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Circolare 13 luglio 2004
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Circolare interpretativa in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, con particolare riferimento all'allegato I.
(GU n. 167 del 19-7-2004)
Alle Autorita' Competenti al
rilascio di autorizzazione integrata ambientale
Alla luce dei chiarimenti forniti dalla D.G. ambiente della Commissione europea,
attraverso pareri relativi alle piu' frequenti domande (FAQ) inerenti
l'applicazione della direttiva 96/61/CE, e degli approfondimenti svolti
congiuntamente alle amministrazioni Regionali presso tavoli tecnici coordinati
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, si ritiene di dover fornire alcuni
elementi di interpretazione dell'allegato I al decreto legislativo n. 372 del 4
agosto 1999, anche in riscontro a quesiti pervenuti in merito dalle autorita'
competenti al rilascio di autorizzazione integrata ambientale.
Definizione del concetto di capacita' produttiva.
In generale le soglie che
determinano il campo di applicazione del decreto legislativo n. 372 del 4 agosto
1999 sono espresse in termini di capacita' produttiva. Solo nei casi in cui
l'impatto sull'ambiente di una categoria di attivita' non possa essere,
ancorche' grossolanamente, stimato in base alla capacita' produttiva, a causa
della variabilita' dei processi impiegati nella categoria di attivita' stessa, o
nei casi in cui la discontinuita' stagionale sia intrinseca alla produzione, non
sono fornite soglie (ad es. impianti chimici) o sono individuate soglie relative
a livelli produttivi medi, piuttosto che a reali capacita' produttive (ad es.
alimenti vegetali e latte). La direttiva 96/61/CE e il decreto legislativo n.
372 del 4 agosto 1999, peraltro, non specificano la definizione di capacita'
produttiva. A riguardo, per capacita' produttiva si deve intendere la capacita'
relazionabile al massimo inquinamento potenziale dell'impianto. In tutti i casi
in cui l'attivita' e' caratterizzata da discontinuita' nella produzione o nei
processi, da sequenzialita' dei processi, da piu' linee produttive di diversa
capacita' non utilizzate continuativamente in contemporaneita' e da pluralita'
di prodotti, si considerino valide le assunzioni seguenti:
-
per il periodo di utilizzo: si assuma in generale che gli impianti possano
essere eserciti continuativamente per 24 ore al giorno. Pertanto, la capacita'
produttiva sara' calcolata moltiplicando la potenzialita' di progetto oraria per
24 ore. Tale definizione generale non si applica nei casi in cui gli impianti
non possano per limiti tecnologici essere condotti in tal modo, o nei casi in
cui sia definito un limite legale alla capacita' potenziale dell'impianto e:
*
l'operatore dimostri che l'impianto non supera mai i limiti fissati, provvedendo
a monitorare e trasmettere i dati relativi all'autorita' competente (almeno una
volta l'anno);
* l'autorita' competente effettui verifiche periodiche del non superamento dei limiti;
- per il carattere di discontinuita' dei processi: si considera il ciclo cui corrisponde la maggiore produzione su base giornaliera tenuto conto congiuntamente della produzione per ciclo e del tempo per ciclo;
- per la pluralita' di linee: si considera la contemporaneita' di utilizzo di tutte le linee e le apparecchiature installate, posto che non sussistano vincoli tecnologici che impediscano la conduzione dell'impianto in tal modo;
- per la capacita' specifica: si considera il funzionamento dell'apparecchiatura ovvero della linea ai dati di targa; per la pluralita' di prodotti: si considera la lavorazione del prodotto che determina il maggior contributo al raggiungimento della soglia, ferme restando le assunzioni di cui alle voci precedenti;
- per la sequenzialita': per le produzioni che prevedano solo fasi in serie si considera il dato di potenzialita' in uscita dell'ultimo stadio del processo.
Definizione del concetto di «attivita' connessa».
La direttiva 96/61/CE e il decreto
legislativo n. 372 del 4 agosto 1999 non specificano la definizione di attivita'
accessoria tecnicamente connessa. A riguardo, con particolare riferimento
all'art. 2, comma 3, del decreto n. 372/1999 per attivita' accessoria,
tecnicamente connessa ad una attivita' principale rientrante in una delle
categorie di cui all'allegato I del decreto legislativo n. 372/1999, si intende
una attivita':
a) svolta dallo stesso gestore;
b) svolta nello stesso sito dell'attivita' principale o in un sito contiguo e
direttamente connesso al sito dell'attivita' principale per mezzo di
infrastrutture tecnologiche funzionali alla conduzione dell'attivita'
principale;
c) le cui modalita' di svolgimento hanno qualche implicazione tecnica con le
modalita' di svolgimento dell'attivita' principale.
Definizione di sito.
La direttiva 96/61/CE e il decreto legislativo n. 372 del 4 agosto 1999 non
specificano la definizione di sito di ubicazione dell'impianto. A riguardo, si
faccia riferimento alla normativa ambientale vigente, in particolare alla
definizione indicata all'art. 2, punto t) del regolamento (CE) del Parlamento
europeo e del Consiglio n. 761/2001 del 19 marzo 2001 sull'adesione volontaria
delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che
definisce sito: «tutto il terreno, in una zona geografica precisa, sotto il
controllo gestionale di un'organizzazione che comprende attivita', prodotti e
servizi. Esso include qualsiasi infrastruttura, impianto e materiali».
Definizione di impianti di
combustione.
La direttiva 96/61/CE e il decreto legislativo n. 372 del 4 agosto 1999 non
specificano la definizione di impianti di combustione. A riguardo, con
particolare riferimento al punto 1.1 dell'allegato I al decreto n. 372/1999, per
la definizione di impianti di combustione si faccia riferimento alla definizione
indicata all'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 8 maggio 1989: «qualsiasi
dispositivo tecnico in cui sono ossidati combustibili al fine di utilizzare il
calore cosi' prodotto».
Definizione di impianti di
arrostimento.
La direttiva 96/61/CE e il decreto legislativo n. 372 del 4 agosto 1999 non
specificano la definizione di impianti di arrostimento. A riguardo, con
particolare riferimento al punto 2.1 dell'allegato I al decreto 372/99, si
intenda per arrostimento il processo di torrefazione del minerale metallico in
presenza di aria, che implichi una modifica chimica del minerale metallico
stesso.
Definizione della «capacita' di
colata continua» per impianti di produzione di ghisa e acciaio.
La direttiva 96/61/CE e il decreto legislativo n. 372 del 4 agosto 1999, con
particolare riferimento al punto 2.2 dell'allegato I, non specificano se la
soglia alla capacita' di colata continua di 2,5 tonnellate all'ora, sia da
intendersi istantanea o mediata. A riguardo, si faccia riferimento ai valori di
targa dell'impianto di produzione di ghisa ovvero acciaio e, pertanto, si
considerino mediate eventuali discontinuita' di produzione non intrinseche al
processo produttivo.
Calcolo del volume delle vasche
di trattamento mediante processi elettrolitici o chimici.
La direttiva 96/61/CE e il decreto legislativo n. 372 del 4 agosto 1999, con
particolare riferimento al punto 2.6 dell'allegato I, non forniscono indicazioni
specifiche in merito all'individuazione di quali vasche siano da intendere di
trattamento «di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi
elettrolitici o chimici». A riguardo, si faccia riferimento al volume totale
delle vasche usate per le fasi di processo che riguardano alterazioni della
superficie come risultato di un processo elettrolitico o chimico. Sono pertanto
da escludersi vasche per lavaggio, ultrasuoni, granigliatura, water blasting.
Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici di base.
La direttiva 96/61/CE e il decreto legislativo n. 372 del 4 agosto 1999, con particolare riferimento al punto 4 dell'allegato I, non specificano la definizione di prodotto di base. A riguardo, si intenda per prodotto chimico di base un prodotto che possa essere impiegato in ulteriori processi destinati alla fabbricazione di altri prodotti, intermedi o finali. Non e', pertanto, compresa la fabbricazione di manufatti mediante reazione chimica, ove i processi di reazione chimica e di realizzazione del manufatto non siano separabili, come nel caso di prodotti in poliuretano espanso termoindurente. Si precisa, inoltre, che gli elenchi di classi di prodotti chimici riportati ai punti 4.1 e 4.2 dell'allegato I al decreto n. 372/1999 devono considerarsi esaustivi.
Definizione della «densita' di colata per forno».
La direttiva 96/61/CE e il decreto legislativo n. 372 del 4 agosto 1999, con
particolare riferimento al punto 3.5 dell'allegato I, contengono le parole «densita'
di colata per forno» - che risultano di ambigua interpretazione. Va chiarito che
per «densita' di colata per forno» per impianti per la fabbricazione di prodotti
ceramici, si intende «densita' di carica del forno».
Attivita' di decontaminazione di
apparecchi contenenti PCB.
La direttiva 96/61/CE e il decreto legislativo n. 372 del 4 agosto 1999, con
particolare riferimento al punto 5.1 dell'allegato I, non specificano
chiaramente se e come l'attivita' di decontaminazione di apparecchi contenenti
PCB ricada nel campo di applicazione dell'IPPC. A riguardo, l'attivita' di
decontaminazione di apparecchi contenenti PCB si considera compresa tra le
attivita' menzionate al punto 5.1 dell'allegato I, se la quantita' di apparecchi
trattati eccede la soglia prevista di 10 tonnellate al giorno.
Definizione della capacita' di incenerimento per impianti di incenerimento o
coincenerimento di rifiuti.
La direttiva 96/61/CE e il decreto legislativo n. 372 del 4 agosto 1999, con
particolare riferimento ai punti 5.1 e 5.3 dell'allegato I, non specificano la
definizione di capacita' di incenerimento. A riguardo, si faccia riferimento
alla capacita' nominale di progetto come definita all'art. 2, comma 1, lettera
g) del decreto ministeriale n. 124/2000 e all'art. 2, comma 1, lettera b del
decreto ministeriale n. 503/1997: «la somma delle capacita' di incenerimento dei
forni che compongono l'impianto, quali previste dal costruttore e confermate dal
gestore, espressa in quantita' di rifiuti che puo' essere incenerita in un'ora,
riferita al potere calorifico medio dei rifiuti stessi».
Definizione di «capacita' produttiva» per gli impianti per il pretrattamento
(operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione o la tintura di fibre o
di tessili).
La direttiva 96/61/CE e il decreto legislativo n. 372 del 4 agosto 1999, con particolare riferimento al punto 6.2 dell'allegato I, forniscono il limite di 10 tonnellate/giorno per «gli impianti per il pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione o la tintura di fibre o di tessili). Il settore della nobilitazione tessile e' caratterizzato, per la tipologia di mercato al quale fa riferimento, da richieste estremamente diversificate, stagionali e variabili anche in intervalli di tempo ristretti. A riguardo si intenda il limite di 10 tonnellate/giorno come: riferito all'effettivo quantitativo di merce sottoposta al ciclo di nobilitazione in uscita dal sito produttivo; calcolato sui giorni effettivamente lavorati in un anno, considerando la quantita' media prodotta su di una base temporale di tre anni. Per i comparti che si basano sulla quantificazione dei metri/anno di produzione, la quantificazione dei kg prodotti dovra' prendere in considerazione il peso unitario medio della merce trattata (grammatura del tessuto, espressa in gr/mt lineare).
Definizione di «prodotto finito».
La direttiva 96/61/CE e il decreto legislativo n. 372 del 4 agosto 1999 non
specificano la definizione di prodotto finito. A riguardo, con particolare
riferimento al punto 6.3 dell'allegato I al decreto n. 372/1999, si intende per
prodotto finito il cuoio idoneo per preparare i beni di consumo, anche se non
tinto o rivestito.
Definizione della capacita' di produzione di prodotti finiti per la
fabbricazione di prodotti alimentari.
La direttiva 96/61/CE e il decreto legislativo n. 372 del 4 agosto 1999 non
fornisce indicazioni specifiche sulla soglia di capacita' produttiva
relativamente al caso della fabbricazione di prodotti alimentari a base vegetale
con quantita' anche piccole di componente di origine animale. A riguardo, si
faccia prevalere la soglia inferiore e pertanto, con particolare riferimento al
punto 6.4 b dell'allegato I al decreto n. 372/1999, si faccia riferimento alla
soglia di 75 tonnellate al giorno.
Produzione di cartone ondulato
per imballaggi.
La direttiva 96/61/CE e il decreto legislativo n. 372 del 4 agosto 1999, con
particolare riferimento al punto 6.1 b non specificano se l'attivita' di
fabbricazione di carta e cartone ricopra anche la produzione di cartone ondulato
per imballaggi. A riguardo, l'attivita' di produzione di cartone ondulato per
imballaggi non si considera inclusa nel punto 6.1 dell'allegato I al decreto n.
372/1999, in quanto tale attivita' consiste nella lavorazione di carta o cartone
prodotti altrove e non nella fabbricazione del prodotto.
Roma, 13 luglio 2004
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Matteoli