Copyright © AmbienteDiritto
Decreto-Legge 12 novembre 2004, n. 273
Disposizioni urgenti per l'applicazione della direttiva 2003/87/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas ad effetto serra nella Comunita' europea.
(GU n. 268 del 15-11-2004)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13
ottobre 2003, con la quale viene istituito un sistema per lo scambio di quote di
emissione dei gas ad effetto serra nella Comunita' europea e che modifica la
direttiva 96/61/CE del Consiglio;
Vista la decisione 2002/358/CE del Consiglio dei Ministri dell'ambiente
dell'Unione europea, del 25 aprile 2002, riguardante l'approvazione, a nome
della Comunita' europea, del Protocollo di Kyoto e l'adempimento congiunto dei
relativi impegni, che per l'Italia comportera' una riduzione delle proprie
emissioni di gas serra nella misura del 6,5 per cento rispetto ai livelli del
1990, entro il periodo 2008-2012;
Considerato che l'articolo 4 della direttiva 2003/87/CE stabilisce che a
decorrere dal 1° gennaio 2005 nessun impianto puo' esercitare le attivita'
elencate nell'allegato I della citata direttiva che comportino emissioni di gas
ad effetto serra elencati nel medesimo allegato in relazione a tali attivita', a
meno che il relativo gestore sia munito di un'autorizzazione ad emettere gas ad
effetto serra rilasciata dall'autorita' nazionale competente;
Considerato, inoltre, che l'articolo 11, comma 4, della direttiva 2003/87/CE
impone l'assegnazione ed il rilascio delle quote di emissioni ai gestori degli
impianti rientranti nelle attivita' elencate nell'allegato I della citata
direttiva, da effettuare entro il 28 febbraio 2005;
Ritenuta, pertanto, la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare
provvedimenti per l'attuazione della direttiva 2003/87/CE ed in particolare di
disciplinare le modalita' delle autorizzazioni ad emettere gas ad effetto serra,
nonche' di prevedere l'obbligo di trasmissione dei dati per l'assegnazione delle
quote di emissione;
Vista la deliberazione del Consiglio
dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 novembre 2004;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro per le politiche
comunitarie, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Autorizzazione ad emettere gas serra
1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra, i
gestori degli impianti rientranti nelle categorie di attivita' elencate
nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE, in esercizio alla data di entrata in
vigore del presente decreto presentano, entro il 5 dicembre 2004, all'autorita'
nazionale competente di cui all'articolo 3, comma 1, apposita domanda di
autorizzazione.
2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra, i
gestori degli impianti rientranti nelle categorie di attivita' elencate
nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE, posti in esercizio successivamente
alla data di entrata in vigore del presente decreto, presentano apposita domanda
di autorizzazione almeno trenta giorni prima della data di entrata in esercizio
dell'impianto stesso o, nel caso di impianti termoelettrici ricompresi negli
impianti di combustione con potenza calorifica di combustione superiore a 20 MW
di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE, almeno trenta giorni prima
della data di primo parallelo dell'impianto.
3. La domanda di autorizzazione di cui ai commi 1 e 2 e' redatta conformemente a
quanto stabilito all'articolo 5 della direttiva 2003/87/CE. Le specifiche
relative al formato ed alle modalita' per la trasmissione della domanda di
autorizzazione, nonche' le specificazioni relative alle informazioni da
includere nella stessa, sono definite, entro sei giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, con decreto del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del Ministero delle attivita' produttive.
4. L'autorizzazione di cui ai commi 1 e 2 e' rilasciata mediante provvedimento
del Direttore generale per la ricerca ambientale e lo sviluppo del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del Direttore generale per
l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attivita' produttive e
contiene gli elementi di cui all'articolo 6 della direttiva 2003/87/CE.
Art. 2.
Raccolta delle informazioni per l'assegnazione delle quote di emissioni di cui
all'articolo 11, comma 4, della direttiva 2003/87/CE
1. I gestori degli impianti rientranti nelle categorie di attivita' elencate
nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE, in esercizio alla data di entrata in
vigore del presente decreto, comunicano all'autorita' nazionale competente,
entro il 30 dicembre 2004, le informazioni necessarie ai fini dell'assegnazione
delle quote di emissione per il periodo 2005 2007, con dichiarazione resa ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Le
specifiche relative al formato ed alle modalita' per la trasmissione delle
suddette informazioni, nonche' le specificazioni sui dati richiesti, sono
definite, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, mediante decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del Ministero delle attivita' produttive.
Art. 3.
Disposizioni transitorie e finali
1. Fino al recepimento della direttiva 2003/87/CE, il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio - Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo
svolge le funzioni di autorita' nazionale competente, avvalendosi a tale fine,
senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, dell'Agenzia per
la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici e dell'Ente per le nuove
tecnologie, l'energia e l'ambiente.
2. Il Piano nazionale di assegnazione delle quote di emissioni predisposto, ai
sensi dell'articolo 9 della direttiva 2003/87/CE, dal Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e dal Ministero delle attivita' produttive, inviato
alla Commissione europea in data 15 luglio 2004, vale quale Piano nazionale di
assegnazione per il periodo 2005-2007, fatti salvi gli aggiustamenti previsti a
seguito della raccolta di informazioni di cui all'articolo 2, nonche' le
modifiche e le integrazioni che la Commissione europea dovesse richiedere in
sede di approvazione del Piano stesso.
Art. 4.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara'
presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 12 novembre 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie
Marzano, Ministro delle attivita' produttive
Visto, il Guardasigilli: Castelli