita' sono captati ed emessi in modo controllato mediante un camino o un dispositivo di abbattimento e non sono, quindi, completamente diffusi;
h) "condizioni normali": una temperatura di 273,15 K ed una pressione di 101,3 kPa;
i) "consumo": il quantitativo totale di solventi organici utilizzato in un impianto per anno civile ovvero per qualsiasi altro periodo di dodici mesi, detratto qualsiasi COV recuperato per riutilizzo;
l) "emissione": qualsiasi scarico di composti organici volatili da un impianto nell'ambiente;
m) "emissioni diffuse": qualsiasi emissione nell'aria, nel suolo e nell'acqua di composti organici volatili, ad esclusione delle emissioni contenute negli scarichi gassosi, nonche' i solventi contenuti in qualsiasi prodotto, fatte salve indicazioni diverse contenute nell'allegato II. Sono comprese le emissioni non convogliate rilasciate nell'ambiente esterno attraverso finestre, porte, sfiati e aperture similari;
n) "emissioni totali": la somma delle emissioni diffuse e delle emissioni negli scarichi gassosi;
o) "esercizio normale": tutti i periodi di funzionamento di un impianto o di un'attivita', ad eccezione delle operazioni di avviamento, di arresto e di manutenzione delle attrezzature;
p) "flusso di massa": la quantita' di COV rilasciata, espressa in unita' di massa/ora;
q) "gestore": qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce l'impianto;
r) "impianto": un'unita' tecnica permanente in cui sono svolte una o piu' attivita' di cui all'allegato I e qualsiasi altra attivita' direttamente associata che sia tecnicamente connessa con le attivita' svolte nel sito e possa influire sulle emissioni;
s) "impianto esistente": un impianto per il quale l'autorizzazione e' stata rilasciata prima della data di entrata in vigore del presente decreto. Si considerano, altresi', esistenti gli impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di pellami, escluse le pellicce, e di tessuti, nonche' le pulitintolavanderie a ciclo chiuso, in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto conformemente alla normativa vigente, che, entro 12 mesi dalla suddetta data, comunicano alla regione di avvalersi dell'autorizzazione generale da emanarsi ai sensi dell'articolo 9,
comma 2;
t) "inchiostro": un preparato, compresi tutti i solventi organici o i preparati contenenti i solventi organici necessari per una sua corretta applicazione, usato in un'attivita' di stampa per imprimere testi o immagini su una superficie;
u) "input": la quantita' di solventi organici e la loro quantita' nei preparati utilizzati nello svolgimento di un'attivita', inclusi i solventi recuperati all'interno e all'esterno dell'impianto, che devono essere registrati ogni qualvolta vengono riutilizzati per svolgere l'attivita';
v) "media oraria": la media aritmetica delle misure istantanee valide campionate nel corso dell'ora trascorsa;
z) "media di 24 ore": la media aritmetica dei valori orari validi rilevati dalle ore 00:00:01 alle ore 24:00:00 (hh:mm:ss) in condizioni di esercizio normale;
aa) "migliori tecniche disponibili": la piu' efficiente e avanzata fase di sviluppo di attivita' e i relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneita' pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione intesi ad evitare oppure, ove cio' si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso. Nel determinare le migliori tecniche disponibili occorre tenere conto in particolare degli elementi di cui all'allegato IV del decreto legislativo n. 372 del 1999.
In particolare, si intende per:
1. "tecniche": sia le tecniche impiegate, sia le modalita' di progettazione, di costruzione, di manutenzione, di esercizio e di chiusura dell'impianto;
2. "disponibili": le tecniche sviluppate su una scala che ne consente l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente valide nell'ambito del pertinente comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purche' il gestore possa averne accesso a condizioni ragionevoli;
3. "migliori": le tecniche piu' efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso;
bb) "modifica sostanziale":
1) per un impianto che rientra nell'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 372 del 1999 la definizione ivi specificata;
2) per un piccolo impianto, una modifica della capacita' nominale che porta ad un aumento delle emissioni di composti organici volatili superiore al 25%;
3) per tutti gli altri impianti, una modifica della capacita' nominale che porta ad un aumento delle emissioni di composti organici volatili superiore al 10%;
4) qualsiasi modifica che, a giudizio dell'autorita' competente, potrebbe avere effetti negativi significativi sulla salute umana o sull'ambiente;
5) qualsiasi modifica della capacita' nominale che comporta variazione della soglia di consumo e conseguente variazione dei valori limite applicabili secondo l'allegato II;
cc) "operazioni di avviamento e di arresto": le operazioni di messa in servizio, di messa fuori servizio e d'interruzione di un'attivita' di un elemento dell'impianto o di un serbatoio, come definiti al paragrafo 1 dell'allegato al decreto ministeriale 21 dicembre 1995. Nel caso in cui, nel corso dell'attivita', si verificano regolarmente periodi di oscillazione, questi non devono essere considerati come avviamenti e arresti;
dd) "piccolo impianto": un impianto dove sono svolte le attivita' di cui all'allegato II, punti 1, 3, 4, 5, 8, 10, 13, 16 o 17, con una soglia di consumo di solvente inferiore o uguale al valore indicato nella terza colonna dello stesso allegato, ovvero le altre attivita' dell'allegato II, con una soglia di consumo di solvente inferiore a 10 tonnellate all'anno;
ee) "preparato": le miscele o le soluzioni composte di due o piu' sostanze;
ff) "riutilizzo di solventi organici": l'uso di solventi organici recuperati nell'impianto per qualsiasi scopo tecnico o commerciale, ivi compreso l'uso come combustibile;
gg) "rivestimento": ogni preparato, compresi tutti i solventi organici o i preparati contenenti solventi organici necessari per una sua corretta applicazione, usato per ottenere su una superficie un effetto decorativo, protettivo o funzionale;
hh) "scarichi gassosi": gli effluenti gassosi finali contenenti composti organici volatili o altri inquinanti, emessi nell'aria da un camino o da un dispositivo di abbattimento. I flussi volumetrici sono espressi in metri cubi/ora in condizioni normali;
ii) "soglia di consumo": il valore di consumo di solvente espresso in tonnellate/anno, riferito alle attivita' di cui all'allegato I, determinato in riferimento alla capacita' nominale dell'impianto. Tale valore si determina in riferimento alla potenzialita' della singola attivita', come prevista a livello di progetto, e tenendo conto delle condizioni di esercizio normali;
ll) "soglia di produzione": la quantita' espressa in numero di pezzi prodotti/anno di cui all'appendice 1 dell'allegato II, riferita alla potenzialita' di prodotto prevista a livello di progetto dell'impianto;
mm) "solvente organico alogenato": un solvente organico che contiene almeno un atomo di bromo, cloro, fluoro o iodio per molecola;
nn) "solvente organico": qualsiasi COV usato da solo o in combinazione con altri agenti al fine di dissolvere materie prime, prodotti o materiali di rifiuto, senza subire trasformazioni chimiche o usato come agente di pulizia per dissolvere contaminanti oppure come dissolvente, mezzo di dispersione, correttore di viscosita', correttore di tensione superficiale, plastificante o conservante; 
oo) "sostanze": qualsiasi elemento chimico e i suoi composti quali si presentano allo stato naturale o prodotti dall'industria, in forma solida, liquida o gassosa;
pp) "valore limite di emissione": la massa di composti organici volatili nelle emissioni che non puo' essere superata in un determinato periodo di tempo, espressa come fattore di emissione in riferimento a taluni parametri specifici, come concentrazione, come percentuale o come livello di emissione, calcolati in condizioni normali;
qq) "vernice": un rivestimento trasparente.

Note all'art. 2:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e' riportato nelle note alle premesse.
- Il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, e' riportato nelle note alle premesse.
- L'allegato IV del citato decreto legislativo n. 372 del 1999 e' il seguente:
"Considerazioni da tenere presenti in generale o in un caso particolare nella determinazione delle migliori tecniche disponibili, secondo quanto definito all'art. 2, numero 12, tenuto conto dei costi e dei benefici che possono risultare da un'azione e del principio di precauzione e prevenzione:
1. Impiego di tecniche a scarsa produzione di rifiuti.
2. Impiego di sostanze meno pericolose.
3. Sviluppo di tecniche per il ricupero e il riciclo delle sostanze emesse e usate nel processo, e, ove opportuno, dei rifiuti.
4. Processi, sistemi o metodi operativi comparabili, sperimentati con successo su scala industriale.
5. Progressi in campo tecnico e evoluzione delle conoscenze in campo scientifico.
6. Natura, effetti e volume delle emissioni in questione.
7. Date di messa in funzione degli impianti nuovi o esistenti.
8. Tempo necessario per utilizzare una migliore tecnica disponibile.
9. Consumo e natura delle materie prime ivi compresa l'acqua usata nel processo e efficienza energetica.
10. Necessita' di prevenire o di ridurre al minimo l'impatto globale sull'ambiente delle emissioni e dei rischi.
11. Necessita' di prevenire gli incidenti e di ridurne le conseguenze per l'ambiente.
12. Informazioni pubblicate dalla Commissione ai sensi dell'art. 16, paragrafo 2, o da organizzazioni internazionali".

Art. 3.
Valori limite di emissione
1. Gli impianti di cui all'articolo 1 rispettano i valori limite di emissione negli scarichi gassosi e i valori limite di emissione diffusa indicati nell'allegato II oppure i valori limite di emissione totale individuati ai sensi dell'allegato II o dell'allegato III, nonche' le altre prescrizioni individuate ai sensi dei medesimi allegati. Tale risultato e' ottenuto mediante l'applicazione delle migliori tecniche disponibili e, in particolare, utilizzando materie prime a ridotto o nullo tenore di solventi organici, ottimizzando l'esercizio e la gestione degli impianti e, ove necessario, installando idonei dispositivi di abbattimento, in modo da minimizzare le emissioni di composti organici volatili.
2. Sono fatte salve le autorizzazioni rilasciate prima della data di entrata in vigore del presente decreto che conseguono un maggiore contenimento delle emissioni di composti organici volatili rispetto a quello ottenibile con l'applicazione delle indicazioni di cui agli allegati II e III. In tale caso rimangono validi i metodi di campionamento e di analisi indicati nelle autorizzazioni o, laddove non indicati, quelli previsti dal decreto ministeriale 12 luglio 1990, e successive modifiche, o quelli in uso alla data delle stesse autorizzazioni. E' fatta salva la facolta' del gestore dell'impianto di chiedere all'autorita' competente di rivedere dette autorizzazioni sulla base delle disposizioni del presente decreto.
3. Fermi restando i contenuti dell'autorizzazione stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988, l'autorita' competente indica nell'autorizzazione l'emissione totale annua conseguente all'applicazione di quanto disposto al comma 1, individuata sulla base della capacita' nominale dell'impianto indicata dal gestore, nonche' la periodicita' dell'aggiornamento del piano di gestione di cui all'articolo 5, comma 2.
4. Per gli impianti che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo n. 372 del 1999 le prescrizioni di cui agli allegati II e III costituiscono i requisiti minimi ai quali detti impianti debbono conformarsi.
5. Qualora il gestore comprovi all'autorita' competente che, per un singolo impianto, pur utilizzando la migliore tecnica disponibile, non e' possibile il conseguimento del valore limite stabilito per le emissioni diffuse, la stessa autorita' puo' autorizzare, per tale singolo impianto, deroghe a detto valore limite di emissione, salvo che cio' non comporti rischi per la salute umana o per l'ambiente. 
6. L'autorita' competente puo' esentare il gestore dall'applicazione delle prescrizioni di cui all'allegato II nel caso di attivita' che non possono essere gestite in condizioni di confinamento, qualora tale possibilita' sia prevista nello stesso allegato. In tal caso il gestore si conforma all'allegato III, salvo che comprovi all'autorita' competente che il rispetto di detto allegato non e' tecnicamente ed economicamente fattibile e che utilizza la migliore tecnica disponibile.
7. Le autorita' competenti comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, nell'ambito della relazione di cui all'articolo 8, le deroghe autorizzate ai sensi dei commi 5 e 6. 
8. L'autorita' competente puo' esentare il gestore dall'obbligo di conformarsi alle prescrizioni di cui al comma 1 nel caso di impianti adibiti a due o piu' attivita' che, individualmente, superano le soglie di cui all'allegato I, purche' la somma delle emissioni totali di dette attivita' non superi la somma delle emissioni totali che si avrebbero se fossero rispettati, per ogni singola attivita', i requisiti di cui allo stesso comma 1. Tale esenzione non si applica nel caso di emissioni delle sostanze indicate ai commi 9 e 11.
9. Le sostanze o i preparati, classificati ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modifiche, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61, sono sostituiti quanto prima con sostanze o preparati meno nocivi, tenendo conto delle linee guida della Commissione europea, ove emanate.
10. Per le emissioni dei COV di cui al comma 9, nel caso in cui il flusso di massa della somma dei COV, che determinano l'obbligo di etichettatura di cui al medesimo comma, sia uguale o superiore a 10 g/h, e' stabilito un valore limite di 2 mg/Nm3 riferito alla somma delle masse dei singoli COV.
11. Per le emissioni dei COV alogenati, cui sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R40, R68, nel caso in cui il flusso di massa della somma dei COV che determinano l'obbligo di etichettatura R40, R68 sia uguale o superiore a 100 g/h, e' stabilito un valore limite di emissione di 20 mg/Nm3, riferito alla somma delle masse dei singoli COV.
12. Al fine di tutelare la salute umana e l'ambiente, le emissioni dei COV di cui ai commi 9 e 11 sono gestite in condizioni di confinamento e il gestore adotta tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le stesse emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
13. Alle emissioni di COV ai quali, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' assegnata, o sui quali e' riportata, una delle frasi di rischio di cui ai commi 9 e 11, si applicano, quanto prima e, comunque, entro un anno dall'entrata in vigore del provvedimento di recepimento delle relative disposizioni comunitarie, i valori limite di emissione specificati, rispettivamente, nei commi 10 e 11.
14. Il gestore di un impianto esistente che utilizza un dispositivo di abbattimento che consente il rispetto del valore limite di emissione pari a 50 mgC/Nm3, in caso di incenerimento, e a 150 mgC/Nm3, per qualsiasi altro tipo di dispositivo di abbattimento, e' esentato dall'obbligo di conformarsi ai valori limite di emissione negli scarichi gassosi di cui all'allegato II fino al 1° aprile 2013, a condizione che le emissioni totali dell'intero impianto non superino le emissioni che si sarebbero verificate rispettando le prescrizioni dell'allegato II.
15. Il gestore adotta tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

Art. 4.
Controlli
1. Il gestore, in conformita' alle relative prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione e, comunque, almeno una volta all'anno, fornisce all'autorita' competente tutti i dati che consentono a detta autorita' di verificare la conformita' dell'impianto alle prescrizioni di cui all'articolo 5.
2. Il gestore installa apparecchiature per la misura e per la registrazione in continuo delle emissioni nei punti di emissione presidiati da dispositivi di abbattimento e con un flusso di massa di COV, espressi come carbonio organico totale, superiore a 10 kg/h al punto finale di scarico, onde verificare la conformita' delle stesse emissioni ai valori limite negli scarichi gassosi di cui all'articolo 5. Nel caso di flusso di massa inferiore, lo stesso gestore effettua misurazioni continue o periodiche, assicurando almeno tre letture durante ogni misurazione, nel caso di misurazioni periodiche; l'autorita' competente puo', comunque, richiedere, anche in questo caso, l'installazione di apparecchiature per la misura e per la registrazione in continuo delle emissioni, ove lo ritenga necessario.
3. Per la verifica dei valori limite espressi in concentrazione di massa sono utilizzati i metodi analitici indicati nell'allegato V. 
4. In alternativa alle apparecchiature di cui al comma 2, l'autorita' competente puo' consentire l'installazione di strumenti per la misura e per la registrazione in continuo dei parametri significativi ed indicativi del corretto stato di funzionamento dei dispositivi di abbattimento.

Art. 5.
Conformita' ai valori limite di emissione
1. Il gestore dimostra all'autorita' competente la conformita' dell'impianto:
a) ai valori limite di emissione negli scarichi gassosi, ai valori limite per le emissioni diffuse e ai valori limite di emissione totale, in quanto autorizzati;
b) all'emissione totale annua autorizzata per l'intero impianto; 
c) alle disposizioni dell'articolo 3, commi 5 e 6 ove applicabili.
2. Al fine di cui al comma 1, il gestore effettua, per quanto prescritto dall'autorizzazione, misurazioni di COV continue o periodiche negli scarichi gassosi, come previsto all'articolo 4, comma 2, ed elabora e aggiorna, con la periodicita' prevista dall'autorizzazione ed almeno una volta all'anno, un piano di gestione dei solventi, secondo le indicazioni contenute nell'allegato IV. Il gestore determina la concentrazione di massa dell'inquinante negli scarichi gassosi, in conformita' alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, del decreto 12 luglio 1990. 
3. Ai nuovi impianti e alle modifiche sostanziali, come definiti nel presente decreto, si applicano le disposizioni dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988.
4. In caso di misurazioni continue, la conformita' ai valori limite di emissione negli scarichi gassosi e' considerata raggiunta se nessuna delle medie di 24 ore di esercizio normale supera i valori limite di emissione e se nessuna delle medie orarie supera i valori limite di emissione di un fattore superiore a 1,25.
5. Per le misurazioni periodiche la conformita' ai valori limite di emissione negli scarichi gassosi e' considerata raggiunta se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media delle 3 letture e riferita ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio piu' gravose, non supera il valore limite di emissione stabilito.
6. La conformita' alle disposizioni dell'articolo 3, commi 10 e 11, e' verificata sulla base della somma delle concentrazioni di massa dei singoli COV interessati. In tutti gli altri casi, ove non altrimenti specificato nell'allegato II, si prende come riferimento la massa totale di carbonio organico emesso.
7. Durante i periodi di avviamento e di arresto degli impianti e nel caso di cui al comma 8, non si applicano i valori limite di emissione. Il gestore deve, comunque, adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante tali periodi.
8. Qualora il gestore accerti che, a seguito di malfunzionamenti o avarie, un valore limite di emissione e' superato:
a) informa tempestivamente l'autorita' competente e adotta le misure necessarie per garantire un tempestivo ripristino della conformita';
b) sospende l'esercizio dell'attivita' fino a che la conformita' non e' ripristinata, se la violazione causa un pericolo immediato per la salute umana.
9. L'autorita' competente stabilisce nell'autorizzazione specifiche prescrizioni per i casi di cui ai commi 7 e 8.
10. In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie si applicano le disposizioni dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988.

Note all'art. 5:
- L'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988 e' il seguente:
"Art. 8.-1. L'impresa, almeno quindici giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, ne da' comunicazione alla regione e al sindaco del comune o dei comuni interessati.
2. Entro quindici giorni dalla data fissata per la messa a regime degli impianti, l'impresa comunica alla regione e ai comuni interessati i dati relativi alle emissioni effettuate da tale data per un periodo continuativo di dieci giorni.
3. Entro centoventi giorni dalla data indicata per la messa a regime dell'impianto, la regione deve accertare la regolarita' delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, nonche' il rispetto dei valori limite. Ove accerti che le emissioni superino i limiti indicati nell'autorizzazione, prescrive le misure necessarie per riportare le emissioni, entro un termine prefissato, nei limiti prescritti.".
- L'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988 e' il seguente:
"Art. 10. - 1. In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, l'autorita' regionale
competente procede secondo la gravita' delle infrazioni: 
a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarita';
b) alla diffida e contestuale sospensione della attivita' autorizzata per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute e/o per l'ambiente;
c) alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'impianto, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo e di danno per la salute e/o per l'ambiente.".

Art. 6.
Criteri temporali di applicazione
1. I nuovi impianti si conformano alle prescrizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Gli impianti esistenti si adeguano alle prescrizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 entro il 31 ottobre 2007 ovvero, nel caso di impianti che si conformano all'allegato III, alle date stabilite
nello stesso allegato.
3. Ai fini di cui al comma 2, il gestore di un impianto esistente presenta all'autorita' competente, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, una relazione tecnica contenente la descrizione delle attivita' di cui all'allegato I che superano le soglie di consumo indicate nello stesso allegato, delle tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento, della qualita' e della quantita' delle emissioni con riferimento alle prescrizioni di cui all'articolo 3, comma 1, nonche', se necessario, un progetto di adeguamento, indicando le misure che intende adottare per rispettare le prescrizioni di cui all'articolo 3, comma 1. Fatte salve diverse disposizioni dell'autorita' competente, adottate ai sensi dell'articolo 4 comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988, il gestore attua il progetto di adeguamento con le modalita' indicate nello stesso progetto.
4. In caso di impianto sottoposto a modifica sostanziale o di impianto al quale, a seguito di una variazione di capacita' nominale, si applicano, per la prima volta, le disposizioni del presente decreto, la parte dell'impianto oggetto di detta modifica e' considerata come un nuovo impianto. A detta parte possono essere applicate le disposizioni previste per gli impianti esistenti, nel caso in cui le emissioni totali dell'intero impianto sottoposto a modifica sostanziale non superano quelle che si otterrebbero se la parte oggetto della modifica sostanziale fosse considerata come un nuovo impianto.

Note all'art. 6:
- L'art. 4, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988 e' il seguente:
"Art. 4. - 1. Fatte salve le competenze dello Stato, la tutela dell'ambiente dall'inquinamento atmosferico spetta alle regioni, che la esercitano nell'ambito dei principi contenuti nel presente decreto e delle altre leggi dello Stato. In particolare e' di competenza delle regioni:
a) la formulazione dei piani di rilevamento, prevenzione, conservazione e risanamento del proprio
territorio, nel rispetto dei valori limite di qualita' dell'aria;
b) la fissazione di valori limite di qualita' dell'aria, compresi tra i valori limite e i valori guida ove determinati dallo Stato, nell'ambito dei piani di conservazione per zone specifiche nelle quali ritengono necessario limitare o prevenire un aumento dell'inquinamento dell'aria derivante da sviluppi urbani o industriali;
c) la fissazione dei valori di qualita' dell'aria coincidenti o compresi nei valori guida, ovvero ad essi inferiori, nell'ambito dei piani di protezione ambientale per zone determinate, nelle quali e' necessario assicurare una speciale protezione dell'ambiente;
d) la fissazione dei valori delle emissioni di impianti, sulla base della migliore tecnologia disponibile e tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione. In assenza di determinazioni regionali, non deve comunque essere superato il piu' elevato dei valori di emissione definiti nelle linee guida, fatti salvi i poteri sostitutivi degli organi statali;
e) la fissazione per zone particolarmente inquinate o per specifiche esigenze di tutela ambientale, nell'ambito dei piani di cui al punto a), di valori limite delle emissioni piu' restrittivi dei valori minimi di emissione definiti nelle linee guida, nonche' per talune categorie di impianti la determinazione di particolari condizioni di costruzione o di esercizio;
f) l'indirizzo ed il coordinamento dei sistemi di controllo e di rilevazione degli inquinanti atmosferici e l'organizzazione dell'inventario regionale delle emissioni;
g) la predisposizione di relazioni annuali sulla qualita' dell'aria da trasmettere ai Ministeri dell'ambiente e della sanita', per i fini indicati all'art. 3, comma 4, lettera d).".

Art. 7.
Accesso del pubblico all'informazione
1. In caso di nuovo impianto o di modifica sostanziale di un impianto esistente l'autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione mette a disposizione del pubblico la relativa domanda di autorizzazione, ai sensi del Capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche.
2. Il provvedimento di autorizzazione e i suoi successivi aggiornamenti, nonche' le norme applicabili agli impianti rientranti nel campo di applicazione del presente decreto, l'elenco delle attivita' autorizzate ed i risultati delle operazioni di controllo delle emissioni in possesso dell'autorita' competente sono messi a disposizione del pubblico nel rispetto di quanto stabilito nel decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39.

Nota all'art. 7:
- Il Capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192, reca: "Capo III - Partecipazione al procedimento amministrativo.".
- Il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39, recante: "Attuazione della direttiva 90/313/CEE, concernente la liberta' di accesso alle informazioni in materie di ambiente", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo 1997, n. 54 (S.O.).

Art. 8.
Relazione alla Commissione europea
1. Le autorita' competenti trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, ogni tre anni ed entro il 30 aprile, una relazione relativa all'applicazione del presente decreto, e, in particolare, ai valori limite di emissione in conformita' a quanto previsto dalla decisione della Commissione 2002/529/CE del 27 giugno 2002. Copia della stessa relazione e' inviata dalle autorita' competenti alla regione. La prima relazione riguarda il periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre 2004.
2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio invia le informazioni di cui al comma 1 alla Commissione europea.

Art. 9.
Disposizioni transitorie e finali
1. Il decreto ministeriale 12 luglio 1990 si applica alle emissioni di COV degli impianti esistenti al 1° luglio 1988 rientranti nel campo di applicazione del presente decreto fino alle date previste all'articolo 6, comma 2, ovvero fino alla data di effettivo adeguamento degli stessi impianti, se anteriore a quelle previste al citato articolo 6, comma 2.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le autorita' competenti provvedono a rilasciare autorizzazioni di carattere generale per gli impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e per le pulitintolavanderie a ciclo chiuso. Per detti impianti nelle autorizzazioni di carattere generale e' previsto che il gestore sia esentato dall'applicazione dell'articolo 4, comma 2.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 27 luglio 1991, si applicano agli impianti e alle pulitintolavanderie di cui al comma 2 fino alla data in cui i gestori degli stessi impianti comunicano all'autorita' competente di avvalersi dell'autorizzazione di carattere generale e, comunque, non oltre il dodicesimo mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Al fine di valutare e di proporre revisioni della normativa riguardante le emissioni di composti organici volatili, anche nella fase di predisposizione delle normative comunitarie, e con l'obiettivo, in particolare, di prevedere la fissazione di limiti massimi di COV nelle materie prime e l'introduzione di sistemi di incentivazione alla riduzione delle emissioni di COV, e' costituito, nell'ambito della Conferenza unificata, un tavolo tecnico di coordinamento dai Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio, della salute, delle attivita' produttive e dell'economia e delle finanze, dalle regioni, dall'Unione delle province d'Italia e dall'Associazione nazionale comuni italiani. Al tavolo tecnico possono essere invitate a partecipare le associazioni di impresa interessate.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 16 gennaio 2004
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Matteoli
Il Ministro della salute
Sirchia
Il Ministro delle attivita' produttive
Marzano
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 2004
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 147

Nota all'art. 9:
- L'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991 recante "Modifiche dell'atto di indirizzo e coordinamento in materia di emissioni poco significativa e di attivita' a ridotto inquinamento atmosferico, emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 luglio 1989", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 luglio 1991, n. 175, e' il seguente:
"Art. 2. - 1. Le attivita' di cui all'allegato 1 sono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, attivita' ad inquinamento atmosferico poco significativo ed il loro esercizio non richiede autorizzazione.
2. Le regioni possono prevedere che i titolari delle attivita' di cui all'allegato 1 comunichino alle autorita' competenti la sussistenza delle condizioni di poca significativita' dell'inquinamento atmosferico prodotto.".

ALLEGATO I
(articolo 1, comma1)

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente allegato individua le categorie di attività e le soglie minime di consumo di solvente a cui si applica il presente decreto. In ciascun caso l'attività comprende la pulizia delle apparecchiature, ma non quella dei prodotti, salvo indicazione contraria.

1) Rivestimento adesivo con una soglia di consumo di solvente superiore a 5 tonnellate/anno
Qualsiasi attività in cui un adesivo è applicato ad una superficie, ad eccezione dei rivestimenti e dei laminati adesivi nelle attività di stampa.

2) Attività di rivestimento
Qualsiasi attività in cui un film continuo di un rivestimento è applicato in una sola volta o in più volte su:
a) autoveicoli con una soglia di consumo di solvente superiore a 0,5 tonnellate/anno appartenenti alle categorie definite nel decreto ministeriale 29 marzo 1974, e precisamente:

Non è compreso il rivestimento metallico di substrati mediante tecniche di elettroforesi e di spruzzatura chimica. Se l'attività di rivestimento comprende una fase durante la quale è stampato lo stesso articolo, indipendentemente dalla tecnica utilizzata, questa fase di stampa è considerata parte dell'attività di rivestimento.
Le attività di stampa a sé stanti rientrano nel punto "Stampa", nel caso in cui superino le soglie ivi indicate.

3) Verniciatura in continuo di metalli (coil coating) con una soglia di consumo superiore a 25 tonnellate/anno
Qualsiasi attività per rivestire acciaio in bobine, acciaio inossidabile, acciaio rivestito, leghe di rame o nastro di alluminio con rivestimento filmogeno o rivestimento con lamine in un processo in continuo.

4) Pulitura a secco
Qualsiasi attività industriale o commerciale che utilizza COV in un impianto di pulitura di indumenti, di elementi di arredamento e di prodotti di consumo analoghi, ad eccezione della rimozione manuale di macchie e di chiazze nell'industria tessile e dell'abbigliamento.

5) Fabbricazione di calzature con una soglia di consumo di solvente superiore a 5 tonnellate/anno
Qualsiasi attività di produzione di calzature, o di parti di esse.

6) Fabbricazione di preparati per rivestimenti, vernici, inchiostri e adesivi con una soglia di consumo di solvente superiore a 100 tonnellate/anno
La fabbricazione dei prodotti finali sopra indicati e di quelli intermedi se effettuata nello stesso sito, mediante miscela di pigmenti, di resine e di materiali adesivi con solventi organici o altre basi, comprese attività di dispersione e di dispersione preliminare, di correzioni di viscosità e di tinta, nonché operazioni di riempimento del contenitore con il prodotto finale.

7) Fabbricazione di prodotti farmaceutici con una sogli a di consumo di solvente superiore a 50 tonnellate/anno
Sintesi chimica, fermentazione, estrazione, formulazione e finitura di prodotti farmaceutici e, se effettuata nello stesso sito, la fabbricazione di prodotti intermedi.

8) Stampa
Qualsiasi attività di riproduzione di testi o di immagini nella quale, mediante un supporto dell'immagine, l'inchiostro è trasferito su qualsiasi tipo di superficie. Sono comprese le tecniche correlate di verniciatura, di rivestimento e di laminazione. Tuttavia, nell'ambito di applicazione del presente decreto rientrano soltanto i sottoprocessi seguenti:


a) flessografia con una soglia di consumo di solvente superiore a 15 tonnellate/anno - un'attività di stampa rilievografica, con un supporto dell'immagine di gomma o di fotopolimeri elastici, in cui la zona stampante si trova al di sopra della zona non stampante, che impiega inchiostri a bassa viscosità che seccano mediante evaporazione;
b) offset con una soglia di consumo di solvente superiore a 15 tonnellate/anno - un'attività di stampa con sistema a bobina con un supporto dell'immagine in cui la zona stampante e quella non stampante sono sullo stesso piano: per "sistema a bobina" si intende che il materiale da stampare è immesso nella macchina da una bobina e non in lamine separate. La zona non stampante è trattata in modo da attirare acqua e, quindi, respingere inchiostro. La zona stampante è trattata per assorbire e per trasmettere inchiostro sulla superficie da stampare. L'evaporazione avviene in un forno dove si utilizza aria calda per riscaldare il materiale stampato;
c) laminazione associata all'attività di stampa con una soglia di consumo di solvente superiore a 15 tonnellate/anno - si fanno aderire insieme due o più materiali flessibili per produrre laminati;
d) rotocalcografia per pubblicazioni con una soglia di consumo di solvente superiore a 25 tonnellate/anno - rotocalcografia per stampare carta destinata a riviste, a opuscoli, a cataloghi o a prodotti simili, usando inchiostri a base di toluene;
e) rotocalcografia con una soglia di consumo di solvente superiore a 15 tonnellate/anno - un'attività di stampa incavografica nella quale il supporto dell'immagine è un cilindro in cui la zona stampante si trova al di sotto della zona non stampante e vengono usati inchiostri liquidi che asciugano mediante evaporazione. Le cellette sono riempite con inchiostro e l'eccesso è rimosso dalla zona non stampante prima che la zona stampante venga a contatto del cilindro ed assorba l'inchiostro dalle cellette;
f) offset dal rotolo con una soglia di consumo di solvente superiore a 30 tonnellate/anno - un'attività di stampa con sistema a bobina, nella quale l'inchiostro è trasferito sulla superficie da stampare facendolo passare attraverso un supporto dell'immagine poroso in cui la zona stampante è aperta e quella non stampante è isolata ermeticamente, usando inchiostri liquidi che seccano soltanto mediante evaporazione. Per "sistema a bobina" si intende che il materiale da stampare è immesso nella macchina da una bobina e non in lamine separate;
g) laccatura con una soglia di consumo di solvente superiore a 15 tonnellate/anno - un'attività di applicazione ad un materiale flessibile di una vernice o di un rivestimento adesivo in vista della successiva sigillatura del materiale di imballaggio.

9) Conversione di gomma con una soglia di consumo di solvente superiore a 15 tonnellate/anno
Qualsiasi attività di miscela, di macinazione, di dosaggio, di calandratura, di estrusione e di vulcanizzazione di gomma naturale o sintetica e ogni operazione ausiliaria per trasformare gomma naturale o sintetica in un prodotto finito.

10) Pulizia di superficie con una sogli a di consumo di solvente superiore a 1 tonnellata/anno nel caso si utilizzino i COV di cui all'articolo 3, commi 9 e 11, e 2 tonnellate/anno negli altri casi
Qualsiasi attività, a parte la pulitura a secco, che utilizza solventi organici per eliminare la contaminazione dalla superficie dei materiali, compresa la sgrossatura. Un'attività di pulizia comprendente più di una fase prima o dopo qualsiasi altra fase di lavorazione viene considerata attività di pulizia della superficie dei prodotti.

11) Estrazione di olio vegetale e grasso animale e attività di raffinazione di olio vegetale con una soglia di consumo di solvente superiore a 10 tonnellate/anno
Qualsiasi attività di estrazione di olio vegetale da semi e da altre sostanze vegetali, la lavorazione di residui secchi per la produzione di mangimi, la depurazione di grassi e di oli vegetali ricavati da semi, da sostanze vegetali o da sostanze animali.

12) Finitura di autoveicoli con una soglia di consumo di solvente superiore a 0,5 tonnellate/anno
Qualsiasi attività industriale o commerciale di rivestimento nonché attività associata di sgrossatura riguardante:
a) il rivestimento di autoveicoli, come definiti nel decreto ministeriale 29 marzo 1974, o parti di essi, eseguito a fini di riparazione, di manutenzione o di decorazione al di fuori degli stabilimenti di produzione;
b) il rivestimento originale dei autoveicoli come definiti nel decreto ministeriale 29 marzo 11974, o parti di essi, con rivestimenti del tipo usato per la finitura se il trattamento è eseguito al di fuori della linea originale di produzione;
c) il rivestimento di rimorchi, compresi i semirimorchi (categoria O).

13) Rivestimento di filo per avvolgimento con una soglia di consumo di solvente superiore a 5 tonnellate/anno
Qualsiasi attività di rivestimento di conduttori metallici usati per avvolgimenti di trasformatori, di motori, ecc…

14) Impregnazione di legno con una soglia di consumo di solvente superiore a 25 tonnellate/anno
Qualsiasi attività di applicazione al legno di antisettici.

15) Stratificazione di legno e plastica con una soglia di consumo di solvente superiore a 5 tonnellate/anno
Qualsiasi attività in cui si fanno aderire insieme legno con legno, plastica con plastica o legno con plastica per produrre laminati.

 

 


ALLEGATO II
(articolo 3, comma 1)

VALORI LIMITE DI EMISSIONE
Il presente allegato individua, per le attività rientranti nel campo di applicazione del presente decreto, i valori limite di emissione in relazione a determinate soglie di consumo di solvente da rispettare per gli impianti nuovi, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e per gli impianti esistenti dal 31 ottobre 2007.
I valori limite negli scarichi gassosi si intendono relativi al flusso volumetrico normalizzato emesso dal singolo camino, strettamente necessario ad una efficace, nonché efficiente captazione dei COV rilasciati dall'attività e previa detrazione dei flussi addizionati, ove tecnicamente giustificato, per scopi di raffreddamento o diluizione.

 

 

Attività

(soglie di consumo di solvente in tonnellate/anno)

Soglie di consumo di solvente

(tonn/anno)

Valori limite di emissione negli scarichi gassosi

(mgC/Nm3)

Valori limite di emissione diffusa

(% di input di solvente)

Valori limite di emissione totale

Disposizioni speciali

Nuovi

Esistenti

Nuovi

Esistenti

1

Stampa offset

(>15)

<25

>25

100

20

30(1)

30(1)

L’eventuale limite di emissione totale si determina secondo la procedura indicata nell’allegato III

(1) Il residuo di solvente nel prodotto finito non va considerato parte delle emissioni diffuse

2

Rotocalcografia per pubblicazioni

(>25)

 

75

10

15

L’eventuale limite di emissione totale si determina secondo la procedura indicata nell’allegato III

 

3.1

Altri tipi di rotocalcografia, flessografia, offset dal rotolo, unità di laminazione o laccatura (>15)

<25

>25

100

100

25

20

L’eventuale limite di emissione totale si determina secondo la procedura indicata nell’allegato III

 

3.2

Offset dal rotolo su tessile/cartone

(>30)

 

100

20

L’eventuale limite di emissione totale si determina secondo la procedura indicata nell’allegato III

 

4

Pulizia di superficie(1) .(>1)

<5

>5

20(2)

20(2)

15

10

L’eventuale limite di emissione totale si determina secondo la procedura indicata nell’allegato III

(1) Che utilizza composti specificati all’art. 3, commi 9 e 11

(2) Il limite si riferisce alla massa di composti  in mg/Nm3 , e non al carbonio totale.

5

Altri tipi di pulizia di superficie (>2)

<10

>10

75(1)

75(1)

20(1)

15(1)

L’eventuale limite di emissione totale si determina secondo la procedura indicata nell’allegato III

(1) Gli impianti che dimostrano all’autorità competente che il tenore medio di solvente organico di tutti i materiali da pulizia usati non supera il 30% in peso sono esonerati dall’applicare questi valori

6.1

Rivestimento di autoveicoli

(>0,5)

<15

50(1)

25

L’eventuale limite di emissione totale si determina secondo la procedura indicata nell’allegato III

(1) L’ottemperanza al valore limite nel caso di cui all’articolo 5, comma 4, dovrebbe essere dimostrata sulla base della media di 15 minuti

6.2

Rivestimento di autoveicoli (>15)

>15

 

 

vedi

appendice 1

 

6.3

Finitura di autoveicoli

(>0,5)

 

50(1)

25

L’eventuale limite di emissione totale si determina secondo la procedura indicata nell’allegato III

(1) L’ottemperanza al valore limite nel caso di cui all’articolo 5, comma 4, dovrebbe essere dimostrata sulla base della media di 15 minuti

7

Verniciatura in continuo (coil coating) (>25)

 

50(1)

5

10

L’eventuale limite di emissione totale si determina secondo la procedura indicata nell’allegato III

(1) Per gli impianti che usano tecniche che consentono di riutilizzare i solventi recuperati, il limite di emissione è 150

8

Altri rivestimenti, compreso il rivestimento di metalli, plastica, tessili(5), tessuti, film e carta (>5)

<15

>15

100 (1) (4)

50/75 (2) (3) (4)

25(4)

20(4)

L’eventuale limite di emissione totale si determina secondo la procedura indicata nell’allegato III

(1) Il valore limite di emissione concerne l’applicazione del rivestimento e i processi di essiccazione in condizioni di confinamento

(2) Il primo valore limite di emissione concerne i processi di essiccazione, il secondo i processi di applicazione del rivestimento.

(3) Per gli impianti di rivestimento di tessili che applicano tecniche che consentono di riutilizzare i solventi recuperati, il limite di emissione applicato ai processi di applicazione del rivestimento e di essiccazione considerati insieme è di 150.

(4) Le attività di rivestimento che non possono essere svolte in condizioni di sconfinamento (come la cotruzione di navi, la verniciatura di aerei) possono essere esonerate da questi valori, alle condizioni di cui all’art. 3, comma 6

(5) L’offset dal rotolo su tessili è coperta dall’attività n. 3.2.

9

Rivestimento di filo per avvolgimento (>5)

 

 

 

10 g/Kg(1)

5 g/Kg (2)

(1)Si applica agli impianti dove il diametro medio del filo è < 0,1 mm

(2) Si applica a tutti gli altri impianti.

10

Rivestimento delle superfici di legno (>15)

<25

>25

100 (1)

50/75 (2)

25

20

L’eventuale limite di emissione totale si determina secondo la procedura indicata nell’allegato III

(1) Il limite di emissione si applica ai processi di applicazione di rivestimento in condizioni di sconfinamento.

(2) Il primo valore concerne i processi di essiccazione e il secondo quelli di applicazione del rivestimento.

11

Pulitura a secco

 

 

 

20 g/Kg (1) (2)

(1) Espressa in massa di solvente emesso per chilogrammo di prodotto pulito e asciugato

(2) Il limite di emissione di cui all’articolo 3, comma 11, non si applica a questo settore.

12

Impregnazione del legno (>25)

 

100(1)

45

11 kg/m3

(1)Non si applica all’impregnazione con creosoto

13.1

Rivestimento di cuoio (ad esclusione degli articoli previsti al punto 13.2) (>10)

<25

>25

 

 

85 g/m2

75 g/m2

I valori di emissione sono espressi in grammi di solvente emesso per m2 di cuoio rivestito durante la produzione

13.2

Rivestimento di cuoio per articoli di arredamento e piccola pelletteria (es. borse, cinture, portafogli, ecc…)

(>10)

 

 

 

150 g/m2

I valori di emissione sono espressi in grammi di solvente emesso per m2 di cuoio rivestito durante la produzione

14

Fabbricazione di calzature (>5)

 

 

 

25 g per paio

I valori limite di emissione totale sono espressi in grammi di solvente emesso per paio completo di calzature prodotto.

15

Stratificazione di legno e plastica (>5)

 

 

 

30 g/m2

 

16

Rivestimenti adesivi (>5)

<15

>15

50 (1)

50 (1)

25

20

L’eventuale limite di emissione totale si determina secondo la procedura indicata nell’allegato III

(1) Se sono applicate tecniche che consentono il riuso del solvente recuperato, il valore limite di emissione negli scarichi gassosi è 150.

17

Fabbricazione di preparati per rivestimenti, vernici, inchiostri e adesivi (>100)

<1000

>1000

150

150

5

3

5% di input di solvente

3% di input di solvente

Il valore di emissioni diffuse non comprende il solvente venduto, come parte di un preparato per rivestimenti, in un contenitore sigillato.

18

Conversione della gomma (>15)

 

20 (1)

25 (2)

25% di input di solvente

(1) Se si applicano tecniche che consentono il riuso del solvente recuperato, il valore limite di emissionenegli scarichi gassosi è 150.

(2) Il valore di emissione diffusa non comprende il solvente venduto, come parte di prodotti o preparati, in un contenitore sigillato

19

Estrazione di olio vegetale e grasso animale e attività di raffinazione di olio vegetale

(>10)

 

 

 

Grasso animale

1,5 Kg/tonn

Ricino

3,0 Kg/tonn

colza

1,0 Kg/tonn

semi di girasole

(frantumazione normale)

1,0 Kg/tonn

semi di soia

(frantumazione normale)

0,8 Kg/tonn

semi di soia

(fiocchi bianchi)

1,2 Kg/tonn

altri semi e altre sostanze vegetali

3 Kg/tonn (1)

1,5 Kg/tonn (2)

4 Kg/tonn (3)

(1) I valori limite di emissione totale per gli impianti che lavorano partite individuali di semi ed altre sostanze vegetali dovrebbero essere fissati dalle autorità competenti caso per caso, applicando le migliori tecniche disponibili.

(2) Si applica a tutti i processi di frazionamento, ad esclusione della demucillaginazione (eliminazione delle materie gommose dall’olio).

(3) Si applica alla demucillaginazione.

 

20

Fabbricazione di prodotti farmaceutici

(>50)

 

20(1)

5(2)

15(2)

5% di input di solvent

e

15% di input di solvent

e

(1) Se si applicano tecniche che consentono il riuso del solvente recuperato, il valore limite di emissione negli scarichi gassosi è 150.

(2) Il  valore limite di emissione diffusa non comprende il solvente venduto come parte di prodotti o preparati in un contenitore sigillato.


APPENDICE 1
ATTIVITA' DI RIVESTIMENTO DI AUTOVEICOLI
CON UNA SOGLIA DI CONSUMO DI SOLVENTI SUPERIORE A 15 TONNELLATE/ANNO

I valori limite di emissione totale sono, a scelta del gestore, espressi in grammi di solvente emesso per metro quadrato di superficie del prodotto o in chilogrammi di solvente emesso rapportati alla carrozzeria del singolo veicolo.
La superficie di ogni prodotto di cui alla tabella sottostante è definita come:
- la superficie calcolata sulla base del rivestimento per elettroforesi totale più la superficie di tutte le parti eventualmente aggiunte nelle fasi successive del processo di rivestimento, se rivestite con gli stessi rivestimenti usati per il prodotto in questione, o, alternativamente, la superficie totale del prodotto rivestito nell'impianto.
La superficie del rivestimento per elettroforesi è calcolata con la formula:

 

2 x peso totale della scocca 
spessore medio della lamiera x densità della lamiera


Nello stesso modo si calcola la superficie delle altre parti di lamiera rivestite.
La superficie delle altre parti aggiunte e la superficie totale rivestita nell'impianto sono calcolate tramite la progettazione assistita da calcolatore o altri metodi equivalenti.
Nella tabella, il valore limite di emissione totale espresso come fattore di emissione si riferisce a tutte le tappe del processo che si svolgono nello stesso impianto, dal rivestimento mediante elettroforesi o altro processo, sino alle operazioni di lucidatura finale comprese, nonché al solvente utilizzato per pulire l'attrezzatura, comprese le cabine di verniciatura a spruzzo e altre attrezzature fisse, sia durante il tempo di produzione che al di fuori di esso. Il valore limite di emissione totale è espresso come somma della massa totale di composti organici per metro quadro della superficie totale del prodotto trattato o come somma della massa dei composti organici per singola carrozzeria.


Attività

(soglia di consumo di solvente  in tonnellate/anno)

Soglia di produzione (produzione annuale del prodotto rivestito)

Valore limite di emissione totale espresso come fattore di emissione

Nuovi

Esistenti

Rivestimento di

autovetture nuove

(>15)

> 5000

45 g/m2 o

1,3 Kg/carrozzeria +

33 g/m2

60 g/m2 o

1,9 Kg/carrozzeria +

41 g/m2

< 5000 monoscocche o

> 3500 telai

90 g/m2 o

1,5 Kg/carrozzeria +

70 g/m2

90 g/m2 o

1,5 Kg/carrozzeria +

70 g/m2

Rivestimento di cabine di autocarri nuovi (>15)

< 5000

> 5000

65 g/m2

55 g/m2

85 g/m2

75 g/m2

Rivestimento di furgoni, autocarri e rimorchi nuovi (>15)

< 2500

> 2500

90 g/m2

70 g/m2

120 g/m2

90 g/m2

Rivestimento di autobus nuovi (>15)

< 2000

> 2000

210 g/m2

150 g/m2

290 g/m2

225 g/m2

 


Allegato III
(articolo 3, comma 1)
(omesso)

 
Allegato IV
(articolo 3, comma 1)

(omesso)
 

Allegato V
(articolo 4, comma 3)
(omesso)