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Decreto 17 ottobre 2003
Ministero della Salute - Recepimento delle direttive 2002/45/CE, 2003/2/CE e 2003/3/CE, recanti rispettivamente la ventesima modifica della direttiva 76/769/CE ed il decimo e dodicesimo adeguamento al progresso tecnico dell'allegato 1 della medesima direttiva relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (42. Paraffine clorurate a catena corta; 17. Composti dell'arsenico; 41. Coloranti azoici).
(GU n. 302 del 31-12-2003)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 336 del 7
dicembre 1982, concernente l'attuazione della direttiva CEE 79/769 relativa
all'immissione sul mercato e all'uso di talune sostanze e preparati pericolosi;
Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146 - legge comunitaria 1993, ed in
particolare l'art. 27 che ha introdotto nel citato decreto presidenziale n.
904/1982, l'art. 1-bis;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 29 luglio 1994, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 288
del 10 dicembre 1994, concernente l'attuazione delle direttive 89/677/CEE,
91/173/CEE, 91/338/CEE e 91/339/CEE recanti rispettivamente, l'ottava, la nona,
la decima e l'undicesima modifica della direttiva 76/769/CEE;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 12 agosto 1998, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 14
del 13 gennaio 1999, concernente il recepimento delle direttive 94/60/CE,
96/55/CE, 97/10/CE, 97/16/CE, 97/56/CE e 97/64/CE, recanti modifiche della
direttiva 76/769/CEE ed adeguamenti al progresso tecnico dell'allegato I della
stessa direttiva, in particolare e rispettivamente quattordicesima modifica,
secondo e terzo adeguamento, quindicesima e sedicesima modifica, quarto
adeguamento;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 13 dicembre 1999, pubblicatd nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 67 del 21 marzo 2000,
concernente il recepimento delle direttive 1999/43/CE e 1999/51/CE recanti
rispettivamente la diciassettesima modifica della direttiva 76/769/CEE e il
quinto adeguamento al progresso tecnico dell'allegato I della stessa direttiva;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 21 marzo 2000, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 138 del 15 giugno 2000,
concernente il recepimento della direttiva 94/27/CE, recante la dodicesima
modifica della direttiva 76/769/CEE;
Visto il decreto del Ministro della salute 12 marzo 2003, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 96 del 26 aprile 2003,
concernente il recepimento della direttiva 2002/61/CE, recante diciannovesima
modifica della direttiva 76/769/CEE;
Visto il decreto del Ministro della salute 11 febbraio 2003, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del 15 maggio 2003,
concernente il recepimento della direttiva 2002/62/CE, recante nono adeguamento
al progresso tecnico dell'allegato I della direttiva 76/769/CEE;
Visto il decreto del Ministro della salute 17 aprile 2003, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 185 dell'11 agosto 2003,
concernente il recepimento delle direttive 2001/90/CE, 2001/91/CE e 2003/11/CE,
recanti rispettivamente settimo, ottavo adeguamento al progresso tecnico
dell'allegato I della direttiva 76/769/CEE e ventiquattresima modifica della
direttiva 76/769/CEE;
Vista la direttiva 2002/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25
giugno 2002, recante ventesima modifica della direttiva 76/769/CEE (paraffine
clorurate a catena corta);
Vista la direttiva 2003/2/CE della Commissione delle Comunita' europee del 6
gennaio 2003, recante decimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva
76/769/CEE (arsenico);
Vista la direttiva 2003/3/CE della Commissione delle Comunita' europee del 6
gennaio 2003, recante dodicesimo adeguamento al progresso tecnico della
direttiva 76/769/CEE (coloranti azoici «colorante blu»);
Decreta:
Art. 1.
1. All'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n.
904, come modificato dal decreto del Ministro della sanita' del 17 aprile 2003
e' aggiunto il punto 42, riportato nell'allegato al presente decreto.
2. Il punto 17 dell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 10
settembre 1982, n. 904, come modificato dal decreto del Ministro della sanita'
del 17 aprile 2003, e' sostituito dal punto 17 dell'allegato al presente
decreto.
3. Il punto 41 dell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 10
settembre 1982, n. 904, come modificato dal decreto del Ministro della sanita'
del 17 aprile 2003, e' sostituito dal punto 41 dell'allegato al presente
decreto.
4. L'elenco delle sostanze riportate in appendice al punto 41 e' sostituito
dall'elenco riportato in appendice all'allegato al presente decreto.
Art. 2.
1. A decorrere dal 6 gennaio 2004 nessun produttore o importatore puo' immettere
sul mercato prodotti non conformi alle prescrizioni di cui al punto 42
dell'allegato al presente decreto.
2. Le disposizioni di cui all'art. 1, commi 2, 3 e 4 si applicano a decorrere
dal 30 giugno 2004.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 17 ottobre 2003
Il Ministro: Sirchia
Registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 150
Allegato
«17. Composti dell'arsenico.
1. Non sono ammessi come sostanze e componenti di preparati destinati ad essere
utilizzati:
a) per impedire l'incrostazione di microrganismi, piante o animali su:
carene di imbarcazioni;
gabbie, galleggianti, reti e qualsiasi altra apparecchiatura o impianto
utilizzato in piscicoltura e molluschicoltura;
qualsiasi apparecchiatura o impianto totalmente o parzialmente sommerso;
b) nella protezione del legno. I legni che hanno subito tale trattamento non
possono essere immessi sul mercato;
c) in deroga a quanto specificato al punto precedente:
i) non sono oggetto di divieto le soluzioni di composti inorganici di tipo rame,
cromo, arsenico (RCA) di tipo C utilizzate negli impianti industriali per il
trattamento del legno sotto vuoto o sotto pressione. Il ' legno cosi' trattato
non puo' essere immesso sul mercato prima del completo fissaggio del
conservante;
ii) e' consentita l'immissione sul mercato di legno trattato con le soluzioni di
tipo RCA in impianti industriali come indicato al punto i) se tale legno e'
destinato ad usi professionali e industriali al fine di salvaguardare l'integrita'
strutturale del legno per garantire la sicurezza delle persone o del bestiame,
senza che vi sia la probabilita' che entri in contatto con i non addetti:
nelle strutture portanti di edifici pubblici e agricoli, edifici adibiti a
uffici e locali industriali;
nei ponti;
nelle costruzioni in legno su acque dolci e acque salmastre, per esempio moli e
ponti;
nelle barriere antirumore;
nei sistemi di protezione dalle valanghe;
nelle recinzioni e barriere autostradali;
nei pali di conifere rotondi e scortecciati dei recinti per il bestiame;
nelle strutture per il contenimento della terra;
nei pali delle linee elettriche e di telecomunicazioni;
nelle traversine ferroviarie in sotterraneo.
Ferma restando l'applicazione di altre disposizioni comunitarie sulla
classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura di sostanze e preparati
pericolosi, il legno trattato dovra' recare la dicitura "Strettamente riservato
ad usi e impianti industriali, contiene arsenico". Inoltre il legno immesso sul
mercato in imballaggi dovra' riportare la dicitura "Maneggiare con guanti.
Indossare una protezione per gli occhi e una maschera antipolvere durante le
operazioni di taglio e lavorazione, I rifiuti di questo legno vanno trattati
come rifiuti pericolosi da un'impresa autorizzata";
iii) il legno trattato di cui ai punti i) e ii) non puo' essere usato:
in edifici residenziali o abitativi, a prescindere dalla destinazione;
in applicazioni in cui vi sia il rischio di contatti ripetuti con la pelle;
nelle acque marine;
per scopi agricoli diversi dai recinti per il bestiame e dagli usi strutturali
di cui al punto ii);
in applicazioni in cui il legno trattato potrebbe venire a contatto con prodotti
semilavorati o finiti destinati al consumo umano e/o animale.
2. Non sono ammessi come sostanze e componenti di preparati destinati ad essere
utilizzati nel trattamento delle acque per uso industriale, a prescindere dal
loro uso.».
«41. Coloranti azoici.
1. I coloranti azoici che, per scissione di uno o piu' gruppi azoici, possono
rilasciare una o piu' delle ammine aromatiche elencate nell'appendice, in
concentrazioni individuabili, cioe' superiori a 30 ppm negli articoli finiti o
nelle parti colorate degli stessi, secondo il metodo di calcolo elaborato
conformemente all'art. 2-bis della direttiva 2002/61/CE, non devono essere usati
in articoli tessili e in cuoio che potrebbero entrare in contatto diretto e
prolungato con la pelle o la cavita' orale umana, ad esempio:
abbigliamento, biancheria da letto, asciugamani, articoli per capelli,
parrucche, cappelli, pannolini ed altri articoli sanitari, sacchi a pelo;
calzature, guanti, cinturini per orologi, borse, portamonete/portafogli,
cartelle porta documenti, copri sedie, borse portate attorno al collo;
giocattoli tessili o in cuoio o rivestiti con tessili o cuoio;
filati e tessuti destinati al consumatore finale.
2. Inoltre gli articoli tessili e in cuoio di cui al punto 1 possono essere
commercializzati solo se conformi alle prescrizioni ivi contenute.
In deroga a quanto disposto, fino al 1° gennaio 2005, la presente disposizione
non si applica agli articoli tessili prodotti con fibre riciclate se le ammine
sono rilasciate dai residui derivanti da precedenti colorazioni delle medesime
fibre e se le ammine elencate sono rilasciate in concentrazioni inferiori a 70
ppm.
3. I coloranti azoici elencati nell'appendice non possono essere immessi sul
mercato o usati per la colorazione di articoli tessili e in cuoio come sostanza
o componente di preparati in misura superiore allo 0,1% in massa.».
«42. Alcani. C10-C13, cloro (paraffine clorurate catena corta).
1. Non possono essere immessi in commercio per riutilizzazione come sostanze o
come componenti di altre sostanze o preparati in concentrazioni superiori
all'1%:per la lavorazione dei metalli; per l'ingrasso del cuoio.».
APPENDICE
Omissis