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Regione Piemonte
Legge Regionale n. 31 del 24 marzo 2000.
Disposizioni per la prevenzione e lotta all'inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche.
B.U.R. Piemonte n. 13 del 29
marzo 2000 supplemento n. 2
Il CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
ha apposto il visto
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Finalità
1. La presente legge ha come finalità:
a) la riduzione dell’inquinamento luminoso ed ottico nel contesto di una più
generale razionalizzazione del servizio di illuminazione pubblica con
particolare attenzione alla riduzione dei consumi e al miglioramento
dell’efficienza luminosa degli impianti;
b) la salvaguardia dei bioritmi naturali delle piante e degli animali ed in
particolare delle rotte migratorie dell’avifauna dai fenomeni di inquinamento
luminoso;
c) il miglioramento dell’ambiente conservando gli equilibri ecologici delle aree
naturali protette, ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro
sulle aree protette);
d) la riduzione dei fenomeni di abbagliamento e affaticamento visivo provocati
da inquinamento ottico al fine di migliorare la sicurezza della circolazione
stradale;
e) la tutela dei siti degli osservatori astronomici professionali e di quelli
non professionali di rilevanza regionale o provinciale, nonché delle zone loro
circostanti, dall’inquinamento luminoso;
f) il miglioramento della qualità della vita e delle condizioni di fruizione dei
centri urbani e dei beni ambientali monumentali e architettonici.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini della presente legge viene considerato inquinamento luminoso ogni
forma di irradiazione di luce artificiale al di fuori delle aree a cui essa è
funzionalmente dedicata e in particolare modo verso la volta celeste.
2. Si intende per inquinamento ottico qualsiasi illuminamento diretto prodotto
dagli impianti di illuminazione su oggetti e soggetti che non è necessario
illuminare.
3. Per Piano regolatore dell’illuminazione si intende il piano che, ad
integrazione del piano regolatore urbanistico generale, disciplina le nuove
installazioni, nonché i tempi e le modalità di adeguamento delle installazioni
esistenti sui territori di competenza.
Art. 3.
Norme tecniche
1. Tutti gli impianti di illuminazione esterna di nuova realizzazione o in
rifacimento, dovranno essere adeguati alle norme tecniche dell’Ente italiano di
unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI) che definiscono
i requisiti di qualità dell’illuminazione stradale e delle aree esterne in
generale per la limitazione dell’inquinamento luminoso.
2. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, potrà individuare ulteriori
criteri tecnici da osservare per le nuove installazioni e l’adeguamento di
quelle esistenti, nonché le fattispecie da sottoporre a collaudo.
Art. 4.
Competenze della Regione
1. La Regione adegua ai principi della presente legge i propri regolamenti nei
settori edili ed industriali e definisce appositi capitolati tipo per
l’illuminazione pubblica.
2. La Regione, in coerenza con la normativa nazionale e regionale in materia di
efficienza energetica, favorisce l’adeguamento degli impianti esistenti alle
norme antinquinamento anche attraverso apposite forme di incentivazione.
Art. 5.
Competenze delle Province
1. Le province definiscono apposite linee guida per l’applicazione della
presente legge, con particolare riguardo alle norme tecniche di cui all’articolo
3.
2. Le province esercitano il controllo sul corretto e razionale uso dell’energia
da illuminazione esterna da parte dei comuni e degli enti o organismi
sovracomunali ricadenti nel loro territorio e provvedono a diffondere i principi
dettati dalla presente legge; esercitano, altresì, la sorveglianza e
l’applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge sugli impianti di
illuminazione privati.
3. Le province intervengono, con il provento delle sanzioni di cui all’articolo
9, comma 4, a:
a) potenziare il servizio di controllo;
b) finanziare iniziative volte alla diffusione della finalità della presente
legge;
c) istituire uno sportello di supporto tecnico per i comuni ai fini
dell’applicazione della presente legge.
Art. 6.
Competenze dei Comuni
1. I comuni con popolazione superiore ai 50 mila abitanti e, facoltativamente,
quelli con popolazione superiore ai 30 mila abitanti, approvano Piani regolatori
dell’illuminazione che, in relazione alle loro specificità territoriali, sono
finalizzati a ridurre l’inquinamento luminoso ottico e a migliorare l’efficienza
luminosa degli impianti.
2. I comuni che non approvano il Piano regolatore dell’illuminazione di cui al
comma 1, osservano le linee guida definite dalla provincia di riferimento, ai
sensi dell’articolo 5, comma 1.
3. Nell’esame delle pratiche edilizie relative a interventi di ristrutturazione
o nuova costruzione, gli organi tecnici comunali verificano che gli impianti di
illuminazione esterna correlati all’intervento siano conformi alle prescrizioni
di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46 (Norme per la sicurezza degli impianti),
modificata dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 392, e
alle disposizioni di cui alla presente legge.
4. I comuni autorizzano, in conformità alle norme tecniche di cui all’articolo
3, la realizzazione di nuovi impianti di illuminazione nelle aree di cui
all’articolo 8, compresi quelli a scopo pubblicitario, nonché le modifiche ed
estensioni di impianti esistenti.
5. I comuni controllano che, nelle aree a più elevata sensibilità, le nuove
installazioni dei privati, comprese quelle a scopo pubblicitario o le modifiche
sostanziali di impianti siano conformi alla presente legge.
Art. 7.
Deroghe
1. Non sono in generale soggette alle disposizioni di cui alla presente legge,
fatti salvi i casi particolari eventualmente individuati con provvedimento della
Giunta regionale, le seguenti installazioni:
a) sorgenti di luce già strutturalmente protette: porticati, logge, gallerie e
in generale quelle installazioni che per loro posizionamento non possono
diffondere luce verso l’alto;
b) sorgenti di luce non a funzionamento continuo che non risultino comunque
attive oltre due ore dal tramonto del sole;
c) gli impianti che non impiegano sorgenti luminose superiori ai 25 mila lumen;
d) gli impianti di uso saltuario od eccezionale, purché destinati ad impieghi di
protezione, sicurezza o per interventi di emergenza;
e) gli impianti destinati all’illuminazione di monumenti, edifici e siti
monumentali tutelati dalla normativa in materia di beni culturali e gli impianti
sportivi.
Art. 8.
Aree a più elevata sensibilità
1. Entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta
regionale, con apposita deliberazione, individua le aree del territorio
regionale che presentano caratteristiche di più elevata sensibilità
all’inquinamento luminoso e redige l’elenco dei comuni ricadenti in tali aree
particolarmente sensibili ai fini dell’applicazione della presente legge.
2. Nella individuazione delle aree ad elevata sensibilità la Giunta regionale
tiene conto della presenza di:
a) osservatori astronomici individuati su indicazioni fornite alla Società
astronomica italiana (SAI) e dall’Unione astrofili Italiani (UAI);
b) aree protette, parchi e riserve naturali, oasi naturalistiche, zone umide,
zone di rifugio per uccelli migratori;
c) punti di osservazione di prospettive panoramiche e aree di interesse
monumentale, storico e documentale sensibili all’inquinamento ottico.
Art. 9.
Sanzioni
1. Chiunque utilizzi impianti o sorgenti luminose non conformi alle disposizioni
di cui alla presente legge e non modifichi gli stessi entro sessanta giorni
dall’invito formulato dalla provincia competente, è soggetto alla sanzione
amministrativa da lire 250 mila a lire 2 milioni 500 mila.
2. Nel caso in cui l’abuso avvenga all’interno delle aree ad elevata sensibilità
di cui all’articolo 8, la sanzione è raddoppiata. Se l’abuso in tali aree è
commesso a fini commerciali o propagandistici la sanzione è quadruplicata.
3. La provincia competente per territorio ove si verifica l’abuso provvede
all’irrogazione della sanzione ed alla sua riscossione e dispone l’adeguamento
degli impianti.
Art. 10.
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si farà fronte con le leggi di
bilancio.
Art. 11.
Norma finale
1. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano alle
installazioni previste dall’articolo 7 ed ai casi già regolati da specifiche
norme.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 24 marzo 2000
Enzo Ghigo