Decreto 18 aprile 2003
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Disposizioni recanti il divieto di accesso di alcune navi nei porti nazionali per la salvaguardia della sicurezza della navigazione.
(GU n. 100 del 2-5-2003)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
Vista la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge 2 dicembre 1994, n. 689;
Visti in particolare gli articoli 21, 25 e 211 della predetta Convenzione che attribuiscono agli Stati rivieraschi, singolarmente o congiuntamente, la facolta' di adottare misure per salvaguardare la sicurezza della navigazione, assicurare la conservazione delle risorse biologiche del mare, preservare l'ambiente marino e prevenire, ridurre e controllare i fenomeni d'inquinamento del mare e delle coste;
Viste le conclusioni cui sono unanimamente pervenuti i Ministri dei trasporti dell'Unione europea nel corso della 2472ª sessione del Consiglio, tenutasi a Bruxelles il 5 e 6 dicembre 2002 e le analoghe conclusioni del Consiglio dei Ministri dell'ambiente del 9 dicembre 2002, secondo cui il trasporto degli idrocarburi piu' pesanti deve aver luogo unicamente mediante navi cisterna a doppio scafo e, pertanto, gli Stati membri hanno convenuto sull'opportunita' di adottare misure per controllare e limitare, in termini non discriminatori ed in conformita' con il diritto internazionale del mare, il traffico operato con navi di eta' superiore ai quindici anni adibite al trasporto di dette tipologie di prodotti entro le 200 miglia dal loro litorale, in quanto le medesime costituiscono una minaccia per l'ambiente marino;
Viste le conclusioni del Consiglio europeo di Copenaghen del 12 e 13 dicembre 2002 che confermano l'impegno dell'Unione europea per rafforzare la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento marino;
Vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 417/2002 sull'introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo e che abroga il regolamento (CE) n. 2978/94 del Consiglio presentata dalla Commissione europea il 20 dicembre 2002, che, prevede, tra l'altro, il divieto di accesso ai porti comunitari per le navi petroliere che trasportano i prodotti petroliferi pesanti piu' inquinanti;
Visto l'art. 83 del codice della navigazione, come modificato dall'art. 5 della legge 7 marzo 2001, n. 51, che prevede la facolta' di limitare o vietate il transito e la sosta di navi mercantili nel mare territoriale, per motivi di ordine pubblico, di sicurezza della navigazione e, di concerto con il Ministro dell'ambiente, per motivi di protezione dell'ambiente marino, determinando le zone alle quali il divieto si estende;
Preso atto del frequente verificarsi di sinistri marittimi che coinvolgono navi cisterna a scafo singolo adibite al trasporto di idrocarburi pesanti, con gravi ripercussioni sull'ecosistema marino e sulle risorse del mare.
Considerato che le coste della penisola italiana ed i mari che la circondano sono particolarmente vulnerabili alle minacce derivanti da sinistri marittimi in cui possano incorrere tali navi, tenuto conto del lentissimo ricambio che caratterizza le acque del bacino del Mediterraneo;
Visto il proprio decreto in data 21 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 53 del 5 marzo 2003, con il quale, avvalendosi delle facolta' consentite dall'art. 83 del codice della navigazione, come modificato, nelle more dell'adozione delle nuove misure comunitarie di modifica del citato regolamento (CE) n. 417/2002, sono state adottate disposizioni per il divieto di accesso di navi cisterna a scafo singolo nei porti, nei terminali
off-shore e nelle zone di ancoraggio nazionali, disposizioni destinate a rimanere in vigore fino alla data di entrata in vigore della predetta normativa comunitaria;
Considerato che il dibattito tecnico svoltosi in sede comunitaria nelle more dell'entrata in vigore del decreto 21 febbraio 2003 ha consentito di pervenire all'elaborazione di una piu' puntuale definizione ed individuazione delle unita' navali da assoggettare alle disposizioni della nuova normativa dell'Unione europea e ad una piu' chiara definizione delle caratteristiche dei prodotti trasportati oggetto della normativa in fieri, cosi' come adottate in sede comunitaria nel corso della sessione del Consiglio dei Ministri dei trasporti del 27 marzo 2003;
Ritenuto di modificare le disposizioni del predetto decreto 21 febbraio 2003 al fine di introdurre le specificazioni di cui al precedente considerato e di sostituirlo con il presente
provvedimento, confermandone l'entrata in vigore alla medesima data;
Decreta:
Articolo unico
1. Fino all'entrata in vigore di norme dell'Unione europea di analogo effetto, e' vietato l'accesso ai porti, ai terminali off-shore ed alle zone di ancoraggio nazionali delle navi cisterna a scafo singolo di qualsiasi nazionalita' - non dotate di tecnologie equivalenti al doppio scafo come definite dalla regola 13.F dell'annesso I alla Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi del 1973, come modificata dal protocollo del 1978 (MARPOL 73/78) ne' conformi alle prescrizioni della vigente regola 13.G del medesimo Annesso - di eta' superiore ai quindici anni e di portata lorda superiore alle 5.000 tonnellate che trasportano prodotti petroliferi pesanti.
2. Per "prodotti petroliferi pesanti" si intendono:
a) petroli greggi con una densita' a 15°C superiore a 900 kg/m3;
b) oli combustibili con una densita' a 15°C superiore a 900 kg/m3 o una viscosita' cinematica a 50°C superiore a 180 mm2/s;
c) bitume e catrame e relative emulsioni.
3. Del divieto di cui al comma 1 e' data informazione a tutti gli Stati parte della Convenzione delle Nazioni unite di Montego Bay sul diritto del mare del 10 dicembre 1982. Analoga comunicazione e' data contestualmente all'International Maritime Organization.
4. Il decreto ministeriale 21 febbraio 2003 concernente "Disposizioni recanti il divieto di accesso di alcune navi nei porti nazionali per la salvaguardia della sicurezza della navigazione"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 53 del 5 marzo 2003 e' abrogato.
5. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno 4 maggio 2003.
Roma, 18 aprile 2003
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Lunardi
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Matteoli